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Prof.ssa Annamaria Panico

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. LEGISLAZIONE ITALIANA DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. Prof.ssa Annamaria Panico.

Anita
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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA Dipartimento di Scienze Farmaceutiche LEGISLAZIONE ITALIANA DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE Prof.ssa Annamaria Panico

  2. Il D.L.gs. 152/06 Parte V ( prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività), si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera. DEFINIZIONE DI IMPIANTO: ai sensi dell’art. 268 comma h) del D.L.gs. 152/06, è definito come il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato il macchinario può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.

  3. Area industriale Si definisce area industriale, il luogo in cui sono temporaneamente allocate le strutture ed attrezzature atte a svolgere l’attività di movimentazione e stoccaggio dei materiali, sia in magazzini sia all’aperto; la riparazione, manutenzione, lavaggio e stazionamento degli automezzi di cantiere; l’assemblaggio dei materiali.

  4. Ubicazione dell’area L’area industriale deve essere ubicata in zona tale da non arrecare danno o disturbo alla popolazione con particolare riferimento alle emissioni di polveri, rumori e vibrazioni. A tal fine, per mitigare possibili impatti, dovranno essere adottate adeguate misure tecniche.

  5. Inquinamento atmosferico L’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi tali da mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente.

  6. Attività industriali • Impianto di frantumazione • Impianto di betonaggio • Impianto per produzione manufatti in cemento

  7. Materia Prima: pietre e pietrisco pronti per essere frantumati. La materia prima viene immessa nell'impianto per mezzo di una pala meccanica Impianto frantumazione

  8. La materia prima attraverso un nastro trasportatore viene immessa nel frantoio dove è frantumata e ridotta dai quattro ai sette centimetri. Impianto frantumazione

  9. La pietra frantumata attraverso una tramoggia viene immessa in un secondo nastro trasportatore per essere inviata alla macchina sfangatrice. Impianto di frantumazione

  10. Dalla macchina sfangatrice la pietra frantumata passa al primo vaglio selezionatore dove la rena naturale viene separata da tutto il resto. Impianto di frantumazione

  11. La pietra lavata, viene mandata attraverso un terzo nastro trasportatore, al mulino a martelli; dove viene ridotta a una dimensione che va da zero a trenta millimetri. Impianto di frantumazione

  12. La pietra macinata dal mulino a martelli viene portata a due vagli selezionatori messi in serie. Impianto di frantumazione

  13. Sabbia fine naturale che attraverso questo nastro trasportatore viene scaricato a terra e da qui trasportato allo stoccaggio Impianto di frantumazione

  14. Nastri trasportatori della graniglia (4 - 7 mm) dal primo vaglio selezionatore al mulino a martelli Impianto di frantumazione

  15. Scarico della graniglia (10 - 20 mm) insieme all'acqua di lavaggio del proprio silos. Impianto di frantumazione

  16. Mucchi di stoccaggio della graniglia (6 - 10 mm) Impianto di frantumazione

  17. Inquinamento atmosferico prodotto dagliimpianti di frantumazione dei materiali di cava. In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell`atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell`art. 1 del D.P.R. 203, non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell`atmosfera. Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534

  18. Impianti per la frantumazione inerti La dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ai sensi del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio 1991, dovrà essere indirizzata alla Regione, Provincia, al PMP ed al Comune, secondo lo schema dell’Allegato A, corredata dalla nota informativa, debitamente compilata in ogni sua parte, e dalla relazione tecnica di cui all’Allegato B, nel rispetto delle presenti prescrizioni. IMPIANTI FRANTUMAZIONE

  19. I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a 50 mg/mc a 0 °C. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Regione per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

  20. L'impianto di frantumazione inerti per conglomerati è autorizzato a svolgere le fasi di: frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

  21. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

  22. Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 6 del D.M. 12.07.1990. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

  23. ALLEGATO 6 - (EMISSIONE DIFFUSA - EX ART.3, COMMA 5). 6.1. EMISSIONI DI POLVERI NELLA MANIPOLAZIONE, PRODUZIONE, TRASPORTO, CARICO E SCARICO, STOCCAGGIO DI PRODOTTI POLVERULENTI. Generalità. Per gli impianti, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa della loro densità, granulometria, forma del granulo,resistenza all'abrasione, composizione o contenuto in umidità possono dare luogo ad emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. Nello stabilire le prescrizioni deve essere in particolar modo presente quanto segue: - pericolosità delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; - condizioni meteorologiche; - condizioni dell'ambiente circostante. DM 12 LUGLIO 1990

  24. 6.2. MANIPOLAZIONE E PRODUZIONE DI SOSTANZE POLVERULENTE Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione. DM 12 LUGLIO 1990

  25. 6.3. TRASPORTO, CARICO E SCARICO, DELLE SOSTANZE POLVERULENTE. Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. DM 12 LUGLIO 1990

  26. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti: - punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile: - si deve mantenere, possibilmente in modo automatico un'adeguata altezza di caduta; - nei tubi di scarico deve essere mantenuta quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. DM 12 LUGLIO 1990

  27. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione. • La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. DM 12 LUGLIO 1990

  28. 6.4. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI. Nello stabilire le prescrizioni per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure: - stoccaggio in silos - copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; - copertura della superficie, ad es. con stuoie; - manti erbosi; - costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità alla superficie del suolo. DM 12 LUGLIO 1990

  29. Se nei materiali polverulenti i contenuti delle sostanze sotto riportate superano i seguenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio con maglie che abbiano larghezza massima di 5 mm., si devono applicare le misure più efficaci fa quelle prescritte nei paragrafi precedenti: • sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe I, e tabella A2, • paragrafo 2 tabella B classe I, • paragrafo 4 tabella D classe I, 50 mg/Kg. • sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe II, • paragrafo 2 tabella B classe II, 0,50 g/Kg. • sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe III 5,0 g/Kg. DM 12 luglio 1990

  30. Impianto di betonaggio L'impianto di betonaggio svolge la funzione di dosare e di trasformare le materie prime (inerti, cemento, acqua) in calcestruzzo. Il ciclo produttivo si articola nel seguente modo: dai vari sili (a struttura aperta per gli inerti, a struttura ermetica per il cemento), tramite estrattori (valvole per gli inerti, coclee per il cemento, tubazioni per l'acqua) confluiscono i componenti alle bilance dosatrici, ove avviene la pesatura; ultimata questa fase tramite ulteriori trasportatori i componenti dosati confluiscono ai miscelatori fissi (mescolatori), o mobili (autobetoniere), ove vengono amalgamati dando origine al calcestruzzo. Impianto betonaggio

  31. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI • Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato 1) L'impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato o betonaggio è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio dei materiali inerti e del cemento, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere. Impianto di betonaggio

  32. Localizzazione dei punti di emissione in atmosfera • Portata max (Nmc/h) • Temperatura • Durata media emissioni • Sostanze inquinanti e loro concentrazione • Altezza emissioni • Sistemi di abbattimento adottati • Sistemi di controllo e verifiche eseguite Normativa in vigore ARIA Stato delle Autorizzazioni-Permessi

  33. Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato

  34. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri. Impianto di betonaggio

  35. Impianto betonaggio

  36. Impianto di betonaggio

  37. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri. Impianto di betonaggio

  38. Impianto di movimentazione e stoccaggio carbonati, sabbie e pietrisco Impianto di betonaggio

  39. I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superore a 50 mg/mc a 0 °C. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Regione per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale. Impianto di betonaggio

  40. EMISSIONI DIFFUSE Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 6 del D.M. 12.07.1990. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidamento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, piantumazione, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all’interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti

  41. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l’alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall’Amministrazione comunale. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Ditta, essere concessa dal Sindaco. Impianto betonaggio

  42. Polveri Nella zona di carico delle betoniere dovrà essere predisposto idoneo impianto di abbattimento polveri, ove il materiale non sia già premiscelato. Impianto betonaggio

  43. Esposizione a polveri · Dovrà essere effettuata la bagnatura del materiale prima del suo lavaggio (es. durante lo scarico nelle tramogge), così come la bagnatura dei cumuli di materiale fine esposto all’azione del vento. · Si dovrà ridurre la dispersione del materiale per effetto di caduta mediante adozione di condotti, manichette o adozione di chiusure con aspirazioni che conducano le polveri ad impianti di abbattimento - recupero. Nei periodi secchi si dovrà effettuare la periodica bagnatura dei piazzali e delle via di transito. Impianto betonaggio

  44. DPR 25 luglio 1991 in materia di emissioni poco significative ed attività a ridotto inquinamento atmosferico Allegato 2. Le attività che producono un inquinamento poco significativo sono indicate nell'allegato 1 del DPR 25 luglio 1991 e non sono soggette alle disposizioni del DPR 203/1988 in materia di autorizzazione

  45. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Attività a ridotto inquinamento atmosferico (D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 23) “Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g”

  46. Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso con produzione non superiore a 1500 kg al giorno; a tale categoria vengono assimilati anche gli stoccaggi di cemento per la preparazione di conglomerati cementizi. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO

  47. Fasi della lavorazione Nelle attività connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso, ovvero la preparazione di conglomerati cementizi, si possono distinguere le seguenti fasi: • - stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.) • - movimentazione delle materie prime • - preparazione degli impasti • - fabbricazione dei manufatti • - essiccazione e maturazione dei manufatti • - stoccaggio prodotti finiti • - confezionamento e/o spedizione. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO

  48. Emissioni in atmosfera - Lavorazioni che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera: sono suscettibili di produrre significative emissioni in atmosfera le fasi di stoccaggio,movimentazione e lavorazioni accessorie (frantumazione, macinazione, vagliatura,ecc.) delle materie prime. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO

  49. Emissioni in Atmosfera L’incidenza preminente delle polveri aerodisperse sul potenziale impatto con l’ambiente deve essere considerato come un rischio specifico dipendente dalla caratterizzazione del processo, poiché sia le materie prime movimentate e sottoposte ai cicli di frantumazione e macinazione, sia il cemento prodotto, si presentano prevalentemente sotto forma di polveri fini e finissime. Le emissioni gassose, principalmente ossidi di zolfo ed azoto, sono ascrivibili esclusivamente alle operazioni di cottura ed essicco-macinazione, come in ogni processo di combustione.

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