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IL CONTRATTO DI AGENZIA

IL CONTRATTO DI AGENZIA. A CURA DI : MONICA CAGLIANI e FANNY CARSANA. DEFINIZIONE.

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IL CONTRATTO DI AGENZIA

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Presentation Transcript


  1. IL CONTRATTO DI AGENZIA A CURA DI: MONICA CAGLIANI e FANNY CARSANA

  2. DEFINIZIONE Con il contratto di agenzia una parte (AGENTE) -sia essa persona fisica o società- assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (PREPONENTE) la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una retribuzione (PROVVIGIONE) PREPONENTE AGENTE L’AGENZIA COSTITUISCE IL PONTE TRA LA DISTRIBUZIONE DIRETTA E LA COSTITUZIONE NELLA ZONA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

  3. LE FONTI • Codice Civile Libro IV delle obbligazioni (artt. 1742-1753); • Codice della navigazione (art. 290); • Le leggi speciali; • Gli accordi economici collettivi (industriali, commerciali, artigianali); • Le norme comunitarie (Direttiva 86/653/CEE). Il contratto di agenzia ha avuto successo come contratto di distribuzione(alleggerire i costi) FRANCHISING E CONCESSIONE DI VENDITA

  4. CARATTERISTICHE • CONSENSUALE (si perfeziona con il consenso delle parti) • ONEROSO (presuppone una retribuzione detta provvigione) • A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (la prestazione trova riscontro nella controprestazione di pagare, da parte del preponente la provvigione) • AD EFFETTI OBBLIGATORI (l’obbligazione dell’agente è quella di promuovere la stipulazione di contratti e quella del preponente di corrispondere la provvigione) • DI DURATA (a tempo indeterminato o a termine) • AD PROBATIONEM (provato per iscritto)

  5. ELEMENTI QUALIFICANTI • LA ZONA • LA STABILITÀ • L’AUTONOMIA DI ORGANIZZAZIONE • IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE • L’ELEMENTO RISCHIO, che grava sull’agente • LA NON SOGGEZIONE AL POTERE DIRETTIVO DEL PREPONENTE • L’ESCLUSIVA IL CONTRATTO DI AGENZIA E’ UN EFFICACE STRUMENTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE PER INCREMENTAREIL SUO SVILUPPO E PER LA PENETRAZIONE DEI MERCATI.

  6. L’AGENTE PERSONA FISICA SOCIETA’ E’ agente di fatto chi assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di un’altra parte, verso una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente organizza la propria attività in modo autonomo e a proprio rischio. Il suo operato è assimilabile a quello dell’imprenditore. CON RAPPRESENTANZA: promuove e conclude lui stesso i contratti in nome e per conto del preponente. La Rappresentanza Commerciale (art. 1745) è conferita con apposito patto o atto (procura). SENZA RAPPRESENTANZA: si limita a raccogliere gli ordini della clientela e li trasmette all’imprenditore preponente; i relativi contratti saranno conclusi da quest’ultimo.

  7. DIRITTI DELL’AGENTE PROVVIGIONE (corrispettivo dell’attività dell’agente) Proporzionale al valore del contratto concluso o consistente in una somma fissa. Ne ha diritto quando: • l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. • per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi ma che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari o appartenenti alla zona riservata a lui. • per gli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta. INFORMAZIONI CHE IL PREPONENTE GLI DEVE Il preponente deve fornire all’agente informazioni e documentazione sui beni trattati, sul volume delle operazioni attese e sull’esecuzione degli affari procurati (Codice Civile art.1749 c.1); ESCLUSIVA

  8. DIRITTO DIESCLUSIVA (art. 1743) L’AGENTE NON PUÒ ASSUMERE L’INCARICO DI TRATTARE NELLA STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO GLI AFFARI DI PIÙ IMPRESE IN CONCORRENZA TRA LORO. IL PRePONENTENON PUÒ VALERSI CONTEMPORANEAMENTE DI PIÙ AGENTI NELLA STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO DI ATTIVITÀ. A TALE DIRITTO CORRISPONDE L’OBBLIGO DELL’AGENTE DI NON ASSUMERE VINCOLI NEGOZIALI CON IMPRENDITORI CONCORRENTI; E DEL PREPONENTE DI NON NOMINARE ALTRI AGENRI NELLA ZONA.

  9. CONCETTO DI ZONA PER ZONA SI INTENDE UNA REGIONE GEOGRAFICA ENTRO LA QUALE L’AGENTE SVOLGE LA PROPRIA (es: la Lombardia, l’Italia centrale, la provincia di Cagliari)

  10. OBBLIGHI DELL’AGENTE • Promuovere la conclusione di contratti nell’interesse del preponente; • Tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede(art1746, c.1); • Seguire le istruzioni del preponente; • Fornire al preponente informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatali, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

  11. DIRITTO DI RECESSO art.1750 Il recesso è il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale. Il recesso può avere natura: _ CONVENZIONALE: quando le parti attribuiscono ad una di esse o ad entrambe, la facoltà di recedere con apposita clausola dal contratto, sia esso a termine oppure a tempo indeterminato. _ LEGALE: quando la legge attribuisce un diritto di recesso, detto appunto legale, secondo il quale si attribuisce alle parti il potere di recedere unilateralmente dai contratti di durata privi di termine finale. _ PER GIUSTA CAUSA: si attua per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o non per un fatto imputabile all’agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto.

  12. INDENNITA’ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO (art. 1751) Lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato attribuisce all’agente il diritto alla corresponsione di una INDENNITA’. All’atto della CESSAZIONE del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’INDENNITA’ se vi sono tali condizioni: _ l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; _ il pagamento di tale indennità sia equo, in particolare rispetto alle provvigioni che l’agente perde; L’indennità non è dovuta quando: _ il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile all’agente; _ l’agente recededal contratto; _ l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia;

  13. PATTO DI NON CONCORRENZA Il contratto può contenere un PATTO DI NON CONCORRENZA a carico dell’agente, dopo la cessazione del contratto di agenzia. Il patto limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto. • -richiede forma scritta; • -può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti per i quali era stato concluso il contratto; • -non può vincolare l’agente per più di due anni.

  14. FINE GRAZIE!

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