1 / 50

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Capo II - artt. 34 – 48 D.Lgs. 163/’06

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Capo II - artt. 34 – 48 D.Lgs. 163/’06. 12 giugno 2006. I soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Art. 34, comma 2:

Leo
Télécharger la présentation

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Capo II - artt. 34 – 48 D.Lgs. 163/’06

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamentoCapo II - artt. 34 – 48 D.Lgs. 163/’06 12 giugno 2006

  2. I soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Art. 34, comma 2: “Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”

  3. Il controllo tra concorrenti - art. 2359 c.c., comma 1 “Sono considerate società controllate : 1) le società in cui un’altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” N.B.: Se ricorrono questi casi: esclusione dalla gara, a prescindere da un’espressa previsione nel bando (ratio: l’art. 10, c. bis L.109/94, oggi art. 34, c. 2, è norma imperativa)

  4. Il “controllo/collegamento sostanziale” • oltre alle ipotesi dell’articolo 2359, comma 1 c.c., espressamente richiamate dall’art. 10, 1 bis L. 109/94 (34, 2 D.Lgs. 163/06) • ipotesi di controllo/collegamento tra concorrenti che possono alterare la gara, in violazione dei principi di tutela della concorrenza, par condicio e segretezza (vedi rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – art. 97 Cost.)

  5. Il “controllo/collegamento sostanziale” Autorità LLPP (Atto Reg. 27/’00): Dopo la modifica introdotta con L. 415/’98 (che ha eliminato dall’art. 10, 1 bis L. 109/94 il riferimento alle situazioni di collegamento dell’art. 2359, comma 3 c.c.): “…illegittima la clausola dei bandi che contenga il divieto di partecipazione delle imprese collegate in quanto il collegamento… non è astrattamente idoneo ad alterare gli equilibri della procedura… Tuttavia ben può ammettersi l’introduzione di una clausola che (…) ammonisca i concorrenti sulle conseguenze cui potrebbero andare incontro qualora, a seguito di verifiche compiute caso per caso dalla stazione appaltante, emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte”

  6. Il “controllo/collegamento sostanziale” Autorità LLPP (Atto Reg. 27/’00): • “Opportuna potrebbe risultare la previsione nei bandi di una clausola mediante la quale si richieda ai partecipanti di elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 2359 c.c., o come controllante o come controllato, ovvero di dichiarare l’inesistenza di tali situazioni, in modo che la stazione appaltante possa verificare, senza aggravio del procedimento, il rispetto delle disposzioni di cui all’art. 10, comma 1 bis della L. 109/94” • Det. 14/’03: in determinati contesti ambientali: legittime clausole con divieto di subappalto a imprese che hanno concorso alla stessa gara

  7. La Giurisprudenza sul “controllo/collegamento sostanziale” • La giurisprudenza meno recente (Cons. St. 344/94…): situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, dalla quale sia ravvisabile un unico centro decisionale (valutazione caso per caso) N.B.: non è sufficiente l’esistenza di rapporti di parentela o affinità.

  8. La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale” • La Giurisprudenza successiva (Cons. St. 6424/01, …, Cons. St. 5792/04, 1644/05, 3089/05, …): sono legittime le clausole inserite nei bandi di gara volte a verificare l’eventuale sussistenza di incroci societari, da accertare gara per gara in questi casi*: - esclusione (non automatica) viene disposta in presenza di più elementi comprovanti l’esistenza di un unico centro decisionale * ma anche in assenza di specifiche clausole (Cons. St. 1644/05, 3089/05,…)

  9. La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale” Gli elementi comprovanti in concreto l’esistenza di un unico centro decisionale: • offerte presentate nello stesso giorno/ora, con modalità uguali (dallo stesso Ufficio Postale); • cauzione provvisoria rilasciata dallo stesso fideiussore (stessa agenzia, con numeri successivi,…) • redazione dei documenti con caratteristiche simili (stessa impostazione grafica, stessi errori di stampa, stesse dimensioni/colore buste) • identità di numeri /fax, ubicazione delle società negli stessi uffici • intrecci parentali • …… “indizi gravi, precisi e concordanti”

  10. La Giurisprudenza sul “controllo sostanziale” • Giurisprudenza minoritaria (Tar Lazio 4170/05 e 7833/05): Al di fuori delle ipotesi contenute nel 2359 c.c. e previste per legge, “le Stazioni Appaltanti non possono introdurre discrezionalmente nei bandi gara clausole di esclusione dalle gare delle imprese in situazione di collegamento sostanziale”

  11. L’art. 2497 bis c.c. (D.Lgs. 6/’03) • “La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. • [II]. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette”.

  12. L’art. 2497 bis c.c. (D.Lgs. 6/’03) L’attività di direzione e coordinamento: E’ presunta ( fino a prova contraria): • in presenza delle situazioni di controllo del 2359 c.c., c. 1, n.1) e 2) • quando c’è l’obbligo di consolidare i bilanci Può sussistere: • in presenza delle situazioni di controllo del 2359, c. 1, n. 3) N.B.: In tutti i casiè necessario verificare in concreto che una società abbia un’influenza rilevante sulle scelte gestionali e sull’attività operativa dell’altra

  13. I consorzi stabili • Art. 36, comma 5 (ex 12, comma 5): “È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. • Art. 37, comma 7 (ex 13, comma 4): “I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”.

  14. I consorzi stabili Autorità LLPP: • Det. 18/’03: l’incongruenza è solo apparente in quanto il 12, c. 5 (37, c. 7) stabilirebbe un principio di carattere generale con il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, mentre il 13, c. 4 precisa che il divieto vale per i soli consorziati indicati come esecutori • Det. 11/’04: il contrasto può essere risolto sulla base della successione temporale delle norme nel tempo, per cui la norma che limita il divieto ai singoli consorziati esecutori (art. 13, c. 4, introdotto con la L. 415/98) avrebbe implicitamente abrogato l’articolo 12, c. 5

  15. I consorzi stabili Cons. Stato (1529/06): Il contrasto tra le due norme deve essere interpretato a favore della norma più restrittiva (12, c. 5), volta ad impedire che ci siano situazioni di controllo sostanziale tra Consorzio e consorziati (vista la comune struttura d’impresa e gli inevitabili intrecci tra organi del consorzio e consorziati), come dimostra il riferimento espresso alla fattispecie penale del 353 cp, che punisce le ipotesi collusione /turbativa delle imprese in gare.

  16. I consorzi stabili • Det. 11/04:“… la possibilità di una partecipazione congiunta alla stessa gara del consorzio stabile e dei consorziati non indicati come direttamente interessati all’esecuzione del lavoro, secondo l’orientamento giurisprudenziale relativo alle ipotesi di collegamento sostanziale oltre che alle ipotesi di controllo societario, resta preclusa nel caso in cui nel consiglio direttivo del consorzio partecipino amministratori o rappresentanti legali dell’impresa consorziata che ha fatto domanda di partecipazione autonoma alla stessa gara … “

  17. I consorzi stabili • Det. 11/04: “… La possibilità, pertanto, d’una partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio e dell’impresa consorziata è condizionata da una strutturazione flessibile dell’organo deliberante del consorzio in funzione dell’imprescindibile esigenza di salvaguardare comunque la segretezza delle offerte”.

  18. I raggruppamenti temporanei – art. 37 • Comma 1:“Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”. • Comma 6:“I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale” (ATI mista)

  19. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. a) • “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: …” • lett. a): “che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”

  20. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. b) • b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

  21. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. c) • “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18 “

  22. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. c) “… reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale” (Circ. 182/400/93 1.3.’00, Determ. 13/’03) La SA deve tener presente, ai fini dell’esclusione (no esclusione “automatica”): a.l'elemento psicologico del reato (dolo, colpa grave, colpa semplice)b. la gravità del fatto, sulla base, ad esempio, delle relative conseguenze dannose sulla persona offesac. le eventuali recidived. iltempo trascorso dalla commissione del fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza penale di condanna o di patteggiamento

  23. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. c) • “ l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedentela data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata …”

  24. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. c) “Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale (concessione della riabilitazione) e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale" (estinzione del reato per decorso del termine)” • per le sentenze penali di condanna: riabilitazione (che estingue la pena) dopo 5 anni dall’esecuzione della pena, in assenza di recidive; • per le sentenze di patteggiamento e per i decreti penali di condanna: estinzione del reato dopo 5 anni per i delitti, dopo 2 anni per le contravvenzioni, in assenza di recidive N.B.: è necessario il provvedimento di estinzione ai sensi dell'articolo 676 del c.p.p.

  25. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 2 e 3 • “Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione”. • Comma 3: “In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002”.

  26. DPR 313/02: T.U. in materia di Casellario giudiziale • Oggi (per. transitorio): Il certificato del casellario rilasciato alle PA è completo (anche sent. per le quali è prevista la non menzione: patteggiamento, decreti penali di condanna, applicazione di misure di prevenzione) • A regime: a) di regola: equiparazione certificato del casellario rilasciato alle PA e a privati contenuto: non compaiono più le sentenze per le quali è prevista la non menzione b) nelle gare (deroga): certificato rilasciato alle PA è completo (vedi rif. art. 21 dpr 313/’02: certificato rilasciato alle Autorità giudiziarie)

  27. DPR 313/02: T.U. in materia di Casellario giudiziale In alternativa al certificato del casellario: Visura: documento “senza efficacia certificativa” che contiene tutte le iscrizioni esistenti a carico di un soggetto (anche quelle che non compaiono nel certificato), richiedibile da interessato e PA (D.M. Giustizia 1.8.’05) N.B.: Circolare Min. Giustizia, 17.06.03, n. 3194 e D.M. 11.02.04: fino all’attivazione del collegamento informatico delle visure, le SA possono ottenere il rilascio del certificato generale con tutte le iscrizioni relative al singolo soggetto.

  28. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. d) ed e) d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio

  29. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. f) • “che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”

  30. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. g) “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”

  31. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. h) • “che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio” • oggetto delle false dichiarazioni:requisiti “speciali”, solo per i lavori sotto i 150.000 euro e requisiti di affidabilità morale e professionale • effetti:impossibilità di partecipare alle gare d’appalto per un anno decorrente dalla data dell’annotazione nel casellario informatico della falsa dichiarazione (Det. 1/’05)

  32. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. i) • “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;” • Comma 3: “resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”

  33. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. i) Art. 2 D.L. 210/’02 – “Il D.U.R.C.” “Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla sa la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento 1-bis.La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva”

  34. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. l) • “che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 (dichiarazione sostitutiva);”

  35. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. l) art. 17, Legge 68/’99: per i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti obbligo, a pena di esclusione, di produrre: • dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili • apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge art. 38, comma 2: è sufficiente l’autocertificazione (vedi Legge 3/’03 e Circolare Min. Lavoro n. 10, del 28.03.’03)

  36. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. m) “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione”

  37. Requisiti di ordine generale – art. 38, comma 1, lett. m) D.Lgs. 231/’01): l’impresa è responsabile per reati commessi nel suo interesse/ vantaggio da parte di persone che rivestono ruoli di rappr.za/amm.ne/direz. o loro sottoposti a titolo di responsabilità oggettiva • tipo di reato:contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio (es.: truffa e frode informativa in danno allo Stato o all’ente pubblico, corruzione, concussione) • sanzioni per l’impresa: sanzioni pecuniarie + interdittive tra cui il divieto di contrattare con la PA (art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/’01) • esclusione delle sanzioni: se l’impresa ha adottato modelli organizzativi interni, atti a prevenire la commissione dei reati (art. 6)

  38. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40 • Comma 2: “Con il regolamento previsto dall'articolo 5 ( = attuativo delle disposizioni del Codice relative alle materie di competenze esclusiva dello Stato, tra cui “qualificazione e selezione dei concorrenti” – art. 4, c. 3), viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, …”

  39. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 253 • Comma 2: “Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.” • Comma 3: “Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice”

  40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40 Per il presente: • comma 3, lett. b): “Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti • comma 9: “Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente” (vedi art. 52, Dir. CE 2004/18)

  41. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 253, comma 21 Per il passato: • “In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l'Autorità (…) sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.

  42. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 6, comma 7, lett. m) Per il futuro: • “…vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; …”

  43. Qualificazione per eseguire lavori pubblici – art. 40 Per il futuro: • comma 4, lett. g): nel futuro regolamento… “la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio”

  44. La qualificazione e le norme di garanzia della qualità • Art. 40, c. 3, lett.a):“Agli Organismi di attestazione (SOA) è demandato il compito di attestare … l’esistenza di: …certificazione di qualità conforme alle norme europee…” • Art. 43: “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltantifanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.

  45. La qualificazione e le norme di gestione ambientale • art. 40, comma 4, lett. d): “Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (da dimostrare in fase di rilascio dell’attestazione SOA) il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale (norma non immediatamente operativa!); • art. 44: “Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, …”

  46. La qualificazione e le norme di gestione ambientale Art. 44 (continua) “… esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici”.

  47. Documenti e informazioni complementari – art. 46 • Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazionipresentati.

  48. Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 47 “1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane”.

  49. Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 47 2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.

  50. Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia – art. 38, comma 5 “Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”

More Related