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Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino e TRM S.p.A. (2003) ‏

Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino e TRM S.p.A. (2003) ‏. Legge 10 del 9 gennaio 1991 Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

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Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino e TRM S.p.A. (2003) ‏

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Presentation Transcript


  1. Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino e TRM S.p.A. (2003)‏

  2. Legge 10 del 9 gennaio 1991 Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

  3. L'intento della legge è di recepire le politiche energetiche comunitarie.

  4. L'intento della legge è di recepire le politiche energetiche comunitarie. Purtroppo ciò accade solo in parte: infatti mentre l'Europa individua esattamente le fonti rinnovabili (solare, eolica, idraulica, geotermica e moto ondoso) nella versione italiana appare il termine "fonti assimilate alle rinnovabili".

  5. Ecco come noi italiani abbiamo definito le fonti assimilate: - cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore - calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti - l'utilizzo di scarti di lavorazione e/o di processi

  6. Sulla scorta di queste indicazioni (Legge 10/91), il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP)‏ con delibera n. 6 (Cip6)‏ del 29 aprile 1992, stabilisce che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, godranno di una maggiorazione di circa 3 volte il prezzo di mercato.

  7. Chi paga questa maggiorazione?

  8. Chi paga questa maggiorazione? Noi cittadini col 7% della bolletta dell'energia elettrica (componente A3).

  9. Dal 1992 abbiamo versatooltre tre miliardi di euro all’anno (3.076.923.077 euro), determinando un totale di oltre 50 miliardi di euro.

  10. DETTAGLIO TIPOLOGIA ACQUISTI CIP6 Situazione aggiornata al 31.03.2007 Fonte GSE FISE Assoambiente – prot.n.p59930

  11. DETTAGLIO INCENTIVI CIP6 INCENERITORE DI BRESCIA (Fonte ASM Brescia S.p.A.)

  12. Direttiva UE 77 del 2001, incentiva e stimola l'uso di fonti rinnovabili individuandole: solare, eolica, idraulica, geotermica, biogas, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani e le biomasse (residui dell'agricoltura).

  13. Direttiva UE 77 del 2001, incentiva e stimola l'uso di fonti rinnovabili individuandole: solare, eolica, idraulica, geotermica, biogas, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani e le biomasse (residui dell'agricoltura). Un chiaro stop alle truffaldine fonti assimilate italiane.

  14. Ed è proprio in nome della Direttiva UE 77 che chiediamo il rimborso di quei soldi (la sola parte destinata alle fonti assimilate)‏ che dal 2001 vengono prelevati illecitamente dalle nostre bollette.

  15. www.dirittoalfuturo.it

  16. La Direttiva 77/2001 viene recepita all'italiana, col Decreto Legislativo 387 del dicembre 2003. L'art.17 esclude le fonti assimilate (cogenerazione, scarti petroliferi, ecc)‏ ma include i rifiuti ed il Cdr, in spregio alla Direttiva 77/2001. Da quì la procedura di infrazione da parte dell'UE all'Italia.

  17. Come denunciato dalla procedura d'infrazione, dall'entrata in vigore del 387/03 le famose fonti assimilate non avrebbero dovuto più prendere gli incentivi. Ma una parte delle nostre bollette continua ad andare alle cosiddette fonti assimilate.

  18. Ecco in sintesi i passaggi della vertenza: 1. Richiesta di rimborso della componente A3 da inoltrare ad Enel + altri distributori di energia ed al GSE. Tale richiesta comporta la loro messa in mora 2. Sottoscrizione dei mandati difensivi 3. Invio delle richieste di rimborso ad Enel + altri distributori di energia ed al GSE 4. Azione civile: restituzione della componente A3, indebitamente applicata. Oltre agli interessi maturati ed al risarcimento del danno

  19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEI FIRMATARI - che nella scrittura privata intercorrente tra l’Associazione e l’utente istante, da siglare all’atto della sottoscrizione sia della richiesta di rimborso da inoltrare al GSE che alla società distributrici di energia elettrica nonché del mandato difensivo necessarie per dare avvio alla fase stragiudiziale e giudiziale della vertenza di cui all’art. 3, punto 3 dello Statuto dell’Associazione, non viene indicato dettagliatamente che, coerentemente con gli scopi sociali e con lo spirito e la ratio sottese alla indicata scrittura privata non è precisato che, in caso di soccombenza dei ricorrenti privati in sede giudiziale, l’Associazione si farà carico di rifondere alla controparte vittoriosa, la eventuale condanna al pagamento delle spese legali così come ricavabile dal disposito delle sentenze emesse nell’ambito del giudizio introdotto;- che, allo stato attuale, per motivi esclusivamente pratici appare del tutto impossibile procedere ad una integrazione delle citate scritture private per inserire la clausola sopra indicata- che, comunque, è nella natura sia degli scopi dell’associazione che della struttura stessa dell’organizzazione della vertenza in questione, inserire la clausola sopra citatapreso atto di tutto quanto sopra, il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e/o all’unanimità dei presenti quanto segue1) di considerare il contenuto della delibera in questione quale parte integrante delle scritture private già sottoscritte alla data odierna e da sottoscrivere successivemente tra l’Associazione medesima e gli utenti-istanti:2) l’Associazione, in caso soccombenza nei giudizi civili introdotti a seguito dell’instaurazione della fase giudiziale della vertenza in questione, si impegna a rifondere alla controparte vittoriosa le spese legali come quantificate nella sentenza di condanna emessa dal Giudice adito.

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