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Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria

Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria. ACCORDO DEL 10 GENNAIO 2014. 2. Premessa Le relazioni industriali sono un fattore strategico per la tutela del lavoro e la difesa e lo sviluppo di un sistema economico e industriale.

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Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria

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Presentation Transcript


  1. Testo Unico sulla Rappresentanza CGIL CISL UIL- Confindustria ACCORDO DEL 10 GENNAIO 2014

  2. 2 Premessa Le relazioni industrialisono un fattore strategico per la tutela del lavoro e la difesa e lo sviluppo di un sistema economico e industriale. Questo spiega perché il tema è considerato importante e centrale soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo. Buone ed efficaci relazioni industriali presuppongo sistemi di regolazione efficaci, atteggiamenti cooperativi dei diversi attori sociali, capacità di adattamento/reazione al mutare del contesto esterno.

  3. Le relazioni industriali hanno a che fare, quindi, con il tema della efficacia e validità dei contratti, della rappresentanza e della sua misurazione: • Non è un tema nuovo, anche se nel corso della storia democratica dell’Italia ha avuto rilevanza e soluzioni diverse. • Soprattutto negli ultimi 10-15 anni sono entrati in crisi i sistemi di regolazione. • Per questo la Cisl si è battuta per regole che le rendano efficace e al contempo per la loro evoluzione in senso partecipativo verso una vera democrazia industriale. • L’accordo è importante affinché renda più attenta la riflessione della politica sul ricorso alla legge che a nostro avviso avrebbe potuto ledere l’efficacia dell’azione e l’autonomia delle parti sociali, come avvenuto nella storia dei paesi dove la legge ha sostituito l’autonomia collettiva di parti che si auto-riconoscono e si legittimano reciprocamente come soggetti di rappresentanza. 3

  4. IL CONTESTO DAL 2009 INIZIANO A MANIFESTARSI I PROBLEMI PIU’ RILEVANTI • Nei metalmeccanici, ad es., dal CCNL 2001 la Fiom utilizza l’argomento della democrazia per giustificare fuga dalle responsabilità • CCSL FIAT (2010): Referendum, Cause Fiom per RSA… • UTILIZZO DEI TRIBUNALI per regolare rapporti nei luoghi di lavoro: assemblee, quota 1/3 RSU… raccogliendo insuccessi

  5. In conclusione: • La riforma del modello contrattuale, anche in categorie come i metalmeccanici dove si sono avuti i contratti separati, ha fatto evolvere il sistema delle relazioni sindacali ingessato da tempo: • ha consentito uno sviluppo in positivo di nuovi modelli e una risposta alle nuove questioni aperte dalla crisi e dalla globalizzazione • Ha evitato che l’immobilismo sindacale (derivato da un pluralismo di modelli e di strategie e dalla sostanziale assenza di regole cogenti) accentuasse ulteriormente la crisi di rappresentanza del sindacalismo. • Ha fatto però emergere anche la necessità di arrivare ad una regolamentazione per evitare che comportamenti e modelli fortemente divergenti tra le parti mettano in crisi le relazioni industriali. • il sindacalismo confederale deve continuare ad anticipare le necessità di cambiamento. Questo accordo può agevolare questa fase di rinnovamento e riorganizzazione già avviata in Cisl. 5

  6. Testo Unico sulla Rappresentanza – Confindustria CGIL CISL UIL , 10 gennaio 2014 Il TESTO UNICO: COMPOSTO DA 4 PARTI e CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI • PARTE 1: misura e certificazioni della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria; • PARTE 2: regolamentazione della rappresentanze; • PARTE 3: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale; • PARTE 4: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento; • CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI

  7. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL • Organizzazioni firmatarie Accordo Interconfederali: • 28 giugno 2011; • Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013; • Accordo 10 gennaio 2014. • INDICATORE basato : • 50% DATI ASSOCIATIVI (tessere) + • 50% voti rinnovi RSU. • LO STESSO SISTEMA USATO NEL PUBBLICO IMPIEGO.

  8. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL • DELEGA(tessera):contenere nome OO.SS. e cc bancario. • QUOTA ASSOCIATIVA: definita da percentuale sui minimi di gennaio di ogni anno individuato da OGNI CCNL. «non potrà essere inferiore» …  Quindi valore iscrizione uguale per TUTTI. (no dumping tessere low-cost) • ISCRIZIONE: come oggi. • REVOCA DELEGA:per iscritto con effetto al termine del mese di notifica all’azienda. >>Saranno accettate deleghe anche di altre OO.SS. SOLO SE ADERISCONO E SI IMPEGNANO a rispettare e accettare A.I. 28/6/12, Protocollo 31/5/13.<<

  9. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL ISCRITTI:  INPS:riceverà dalle aziende mensilmente (UNIEMENS) il numero degli iscritti per singola OOSS e per singolo CCNL attraverso specifici codici attribuiti. Elaborerà annualmente (gennaio-dicembre) e aggregherà i dati per singola Organizzazione. • La rappresentanza sarà quindi data da: somma rilevazioni mensili / 12. (Per il 2014 la rilevazione sarà del 2° semestre). L’ Azienda comunicherà la forma di rappresentanza presente (RSU, RSA, nessuna…) per le aziende superiori ai 15 dipendenti.

  10. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL VOTI RSU:  COMITATO DEI GARANTI Provinciale ( o organismo analogo) Riceve i dati dei rinnovi RSU: Commissioni Elettorali dovranno inviare copia verbali. VERIFICA RSU: in carica a luglio di ogni anno e  invio DATI (voti per singola organizzazione, numero RSU…) al CNEL entro gennaio successivo.

  11. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL CNEL*: • Riceve i dati degli iscritti dall’INPS. • Riceve i dati dei rinnovi RSU da Comitati prov.li dei Garanti. • Elabora la media semplice tra % iscritti totale/iscritti e %voti ottenuti rinnovi RSU/ totale votanti. • Ognuno dei due dati pesa per il 50%. • Comunicazione del peso della singola rappresentatività entro il mese di maggio dell’anno successivo. * Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (organo dello Stato)

  12. Parte 1: COME SI MISURA E SI CERTIFICA LA RAPPRESENTANZA PER I CCNL Le medie costruite dal CNEL serviranno a: • Verificare il raggiungimento della soglia del 5%.  soglia d’accesso minima • Verificare le maggioranze del 50%+1 per validità rinnovi CCNL. • Verificare le maggioranze per presentazione piattaforma (dato disponibile 6 mesi prima presentazione)

  13. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA • Cgil Cisl Uil, per aziende con + 15 dipendenti, si impegnano a dotarsi di UNA SOLA FORMA DI RAPPRESENTANZA • Per aziende +15 dipendenti, oggi senza rappresentanza, si possono costituire anche RSA ma ad invarianza di costi. • Alla scadenza RSA, si può passare alla RSU se deciso da OO.SS. che rappresentano 50%+1 a livello nazionale.

  14. Parte 2:REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA IMPORTANTE NOVITA’: • In caso di cessione d’azienda o comunque dove si applica l’art.2012 Codice Civile, la RSU in carica vi rimane sino a TRE MESI DOPO il trasferimento, termine entro il quale si dovrà provvedere a nuove elezioni.

  15. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA – modalità di costituzione e funzionamento RSU • Vengono riprese le regole dell’A.I. 20 dicembre 1993 con gli adattamenti • RSU eleggibili nelle aziende >15 dipendenti • Iniziativa dei firmatari (e rispettive federazioni) A.I. 28/6/2012, Protocollo 31/5/2013 e A.I. 10/1/2014. • Anche firmatari CCNL che aderiscano agli accordi precedenti. • Anche le organizzazioni sindacali che accettino i regolamenti e raccolgono il 5% delle firme

  16. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU • Cgil Cisl Uil, per aziende con + 15 dipendenti, si impegnano a dotarsi di UNA SOLA FORMA DI RAPPRESENTANZA • Per aziende +15 dipendenti, oggi senza rappresentanza, si possono costituire anche RSA ma ad invarianza di costi. • Alla scadenza RSA, si può passare alla RSU se deciso da OOSS che rappresentano 50%+1 a livello nazionale.

  17. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDAmodalità di costituzione e funzionamento RSU Spettano ai soli firmatari del CCNL: • le 3 ore di assemblea di «organizzazione» • I permessi non retribuiti art.24 l. 300/70 • Il diritto di affissione art.25 .l300/70

  18. Parte 2:REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA – modalità di costituzione e funzionamento RSU • Il CAMBIO DI APPARTENENZA SINDACALE di un componente RSU, ne comporta la sua DECADENZA e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza del sostituto*. • Le decisioni delle RSU sono assunte a maggioranza. • In caso di imprese plurilocalizzatesi potrà definire un «coordinamento» del quale servirà definirne poteri e competenze.

  19. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU Alle elezioni RSU potranno partecipare: • Organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie oppure organizzazioni firmatarie del CCNL. • Altre organizzazioni che accettino i contenuti degli A.I. 28/6/11, del Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14. • Per questi ultimi servono firme pari al 5% aventi diritto o almeno 3 firme nelle aziende da 16 a 59 dipendenti. • Ciascuna lista può essere maggiorata di 2/3 per collegio.

  20. Parte 2: REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA modalità di costituzione e funzionamento RSU • L’attribuzione dei seggi avverrà in modo PROPORZIONALE. • Per l’attribuzione dei posti non assegnati, si applicherà il criterio dei RESTI PIU’ ALTI. • Scompare ogni forma di Patto di Solidarietà. • Per eleggere 3 RSU la soglia minima per accedere ad un seggio è pari al 16,5%+1

  21. Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE • Hanno diritto a contrattare il CCNL le federazioni delle OO.SS. firmatarie (o aderenti) del A.I. 28/6/11, Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14 che hanno rappresentatività pari almeno al 5% (CNEL). • Modalità di definizione della Piattaforma, delegazione trattante e relative attribuzioni da decidere nelle singole FEDERAZIONI di categoria.

  22. Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE • Diritti sindacali previsti dalla L.300, art.19 e successivi, a chi ha 5% rappresentanzaE che abbia partecipato alla trattativa. • Se non si arriva a piattaforma unitaria, vale quella presentata dal 50%+1 di rappresentatività del settore.

  23. Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE • Il CCNL sarà sottoposto a CONSULTAZIONE CERTIFICATA* a MAGGIORANZA SEMPLICE, le cui regole vanno definite tra CATEGORIE NAZIONALI. • Il CCNL firmato anche dalla maggioranza che ha il 50%+1 di rappresentatività, dopo la consultazione certificata, VALE PER TUTTI. • Il CCNL sarà efficace ed esigibile per tutti i lavoratori e per tutte le OO.SS. firmatarie e/o aderenti. * vanno definite le modalità!!!

  24. Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE • I CONTRATTI AZIENDALI approvati dalla maggioranza delle RSUVALGONO E VINCOLANO tutte le OO.SS. firmatarie o aderenti agli A.I. 28/6/11, del Protocollo 31/5/13 e A.I. 10/1/14. • Il CCNL sarà efficace ed esigibile per tutti i lavoratori e per tutte le OO.SS. firmatarie e/o aderenti.

  25. Parte 3: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE • Il REFERENDUM è valido se partecipa al voto 50%+1 aventi diritto e vale la decisione della MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI in presenza di RSA.

  26. Parte Terza: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA ED AZIENDALE • I CONTRATTI AZIENDALI possono definire INTESE MODIFICATIVE con le regole e nei limiti previsti dai CCNL VIGENTI (deroghe). • Queste VALGONO e VINCOLANO tutte le OO.SS. e hanno efficacia generale.

  27. Parte Quarta: CLAUSOLE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO • I CONTRATTI NAZIONALI dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento per l’ESIGIBILITA’ degli impegni e la prevenzione del conflitto. • I CONTRATTI NAZIONALI dovranno definire le SANZIONI relative all’inesigibilità dei CCNL. • Le SANZIONI saranno per le OO.SS. (temporanea sospensione dei diritti sindacali ed agibilità) e per le AZIENDE (pecuniaria). • NESSUNA SANZIONE AI SINGOLI LAVORATORI.

  28. CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI • Le Parti firmatarie si impegnano a far rispettare le regole ad OGNI LIVELLO. • In attesa del recepimento nei CCNL, le violazioni saranno oggetto di PROCEDURA ARBITRALE a livello CONFEDERALE. • COLLEGIO ARBITRALE composto in modo paritetico + un presidente. • Il Collegio definirà, entro 10 giorni dalla sua composizione, le misure da applicare in caso di inadempimento

  29. EFFETTI DELL’ACCORDO SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: • Rinnovi RSU elette tutte su base PROPORZIONALE; • Sparisce la quota 1/3; • Ogni organizzazione può presentare liste nelle aziende dov’è già presente con RSU e concorre al totale dei delegati da eleggere; • Nelle aziende di nuova sindacalizzazione o che non hanno mai avuto RSU, si possono nominare le RSA;

  30. EFFETTI DELL’ACCORDO SONO IMMEDIATAMENTE APPLICATIVI: • Piattaforme CCNL presentabili in modo unitario o da chi ha 50%+1 di RAPPRESENTATIVITA’ Nazionale; • CCNL: Validità, esigibilità, CCNL erga omnes;

  31. EFFETTI DELL’ACCORDO I CCNL DEVONO DEFINIRE: • Recepimento dell’Accordo Interconfederale; • Le modalità di definizione delle Piattaforme, la delegazione trattante e le relative attribuzioni; • Le modalità di consultazione certificata a maggioranza semplice; • Le clausole e procedure di raffreddamento ed esigibilità; • Le conseguenze sanzionatorie per entrambe le parti.

  32. Questo accordo rappresenta un risultato di straordinaria importanza e costituisce un riferimento normativo completo ed omogeneo per l’esercizio dell’attività sindacale e lo svolgimento della contrattazione. IMPORTANTE ADESSO DARE MASSIMA DIFFUSIONE IN TUTTI I POSTI DI LAVORO E TRA TUTTI I NOSTRI DELEGATI, RSU, RSA, SAS BUON LAVORO!

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