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La partecipazione democratica nella scuola

Dalla Costituzione Repubblicana agli Organi Collegiali. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006. La partecipazione democratica nella scuola. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006. Non vi può essere vera libertà senza uguaglianza. Costituzione Repubblicana

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La partecipazione democratica nella scuola

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Presentation Transcript


  1. Dalla Costituzione Repubblicana agli Organi Collegiali Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 La partecipazione democratica nella scuola

  2. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Non vi può essere vera libertà senza uguaglianza • Costituzione Repubblicana • Art. 3- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di……….. • Art. 33- L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. • Art. 34 – La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. • Art. 54- Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

  3. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA • Con la legge n. 477 del 1973, il Parlamento ha delegato il Governo a emanare norme sullo stato giuridico del personale docente e non docente della scuola e sugli organi collegiali. In questi organi dovevano essere rappresentati docenti, non docenti, genitori e studenti, per consentire a tutte queste componenti di partecipare alla gestione della scuola. Con il Dpr (Decreto del presidente della Repubblica) n. 416 del 1974, vennero quindi istituiti e riordinati i seguenti organi collegiali: a) il consiglio di classe, formato da tutti i docenti e da una rappresentanza dei genitori (e degli studenti nella scuola superiore); b) il collegio dei docenti, formato da tutti gli insegnanti, con potere di decisione in materia di funzionamento didattico della scuola e di proposta al direttore o al preside; c) il consiglio di circolo o di istituto, formato da rappresentanti dei docenti, dei non docenti, dei genitori e (nelle scuole superiori) degli studenti. È presieduto da uno dei genitori e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Inoltre: adatta il regolamento interno; decide dell'orario scolastico; detta criteri per corsi di recupero e di sostegno, nonché per le visite guidate e i viaggi di istruzione.

  4. Tit. II- Assemblea studenti e genitori Art.42: Diritto di assemblea Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 D.P.R. 31/5/1974 n. 416 • Tit. I- Comunità scolastica • Art. 1: Organi Collegiali • Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

  5. Dal Corso del DS del Liceo Sc. Keplero di Roma: Antonio Panaccione (Dic2006) Art. 43 (Assemblee studentesche) • Art. 43. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di 2 ore……………..

  6. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Art. 44 (funzionamento Assembl.) • Art. 44. L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C. di istituto. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dell’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

  7. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Assemblee dei genitori • Art. 45 • Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei C. Classe possono esprimere un comitato dei genitori. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il preside……………. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. …………………… • All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’istituto.

  8. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Circolare 16 aprile 1975 n. 105 • Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti e scuole • Art. 1- Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC • Art. 2- Programmazione delle attività degli OO.CC • Art. 3- Svolgimento coordinato delle attività • Art. 4- Elezioni contemporanee di organi di durata annuale • Art. 5- convocazione dei C. Classe • Art. 6- Programmazione e coordinamento dei C. Classe • Art. 7- Convocazione Collegio docenti • Artt. 8-17 ---------

  9. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 • Istruzioni amministrativo contabili per gli Istituti e distretti scolastici • Art. 1 -Consiglio di Istituto • Art. 2 – Presidente Consiglio di Istituto • Art. 3 – Giunta esecutiva • Art. 4- Preside • Art. 5- Segretario • Artt- 6-53 ----------

  10. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 I PROVVEDIMENTI EMESSI DAGLI ORGANI COLLEGIALI • Gli Organi Collegiali della scuola sono formati da una pluralità di persone, che concorrono simultaneamente ed in posizione di parità all’esercizio di una medesima funzione. In questi organismi le volontà espresse dai singoli membri si unificano e si presentano all’esterno come unica volontà del collegio. La volontà, in genere, che prevale è quella della maggioranza dei componenti; tale volontà si traduce in un atto amministrativo semplice, in quanto è riferito al collegio nella sua unità strutturale.

  11. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 I PROVVEDIMENTI EMESSI DAGLI ORGANI COLLEGIALI • Ciò premesso, ne consegue che le deliberazioni dei suddetti organismi si formano attraverso una serie di atti e di operazioni che, a ben guardare, possono essere riconducibili ad un vero e proprio procedimento, che nell’insieme acquisiscono natura giuridica: • 1) convocazione (in genere spetta al presidente con avviso scritto, ecc); • 2) verifica del numero legale per la validità della riunione; • 3) discussione; • 4) Votazione (con deliberazione numerata a maggioranza o unanimità); • 5) Trascrizione a verbale, con firma contestuale del presidente e segretario di seduta.

  12. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 D.P.R. 31/5/1974 n. 417 • Tit. I- Funzione docente, direttiva e Ispettiva • Art. 1- Libertà di insegnamento • Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi. • Art. 2 (funzione docente, art. 3 Funzione direttiva, eccetera)

  13. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Lo stravolgimento della legalità • L’Autogestione, come forma di conflitto e contestazione grave degli studenti interrompe e nega il principio della partecipazione collegiale. • In senso tecnico sarebbe la gestione di un’azienda da parte dei lavoratori della stessa. • Ma nella scuola sono tutte le componenti messe insieme contemporaneamente, quindi in forma di cogestione organizzata, ai sensi della normativa generale e di quanto più volte ribadito dagli OO.CC.

  14. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Lo stravolgimento della legalità • Quindi l’autogestione non esiste giuridicamente ed è una grave interruzione del diritto all’istruzione e al dovere al servizio da prestare comunque da parte del personale scolastico. • Poco importa che il rito coinvolga contro la loro volontà anche quella parte di giovani che per natura o per cultura, e talvolta per età, non sarebbe disponibile e che lo stesso comporti elevati costi sociali in termini di tempo scuola perduto. Perché contro tali obiezioni si trovano sempre molti disposti a sostenere il valore altamente innovativo di una tale esperienza, incuranti del fatto che la stessa spesso si trasformi in palestra di demagogia, non solo per l’abuso da parte dei diretti interessati di parole d’ordine e di messaggi codificati, ma anche per la strumentalizzazione da parte di certi politici a fini tutt’altro che educativi.

  15. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 L’illegalità più grave • L’Occupazione • Oltre ad avere infranto il diritto allo studio e al dovere alla prestazione di tutte le figure lavorative, l’Occupazione, cioè ogni Occupazione, costituisce un reato penale più grave perché impedisce l’accesso al lavoro. • Entrando nei particolari:

  16. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 L’illegalità più grave • L’Occupazione • Occupazione di edifici pubblici: Artt. 633e 639bis c.p. prevedono la punibilità, con procedimento attivato d’ufficio, per coloro che invadono, deturpano o deteriorano fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Il delitto in questione non richiede per la sua sussistenza un ingresso violento, quasi una irruzione nell’edificio. La parola invasione – ha dichiarato la giurisprudenza- non deve essere intesa nel senso etimologico che implica un concetto di violenza fisica o di forza soverchiante, ma nel senso di accesso o penetrazione arbitraria, ossia contro la volontà non momentanea del proprietario. • I modi ed i mezzi con cui l’occupazione viene posta in essere sono indifferenti, a meno che non diano luogo alle aggravanti, previste dall’art. 633 c.p. o non costituiscano per se stessi reato (ad es. danneggiamento o furto).

  17. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Le aggravanti dell’Occupazione • L’orientamento della Suprema Corte in questa materia è ancora segnato dalla sentenza (sez. II- 1292/78): il diritto degli studenti di accedere all’edificio scolastico può ritenersi legittimo solo quando venga esercitato entro i limiti e le modalità stabilite dai regolamenti scolastici • DANNEGGIAMENTO (art. 635 c.p): Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione…. Il reato è aggravato e procedibili d’ufficio se commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di culto. • VIOLENZA O MINACCIA AD UN PUBBLICO UFFICIALE

  18. Dal Corso del DS: Antonio Panaccione di Dic 2006 Le aggravanti dell’Occupazione • INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO. L’esame della giurisprudenza consente di rilevare la tendenza a considerare la scuola come un servizio pubblico fondamentale, al cui regolare funzionamento è interessata l’intera collettività (servizio di pubblica necessità: art. 340 c.p.) • Sentenza Tribunale Reggio Emilia (15/1/1974): “non può qualificarsi assemblea ordinaria o straordinaria la riunione di studenti senza che ne sia stata richiesta la autorizzazione al preside dell’Istituto e senza che si siano create le condizioni per la partecipazione ad essa del corpo docente…. Di conseguenza, l’essere stato impedito dalle persone riunite lo svolgimento delle attività scolastiche integra il reato di interruzione di pubblico servizio”.

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