1 / 129

Legge 4/2004 e norme correlate

Legge 4/2004 e norme correlate. Analisi della normativa italiana in materia di accessibilità. Legge 4/2004 e norme correlate. Legge 4/2004 dalla teoria alla realtà (ISBN: 88-7633-099-2) Il manuale per applicare e verificare i requisiti della legge 4/2004.

amal-conway
Télécharger la présentation

Legge 4/2004 e norme correlate

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Legge 4/2004e norme correlate Analisi della normativa italiana in materia di accessibilità

  2. Legge 4/2004e norme correlate Legge 4/2004 dalla teoria alla realtà (ISBN: 88-7633-099-2) Il manuale per applicare e verificare i requisiti della legge 4/2004. Contiene una serie di modelli per l’autovalutazione dei siti INTERNET. Messaggio promozionale

  3. Legge 4/2004:Carta d’identità “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” • Approvata:17 dicembre 2003 • Firma del P.d.R.: 9 gennaio 2004 • G.U.: n. 13 del 17 gennaio 2004 • In vigore: 1 febbraio 2004 http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  4. Legge 4/2004:Contenuti innovativi • Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità. • Per i privati il provvedimento non genera un obbligo di accessibilità per i siti internet, ma è fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei loro siti. • Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti o con altre disabilità. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  5. Legge 4/2004:Articolo 1 – Obiettivi Obiettivi e finalità (comma 1) • La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  6. Legge 4/2004:Articolo 1 – Obiettivi Obiettivi e finalità (comma 2) • È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  7. Legge 4/2004:Articolo 2 – Definizioni Definizioni (comma a) • accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  8. Legge 4/2004:Articolo 2 – Definizioni Definizioni (comma b) • tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  9. Legge 4/2004:Articolo 3 – Destinatari Soggetti erogatori • pubbliche amministrazioni • enti pubblici economici • aziende private concessionarie di servizi pubblici • aziende municipalizzate regionali • enti pubblici di assistenza e riabilitazione • aziende di trasporto e comunicazione a prevalente capitale pubblico • aziende appaltatrici di servizi informatici • soggetti diversi che facciano richiesta di valutazione di accessibilità dei propri siti http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  10. Legge 4/2004:Articolo 3 – Destinatari Pubbliche Amministrazioni Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

  11. Legge 4/2004:Articolo 3 – Destinatari Esclusione dell’applicazione • Le disposizioni non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  12. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Ambito di applicazione • Soggetti art. 3 comma 1 • Beni e servizi informatici • Siti INTERNET • Postazioni di lavoro • Altri soggetti • Beni e servizi informatici • Siti INTERNET • Postazioni di lavoro http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  13. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Soggetti art. 3 comma 1 • Beni e servizi informatici • Si applica per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. • I requisiti di accessibilità (decreto art. 11) costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. • La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. Art. 4 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  14. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Soggetti art. 3 comma 1 • Siti INTERNET • Non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità (decreto art. 11). • I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (art. 11), in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Art. 4 comma 2 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  15. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Sito INTERNET [...] ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini; ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet; Art. 2 comma 3 [...] 3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete. Decreto Ministeriale 8 luglio 2005http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705.htm

  16. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Soggetti art. 3 comma 1 • Postazioni di lavoro • I datori di lavoro pubblici pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. • I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 4 comma 4 e 5 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  17. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Altri soggetti • Beni e servizi informatici • La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di tele-lavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto (articolo 11). • Possono richiedere la valutazione del materiale informatico da loro prodotto (articolo 6). Art. 4 comma 3 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  18. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Altri soggetti • Siti INTERNET • Non sono previsti obblighi • Possono richiedere la valutazione dei siti INTERNET da loro prodotti (articolo 6) http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  19. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Altri soggetti • Postazioni di lavoro • I datori di lavoro privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di tele-lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. • Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. Art. 4 comma 4 e 5 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  20. Legge 4/2004:Articolo 4 – Obblighi Norme per il diritto al lavoro dei disabili 1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) omissis; b) omissis; c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  21. Legge 4/2004:Articolo 5 – Didattica Strumenti didattici e formativi • Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. • Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  22. Legge 4/2004:Articolo 6 – Verifica Verifica dell’accessibilità su richiesta di: • Siti INTERNET • Materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. Art. 6 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  23. Legge 4/2004:Articolo 6 – Verifica Col regolamento (art. 10) sono individuati: • le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; • i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; • il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità; • le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. Art. 6 comma 2Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  24. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti Compiti amministrativi • La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento Innovazione e Tecnologie (DIT) avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  25. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti Cos’è il CNIPA: • Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione • Opera “presso” la Presidenza del Consiglio per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione (MIT), con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio • Nel 2003 subentra all’AIPA e nel 2004 incorpora il Centro Tecnico della Pres. Cons. Min. http://www.cnipa.it

  26. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; • b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; • c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  27. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità; Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  28. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili; Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  29. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  30. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali; Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  31. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti PcM – DIT – CNIPA: • h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale. Art. 7 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  32. Legge 4/2004:Articolo 7 – Compiti Amministrazioni periferiche: • Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. Art. 7 comma 2 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  33. Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale Dal testo della sentenza: • In particolare, l'art. 7, comma 2, della legge sarebbe illegittimo poiché, imponendo anche alle Province autonome di vigilare sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei confronti della Provincia autonoma di Trento, pur riguardando materie - quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali e dell'istruzione e della formazione professionale - appartenenti per statuto alla competenza legislativa della stessa Provincia. • L'art. 10 della medesima legge contrasterebbe a sua volta con lo statuto di autonomia della Provincia, prevedendo, nelle stesse materie, l'emanazione di un regolamento statale. Sentenza numero 145. http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/novita/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=145&AnnoDec=2005

  34. Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale “Traduzione” della sentenza: • La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 145 del 4 aprile 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate e con riferimento in particolare all'articolo 10, ha affermato che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento. Con l'occasione ha esteso l'efficacia della decisione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Da pubbliaccesso.it. http://www.pubbliaccesso.it/notizie/2005/corte_cost_145.htm

  35. Legge 4/2004:Articolo 7 c. 2 – Corte Costituzionale “Traduzione” della sentenza: • In conclusione, la Legge n. 4 del 2004 non sarà operativa nelle Province autonome di Trento e Bolzano; le sue disposizioni e quelle dei decreti attuativi avranno effetto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle due citate province, nelle quali varranno le leggi provinciali emanate in materia. Da pubbliaccesso.it. http://www.pubbliaccesso.it/notizie/2005/corte_cost_145.htm

  36. Legge 4/2004:Articolo 8 – Formazione Formazione nelle P.A. • Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive. Art. 8 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  37. Legge 4/2004:Articolo 8 – Formazione Formazione nelle P.A. • La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili. • Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità. Art. 8 comma 2 e 3 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  38. Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni” Le responsabilità dirigenziali • L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Art. 9 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  39. Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni” Responsabilità dirigenziali Art. 21 (Responsabilità dirigenziale).1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.[...] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

  40. Legge 4/2004:Articolo 9 – “Sanzioni” Responsabilità dirigenziali Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità). 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.[...] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

  41. Legge 4/2004:Articolo 10 – Regolamento Regolamento di attuazione • I criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità; • I contenuti di cui all'art. 6, comma 2; • le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; • i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione; • il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità; • le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. • I controlli esercitabili sugli operatori privati per l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche; • I controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Art. 10 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  42. Legge 4/2004:Articolo 10 – Regolamento Regolamento di attuazione • Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 10 comma 2 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  43. Legge 4/2004:Articolo 11 – Decreto Requisiti tecnici Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10: • le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità; • le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Art. 11 comma 1 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  44. Legge 4/2004:Articolo 12 – Evolvibilità Normative internazionali 1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Art. 12 comma 1 e 2 Legge 4/2004. http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  45. Legge 4/2004:Regolamento e decreti Documenti collegati • Regolamento (art. 10 L. 4/2004) • Decreto con requisiti tecnici (art. 11 L. 4/2004) • Decreto opere multimediali(art. 7 comma g L. 4/2004) • Decreto strumenti didattici e formativi (art. 5 L. 4/2004 e art. 2 comma 2 regolamento) • Elenco valutatori (art. 3 regolamento) http://www. pubbliaccesso.it/ normative/ legge_20040109_n4.htm

  46. Regolamento attuazione L. 4/2004:Carta d’identità “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” • Nato il 9 luglio 2004 • Approvato in Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005 • DPR 1 marzo 2005 numero 75 • Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2005, n. 101 • In vigore: 18 maggio 2005 http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm

  47. Regolamento attuazione L. 4/2004:Carta d’identità Elaborato previa consultazione con: • Le associazioni delle persone disabili. • L’associazione degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità (IWA ITALY) • I produttori di hardware e software. http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm

  48. Regolamento attuazione L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni • accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm Art. 1 comma 1

  49. Regolamento attuazione L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni • tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici. http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm Art. 1 comma 1

  50. Regolamento attuazione L. 4/2004:Articolo 1 - Definizioni • valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità. • verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici. • verifica soggettiva: valutazione articolatasu più livelli di qualità ed effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di considerazioni empiriche. http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm Art. 1 comma 1

More Related