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COMUNICAZIONE TELEVISIVA E TELEVENDITE

Università degli studi di Genova prof. Giovanna Savorani. COMUNICAZIONE TELEVISIVA E TELEVENDITE. RADIOTELEVISIONE quadro normativo di riferimento.

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COMUNICAZIONE TELEVISIVA E TELEVENDITE

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Presentation Transcript


  1. Università degli studi di Genova prof. Giovanna Savorani COMUNICAZIONE TELEVISIVA E TELEVENDITE

  2. RADIOTELEVISIONEquadro normativo di riferimento • NORME COMUNITARIE: direttiva 89/552/CEE sulla Televisione senza frontiere, modificata una prima volta dalla dir. 97/36/UE e recentemente dalla dir. 2007/65/UE Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)o Media senza frontiere, che è stata pubblicata il 18 dicembre 2007 e prevede l’attuazione negli Stati membri entro il 19 dicembre 2009; • DIR. INTERNO l. 223/1990 di attuazione della dir. 89/552; stratificazione normativa successiva riordinata dal d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione, che definisce diverse attività promozionali: “sponsorizzazione”, “pubblicità”, “spot pubblicitario”, “televendita”, “telepromozione”, “autopromozione” (art. 2, lett. t e ss.); nei “Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti” prevede art. 4, lett. c “la diffusione di trasmissioni pubblicitarie leali e oneste…”; nell’art. 34 detta regole a tutela dei minori e all’art. 35 attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dell’art. 34; infine agli artt. 37- 41 detta diverse disposizioni sulla pubblicità (regole per l’inserimento delle interruzioni pubblicitarie, divieti qualitativi ad es. per i prodotti tabacco, limiti di affollamento ecc.)

  3. Adeguamento alla Dir. 2007/65/CE • Ddl legge comunitaria 2008: nell’allegato B è inserita l’attuazione della dir. 2007/65/CE concernente l’esercizio delle attività televisive che rende necessarie rilevanti modifiche al TU sulla radiotelevisione fra cui un più incisivo sistema sanzionatorio delle violazioni della normativa comunitaria

  4. L’INADEGUATEZZA DEL DIRITTO INTERNO RISPETTO ALLE REGOLE COMUNITARIE 1. Questione mercato/concorrenza/assegnazione frequenze • 19 luglio 2006lettera di messa in mora • 16 ottobre 2006 Ddl Gentiloni • 18 luglio 2007parere motivato, nuovo passo nella procedura d’infrazione relativa alla L. Gasparri, proposto dal commissario alla concorrenza • Corte di Giustizia, IV sez., 31 gennaio 2008 (C-380/05) - pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato con decisione del 19 aprile 2005, causa Centro Europa 7 Srl e Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – afferma cheil regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva è contrario al diritto comunitario, ai principi del Trattato sulla libera prestazione di servizi,poiché non rispetta il principio di libera prestazione di servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

  5. segue 2. Questioni su pubblicità e televendita • 11 dicembre 2007, lettera di costituzione in mora per la violazione delle regole comunitarie in materia di pubblicità televisiva stabilite dalla direttiva 89/552 “Televisione senza frontiere” – contestazioni: • Violazione limiti quantitativi: tetto orario, intervallo fra spot, interruzioni durante i film, non inclusione spot di televendite nel computo, non osservanza della durata minima di 15 minuti delle finestre di televendita, non computa l’autopromozione ecc. • Debolezza delle regole sanzionatorie, non proteggono in modo efficiente i consumatori e non svolgono effetto deterrente

  6. Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televenditedelibera 162/07/CSP (8 novembre 2007) • Modifica art. 5, c. 1, ed estende all’autopromozione e ai messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse l’applicabilità delle norme sulla riconoscibilità (art. 3) e delle regole d’inserimento (art. 4) • Introduce all’art. 5-bis, il comma 5, che prescrive la durata minima ininterrotta di 15 minuti per le finestre di televendita

  7. Segue: pubblicità e televendita nell’interpretazione della Corte di Giustizia • Corte di Giustizia 18 ottobre 2007 (C-195/06) - pronuncia pregiudiziale proposta da Bundeskommunikationssenat austriaco – afferma che rientra nella “televendita” una trasmissione di gioco a premi che offra allo spettatore la possibilità di partecipare, componendo un numero telefonico speciale, la cui tariffa viene in parte ristornata dall’operatore di telefonia; rientra invece nella “pubblicità televisiva” se è diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare beni e servizi presenti come premi o è volto all’autopromozione dell’emittente

  8. Regole della comunicazione televisiva • Limiti e divieti che riguardano certi prodotti (c.d. prodotti critici: sigarette e prodotti del tabacco, bevande alcoliche, medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica) • Regole per l’inserimento • limiti quantitativi (affollamento) • limiti qualitativi (modalità d’inserimento ecc.) • Regole poste a tutela di soggetti deboli (es. minori) • Operatività delle regole autodisciplinari (art. 4 Codice TV e Minori, richiama CAP – ora CACC - e art. 34, c. 3, TU radiotv. richiama Codice TV e minori e ne prescrive l’osservanza a tutte le emittenti televisive) • Applicabilità delle regole generali: divieto di pratiche commerciali sleali, di pubblicità ingannevole e regole per la liceità della pubblicità comparativa

  9. MINORI • Art. 3, TU rtv, Principi fondamentali • “…promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali” • Art. 4, TUrtv,Principi generali del sistema RTV a garanzia degli utenti, lett. b) • “vietate le trasmissioni …che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo ..o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche”…salvo accesso condizionato e sistemi di controllo selettivo • Capo II, TUrtv,Tutela dei minori nella programmazione televisiva • art. 34 disposizioni a tutela dei minori (L. 37/2006 elimina divieto minori anni 14 previsto al n. 5) • Art. 35 vigilanza e sanzioni, Commissione per i servizi e i prodotti dell’AGCOM (vigilanza in collaborazione con Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori)

  10. Segue: norme a tutela dei minori • Art. 36, Trasmissioni transfrontaliere, c. 3, lett. a e b “L’Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni provenienti da Stati dell’UE… • Art. 37, Interruzioni pubblicitarie, c. 10, “La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare i minori intenti a consumare tali bevande; • Art. 40, Disposizioni sulle televendite, c. 2, “La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti o servizi….”

  11. PRINCIPIO DI TRASPARENZA della pubblicità • riconoscibilità e identificabilità della pubblicità (segnali acustici, sovrimpressione ecc.); • divieto di pubblicità subliminale • limiti di liceità della pubblicità redazionale e del product placement

  12. Product Placement o posizionamento di prodotto • nulla dice il TU rtv • è una tecnica promozionale disciplinata nel nostro ordinamento dal d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, quale forma di finanziamento delle produzioni cinematografiche nazionali; • consente, salvi specifici divieti (es. per i prodotti da fumo e per quelli previsti nel decreto attuativo), l’inquadratura - coerente con il contesto narrativo del film - di marchi e di prodotti. Nei titoli di coda deve obbligatoriamente comparire l’indicazione del rapporto di product placement e il nome delle aziende relative.

  13. ALCUNE delle NOVITA’della dir. 2007/65/CE AVMSD • Introduce numerose definizioni: fra cui quella di “comunicazione commerciale audiovisiva” ecc. • Afferma che alle “pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi”, si applica anche la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori nel mercato interno (considerando 56) • Dichiara che “date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie…ed all’aumento della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori”, ma dovrebbe essere lasciata alle emittenti la facoltà di scegliere quando e dove inserirla senza pregiudicare l’integrità dei programmi (consid. 57) • Sottolinea che il limite orario di pubblicità è più importante di quello quotidiano, che dovrebbe essere abolito, in quanto si applica anche nelle ore di maggior ascolto

  14. “comunicazione commerciale audiovisiva” • comprende “immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti” (art. 1, lett. h) - mentre esclude: “gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente” (considerando n. 26)

  15. “comunicazione commerciale audiovisiva occulta” • È la “la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora …sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso” (art. 1, lett. j) • prescrive la pronta riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive, proibisce quelle occulte (art. 3 sexies, lett. a); • Vieta l’uso di tecniche subliminali (3 sexies, lett. b)

  16. “inserimento di prodotti” • consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso (art. 1, lett. m) • Tale forma di “comunicazione commerciale audiovisiva” è disciplinata dall’art. 3 octies, n. 2 e 3, che prescrive che, laddove l’inserimento è ammesso, “i telespettatori sono chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti” all’inizio, alla fine e dopo ogni interruzione pubblicitaria “per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore”

  17. Regole per l’inserimento di prodotti Si prescrive che i programmi che contengono inserimento di prodotti : • non debbono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi (art. 3octies, n. 2, lett. b) • né dare indebito rilievo ai prodotti in questione (art. 3octies, n. 2, lett. c) Inoltre è vietato l’inserimento: • nei programmi per bambini (art. 3octies, n. 2, c. 4) • di prodotti di tabacco o sigarette (art. 3octies, n. 3) • di medicinali specifici o cure mediche (art. 3octies, n. 3)

  18. Regole per l’inserimento di pubblicità televisiva e televendite • devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale • devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali • spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni • la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di televendita in un’ora di orologio non deve superare il 20% (art. 3duodecies n. 13 e 18)

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