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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011. APPRENDISTATO. Art.1 DLG. 167/2011 (TU dell’Apprendistato). «E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato , finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.».

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L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCA ai sensi dell’art. 5 - D. Lgs 167/2011

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Presentation Transcript


  1. L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE & RICERCAai sensi dell’art. 5 - D. Lgs167/2011

  2. APPRENDISTATO Art.1 DLG. 167/2011 (TU dell’Apprendistato) «E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.»

  3. APPRENDISTATO un contratto a tempo indeterminato Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc) Libero recesso (art.2118 cc) 3

  4. Modifiche L.92/2012 e DL 34/2014convertito il Legge n.78 16 maggio 2014 • sono escluse le imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato) • fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 5

  5. DESTINATARI 18-29 ANNI compiuti (17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs. 226/2005) in possesso dei requisiti di accesso alle specifiche tipologie di percorso. ETÀ

  6. FINALITA’ diploma di Istruzione secondaria superiore TITOLI CONSEGUIBILI O ALTRE FINALIZZAZIONI titoli di studio universitari e dell’alta formazione (lauree – master – dottorati) specializzazione tecnica superiore (ITS – IFTS) praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche attività di ricerca Esperienze professionali

  7. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 – D.Lgs. 167/2011) Minima 6 mesi Massima: definita dalle Regioni in sede di regolamentazione dei profili formativi, in relazione al titolo da conseguire DURATA Rimessa alle Regioni in accordo con le Parti Sociali, le Università, gli istituti di istruzione, le istituzioni formative o di ricerca (Protocolli di Intesa) REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI In assenza apposite convenzioni stipulate dalle imprese o loro associazioni con le istituzioni formative o di ricerca

  8. Attori e Processo Quadro di regole regionali didattica Università Impresa placement

  9. Adempimenti a carico dell’impresa 1/2

  10. Adempimenti a carico dell’impresa 2/2

  11. ELEMENTI FONDAMENTALI CONVENZIONE PIANO FORMATIVO e patto di prova

  12. IL PIANO FORMATIVO E’ l’elemento essenziale ed integrante del contratto dove i diversi soggetti definiscono il progetto formativo di riferimento per l’apprendista. Deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contratto Con la Legge16 maggio 2014, n. 78 (Jobs Act) siprevedeuna forma sintetica • Dati Anagrafici dell’ apprendista, titolo di studio, esperienze pregresse (in ambito formativo e lavorativo) • Dati identificativi dell’ Impresa • Datiateneo • Indicazione Tutor aziendale • Riferimento alla Qualifica da conseguire • CCNL applicato • Livello inquadramento iniziale e finale • Contenuti dell’attività formativa con l’indicazione del luogo (ateneo/impresa), delle modalità di erogazione (frontale, FAD,…) e degli obiettivi formativi correlati • Doveri delle parti

  13. VANTAGGI

  14. VANTAGGI

  15. ALTRI VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI Il TU elenca tutte le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori con contratto a tempo indeterminato. TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali • assicurazione contro le malattie • assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia • maternità • assegno familiare • ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012)

  16. ALTRI VANTAGGI PER LE IMPRESE SGRAVI CONTRIBUTIVI 1 BENEFICI RETRIBUTIVI 2 INCENTIVI ECONOMICI 3

  17. 1. SGRAVI CONTRIBUTIVI *L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore. **per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016 e per i primi tre anni di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22) Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

  18. 2. BENEFICI RETRIBUTIVI Crescente in relazione all’anzianità

  19. VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 1: Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 7° livello FINALITA’: Master di II livello (2 anni) Risparmio per i due anni di master: 70.248-46.904 = 23.344 € Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 € Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 39.136 € Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.

  20. VANTAGGI ECONOMICIESEMPIO 2: Azienda con 9 dipendenti che applica il CCNL metalmeccanico industria - per un posto da impiegato al 4° livello FINALITA’: Master di II livello (2 anni) Risparmio per i due anni di master: 56.627,34 – 37.307,94 = 19.319,94 € Risparmio per il primo anno dopo il master (se l’apprendista è confermato) = 15.792 € Risparmio tot (min.) per i primi tre anni dall’inizio del master = 35.111,94 € Risparmio ulteriore: le spese di formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP e le spese di TFR sono inferiori.

  21. 3. INCENTIVI ECONOMICI BANDO FIXO Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese, per richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale di laureandi, laureati e dottorandi con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

  22. BANDO FIXOBeneficiari: • IMPRESE E DATORI DI LAVORO PRIVATI • (con sede operativa sul territorio nazionale) • che assumano • a tempo pieno o a tempo parziale - • con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca : • GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale  a ciclo unico Master universitario I e II livello, dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore (ITS, IFTS)

  23. BANDO FIXOImporto contributo: • Le imprese che stipulino contratti di Apprendistato di Alta formazione e ricerca a partire dalla data di emissione del bando (prevista per luglio 2014) riceveranno un contributo pari a: • - € 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno • € 4.000,00per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale **Importi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio **non cumulabili con altri contributi erogati da Italia Lavoro S.p.A. per assumere lo stesso lavoratore. **cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti.

  24. ULTERIORI • APPROFONDIMENTI

  25. ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo Possibilità di recedere dal contratto da entrambe le parti con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2118 cc) ASPETTI CONTRATTUALI Per la parte contrattuale la disciplina dell’apprendistato è rimessa, alla contrattazione collettiva a livello nazionale o ad accordi interconfederali CONTRATTO, PATTO DI PROVA Forma scritta del contratto e del patto di prova RETRIBUZIONE Divieto di retribuzione a cottimo

  26. ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE INCENTIVI CONTRIBUTIVI per prosecuzione contratto INCENTIVI CONTRIBUTIVI (aziende oltre 9 dipendenti) INCENTIVI CONTRIBUTIVI (lavoratori in mobilità) INCENTIVI CONTRIBUTIVI (aziende fino a 9 dipendenti) Circolare INPS n. 128 del 2/11/ 2012 Il regime contributivo agevolato relativo ai primi 3 anni rientra nei vincoli per gli aiuti di Stato in «deminimis» , di cui al Reg. CE n. 1998/2006 I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (escluso mobilità) Per tutti i rapporti di apprendistato instaurati, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità l’aliquota è del 10% per i primi 18 mesi La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile. Dal 1/1/2013, viene aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) pari al 1,61% Aliquote ordinarie : primo anno 1,5%, secondo anno 3%, annualità successive 10% Dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto. Per contratti di durata superiore (figure artigiane) dopo i primi 3 anni: aliquota ordinaria del 10% (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22) Dal 1/1/2013, viene aggiunto il contributo A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) pari al 1,61% SGRAVI FISCALI Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP INCENTIVI NORMATIVI Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti (quali la normativa sul collocamento mirato) o dalla contrattazione collettiva

  27. ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATOD.lgs. 167/2011: VINCOLI E OPPORTUNITÀ NORMATIVE INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante (CCNL) OPPURE Possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio LAVORATORI MOBILITA’ NUMERO DI APPRENDISTI I lavoratori in mobilità, possono essere assunti in apprendistato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, anche derogando ai limiti di età anagrafica previsti Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso • L. 92 del 28 giugno 2012 • (art. 1 c. 16 lett d - c. 18) • Dal 1 gennaio 2013: • aziende con più di 9 dipendenti: il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 specializzati e qualificati • - aziende fino a 9 dipendenti: il rapporto rimane 1/1. • - aziende con specializzati e qualificati da 0 a 2: max 3 apprendisti • - imprese artigiane: restano in vigore i limiti dimensionali di cui all'art. 4 L. 443/85 (Legge-quadro per l'artigianato)

  28. Il D.Lgs 167/2011(modifiche L.92/2012)LIMITI NUMERICI A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata al rispetto del seguente limite numerico complessivo (non applicabile alle imprese artigiane):

  29. LIMITI NUMERICI IN CASO DI NUOVI APPRENDISTI (modifiche L78/2012) Per l’inserimento di nuovi apprendisti l’azienda con più di 50 dipendenti deve aver proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (L.78/2014) • Dal computo sono escluse le cessazioni derivanti da: • Recesso durante il periodo di prova • Dimissioni • Licenziamento per giusta causa In mancanza del rispetto di tale percentuale, il datore di lavoro può confermare un solo apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto.

  30. Circolare n.128/2012 INPSASPI • In base alla Circolare INPS n. 128 del 2 novembre 2012 vengono chiariti i seguenti punti: • a partire dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) ed il carico contributivo aziendale avra’ un aumento del 1,61% • il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 22 della Legge di stabilita’ 2012 deve avvenire in conformita’ alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

  31. Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA • Contratto a tempo indeterminato, con espressa estensione delle tutele previdenziali e assistenziali (INAIL, INPS, ASSEGNO FAMILIARE); • Forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale (PFI); • Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi (fatti salvi i contratti stagionali previsti dall’art. 4 co. 5) • Aperto a tutti i settori (anche pubblico impiego); • Presenza di un tutore o referente aziendale; • Disciplina generale rimessa ai CCNL;

  32. Approfondimento :Il D.Lgs 167/2011 ; Novità del TUA • Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; • Divieto di retribuzione a cottimo; • Divieto di recesso durante il periodo formativo per entrambe le parti senza giusta causa o giustificato motivo; • Possibilità di recesso al termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c., altrimenti il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. • Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

  33. ASPETTI CONTRATTUALIIl Patto di Prova Il Patto di prova: • clausola facoltativa nel contratto, deve essere in forma scritta; • Possibilità da entrambe le parti di recedere il contratto; • indicazioni delle mansioni per la quale sarà esperita la prova; • indicazione della durata e dell’eventuale preavviso; • durata massima di 6 mesi (il riferimento sono i CCNL)

  34. Indicazioni della Circolare INPS n.128/2012AIUTI DE MINIMIS La concessione dello sgravio contributivo totale (100%) deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis*», di cui al Regolamento CE n. 198/2006**. AIUTI DE MINIMIS Art.2 par.2 Reg.CE n.1998/2006: Stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non deve superare la somma di 200.000 € nell’arco dei tre esercizi finanziari. (100 mila nel settore dei trasporti, 7.500 mila nel settore agricolo che limita la possibilità di assunzione ad un solo apprendista; resta invece il limite di 500 mila € per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale). • * aiuti «de minimis»: aiuti di esigua entità che non alterano la concorrenza > limiti previsti dal Reg. CE n. 1998/2006. • **I datori di lavoro dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis».

  35. REGIME SANZIONATORIO

  36. Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI In caso di mancata erogazione della formazione il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. C’è la possibilità di recuperare la formazione entro «congruo termine» La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  37. Circolare 5/2012 MLPSSANZIONI • In caso di: • - Mancata individuazione di un tutor • Mancata forma scritta del PFI • Sottoinquadramento contrattuale • Retribuzione a cottimo • Trattamentoretribuito inferiore a quello stabilito E’ prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 € In caso di recidiva la sanzione va da 300 a 1.500 €

  38. Regime sanzionatorio 1/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 • FORMAZIONE NON RECUPERABILE • In caso di responsabilità esclusiva del datore di lavoro, questi è obbligato a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del contratto di apprendistato, maggiorata del 100%,con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. • FORMAZIONE RECUPERABILE • Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare l’inadempimento nell’erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.

  39. Regime sanzionatorio 2/2 art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti: La forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale; Il divieto di retribuzione a cottimo; La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle del conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio; La presenza di un tutore o referente aziendale. N.B. Cfr. Circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro

  40. CONVENZIONE In caso di assenza di accordo tra Regione e PPSS è possibile avviare contratti in apprendistato tramite convenzioni apposite tra ISTITUZIONE FORMATIVA e IMPRESA o ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ASPETTI FORMATIVI • Finalità degli interventi • Requisiti dei destinatari • Durata della componente formativa • modalità di erogazione delle attività formative • contenuti della formazione • Tutor aziendale • Format PFI • modalità di attestazione dei CFU • Impegni delle parti • finanziamentodella formazione ASPETTI CONTRATTUALI • eventuali moduli e formulari per il contratto, il patto di prova • livelli retributivi e inquadramento (sottoinquadramento o percentualizzazione) • la sospensione e prolungamento del periodo di Apprendistato • disciplina previdenziale e assistenziale In via cedevole rispetto ad accordi interconfederali e/o CCNL In via cedevole rispetto alle eventuali future regolamentazioni regionali

  41. VANTAGGI PER LE UNIVERSITÀ Favorisce la creazione di reti tra università e imprese, che consentono l’avvicinamento delle università alle concrete esigenze del mondo del lavoro innestando un circolo virtuoso in cui l’università può supportare le imprese nelle scelte in merito al fabbisogno di nuovi e/o ulteriori figure professionali. Riduce il mismatchtra la propria offerta formativa e le esigenze in termini di competenze e professionalità espresse dal mercato del lavoro. Aumenta la competitività sul territorio per la capacità di «occupare» i giovani anche prima del conseguimento del titolo

  42. VANTAGGI PER GLI APPRENDISTI Accedere al mercato del lavoro con un regolare rapporto di lavoro; Sviluppare le competenze professionali necessarie per una specifica professione o ruolo aziendale; Conseguire un titolo di studio di livello secondario, terziario o una qualifica professionale ai fini contrattuali.

  43. Apprendistato di alta formazione e di ricerca, art. 5, d.lgs. 167/2011 *17 anni per soggetti in possesso di qualifica professionale ai sensi D.lgs. 226/2005

  44. Adempimenti a carico dell’impresa 1/2

  45. Adempimenti a carico dell’impresa 2/2

  46. SOGGETTICOINVOLTI Regolamentazioneformazione e durata Regione Istituzioni formative Parti sociali oppure... Convenzione Giovani Imprese Contratto di lavoro

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