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Bilancio d’esercizio 2009

Bilancio d’esercizio 2009. Nuovi limiti del bilancio in forma abbreviata e del bilancio consolidato. Bilancio in forma abbreviata Articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile.

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Bilancio d’esercizio 2009

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Presentation Transcript


  1. Bilancio d’esercizio 2009 Nuovi limiti del bilancio in forma abbreviata e del bilancio consolidato

  2. Bilancio in forma abbreviataArticolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Ai sensi dell’art.6, D.Lgs. n.173/2008, le disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008. Per esercizi coincidenti con anno solare si applica ai bilanci chiusi al 31.12.09.

  3. LIMITI - BILANCI ABBREVIATI Art. 2435-bis e succ. modifiche (*) Limiti introdotti dalla Direttiva 2006/46 /CE , il cui decreto legislativo di attuazione n. 173/2008 è stato emanato in data 3/11/2008, pubblicato su GU del 06/11/2008. Da applicarsi con l’ esercizio che inizia in data successiva all’entrata in vigore (21.11.2008).

  4. Obbligo di nomina del collegio sindacaleArticolo 2477, comma 3, del Codice civile La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Il collegio sindacale rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza.

  5. Obbligo di nomina del collegio sindacaleDocumento CNDCEC del 15 aprile 2009 Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 si applicheranno per la prima volta i “nuovi” parametri. In questo caso, ai fini dell’accertamento del superamento dei nuovi limiti, gli esercizi che devono essere presi in considerazione sono il 2009 e il 2008. “In altre parole, i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente. Muovendo dal dato letterale della norma, sembra corretto interpretare l’art. 2477 c.c. nel senso che il collegio sindacale sia obbligatorio se al termine del secondo esercizio “siano stati superati” i limiti in vigore al momento di redigere il bilancio”. Applico nuovi limiti sia per 2009 che per 2008.

  6. Esempio n. 1 – Bilancio abbreviato e obbligo di nomina del Collegio SindacaleSocietà con esercizio coicidente con l’anno solare e capitale sociale < € 120.000

  7. Esempio n. 2 – Bilancio abbreviato e obbligo di nomina del Collegio SindacaleSocietà con esercizio coicidente con l’anno solare e capitale sociale < € 120.000

  8. I nuovi limiti per il bilancio consolidato Requisiti soggettiviArticolo 25, D.Lgs. n.127/1991 Sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato: – le società di capitali che controllano un’impresa; – gli enti pubblici economici di cui all’articolo 2201 c.c., le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società di capitali.

  9. Limiti dimensionali Articolo 27, comma 1, D.Lgs. n.127/1991 (vecchia versione) Tali limiti trovano applicazione esclusivamente per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data precedente a quella dell’entrata in vigore del D.Lgs. 173/2008 (21 novembre 2008)] Sono esonerate dall’obbligo di consolidamento le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, NON abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: – 14.600.000 €uro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; – 29.200.000 €uro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; – 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

  10. Limiti dimensionali Articolo 27, comma 1, D.Lgs. n.127/1991 (nuova versione) Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173, ha apportato alcune modifiche alla disciplina del bilancio consolidato (D.Lgs. 09/04/1991, n.127), tra le quali l’innalzamento di 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 27, D.Lgs. 127/1991, per l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato. Tali nuovi limiti troveranno applicazione solamente a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella dell’entrata in vigore del D.Lgs. 173/2008 (21 novembre 2008), quindi – nella generalità dei casi – a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2009. € 17.500.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; € 35.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

  11. BILANCIO CONSOLIDATO- D.Lgs. N. 127/1991 (*) Limiti introdotti dalla Direttiva 2006/46 /CE , il cui decreto legislativo di attuazione n. 173/2008 è stato emanato in data 3/11/2008, pubblicato su GU del 06/11/2008. Da applicarsi con l’ esercizio che inizia in data successiva all’entrata in vigore (21.11.2008)

  12. Limiti dimensionali Ai fini della verifica dei limiti dimensionali: – devono essere utilizzati i risultati di bilancio ante-consolidamento; – gli attivi patrimoniali vanno considerati al netto degli ammortamenti e delle altre poste rettificative; i ricavi rilevanti sono quelli derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa (voce “A1)” del conto economico); – sono compresi i lavoratori part-time e in formazione, ma esclusi i lavoratori parasubordinati; – le imprese da considerare sono tutte quelle controllate. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato decorre quindi dal primo esercizio di superamento dei predetti limiti. Qualora vengano superati due dei nuovi parametri nell’esercizio 2009 deve essere predisposto il bilancio consolidato al 31.12.2009.

  13. Altre cause di esonero Articolo 27, comma 3, D.Lgs. n.127/1991 Sono inoltre esonerate le imprese controllate da un soggetto obbligato alla redazione del bilancio consolidato se: – il soggetto controllante è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote; ovvero – la redazione del bilancio consolidato non é richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

  14. Altre cause di esonero Articolo 27, comma 4, D.Lgs. n.127/1991 L’esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni: – che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto, ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee; – che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

  15. Altre cause di esonero Restano pertanto obbligate alla redazione del bilancio consolidato: le imprese controllanti italiane che possiedano i requisiti per redigere il bilancio consolidato, qualora siano a loro volta controllate da società soggette al diritto di uno Stato non appartenente all’Unione europea.

  16. Altre cause di esonero Articolo 27, comma 5, D.Lgs. n.127/1991 Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso di esonero dovuto all’esistenza di sottogruppi, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Una copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti (ovvero tradotti) in lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata.

  17. Controllo contabileArticolo 2409-bis, commi 1 e 3, D.Lgs. n.127/1991 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che NON siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

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