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La Consulenza Tecnica Stragiudiziale e Giudiziale

La Consulenza Tecnica Stragiudiziale e Giudiziale. Politecnico di Milano BEST (Building Enviroment Science & Technology) Building pathology and Diagnostics Prof. Ing. Enrico DE ANGELIS Avv. Silvia Annamaria BRAMBILLA legale@studiobrambilla.com. Milano, 2010 11 29. TEMI DELL’INCONTRO.

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La Consulenza Tecnica Stragiudiziale e Giudiziale

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Presentation Transcript


  1. La Consulenza TecnicaStragiudiziale e Giudiziale Politecnico di Milano BEST (Building Enviroment Science & Technology) Building pathology and Diagnostics Prof. Ing. Enrico DE ANGELIS Avv. Silvia Annamaria BRAMBILLA legale@studiobrambilla.com Milano, 2010 11 29

  2. TEMI DELL’INCONTRO • Il Consulente Tecnico: • in ambito stragiudiziale • nel giudizio Civile e Penale. • L’Accertamento preventivo a fini conciliativi (ex art. 696 bis c.p.c.) • Cenni su: • Arbitrato • Mediazione (D.Lgs. 28 del 4.03.2010)

  3. Le varie figure di consulente tecnico • In fase stragiudiziale: il consulente di parte (la perizia giurata). • In fase giudiziale, sia ante causam (ATP) che in sede di giudizio ordinario: • CTU - Consulente Tecnico di Ufficio (sia in sede Civile che in sede Penale) • CTP - Consulente Tecnico di Parte • In sede preventiva conciliativa: art. 696 bis c.p.c. • In sede di arbitrato e mediazione

  4. La consulenza stragiudiziale • In ambito extragiudiziale, al sorgere di una possibile controversia e prima dell’instaurazione del giudizio. • Nomina di un perito ad opera del soggetto interessato a fare svolgere una relazione sullo stato dei luoghi oggetto di possibile indagine, anche ai fini della determinazione delle responsabilità e dei costi di eliminazione dei difetti. • Consulenza trasfusa in c.d. PERIZIA GIURATA • Giuramento in Cancelleria del Tribunale ad opera del tecnico): • valore di indizio, non di prova – allegazione di parte • necessità di chiamare il perito come testimone • CREDIBILITA’ (DA 45.000 € A 9500 €)!: • DEONTOLOGIA • INTERESSE EFFETTIVO DEL CLIENTE • “All’avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle” - Alessandro Manzoni

  5. IL CONSULENTE GIUDIZIALE • IL Consulente • CTU nel Civile • PERITO del GIUDICE o CONSULENTE della Procura della Repubblica • nominato tra gli iscritti ad un Albo tenuto da ogni Tribunale (art. 13 disp.attuative al c.p.c.) in diverse categorie (medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria…). • Requisiti di iscrizione: • Specifica competenza in una materia • Condotta morale specchiata (solo per il Civile); • Iscrizione in Associazione Professionale (Ordine Ingegneri, Architetti, Collegio Geometri...). • Serie di documenti da presentare ex art. 16 disposizioni attuative c.p.c.( perizie svolte, residenza nel Circondario del Tribunale, testi pubblicati, ….).

  6. Le attività del CTU • Prima del sorgere del contenzioso: Accertamento Tecnico Preventivo (c.d. ATP ex art. 696 c.p.c.) • Prima del sorgere del contenzioso: Accertamento Tecnico Preventivo in via conciliativa (696 bis c.p.c.) • Nell’ambito del contenzioso: Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) • Nell’ambito del giudizio arbitrale • Quale consulente nominato dalla Procura della Repubblica (ausiliario del Pubblico Ministero) o del Giudice Penale : nell’ambito delle indagini preliminari o del giudizio penale

  7. La nomina e l’attività in ambito civile • Art. 191 c.p.c. e ss. Il CTU, a seguito della necessità di nomina, viene scelto tra i tecnici iscritti nell’Albo dal Presidente del Tribunale; viene convocato per il giuramento e alla formulazione del quesito peritale all’udienza fissata, alla presenza delle parti ed in contraddittorio. E’ considerato AUSILIARIO del GIUDICE. • Motivo: Cause che esulano dalla competenza del Giudicante (iura novit curia) e necessità di ausiliario competente ed esperto in una particolare disciplina (contabile, edile, urbanistica, medica…). • Possibilità di nomina di più consulenti contemporaneamente, per materie complesse e possibilità di avvalersi di ausiliari più specifici (es. per termografie, prove acustiche…)

  8. La consulenza del Perito del Giudice in ATP e CTU • Prestazione giuramento CTU in udienza; • Sottoposizione del quesito peritale da parte del Giudice, anche tenuto conto di istanze di parte (difensori), con assegnazione di termini da parte del Giudice; • Rispetto di termini per consegna elaborato peritale (di regola 90 gg.) ed assegnazione termini per osservazioni di parte (tecnico di parte e difensore); • Svolgimento sopralluogo/ghi concordati con le parti • Redazione verbale di operazioni peritali, anche con osservazioni delle parti, dei loro tecnici o dei loro difensori • Consegna nei termini di Consulenza Tecnica scritta

  9. Lo svolgimento del sopralluogo • Attività consistente nell’indagine dei luoghi oggetto di quesito peritale • Necessità di verbalizzazione, con inserimento della presenza delle parti intervenute ed osservazioni delle parti, dei difensori e dei tecnici presenti • Acquisizione di riprese fotografiche dei luoghi • Possibilità di prove non distruttive o, con autorizzazione del Giudice, anche di quelle distruttive (IDONEA STRUMENTAZIONE) • Qualora sorgano questioni o esigenze, le sottopone al Giudice • Tenta, ove possibile, la conciliazione se demandata dal Giudice.

  10. LA PERIZIA • Carattere della scrittura e non dell’oralità • Espressione di valutazioni dei fatti solo ed esclusivamente tecniche • Non può esprimere interpretazioni di Diritto sui fatti, competenza del Giudicante • Tiene conto delle osservazioni delle parti e dei CTP • Raccoglie gli allegati tecnici, tra cui disegni, progetti, documenti acquisiti presso Pubblici depositari (es. Comune, …).

  11. SCHEMA DI PERIZIA • Copertina (indicazione delle parti, del procedimento, dell’Organo richiedente) • Indice degli argomenti • Trascrizione del verbale di conferimento dell’incarico • Descrizione delle modalità di svolgimento dell’incarico • Cronistoria dei fatti e delle operazioni peritali • Analisi tecnica di quanto emerso • Risposta ai singoli quesiti, anche tramite scissione del quesito principale • Conclusioni

  12. Alcune delle prestazioni che vengono richieste al Consulente • Ricerche catastali • Elaborazioni mappali • Verifica e determinazione dei confini tra proprietà • Vizi immobiliari e patologia edilizia in genere • Valutazioni estimative di immobili • Cause di danno e responsabilità di professionisti ed imprese • Valutazione indennità di esproprio • Verifica rispondenza a strumenti urbanistici • In ambito di procedure fallimentari, di concordato preventivo, in procedure esecutive • Consulenze contabili • Accertamenti non ripetibili (nel procedimento penale, con eventuale distruzione dell’oggetto della consulenza)

  13. IL TECNICO DI PARTE (ART. 201 c.p.c.) in ambito giudiziale civile • La parte sottoposta ad un giudizio ha la facoltà (NON l’obbligo) di nominare un proprio consulente tecnico (c.d. CTP); • Partecipa ai sopralluoghi; • Svolge osservazioni e note critiche, sia durante lo svolgimento delle operazioni che nei termini concessi dal Giudice; • Partecipa alle udienze tutte le volte che vi partecipa il CTU.

  14. EVENTUALE NULLITA’ della CONSULENZA • Nullità formale: vizi che attengono alla veste formale dell’atto, ovvero redazione non in lingua italiana, carenza di sottoscrizione, controllare coerenza tra copia sottoscritta e copie. • Nullità sostanziale: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, da accertarsi in concreto (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2001, n. 5093). Anche parziale, travolgendo la parte di relazione basata su accertamenti nulli.

  15. Esempi di VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO • Omesso invito alle parti della data e del luogo di inizio operazioni peritali (Cass. Sez II, 28 nov. 2001, nr. 15133). • Valutazione per la risposta ai quesiti di documenti non ritualmente prodotti in causa dai difensori (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2002, nr. 12231). • Dell’espletamento di indagini e di compiti esorbitanti (Cass. Sez. II, 26 nov. 1995, 1113; Cass. Sez. Lavoro 29 maggio 1998, n. 5345; Cass. Sez. III, 10 maggio 2001, n., 6502).

  16. Integrazione e rinnovazione CTU • Facoltà dei difensori e dei C.T.P. produrre in giudizio, sia durante lo svolgimento della Ctu o dopo la consegna dell’elaborato peritale, osservazioni e note critiche. • Valutate le medesime, il Giudice può: • Chiedere chiarimenti al CTU • Disporre supplementi o rinnovare le indagini • Disporre, in casi gravi, la sostituzione del CTU (grave e non giustificato ritardo nella consegna, insufficienza accertamenti eseguiti o delle risposte fornite, incapacità scientifica di svolgere l’incarico).

  17. La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (Art. 696 bis c.p.c.) • Ambito di operatività: Per accertamento e relativa determinazione dei CREDITI derivanti da mancata o inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali o da fatto illecito. • Prima di provvedere al deposito della relazione, il CTU tenta, ove possibile, la conciliazione. • Se conciliazione riesce:processo verbale con valore di titolo esecutivo attribuito dal Giudice. • Se conciliazione non riesce: ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio.

  18. Cenni di consulenza tecnica nel procedimento penale • Ambito di operatività: nell’ambito delle indagini preliminari e del giudizio • Finalità: acquisire elementi necessari all’azione penale con accertamenti, rilievi sullo stato dei luoghi e sulle cose • Soggetti: Polizia Giudiziaria o Procura della Repubblica. Nell’ambito del giudizio, anche Giudice • Legge 397/2000: investigazioni difensive che possono essere svolte anche dal legale dell’indagato, con nomina di una consulente tecnico.

  19. La mediazione ex D.Lgs. 28/2010 ed i compiti del tecnico • D.Lgs. 28/2010 del 4.03.2010 introduce nuova forma di procedimento alternativo o, comunque, preventivo ( a pena di improcedibilità), rispetto alla giustizia ordinaria, la mediazione nelle controversie civili e commerciali. • Materie obbligatorie ivi previste: locazioni, condominio, patti di famiglia, diritti reali, divisione, successione ereditaria, comodato, affitto di azienda. • Mediatore: terzo imparziale che assiste due o più soggetti • Organismo di conciliazione: ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione. • Possibilità del tecnico di affiancare il mediatore. • Dovere di segretezza e riservatezza.

  20. “Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio, ti dice che ora è, si mette in tasca l’orologio e ti manda il conto” Anonimo GRAZIE DELL’ATTENZIONE !

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