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Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. L’attuazione del protocollo di Kyoto.

Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. L’attuazione del protocollo di Kyoto. dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com. INDICE. 1. Il diritto internazionale dell’ambiente: aspetti generali 2. Il diritto comunitario dell’ambiente: aspetti generali

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Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. L’attuazione del protocollo di Kyoto.

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Presentation Transcript


  1. Diritto internazionale e comunitario dell’ambiente.L’attuazione del protocollo di Kyoto. dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com

  2. INDICE 1. Il diritto internazionale dell’ambiente: aspetti generali 2. Il diritto comunitario dell’ambiente: aspetti generali 3. Il protocollo di Kyoto e la sua attuazione

  3. 1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE: ASPETTI GENERALI 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente 1.4. Principi generali di diritto internazionale dell’ambiente: cenni

  4. 1.1. INTRODUZIONE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE • Trattati • Consuetudine • Principi generali del diritto • Decisioni giurisdizionali • Accordi volontari • Hard e soft law

  5. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • I TRATTATI • Accordi scritti tra due o più Stati, disciplinati dal diritto internazionale, che creano o modificano diritti e doveri. • Descritti anche come “convenzioni”, “accordi”, “protocolli”, “patti”, ecc.

  6. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • Principali caratteristiche dei TRATTATI • Offrono un quadro superiore di riferimento per affrontare le questioni ambientali, consentendo: • flessibilità di costruzione legislativa • meccanismi per incentivarne il rispetto o l’attuazione • meccanismi di risoluzione delle controversie • I trattati hanno forma scritta e di conseguenza, se confrontati con la consuetudine, sono più accessibili e suscettibili di trovare applicazione: questo aspetto è molto importante nel momento in cui si affronta una materia che richiede chiarezza e risposte giuridiche certe

  7. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • L’ENTRATA IN VIGORE di un trattato • Corrisponde alla data a partire dalla quale un trattato vincola ufficialmente le parti • Anche qualora sia stato firmato, un accordo multilaterale tipicamente non entra in vigore finché un numero minimo di stati che lo hanno sottoscritto non ha depositato la propria ratifica. RATIFICA: il procedimento attraverso il quale i rispettivi governi nazionali conferiscono efficacia legale alla sottosottoscrizione dei propri rappresentanti Esempio: La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, sottoscritta il 31 dic. 1992, entrò in vigore il 21 marzo 1994 poiché erano richieste 50 ratifiche (art. 23 dell’UNFCCC)

  8. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI QUESTIONI GENERALI • Nel momento in cui un trattato è stilato è impossibile prevedere ogni situazione giuridica o di fatto che può sorgere in futuro • Solo concetti abbastanza vaghi – nel senso di non troppo specifici e precisi – possono essere applicati a situazioni nuove attraverso l’interpretazione: in ogni caso, quando sorge una nuova questione, è sempre difficile stabilire fin dove possa essere coperta dalla disciplina antecedente • Spesso le parti di un trattato non trovano un accordo sulla formulazione di obblighi specifici: pertanto in molti casi tali formulazioni sono vaghe e poco specifiche, e saranno precisate in seguito attraverso l’interpretazione

  9. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI SOGGETTI COMPETENTI A INTERPRETARE I TRATTATI Come accade nei sistemi legali nazionali, il compito interpretativo spetta agli organi giurisdizionali. • La Corte internazionale di giustizia (ICJ) è il più conosciuto tribunale internazionale, ma la sua giurisdizione si fonda sul consenso (Statuto della ICJ, art. 36, 29 giugno 1945 – entrato in vigore il 24 ott. 1945) • Anche gli organi giurisdizionali o arbitrali creati dai trattati, quali la Convenzione sui Cambiamenti Climatici, sono competenti a interpretare il diritto • L’attività di interpretazione può essere svolta anche dalle conferenze diplomatiche (ad esempio la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano - 1972), dall’Assemblea Generale dell’ONU e e da istituzioni create da trattati ambientali.

  10. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente B. LA CONSUETUDINE • Diritto non scritto dedotto dai comportamenti degli Stati, qualora questi ultimi abbiano tenuto tale condotta nella convinzione di essere vincolati a far ciò dalla legge • Secondo l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, la consuetudine è la “prova di una pratica generale accettata come diritto” • Il diritto internazionale consuetudinario è creato dalla fusione di un elemento oggettivo e di uno soggettivo

  11. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • COMPORTAMENTO COSTANTE E UNIFORME (ELEMENTO OGGETTIVO) La prova necessaria a stabilirlo può derivare da: • legislazione nazionale • corrispondenza e note diplomatiche • affermazioni e voti dei governi in organizzazioni e forum internazionali • ratifiche di trattati contenenti le obbligazioni in questione • opinioni di consulenti legali

  12. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente • ELEMENTO SOGGETTIVO Se il comportamento costante è considerato discrezionale, oppure semplicemente conveniente invece che obbligatorio, non è caratterizzato dall’elemento psicologico della “convinzione” e non può essere considerato diritto internazionale consuetudinario. LA FORMA SCRITTA E NON CODIFICATA DELLA CONSUETUDINE E’ UNA DELLE SUE DEBOLEZZE. UN RIMEDIO PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO DALLA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO, (OPERAZIONE CHE LO RENDE ACCESSIBILE E PIÙ FACILMENTE CONOSCIBILE, DIMINUENDO PERTANTO L’INCERTEZZA DEL DIRITTO)

  13. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO • Secondo l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, “La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” • Il riferimento ai principi generali di diritto “riconosciuti dalle nazioni civili” è un’espressione un po’ anacronistica degli anni ‘40

  14. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente C. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO • Se si interpreta alla lettera l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, i principi internazionali di diritto avrebbero lo stesso status dei trattati e della consuetudine • Sono i tribunali – non gli Stati! – che hanno il potere di enunciare i principi generali di diritto attraverso un processo di induzione

  15. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente D. DECISIONI GIURISDIZIONALI • Lo Statuto della ICJ limita il ruolo delle decisioni giurisdizionali a quello di “mezzi sussidiari per la determinazione delle regole di diritto” • Una delle ragioni è che le decisioni dei tribunali internazionali, comprese quelle della ICJ, non sono vincolanti, tranne che tra le parti e rispetto alla specifica controversia

  16. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente D. DECISIONI GIURISDIZIONALI • Comunque, le decisioni giurisdizionali giocano un ruolo importante in ogni sistema di diritto consuetudinario, rendendo più chiare le regole incerte e non scritte • Inoltre, le decisioni giurisdizionali sono diventate parte del corpo sostanziale del diritto consuetudinario – anche perchè i tribunali internazionali tendono a seguire le decisioni precedenti

  17. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente E. ACCORDI VOLONTARI • Accanto ai trattati internazionali, negli anni più recenti sono stati stipulati diversi tipi di accordi internazionali volontari Esempio: accordi di partnership che coinvolgono Stati e soggetti di diritto privato, risoluzioni politiche, codici di comportamento, dichiarazioni, programmi e vari altri strumenti non internazionali • Gli accordi volontari possono essere usati come prova della costanza di un comportamento, sia con riguardo all’interpretazionedei trattati di cui all’art. 31(3)b della Convenzione di Vienna sui Trattati, sia per individuare il diritto consuetudinario

  18. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente F. “HARD LAW” E “SOFT LAW” • I termini “hard law” e “soft law” si riferiscono al tipo di strumento usato per stabilire regole nel diritto internazionale • Il criterio comunemente usato per distinguere tra “hard” e “soft” law è che solo gli strumenti di “hard law” sono legalmente vincolanti - hard law: include i trattati e il diritto consuetudinario - soft law: include le dichiarazioni di principio, i codici di comportamento, le raccomandazioni, le linee guida, le risoluzioni e gli standard

  19. 1.1. Introduzione: fonti del diritto internazionale dell’ambiente F. “HARD LAW” E “SOFT LAW” • Gli Stati possono sentirsi vincolati anche dalle previsioni degli strumenti di “soft law”: • gli strumenti di “soft law” sono spesso negoziati in un clima politico, per cui c’è una pressione intrinseca a rispettarne i termini • gli Stati possono aderire a uno strumento di “soft law” solo a condizione di reciprocità • gli Stati cercano di mantenere un’immagine di affidabilità verso gli altri Stati • in caso di violazioni, sussiste spesso la minaccia di “vendetta” da parte degli altri Stati o altre forme di “sanzioni”

  20. 1.2. ORGANIZZAZIONI PER LA PROTEZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE • Organizzazioni globali • Organizzazioni regionali • Organizzazioni create da specifici trattati • Organizzazioni non governative (NGOs)

  21. 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente • ORGANIZZAZIONI GLOBALI • L’ONU venne creata nel 1947 – prima che maturasse una “consapevolezza ambientale” • Il suo Statuto crea sette organi principali, tra cui i più importanti sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), e la Corte internazionale di Giustizia (ICJ) • Con lo Statuto dell’ONU non viene creato un organismo ambientale né si attribuiscono competenze specifiche per la protezione dell’ambiente

  22. 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente • ORGANIZZAZIONI GLOBALI • Attraverso trattati o accordi sono state create diverse organizzazioni internazionali conosciute come Agenzie specializzate dell’ONU (es. FAO, ILO, UNESCO..) • Hanno personalità giuridica e possono esercitare diritti e obblighi come soggetti di diritto internazionale • In molti casi, attraverso l’interpretazione dei loro trattati costitutivi, è stata riconosciuta loro una “competenza ambientale”

  23. 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente B. ORGANIZZAZIONI REGIONALI • Diverse organizzazioni regionali giocano un ruolo fondamentale nel diritto internazionale dell’ambiente • La più importante è l’Unione Europea(UE): è la forma più avanzata di organizzazione internazionale • Ha tre caratteri fondamentali: • istituzioni in grado di creare diritto • istituzioni compenti a interpretare e ad attuare il diritto • un tribunale con giurisdizione obbligatoria

  24. 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente C. ORGANIZZAZIONI CREATE DA SPECIFICI TRATTATI • Molti trattati creano accordi istituzionali (o organizzazioni internazionali rudimentali) per la loro attuazione • Alcuni di essi sono chiamati Conferenze delle Parti: includono un Segretariato Permanente e un budget, e, in alcuni casi, organi speciali di consulenza scientifica Esempi: - incontri regolari della parti istituiti dal Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono, 16 Sett. 1987 - la Conferenza sui Cambiamenti Climatici istituisce una Conferenza annuale delle Parti

  25. 1.2. Organizzazioni per la protezione del diritto internazionale dell’ambiente D. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (NGOs) • Organizzazioni non governative (come il World Wildlife Fund – WWF) sono diventate attori stabili nel procedimento di attuazione del diritto dell’ambiente per una serie di ragioni: • sono più vicine alle persone colpite da situazioni di degrado ambientale e possono rappresentarle più “fedelmente” e diligentemente dei loro Governi • hanno avuto il maggiore ruolo nel creare organi di scienziati per lo studio degli effetti e degli impatti derivanti da vari problemi ambientali • hanno un innegabile ruolo politico a livello internazionale

  26. 1.3. PRINCIPALI TRATTATI DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE • Dalle prime convenzioni sulla pesca alla creazione delle Nazioni Unite • Dalla creazione delle Nazioni Unite a Stoccolma (1945-1972) • Da Stoccolma a Rio (1972-1992) • La Convenzione delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo - UNCED (1992) • Conclusioni

  27. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente A. LE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA • I primi sviluppi delle regole di diritto internazionale tendevano alla conservazione di alcune specie animali (pesci, balene..) • Questi trattati avevano un oggetto molto limitato • Convenzioni bilaterali sulla pesca vennero adottate a metà del XIX secolo per evitare l’eccessivo sfruttamento

  28. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE • In questo periodo due dispute vennero sottoposte ad arbitrati internazionali: 1. Pacific Fur Seal Arbitration: nella disputa tra USA e Gran Bretagna concernente l’eccessivo sfruttamento delle pellicce di foca il collegio stabilì regole per la “opportuna protezione e preservazione” della specie in questione 2. Il caso Trail Smelter: in una disputa del 1930 tra USA e Canada concernente le emissioni di fumi sulfurei da un’acciaieria situata in Canada che aveva causato danni nello Stato di Washington, il collegio stabilì che “nessuno Stato ha diritto di usare o permettere che venga fatto un uso del suo territorio tale da causare pregiudizio attraverso emissioni al territorio di un altro Stato o alle persone o alle proprietà all’interno dello stesso”

  29. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente A. DALLE PRIME CONVENZIONI SULLA PESCA ALLA CREAZIONE DELLE NAZIONI UNITE • Il principio stabilito dal tribunale nel caso Trail Smelter rappresentò una tappa fondamentale per il diritto internazionale dell’ambiente, influenzando gli sviluppi successivi • In ogni caso, in tale momento storico le regole di diritto internazionale erano limitate: - alla regione che coprivano - alla materia che indirizzavano LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE INIZIO’ A DIVENTARE CONSAPEVOLE CHE LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI NON POTEVA AVVENIRE IN MANIERA ILLIMITATA

  30. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) • La creazione dell’ONU nel 1945 rappresenta l’inizio della seconda fase dello sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente • Il trattato istitutivo delle Nazioni Unite non includeva disposizioni in materia ambientale o concernenti la conservazione di risorse naturali, nè era stato istituito un organo ambientale tra le Agenzie specializzate LA BASE PER LA SUCCESSIVA ATTIVITA’ DELL’ONU IN CAMPO AMBIENTALE VENNE RITROVATA NELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E UMANITARIO

  31. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) 1959: • Il Trattato dell’Antartico impose alle parti di dedicarsi ad attività pacifiche nella regione, proibendo esplosioni nucleari e eliminazione di scorie radioattive 1967: • La comunità europea (CE) adottò il suo primo atto ambientale, concernente classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose (in assenza di espresse previsioni sulla competenza ambientale nel Trattato di Roma - 1957) 1972: La convenzione di Ramsar fu il primo trattato ambientale a stabilire regole per indirizzare la conservazione di un particolare tipo di ecosistema

  32. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) • Tutti questi trattati nacquero in assenza di coordinamento e senza una coerente strategia ambientale • Mancavano procedimenti internazionali per assicurare l’attuazione del diritto internazionale dell’ambiente e un’autorità internazionale responsabile del coordinamento In questo contesto si tenne la Conferenza di Stoccolma (5-16 Giugno1972)

  33. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) • La conferenza prese in considerazione gli effetti dell’impatto umano sulla biosfera, inclusi gli effetti dell’inquinamento atmosferico e marino, la deforestazione e le opere di bonifica • Gli elementi significativi di innovazione concernevano: 1- la ridefinizione delle questioni ambientali 2- l’attenzione per la cooperazione 3- l’approccio alla responsabilità internazionale

  34. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) Disposizioni molto rilevanti sono contenute ai Principi 21, 22 e 24: • Principio 21: La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale. • Principio 22: Gli Stati devono collaborare al perfezionamento del codice di diritto internazionale per quanto concerne la responsabilità e la riparazione dei danni causati all'ambiente (…) • Principio 24: La cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma è importante per impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni campo, tenendo particolarmente conto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati

  35. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente B. DALLA CREAZIONE DELL’ONU ALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA (1945-1972) Altri principi importanti: • Principio 1: L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future • Principi 2, 3, 5: linee guida generali per la salvaguardia delle risorse naturali • Principi 8-15: questioni che riflettono la relazione tra sviluppo economico e sociale, da un lato, e ambiente, dall’altro • Principi 16-20: occorrono opportune politiche demografiche; occorre promuovere le applicazioni scientifiche e tecnologiche, l’educazione e la ricerca scientifica

  36. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente C. DALLA DICHIARAZIONE DI STOCCOLMA A RIO (1972-1992) • Alla fine degli anni ’80 si era creata una discreta area chiamata diritto internazionale dell’ambiente: - erano state stabilite regole che vietavano agli Stati di svolgere attività che potessero essere pregiudizievoli all’ambiente - erano stati adottati meccanismi quali la valutazione di impatto ambientale e l’accesso alle informazioni ambientali • Nel dicembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò la Conferenza per l’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992

  37. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) • La conferenza di Rio adottò tre strumenti non vincolanti: • la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo • un’affermazione di principi per il consenso globale su Management, conservazione e sviluppo sostenibile per tutti i tipi di foreste • l’Agenda 21 • La Conferenza di Rio si concentrò sull’EQUILIBRIO TRA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

  38. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) • La DICHIARAZIONE DI RIO rappresentò: - un compromesso tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo - un equilibrio tra l’obiettivo di protezione ambientale e quello di sviluppo economico • Comprendeva 27 principi a partire dai quali Stati e persone dovevano collaborare e sviluppare il diritto internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile • Non era vincolante ma rappresentava in parte regole di diritto consuetudinario e in parte regole emergenti, fornendo così una guida per gli sviluppi futuri

  39. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) • Principio 1: Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura. • Principio 2: Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

  40. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) I principi 3 e 4 vanno letti assieme: il primo rappresenta una “vittoria” per i Paesi in via di sviluppo, il secondo è la risposta dei Paesi sviluppati • Principio 3: Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future. • Principio 4: Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

  41. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) • Principio 15: Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale. (PRINCIPIO DI PRECAUZIONE) • Principio 16: Le autorità nazionali dovranno adoperarsi per promuovere l'"internalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che, in linea di principio, e‘ l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza alterare il commercio e le finanze internazionali. (PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”)

  42. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente D. L’UNCED (1992) • Principio 7: Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono. (“RESPONSABILITÀ COMUNI MA DIFFERENZIATE”)

  43. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente E. CONCLUSIONI • Dopo l’UNCED,sono stati adottati altri strumenti, tra i quali: - il Protocollo di Kyoto (1997) attua la Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992 - il c.d. Biosafety Protocol(2000) attua la Convenzione sulla diversità biologica ENTRAMBI GLI STRUMENTI RIFLETTONO UN NUOVO APPROCCIO DEL DIR. INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE, CHE VALORIZZA IL RUOLO DEI SOGGETTI PRIVATI • Nel 1998, venne adottata la Convenzione di Aarhus, il primo trattato a disciplinare i diritti di partecipazione sanciti nel Principio 10 della Dichiarazione di Rio

  44. 1.3. Principali trattati di diritto internazionale dell’ambiente E. CONCLUSIONI • Nel settembre 2002 si tenne a Johannesburg il World Summit sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), quale follow-up dell’UNCED • Il WSSD non adottò nessuna convenzione o dichiarazione di principi • Conteneva un Piano di attuazione senza specifiche azioni da prendere, ma con aspirazioni generali riguardanti: fame, acque potabile, cure sanitarie di base, energia, rifiuti pericolosi, piani di efficienza, ambiente marino, diversità biologica, sviluppo sostenibile, .. • Il dir. internazionale dell’ambiente sta muovendo verso una nuova fase: avrà sempre più a che fare con questioni procedurali e istituzionali, e sarà sempre più integrato negli aspetti economici e dello sviluppo

  45. 1.4. PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE - CENNI • Sovranità sulle risorse naturali. Responsabilità di non causare danno all’ambiente di altri Stati o ad aree poste sotto la loro giurisdizione nazionale • Principio dell’azione preventiva • Principio di cooperazione • Sviluppo sostenibile • Principio “chi inquina paga” • Principio di precauzione • Principio delle responsabilità comuni ma differenziate

  46. 1.4. Principi di diritto internazionale dell’ambiente: cenni • SOVRANITÀ SULLE RISORSE NATURALI. RESPONSABILITÀ DI NON CAUSARE DANNO ALL’AMBIENTE DI ALTRI STATI O AD AREE POSTE SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE NAZIONALE Dichiarazione di Stoccolma - art. 21 La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale.

  47. 1.4. Principi di diritto internazionale dell’ambiente: cenni • PRINCIPIO DELL’AZIONE PREVENTIVA • Sono connessi al Principio 21 il divieto di causare danni all’ambiente e l’obbligo di ridurre o controllare le attività che possano causare tali danni • Si tratta di un obbligo distinto da quello del Principio 21 • Il principio dell’azione preventiva richiede che vengano prese misure tempestivamente e, se possibile, prima che il danno si sia verificato

  48. 1.4. Principi di diritto internazionale dell’ambiente: cenni C. SVILUPPO SOSTENIBILE • Si ritiene che l’espressione “sviluppo sostenibile” sia stata usata la prima volta nel 1987 (nel Rapporto Brundtland), dove fu definito come “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” • Elementi: • generazioni future • utilizzo sostenibile delle risorse naturali (accettazione dei limiti a tale utilizzo e sfruttamento) • integrazione di ambiente e sviluppo

  49. 1.4. Principi di diritto internazionale dell’ambiente: cenni D. CHI INQUINA PAGA • Il principio stabilisce che i costi dell’inquinamento devono essere sopportati dalla persona responsabile della causazione dell’inquinamento stesso • Il significato del principio e la sua applicazione a casi o situazioni particolari rimangono aperte all’interpretazione • Il principio è connesso alla responsabilità civile per il danno ambientale

  50. 1.4. Principi di diritto internazionale dell’ambiente: cenni • PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (rinvio) • PRINCIPIO DELLE RESPONSABILITÀ COMUNI MA DIFFERENZIATE (cfr. Pr. 7 di Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo - UNFCCC)

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