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Equo accesso alle prestazioni assistenziali Elisa Favè

Equo accesso alle prestazioni assistenziali Elisa Favè. Assistenza sanitaria, assistenza sociale , previdenza sociale.

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Equo accesso alle prestazioni assistenziali Elisa Favè

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Presentation Transcript


  1. Equo accesso alle prestazioni assistenziali Elisa Favè

  2. Assistenza sanitaria, assistenza sociale, previdenza sociale Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto delloindividuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti (D.lvo 502/92, artt. 32-34 D.Lvo 286/98, art. 42-44 dPR 394/99) DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA E A (DETERMINATE) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE Art. 38 Cost. • Ogni cittadino inabile al lavoro … ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (artt. 2, 41 D.lvo 286/98, L. 328/00, art. 80 co.19,L. 388/00, Corte Cost. 432/05, 324/06) ASSISTENZA SOCIALE • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, (dpr 1124/65) malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 22 co 13 TUImm) PREVIDENZA SOCIALE • Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale (L. n. 68/99; Corte Cost. 454/98) ASSISTENZA SOCIALE ART. 3 COST:P. DI RAGIONEVOLEZZA

  3. Fonti sovranazionali • Per i minori stranieri disabili: Convenzione Onu per i diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176 • Per i lavoratori stranieri e i loro famigliari: Conv. Oil nn. 97/49 e 143/75 • Per i lavoratori stranieri titolari di p.s. che “circolano” da un Paese Ue ad un altro: Regolamento n. 859/03/CE (estensione Reg. 1408/71 a lavoratori non comunitari) – Trib. Trentosent. 202/04 del 24.10.04 - • Per i lavoratori marocchini, tunisini, algerini: Accordi di cooperazione/associazione Euro-mediterranei – CGE, C-58/93 ZOUBIR YOUSFI assegno per minorati - • Per ciascuno: art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (L. n. 848/55) e art.1 del Protocollo addizionale (+ art. 6 TUE) - CEDU 30.09.2003, Koua Poirrez c. Francia -

  4. Art. 32 Salute Diritto all’assistenza sanitaria • D.lvo n. 502/1992 La salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita (…) attraverso il Servizio Sanitario Nazionale • Artt. 32-34 D.lvo n. 286/98 e artt. 42-44 DPR 394/99 (334/04) • Piano Sanitario Nazionale Triennale 2006-2008 • Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2004 • Regione Emilia Romagna Programma Triennale

  5. Artt. 32-34 TU Imm. Artt. 42-44 Regolamento attuativoCircolare Min. Sanità n. 5/2000 A. Stranieri iscritti al SSN (34 TU, 42 Reg) • Iscrizione obbligatoria • Iscrizione volontaria • Stranieri non iscritti al SSN (35 TU, 43 Reg) • Regolarmente soggiornanti • Privi di documenti di ingresso e/o soggiorno • Stranieri che fanno ingresso per motivi di cura (36 TU, 44 Reg)

  6. Stranieri iscritti al SSN (34 TU, 42 Reg)Iscrizione obbligatoria … • Diritto alle prestazioni erogate dal SSN, a condizioni di parità con i cittadini italiani, del tutto a prescindere dalla materiale iscrizione del cittadino straniero all’USL di riferimento: diritto soggettivo; valore ricognitivo e non costitutivo dell’atto di iscrizione; iscrizione d’ufficio • Iscrizione negli elenchi della Asl di residenza o di effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno) • Atto dovuto su presentazione del permesso di soggiorno e Codice fiscale (anche autocertificazione) – incontestabilità del p.s., della durata, dei motivi di rilascio o di rinnovo; divieto di pretendere ulteriore documentazione (discriminazione vietata ex art. 43 TU)

  7. Iscritti al SSN (34 TU, 42 Reg)…Iscrizione obbligatoria… Ambito di applicazione soggettivo (compresi familiari a carico): • Regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo ovvero siano iscritti nelle liste di collocamento (a prescindere dal fatto che il p.s. sia stato rilasciato per lavoro; es p.s. art. 18 consente att. lav.) • Regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo (l’iscr. non decade nelle more) del permesso di soggiorno per: Lavoro subordinato Lavoro autonomo Motivi familiari Asilo politico (rifugiato e asilo cost.)/umanitario (20; 19?)/richiesta asilo Attesa adozione Affidamento Acquisto cittadinanza

  8. Iscritti al SSN (34 TU, 42 Reg)…Iscrizione obbligatoria … Detenuti D.lvo n. 230/99 (Riordino della medicina penitenziaria) Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia

  9. Iscritti al SSN (34 TU, 42 Reg)Iscrizione volontaria … “volontaria” perché in alternativa all’iscrizione al SSN (con pagamento di un contributo di iscrizione) lo straniero può stipulare apposita polizza assicurativa: l’assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità è però obbligatoria Soggetti: Regolarmente soggiornanti con p.s. di durata superiore a tre mesi per motivi diversi da quelli che comportano l’iscrizione obbligatoria (per es: motivi religiosi) Eccezioni: studenti e lavoratori “alla pari” anche se titolari di p.s. di durata inferiore Esclusi: motivi turistici e di cura (ingresso – non proroga)

  10. Non iscritti al SSN artt. 35 TU, 43 Regregolarmente soggiornanti “non iscritti”: che non possono iscriversi al SSN (per es: turisti) Hanno diritto - alle prestazioni sanitarie urgenti, obbligandosi, alla dimissione, al pagamento della relativa tariffa; • alle prestazioni sanitarie di elezione (non urgenti) previo pagamento delle relative tariffe Rimane salva ogni norma più favorevole stabilita da accordi internazionali

  11. Non iscritti al SSN artt. 35 TU, 43 RegPrivi di titolo di ingresso e/o soggiorno… Hanno diritto, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, alle cure (ambulatoriali o ospedaliere) urgenti: indifferibili senza pericolo di vita o danno alla salute o essenziali: prestazioni sanitarie/diagnostiche /terapeutiche relative a patologie che nel tempo possono determinare maggior danno alla salute ancorché continuative: comprende il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per malattia ed infortunio

  12. Stranieri non iscritti al SSN artt. 35 TU, 43 Reg…privi di titolo di ingresso e/o soggiorno STP: Straniero temporaneamente presente (6 mesi rinnovabili) NON dà diritto al soggiorno No segnalazione all’autorità salvo l’obbligo di referto Prestazioni tipizzate: gravidanza e maternità, minori, vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura malattie infettive. Esenzione dal pagamento delle tariffe se privo di risorse (su dichiarazione dell’utente) Tossicodipendenti si applica anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno il DPR 309/1990 (artt. 113 ss). Percorsi di inserimento lavorativo?Dipendenze alcoolcorrelate?

  13. Ingresso e soggiorno per cure medicheart. 36 T e 44 Reg. • La necessità di cura rappresenta il motivo di ingresso e la durata del trattamento condiziona la durata del soggiorno • NON si possono iscrivere al SSN • Condizione per il rilascio del visto è il possesso di documentazione comprovante: Certificazione sanitaria attestante la patologia Struttura pubblica o privata convenzionata prescelta Risorse sufficienti in Italia per pagare la prestazione sanitaria. Ecc: ingresso in esecuzione di programmi umanitari – costo della prestazione a carico del Fondo sanitario nazionale (che rimborsa l’ASL) Deposito cauzionale somma (30% costo presumibile) Tipo di cura e durata presunta (dichiarazione della struttura)

  14. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale Legge n. 328/00 (Legge Quadro sui Servizi Sociali) Art. 2 Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico … D.lvo 112/98 art. 128 Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia

  15. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale Art. 2 TU Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Art. 41 TU Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

  16. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale • Reg. 1408/71/CE e 859/03/CE estensione ai lavoratori non comunitari (ed ai loro famigliari) del principio di non discriminazione nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale (NON sanitaria) e – in parte – previdenziale • Tra le prestazioni assistenziali non contributive l’Italia garantisce anche le prestazioni economiche per gli invalidi civili (es: invalidità civile, accompagnamento, frequenza, cecità, sordomutismo) e l’assegno sociale • Condizioni di applicabilità: “lavoratori” e “transnazionalità” (non deve trattarsi di situazione meramente interna ad uno stesso Stato membro; es: resta escluso il cittadino senegalese che fa regolare ingresso per lavoro in Italia senza avere esercitato il diritto di circolazione da un altro stato membro) • Decorrenza: 1° giugno 2003

  17. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale Conv. Oil nn. 97/49 e 143/75: garantiscono parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ai “lavoratori migranti” Convenzione di New York il 20 novembre 1989: vieta di discriminare il minoreportatore di handicap, nell'attribuzione di strumenti a tutela della salute, sulla base della sua origine nazionale Art. 22 L. 328/00 Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza …integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche…Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione…gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi … nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali… a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito …(ASSEGNO SOCIALE); b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO)

  18. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale…negato Art. 80 co. 19 L. 388/00 (Finanziaria 2001) Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Art. 3 Cost. Corte Cost. 432/05 Corte Cost. 324/06 Corte Cost. 306/2008 Corte Cost. 11/2009

  19. Corte Cost. 306/2008L’ordinanza di remissione Il caso: cittadina albanese titolare permesso di soggiorno da oltre 6 anni residente in Italia, con due figlie minori; dal 2005 in coma vegetativo per incidente stradale; richiesta di indennità di accompagnamento rifiutata per mancanza della carta soggiorno. Illegittimità costituzionale art. 19 co. 8 L. n. 388/00 (e art. 9 D.lvo n. 286/98) per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 11 (e Conv. Oil nn. 97 del ’49 e 143 del ’75), 32, 35, 38 e 117 Cost. In via principale: per irragionevolezza del requisito della carta di soggiorno (due cittadini stranieri egualmente presenti in modo stabile sul territorio italiano e con eguali requisiti sanitari vengono trattati in modo differente in ragione unicamente della titolarità o meno della carta di soggiorno) In via subordinata: per irragionevolezza del requisito di reddito necessario ai fini del rilascio della carta di soggiorno (il cittadino straniero inabile al lavoro che, quindi, non può procurarsi reddito, rimane per ciò solo escluso da una provvidenza di natura assistenziale a differenza del cittadino italiano parimenti inabile)

  20. Corte Cost. 306/2008la pronuncia della Corte • La questione è unica: ragionevolezza o meno del requisito della carta di soggiorno che a sua volta richiede per il suo rilascio un determinato reddito minimo • E’ rilevante perché l’applicazione della norma così come interpretata dal G. remittente non è superabile facendo ricorso: • al diritto comunitario, trattandosi di questione “meramente interna” • all’applicazione delle norme CEDU né in quanto recepite nell’ordinamento comunitario (perché, appunto, questione meramente interna) né in quanto direttamente applicabili: CC nn. 348 e 349/2007 e CC 39/08 • alla diretta applicazione delle Conv. Oil nn. 97 del ’49 e 143 del ’75 in quanto presuppongono la condizione di lavoratore (o di suo famigliare) e di tale condizione non si fa cenno nell’ordinanza di remissione (apre alla possibilità di applicazione diretta se risulta la condizione di lavoratore; cfr anche CC 454/98)

  21. Corte Cost. 306/2008la pronuncia della Corte Indennità di accompagnamento: ai disabili non deambulanti non in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita “per il solo fatto della minorazione” (non v’è requisito reddituale) È prestazione di “assistenza sociale” cosicché la selezione (necessaria per motivi finanziari) dei beneficiari deve avvenire secondo il canone della ragionevolezza (CC 432/2005) Nel caso di specie il criterio di selezione è irragionevole perché basato sul reddito e viola perciò (oltre all’art. 3 Cost.): • art. 32: diritto alla salute, trattandosi sì di prestazione assistenziale ma dovuta “al solo titolo della minorazione” e quindi prestazione essenziale finalizzata alla tutela del diritto alla salute • art. 38: in quanto prestazione assistenziale • art. 2 in quanto la salute che mira a tutelare è un diritto fondamentale della persona umana • art. 10 co. 1: poiché costituisce norma di diritto internaizonale generalmente riconosciuta quella che impone la non discriminazione per nazionalità nel riconoscimento dei diritti fondamentali

  22. Corte Cost. 306/2008la pronuncia della Corte “Le disposizioni censurate [art. 80 co. 19 L. n. 388/00 e 9 co. 1 Dlgs n. 286798] sono, pertanto, illegittime nella parte in cui – oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti alla persona, già stabiliti per il rilascio della carta di soggiorno ed ora … del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di illegittimità dal remittente – esigono, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, anche requisiti reddittuali, ivi compresa la disponibilità di un alloggio (…)”

  23. Art. 38 co. 1; 2 e 3 Cost.Il diritto all’assistenza sociale: l’assegno sociale nella “manovra estiva” Art. 20 co. 10 D.L. 112/08 conv. in L. n. 133/08: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale” Stranieri aventi diritto: • Titolari p.s. lungo soggiornanti CE (art. 9 D.l.vo n. 286/98 come modificato dal d.lvo n. 3707) e cioè “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (…)” • 65 anni di età minima • Almeno 10 anni di residenza in via continuativa

  24. Art. 38 co. 3Diritto all’avviamento professionale dei disabili Legge n. 68/99 (482/68) Corte Cost. 454/98 Art. 3 Cost. Conv. Oil 143/75 art. 2, comma 3 TU Imm. Art. 38, co. 3 Cost. art. 2, co 2 Tu Imm. art. 41 TU Imm. art. 3, co 4, L n. 104/92

  25. Accordi di cooperazione, associazione e partenariato • Estendono - in tutto o in parte - alcuni dei diritti di non discriminazione previsti per i cittadini Ue in mat,. Di condizioni di lavoro e sicurezza sociale • Si applicano ai cittadini dello Stato terzo a prescindere dalla sua circolazione da uno Stato membro all’altro • Le disposizioni di contenuto preciso sono direttamente azionabili dal singolo • Competente a pronunciarsi sulla compatibilità della legge nazionale rispetto ad essi è la CGE • Per lo Stato italiano, inoltre, hanno valore di legge “rafforzata” (artt. 10 e 11 Cost.) perché spesso sottoscritti sia in proprio che in quanto Stato membro CE

  26. Accordi di cooperazione e di associazioneparità trattamento in disp. precisa e incondizionata • Accordo di cooperazione Cee (e Stati membri)-Marocco 1976 • Accordo di cooperazione Cee (e stati membri) – Algeria 1976 • Accordo di cooperazione Cee (e stati membri) – Tunisia 1976 Sostituiti da • Accordo euromediterraneo di associazione Ce (e Stati membri) – Marocco 1996 (entrato in vigore 01.03.2000); L. 02.08.1999 n. 302 • Accordo euromediterraneo di associazione Ce (e Stati membri) – Algeria 2002; L. 30.06.2004 n. 187 • Accordo euromediterraneo di associazione Ce (e Stati membri) – Tunisia 1995; L. 03.02.1997 n. 35

  27. Accordi di cooperazione e di associazioneche rinviano a decisioni del consiglio di associazione in materia di sicurezza sociale (e condizioni di lavoro) • Accordo di stabilizzazione e associazione Cee (e Stati membri) – Ex Repubblica jugoslavia di Macedonia 2001; L. 19.08.03 n. 260 • Accordo di stabilizzazione e associazione Cee (e Stati membri) – Croazia 2001; L. 29.07.04 n. 219 • Accordo di associazione Cee (e Stati membri) – Israele; L. 03.02.97 n. 31

  28. Accordi di cooperazione e di associazioneaccesso e condizioni di lavoro • Accordo di associazione Cee-Turchia12.09.1963 8rinvia a decisioni del Consiglio di associazione); L.15.10.64 n. 959: accesso e condizioni di lavoro e riflessi sul diritto di soggiorno Accordo di partenariato Cee (e stati membri) e Federazione Russa 1994; L. 15.12.1998 n. 466 (accesso e condizioni lavoro: C-265/03 Simutenkov/Spagna) • Accordo di associazione Cee-Slovacchia 1993; (accesso e condizioni lavoro C-438/00 Kolpak - pp. sent. Bosman)

  29. Accordo di cooperazione tra Cee e Marocco 1976 Art. 41 par. 1 “Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale (in the field of social security), di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati” par. 2 “…godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianità, invalidità e decesso, nonché l’assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all’interno della Comunità” par. 3 “…usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della comunità”.

  30. Giurisprudenza Cge ex art. 41 Cee-MaroccoC-18/90 KZIBER (assegno disoccupazione giovanile)… Efficacia diretta art. 41, par. 1 implica “un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore” (C-12/86 Demirel) e, cioè, “consacra in termini chiari, precisi e incondizionati il divieto di discriminare, in ragione della nazionalità, i lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari residenti con essi, nel settore della sicurezza sociale” senza necessità, per la sua attuazione, che si pronunci il Consiglio di cooperazione (art. 42). Solo il par. 2 prevede limiti alla parità di trattamento ma solo con riferimento al cumulo dei periodi e al trasferimento delle pensioni (materia in cui può pronunciarsi il consiglio di cooperazione) La sua applicazione può quindi essere direttamente invocata dal singolo dinanzi il Giudice nazionale (che può/deve interrogare la Corte in via pregiudiziale se riscontra contrasto con l. nazionale) e non richiede la circolazione da un Paese ce ad un altro

  31. …Giurisprudenza Cge ex art. 41 Cee-MaroccoC-18/90 KZIBER (assegno disoccupazione giovanile)… Sicurezza sociale ex art. 41 par. 1: coincide con la nozione di sicurezza sociale di cui al reg.1408/71/cee cfr. all. 2bis reg. 1408/71 che ne estende espressamente l’ambito di applicazione alle prestazioni non contributive tra cui, per l’Italia: • pensioni sociali a cittadini senza risorse (l. 153/69) • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (l. 118/74, 18/80, 508/88); pensioni e indennità ai sordomuti (l. 381/70 e 508/88); pensioni per ciechi civili… • assegno sociale (l. 335/95) Oggi quindi (anche) l’assegno sociale è ricompreso nella nozione di “sicurezza sociale” di cui al reg. 1408 e, quindi, ricompreso tra le prestazioni cui i cittadini marocchini debbono avere accesso in condizioni di parità rispetto agli italiani

  32. …Giurisprudenza Cge ex art. 41 Cee-MaroccoC-18/90 KZIBER (assegno disoccupazione giovanile)… Nozione di lavoratore Lavoratori attivi ma anche “quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro dopo aver raggiunto l’età richiesta per beneficiare di una pensione di anzianità o dopo essere state vittime di uno dei rischi che danno diritto ad indennità in base ad altri settori della sicurezza sociale”. Cfr. nozione di “lavoratore” ai sensi della normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione dei lavoratori comunitari Il famigliare del lavoratore marocchino, infine, ha facoltà di invocare direttamente il diritto che gli deriva dall’art. 41 par. 1

  33. Giurisprudenza Cge ex art. 41 Cee-MaroccoC-58/93 ZOUBIR YOUSFI (assegno per minorati – assistenziale) • Efficacia diretta art. 41 par.1 • Diretta azionabilità dinanzi al giudice nazionale tenuto a disapplicare la norma interna in contrasto • È lavoratore anche colui ha dovuto abbandonare il lavoro per infortunio • rientra nella nozione di sicurezza sociale (trad. it. “previdenza sociale”) anche un “assegno per minorati”, prestazione non contributiva, di natura assistenziale anche se non specificamente elencata tra le prestazioni di cui al reg. 1408 ma comunque rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo : C-356/89 Newton in tema di prestazioni a tutela dei minorati Conferma che al cittadino marocchino (che non ha circolato da Paese comunitario a Paese comunitario) deve essere garantita parità di trattamento rispetto al cittadino del paese comunitario ospitante ai fini di tutte le prestazioni di “sicurezza sociale” di cui al reg. 1408

  34. Giurisprudenza Cge ex art. 41 Cee-Marocco C-126/95 Hallouzi-Choco C-23/02 Alami

  35. Giurisprudenza Cge ex art. 39 Accordo di cooperazione Cee-Algeria (art. 68 Acc. Associazione) • C-103/94 Krid • C-113/97 Babahenini (assegno per minorati)

  36. Accordo di associazione Cee Marocco 1996(dal 01.03.00 sostituisce l’accordo di cooperazione) Art. 65 par. 1 “Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di (trad. it.)previdenza sociale(trad. ingl. social security!franc. “securité sociale”), di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L’espressione ‘previdenza sociale’ (social security) copre (shall cover) gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni famigliari La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 51 del trattato Ce, se non alle condizioni stabilite nell’art. 67 del presente accordo” (delibere del Consiglio di associazione)

  37. …Accordo di associazione Cee Marocco 1996 Art. 42 (ex 51) TCE Il consiglio … adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: • Il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; • Il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli stati membri

  38. …Accordo di associazione Cee Marocco 1996 Portata del par. 1: il p. di non discriminazione è direttamente applicabile? …se sì - per tutte le prestazioni di sicurezza sociale ex reg. 1408? - o limitatamente alle prestazioni contributive? - o limitatamente a quelle elencate nella seconda parte del 1° par (maternità, vecchiaia, inabilità da infortunio…) per le “prestazioni alle persone residenti…” non contributive e non espressamente elencate nel par. 1, l’efficacia del p. di non discriminazione è condizionata all’adozione delle decisioni del consiglio di associazione?

  39. Giurisprudenza Cge ex art. 65 Cee-MaroccoC-336/05 Echouikh (pensione per invalidi di guerra) • Efficacia diretta: le decisioni della Corte circa l’applicabilità diretta degli artt. 41 Acc. Coop.Marocco e 39 Acc. Coop.Algeria debbono applicarsi al 1° sub-par. del par. 1 dell’art. 65 Accordo di Ass.:p. non subordinato a delib. del Consiglio di Ass. (confermato da proposta di decisione del Consiglio cee 12.12.07) • Direttamente invocabile davanti al G. interno, tenuto a disapplicare la norma interna difforme • “Lavoratore” ha il medesimo significato che aveva ex art. 41 (e 39 Algeria): attivo ma anche inattivo per età o infortunio o disoccupazione etc. • “Social security” ha il medesimo significato che aveva ex art. 41 (e 39) e, quindi ex reg. 1408 (art. 4 “invalidity benefits”)

  40. Giurisprudenza Cge ex art. 65 Cee-MaroccoGCE C-276/06 Mamate El Youssfi “reddito minimo” agli ultrasessantacinquenni Prestazione non contributiva, di carattere assistenziale e contro la povertà, riservata agli ultrasessantacinquenni: assegno sociale Questione pregiudiziale sollevata da G. nazionale: art. 41 Acc. di coop., 65 Acc, di Ass., Reg 859/03 che estende il reg. 1408/71 (cfr. art. 90 reg. 883/2004) ai non comunitari, art. 14 CEDU (e 1° Prot.).

  41. Giurisprudenza Cge ex art. 65 Cee-MaroccoGCE C-276/06 Mamate El Youssfi “reddito minimo” agli ultrasessantacinquenni • Inapplicabilità reg. 859/03 (e quindi 1408/71) perché la sig.ra El Youssfi è migrata direttamente con il marito dal Marocco al Belgio • Inapplicabilità ratione temporis art. 41 Accordo Coop. Cee-Marocco • Applicabilità art. 65 Accordo associazione (e successiva analisi di conformità con art. 14 CEDI e 1° prot.) Sicurezza sociale: reg. 1408/71 all. 2bis : contiene assegno per ultrassantacinquenni (come per Italia l. 335/95). Effetto diretto – divieto di imporre “condizioni aggiuntive” al cittadino marocchino rispetto al cittadino italiano per l’accesso alla prestazione Diritto “derivato” ma direttamente e personalmente azionabile dal famigliare Famigliare di lavoratore migrante: anche affine (in una relazione di parentela stretta derivata da matrimonio) Conformità con art. 14 Cedu e 1° prot

  42. Giurisprudenza della Corte Costituzionale • Corte Cost. 7 febbraio 2000, n. 31 (inammissibilità referendum popolare per l’abrogazione del TU Immigrazione) • Corte Cost. 16 giugno 1995 n. 249 (principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani ed extracomunitari) • Corte Cost. 24 febbraio 1994, n. 62 (principio di eguaglianza ex art. 3 Cost tra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti fondamentali) • Corte Cost. 1 giugno 1995 n. 219 (principio di eguaglianza ex art. 3Cost tra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti fondamentali: in materia di gratuito patrocinio) • Corte Cost. 24 febbraio 1994, n. 62 (applicabilità del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost, ai cittadini stranieri: in materia di espulsione) • Corte costituzionale, 24 febbraio 1995, n. 5 (applicabilità del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost, ai cittadini stranieri) • Corte Cost. 16-30 dicembre 1998 n. 454: inclusione dei lavoratori invalidi extracomunitari tra gli aventi diritto al collocamento obbligatorio • Corte Cost. 15 luglio 2004 n. 222 (illegittimità costituzionale dell’art. 13, co. 4 e 5 laddove non prevede che l’esecuzione dell’espulsione sia preceduta dalla convalida giudiziale della medesima) • Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223 (illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 5-quinquies laddove prevede l’arresto obbligatorio in caso di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio: irragionevolezza della misura restrittiva della libertà personale). • Corte cost. 78/2005: illegittimità costituzionale art. 33 co. 7 lett c) d.l. 195/02 laddove fa derivare l’automatico rigetto dell’istanza di “emersione” dalla semplice presenza di una denuncia di reato • Corte cost. 432/2005: illegittimità costituzionale legge regionale che esclude gli extracomunitari residenti da benefici economici in materia di trasporto pubblico

  43. Applicazione giurisprudenziale degli artt. 43 e 44 TU Immigrazione • Tribunale di Milano 21-03-2002 n. 3614 (artt. 43 e 44 TU Immigrazione: previsioni differenziate per accesso ad alloggi popolari per cittadini e stranieri) in Diritto Immigrazione Cittadinanza n. 4/2002 • Tribunale di Trento 4-07-2002 (artt. 43 e 44 TU Immigrazione: previsioni differenziate per accesso al credito per cittadini e stranieri: discriminatorietà della condotta) in Diritto Immigrazione Cittadinanza n. 4/2002 • Tribunale di Trento 23-09-2002 (artt. 43 e 44 TU Immigrazione: previsioni differenziate per accesso al credito per cittadini e stranieri: legittimità della condotta) in Diritto Immigrazione Cittadinanza n. 4/2002 • Corte d’Appello di Firenze, sez. I, 2 luglio 2002, ord. Memetko c. Azienda Sanitaria Ospedaliera Pisana, in Riv. It. Dir. Lav. 2003, II, 272, nota Mammone • Tribunale Monza, 27 marzo 2003 in Foro it. 2003, I,3175 • Tar Toscana sez. II, sent. N. 38 del 2003 (v. anche parere Dipartimento Funzione Pubblica 27 settembre 2004, n. 196 in Guida al Pubblico Impiego n. 9/2004 • Trib Pescara ord. 14 dicembre 2001 Federazione Italiana Nuoto c. Hernandez paz • Trib. Pescara ord. 18 ottobre 2001 Hernandez Paz c. Federazione Italiana Nuoto • Trib. Teramo sez. Giulianova oed. 30 marzo 2001 Sheppard c. federazione Italiana Pallacanestro • Trib. Reggio Emilia ord. 2 novembre 2000 Ekong c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (tutte in Foro It. 2002, 895 ss)

  44. Accordo cooperazione CE-Marocco • CGE C-23/02 12 febbraio 2003 Alami • CGE C-18/90 Kziber • CGE C-126/95 Hallouzi-Choho • CGE C-58/93 Yousfì • Discriminazione lavoro: accordi di associazione • CGE C-438/00 8 maggio 2003 caso Kolpak (Dir. Imm. Cittadinanza pag. 85) • CGE C- 162/00 29 gennaio 2002 caso Pokrezeptowicz-Meyer • CGE C- 265/03 12 aprile 2005 Igor Simutenkov/ Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol «Accordo di partenariato Comunità-Russia –Ce”

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