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La tutela dell’invalidità civile Legge 104/92

incontro del 4 febbraio 2011 promotori sociali. La tutela dell’invalidità civile Legge 104/92. Legge quadro sull’handicap emanata nel 1992

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La tutela dell’invalidità civile Legge 104/92

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Presentation Transcript


  1. incontro del 4 febbraio 2011 promotori sociali La tutela dell’invalidità civile Legge 104/92

  2. Legge quadro sull’handicap emanata nel 1992 • finalità: consentire alla persona affetta da handicap di raggiungere la sua massima autonomia epartecipazione alla vita collettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti • da la priorità ai casi di gravità, quelli cioè in cui le necessità di assistenza sono permanenti, continuative e globali

  3. Il concetto di handicap • Persona handicappata: chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione • Situazione di gravità: quando la minorazione riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale

  4. L’accertamento • È effettuato, a domanda dell’interessato, dalle commissioni mediche dell’ASL integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare in servizio presso l’ASL • la domanda di riconoscimento ex legge 104 non coincide con la domanda di invalidità civile • va inoltrata la domanda all’INPS competente per residenza barrando sul modulo unico di istanza la specifica casella

  5. Quando presentiamo domandadi invalidità civile: accertarsi d’aver richiesto anche il riconoscimento della legge 104

  6. L’accertamento provvisorioriconoscimento Può essere fatto quando la commissione non si è pronunciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da: • medico specialista nella patologia in servizio presso l’ASL • medico dell’ospedale, in caso di visita ambulatoriale il medico deve essere specialista, in caso di ricovero è sufficiente che sia il reparto specializzato

  7. L’accertamento provvisoriodurata • periodo massimo di 6 mesi (entro il quale deve essere emesso il giudizio della commissione ASL) • se la commissione medica non riconosce l’handicap le prestazioni nel frattempo erogate sono indebite

  8. L’accertamento dellapersona affetta da sindrome di down • Il riconoscimento, oltre che dalla commissione, può essere fatto anche dal medico di base (allegando copia del cariotipo) • la valutazione del medico di base non è sottoposta a successive verifiche

  9. il grande invalido di guerra • Grande invalido di guerra: titolare di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni od infermità ascritte alla 1° categoria • il grande invalido di guerra è considerato persona handicappata in situazione di gravità

  10. I diritti connessi alla situazione di gravità Sono connesse al riconoscimento del comma 3 • Prolungamento dell’astensione facoltativa oppure permesso giornaliero • permessi mensili • congedo retribuito

  11. Prolungamento dell’astensione facoltativa oppure permesso giornaliero Il genitore del bambino affetto da handicap grave ha diritto fino alcompimento del 3° anno di vita del figlio di: usufruire del congedo parentale in alternativa godere di 2 ore di permesso retribuito (in caso di rapporto di lavoro di almeno 6 ore giornaliere)

  12. caratteristiche • il genitore deve essere un lavoratore che ha diritto all’astensione facoltativa • ne può usufruire anche se l’altro genitore non lavora • nel caso tale diritto spetta ad entrambi i genitori, che ne possono usufruire alternativamente • non spetta in caso di ricovero del bambino a tempo pieno in un istituto specializzato (a meno che i sanitari della struttura ospedaliera certifichino il bisogno di assistenza)

  13. Copertura retributiva e previdenziale • L’astensione facoltativa prolungata da diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione,ma non fa maturare ferie e 13a • i permessi giornalieri (equiparati a quelli dell’allattamento) danno diritto ad un’indennità pari alla retribuzione e fanno maturare ferie e 13a • i periodi di prolungamento della facoltativa ed i permessi sono coperti da contribuzione figurativa e computati nell’anzianità di servizio

  14. Permessi mensili • I genitori, i parenti e gli affini entro il 3° grado di una persona con handicap grave che la assistono e che hanno un contratto di lavoro subordinato possono usufruire di 3 giorni di permesso al mese • l’assistenza deve essere continua (effettiva e per le necessità quotidiane) ed esclusiva (deve essere l’unico soggetto che presta assistenza)

  15. Vincolo di parentela • 1° grado: genitori e figli • 2° grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti • 3° grado: bisnonni, zii, nipoti (titolare lo zio), pronipoti

  16. Vincolo di affinità Affinità: rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge • 1° grado: suoceri • 2° grado: nonni del coniuge, cognati (fratelli/sorelle del coniuge) • 3° grado: bisnonni del coniuge , zii del coniuge , nipoti (di cui il coniuge è zio)

  17. nuovi criteri per definire la sussistenza dei requisiti della continuità ed esclusività • Premessa: la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui il disabile debba essere assistito in modo conveniente e questo non si realizza quando la cura grava su un solo familiare (anche se non lavoratore) • L’INPS si è adeguato con la circolare n. 90 del 23 maggio 2007

  18. la persona disabile può liberamente scegliere chi lo assiste il diritto spetta anche in presenza di familiari conviventi non lavoratori idonei a fornire assistenza l’assistenza non deve essere quotidiana, ma avere i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona i benefici possono spettare anche a lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti, in tal caso deve essere prodotto un “programma di assistenza” che sarà vagliato dall’INPS non da diritto al beneficio solo il ricovero di 24 ore

  19. Congedo di 2 anni retribuito • spetta a chi assiste un disabile in situazione di handicap grave • l’indennità sostitutiva della retribuzione è pari all’ultima retribuzione nel limite massimo di 36.151,98 euro per l’anno 2011(comprensivi di quota contributi a carico del lavoratore e di IRPEF)

  20. Aventi diritto • coniuge convivente • genitori di figli minorenni anche se non conviventi • genitori di figli maggiorenni conviventi o che prestino assistenza con continuità ed esclusività • fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso od inabilità dei genitori

  21. Genitori e fratelli/sorelle • Hanno diritto anche in presenza del coniuge quando questo non sia convivente, non sia un lavoratore subordinato (quindi se è inoccupato o autonomo) oppure quando ha rinunciato a godere del congedo

  22. Agevolazioni fiscali • Iva 4% • Detrazione IRPEF 19% • Detrazione 36% per interventi d’abbattimento delle barriere architettoniche • Esenzione del pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

  23. Soggetti aventi diritto • Ciechi civili • Sordomuti civili • Disabili con handicap grave • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni anche non in situazione di gravità (solo per adattamento del veicolo) • Familiari di cui tali disabili sono fiscalmente a carico

  24. Iva 4% • acquisto ed adattamento di veicoli al trasporto dei disabili (cilindrata fino a 2000 cc con motori a benzina e 2800 con motori diesel). Questa agevolazione spetta una volta ogni 4 anni • acquisto di sussidi per gli handicappati

  25. Documentazione da produrre • Certificazione attestante la condizione di disabilità (verbale asl) e la prescrizione del medico specialista (per i sussidi) • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data d’acquisto non è stato comprato analogo veicolo • Per veicoli adattati: copia patente di guida speciale, autodichiarazione da cui risulta che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti, fotocopia carta circolazione da cui risulta l’adattamento • il venditore deve richiamare sulla fattura le leggi 97/86 e 449/97 e deve comunicare i dati all’agenzia delle entrate

  26. Esenzione del pagamento del bollo auto Produrre istanza all’Ufficio Tributi della Regione e mandare la documentazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione

  27. Esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà Inoltrare richiesta al PRA territorialmente competente

  28. Detrazione IRPEF 19% • delle spese sostenute per acquisto e spese straordinarie di manutenzione di veicoli • tetto massimo di 18.075,99 euro • si può utilizzare su un solo anno o ripartirla nel quadriennio successivo all’acquisto

  29. Altre agevolazioni • Detrazione IRPEF 19% delle spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici • Detrazione delle spese di acquisto e mantenimento del cane guida • Iva 4% per sussidi tecnici ed informatici per handicap grave • Detrazione 19% per spese servizi di interpretariato per sordomuti • Detrazione 36% per interventi d’abbattimento delle barriere architettoniche

  30. L’amministratore di sostegno • tale figura è stata introdotta dalla legge 6/2004 e si pone accanto alla figura del tutore (che interviene in caso di interdizione) • obiettivo della legge: tutelare i soggetti privi di autonomia limitando al minimo le compressioni della capacità di agire

  31. Soggetti interessati • Chi non può provvedere ai propri interessi perché è totalmente o parzialmente incapace di agire • disabili, anziani, persone temporaneamente incapaci di agire

  32. La nomina • viene sempre nominato dal giudice tutelare • può essere nominata qualsiasi persona • può essere nominato d’ufficio (in questo caso in via preferenziale il giudice nomina: il coniuge, il convivente, il genitore, il figlio, il fratello/sorella) • può essere designato dall’interessato preventivamente (con atto pubblico o scrittura privata autenticata)

  33. Il decreto di nomina • Contiene nel dettaglio l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore può compiere • nel caso sia necessario compiere ulteriori azioni deve essere chiesta un’integrazione del decreto al giudice tutelare

  34. La durata • Può essere a tempo determinato (prorogabile da giudice) o indeterminato • l’ads non è tenuto a proseguire la sua attività oltre 10 anni, a meno che non si tratti di un familiare

  35. La procedura • Deve essere presentata istanza al giudice tutelare • può essere presentata tramite un avvocato, l’assistente sociale od anche direttamente

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