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Governo e gestione del territorio

Governo e gestione del territorio. I rapporti tra la pubblica amministrazione ed il territorio Gli enti pubblici territoriali La riforma del Titolo V della Costituzione Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale Gli enti strumentali. Bilanci e contabilità.

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Governo e gestione del territorio

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Presentation Transcript


  1. Governo e gestione del territorio • I rapporti tra la pubblica amministrazione ed il territorio • Gli enti pubblici territoriali • La riforma del Titolo V della Costituzione • Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale • Gli enti strumentali

  2. Bilanci e contabilità • Contabilità finanziaria ed economica • Armonizzazione dei sistemi di bilancio • Dalla contabilità autorizzatoria al bilancio per obiettivi • Il rendimento dei conti pubblici • Le nuove forme di partecipazione nella formazione del bilancio e nel rendimento dei conti pubblici

  3. Bilanci più chiari Comprensibilità. Il sistema di bilancio deve essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione, senza essere eccessiva e superflua. Significatività e rilevanza. L’informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori. La correttezza dei dati di bilancio si riferisce anche alla congruità economica e alla ragionevolezza.

  4. Bilanci più chiari Informazioneattendibile. Per essere tale, l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare. Coerenza. Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione. La coerenza implica che gli stessi siano strumentali al perseguimento dei medesimi obittivi.

  5. Bilanci più chiari Attendibilità e congruità. L’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese ha un valore essenziale per la corretta gestione dell’ente, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio e prevenire il possibile dissesto. La congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali.

  6. Bilanci più chiari Ragionevole flessibilità. I documenti previsionali non debbono essere interpretati come immodificabili perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. Per contro anche un eccessivo ricorso a strumenti di flessibilità va visto come fatto negativo

  7. Bilanci più chiari Neutralità. La redazione dei documenti contabili deve perciò fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Prudenza. Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato, mentre devono rientrare nelle spese tutti gli oneri che si prevede di dover impegnare.

  8. Bilanci più chiari Comparabilità. Gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il sistema di bilancio di un ente locale nel tempo al fine di identificare gli andamenti tendenziali. Competenza finanziaria. La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l’obbligo a pagare (impegno).

  9. Bilanci più chiari Conformità del procedimento di formazione del sistema di bilancio ai principi contabili. Tutto il processo di formazione del sistema di bilancio si informa a corretti principi contabili, redatti dall’Osservatorio sulla finanza degli enti locali. Verificabilità dell’informazione. L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal sistema di bilancio deve essere verificabile attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile.

  10. GlossarioChe cosa sono e come funzionano i nuovi bilanci • Bilancio partecipativo È un processo attraverso cui i cittadini decidono direttamente, attraverso questionari, assemblee di quartiere o generali, le opere e gli investimenti che l’ente locale deve effettuare. Tali priorità, dopo un esame di fattibilità tecnica e finanziaria – anch’esso condotto in maniera partecipata da cittadini, esperti dell’ente, soggetti sociali e amministratori – vengono inserite nel bilancio “tradizionale” e approvate con questo dal Consiglio dell’ente.

  11. GlossarioChe cosa sono e come funzionano i nuovi bilanci Il bilancio partecipativo nasce a metà degli anni novanta a Porto Alegre in Brasile, ma si sta rapidamente diffondendo in Europa (circa 500 municipalità hanno attuato l’esperimento, o si accingono a farlo) e, soprattutto, in Italia, dove più di cento Comuni hanno finora aderito alla Carta del Nuovo Municipio.

  12. GlossarioChe cosa sono e come funzionano i nuovi bilanci • Bilancio sociale È il rendiconto annuale che l’ente locale elabora per fornire ai suoi stakeholder (i cittadini come tali, innanzitutto) un quadro unitario della sua attività e dei risultati raggiunti, per misurarne congiuntamente la dimensione economica, sociale e ambientale e la coerenza con gli obiettivi dichiarati.

  13. GlossarioChe cosa sono e come funzionano i nuovi bilanci • Bilancio ambientale È lo strumento di rendicontazione che fornisce dati e informazioni sullo stato dell’ambiente, sull’impatto ambientale delle politiche di settore e non, sulla spesa ambientale e sulle priorità e le strategie adottate dall’ente locale per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

  14. GlossarioChe cosa sono e come funzionano i nuovi bilanci • Bilancio di genere È un modello di rendicontazione che illustra e valuta le azioni degli enti locali dal punto di vista del rapporto tra i sessi e dell’obiettivo del raggiungimento di una maggiore parità. Può essere applicato per qualsiasi gruppo a rischio di discriminazione e in favore del quale siano perciò necessarie azioni di “empowerment”. Fa parte della famiglia del Gender Auditing, metodologia elaborata a metà degli anni novanta dall’economista femminista Rhonda Sharp e raccomandata dalle Nazioni Unite nel 2000.

  15. Principi del bilancio • unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge; • annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto; • universalità: la gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione e sono pertanto vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio;

  16. Principi del bilancio(segue) • integrità: tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate; • veridicità ed attendibilità: il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

  17. Principi del bilancio(segue) • pareggio finanziario ed equilibrio della situazione corrente: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate;

  18. Principi del bilancio(segue) • pubblicità: gli enti locali assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del sistema del bilancio di previsione con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

  19. Equilibri di bilancio • pareggio finanziario, cioè il totale delle entrate iscritte in via previsionale riferite globalmente a sei titoli deve essere uguale al totale delle uscite iscritte in via previsionale nello stesso bilancio e riferite globalmente a quattro titoli. • Equilibriocorrente = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita (bilancio di parte corrente in senso stretto) • Equilibrio economico = equilibrio tra entrate ordinarie dei primi tre titoli e spese correnti iscritte al titolo I di uscita sommate alle spese per rimborso di prestiti (bilancio dì parte corrente comprensivo del rimborso prestiti.)

  20. Pareggio di bilancio

  21. Equilibri di bilancio(segue)

  22. Equilibrio correntemargine finanziario differenziale

  23. Equilibrio economico

  24. fonti di finanziamento (eccezioni) • le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti non possono avere altra forma di finanziamento diversa da quella rappresentata dalle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata ad eccezione: • delle quote di proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni; • dell’avanzo di amministrazione per la copertura di debiti fuori bilancio;

  25. fonti di finanziamento (eccezioni) • dei mutui per la copertura di debiti fuori bilancio antecedenti a novembre 2001 o riferibili a spese di investimento; • dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili per la copertura di debiti fuori bilancio a norma dell'art. 194 (art. 193, comma 3; • dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (art. 187, comma 2, lett. c);

  26. fonti di finanziamento (eccezioni) • dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi momento dell'esercizio (art. 187, comma 2, lett. c); • dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle altre spese correnti solo in sede di assestamento (art. 175, comma 8 e art. 187, comma 2, lett. c); • delle altre fonti di finanziamento di spese correnti previste espressamente per legge (ad esempio ricorso a mutui per il finanziamento di perdite d'esercizio per eventi straordinari e imprevedibili, riferite ad aziende speciali di trasporto).

  27. Equilibri di bilancio(segue) • equilibrio tra entrate in conto capitale e per accensione di prestiti e spese in conto capitale (bilancio delle fonti di finanziamento e dei relativi impieghi per spese di investimento) • equilibrio tra entrate finali (avanzo sommato ai titoli I, II, III, IV) e spese finali (disavanzo sommato ai titoli I e II) come saldo netto da finanziare o da impiegare • equilibrio tra entrate da servizi per conto di terzi e spese per servizi per conto di terzi (bilancio dei servizi per conto dì terzi)

  28. Equilibri di bilancio(segue)

  29. Bilancio fonti/impieghi per spese di investimento

  30. Saldo netto da finanziare o da impiegare

  31. Equilibrio nelle anticipazioni di cassa

  32. Equilibrio dei servizi c/terzi

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