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Diritto del Lavoro - Prof. Mario Cerbone Corso di laurea in Economia dei Servizi

Diritto del Lavoro - Prof. Mario Cerbone Corso di laurea in Economia dei Servizi. Avvertenza

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Diritto del Lavoro - Prof. Mario Cerbone Corso di laurea in Economia dei Servizi

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Presentation Transcript


  1. Diritto del Lavoro - Prof. Mario CerboneCorso di laurea in Economia dei Servizi • Avvertenza Le presenti slides sintetiche non sostituiscono in alcun modo lo studio dei manuali della disciplina e non hanno pertanto carattere di esaustività. Esse vengono fornite quale supporto integrativo alla comprensione degli istituti oggetto della materia.

  2. Il prestatore di lavoro subordinato • “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 cod. civ.)

  3. GLI OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO • Diligenza (art. 2104, comma 1, cod. civ.) • Obbedienza (art. 2104, comma 2, cod. civ. • Fedeltà (art. 2105 cod.civ.) • L’inadempimento degli obblighi predetti può far scattare l’esercizio del potere disciplinare, da parte del datore di lavoro: sanzioni disciplinari (art. 2106 cod. civ. e art. 7 legge n. 300/70)

  4. La diligenza: parametri/criteri di valutazione • 1. Natura prestazione dovuta: il lavoratore pone in essere una prestazione diligente se osserva le regole di tecnica e di esperienza connaturate al tipo di prestazione dovuta; • 2. Interesse dell’impresa • 3. Interesse della produzione nazionale

  5. Diligenza specifica • Si tratta pertanto di una diligenza “specifica”, che si distacca da quella ordinaria del “buon padre di famiglia”

  6. Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) si sostanzia in tre obblighi particolari: • non concorrenza; • segretezza; • divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole per l’impresa

  7. Non è sufficiente eseguire gli “ordini” ! La “diligenza” secondo la natura della prestazione dovuta: alcune sentenze L’obbligo di diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L’obbligo di diligenza, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione – indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro – secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono (Cass. 27 settembre 2000 n. 12769). Tav. 7

  8. Segue Devono essere adempiuti anche i compiti accessori L’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori, strumentali ad un’utile prestazione, purché questi non formino oggetto delle specifiche mansioni di altri lavoratori (Cass. 28/3/92 n. 3845). Tav. 8

  9. Fare e NON FARE segue Ha diritto al risarcimento del danno subito il datore di lavoro, con riferimento al comportamento del dipendente assunto in qualità di autista, che abbia subito una rapina del carico trasportato ad opera di uno sconosciuto autostoppista, al quale aveva concesso un passaggio a bordo dell’automezzo della Società (Cass. 3/2/99 n. 950) Tav. 9

  10. Diligenza e aspetto fisico Segue E’ scorretto il comportamento dell’ impiegato di banca che si presenti al lavoro vestito da sceriffo del far west, con tanto di cappellone e stella sul bavero (Trib. Latina 19.09.89), ovvero in canottiera (Cass. 21.12.2001 n. 13829) Tav. 10

  11. Diligenza e aspetto fisico Segue Non è punibile in via disciplinare il lavoratore addetto al reparto di gastronomia di un supermercato, per l’omissione della rasatura quotidiana della barba, richiesta da precise istruzioni aziendali (Corte di Appello di Milano, 9 aprile 2002) Tav. 11

  12. Fare e NON FARE La “diligenza” secondo l’interesse dell’impresa “Il dovere imposto al prestatore di lavoro dall’art. 2104 cc, dovendo essere valutato in relazione alla particolare natura della prestazione ed all’interesse dell’impresa, comporta, nel dipendente addetto agli acquisti, il divieto di accettare dai fornitori elargizioni e donativi tali, per la loro entità, da indurre a favorire nelle trattative l’interesse del fornitore invece che quello del datore di lavoro” (Cass. 11 maggio 1985 n. 2951). Tav. 12

  13. Che cosa mi sta chiedendo il datore di lavoro ? L’ “obbedienza” nella giurisprudenza Non si ha violazione dell’obbligo di obbedienza in presenza di richiesta datoriale di svolgimento di prestazioni chiaramente escluse dal contratto di lavoro (Cass. 8/6/99 n. 5643). Tav. 13

  14. L’insubordinazione Segue L’insubordinazione, nell’attuale accezione tecnico - giuridica, non implica un semplice inadempimento contrattuale, ma un atteggiamento di negazione e di disprezzo del potere direttivo del datore, connotato da una specifica volontà di disconoscere i poteri aziendali o di sottrarsi ai propri obblighi (Pret. Nola 24/3/98). Tav. 14

  15. Anche se l’onore è salvo … Segue Si ha violazione del dovere di obbedienza in presenza di ripetute manifestazioni di insubordinazione e di inosservanza delle regole di correttezza dei rapporti all’interno dell’azienda e con i superiori, anche se non accompagnate da comportamento oltraggioso, essendo sufficiente che mostrino la pervicace insofferenza e rifiuto verso l’uso legittimo dei poteri di controllo e disciplina del datore di lavoro (Cass. 2/4/87 n. 3199). Tav. 15

  16. La ”fedeltà” nella giurisprudenza • TRATTI SALIENTI: • L’OBBLIGO DI FEDELTA’: • persiste anche durante i periodi di sospensione del rapporto (malattia, cigs, etc.). • opera solo in costanza di rapporto. • IL DIVIETO DI CONCORRENZA: • preclude qualsiasi comportamento che possa scuotere la fiducia datoriale, anche se il danno è solo potenziale (ma si discute su questo punto). Ne sono esempi: • la costituzione di Società concorrente; • l’acquisizione in proprio o tramite prestanome di quote di una Società concorrente; • lo storno, anche solo tentato, di dipendenti. Tav. 16

  17. IL DIVIETO DI DIVULGAZIONE DI NOTIZIE: • deve coordinarsi con il diritto di critica Segue • L’OBBLIGO DI SEGRETEZZA: • riguarda non solo tutto ciò che attiene all’attività scientifica e artistica (segreto professionale), ma anche ai rapporti commerciali. Tav. 17

  18. Obbligo di fedeltà: ambito oggettivo “L’obbligo di fedeltà, e quelli ad esso collegati di correttezza e buona fede, cui è tenuto il dipendente nell’esecuzione del contratto, devono essere riferiti esclusivamente ad attività “lecite” dell’imprenditore, non potendosi certo richiedere al lavoratore l’osservanza di detti obblighi, nell’ambito del dovere di collaborazione con l’imprenditore, anche quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti” (Cass. 16 gennaio 2001 n. 519; Cass. 8 novembre 2002 n. 15749). Tav. 18

  19. Storno dei dipendenti • “Ogni condotta di concorrenza è tenuta dall'imprenditore nella piena consapevolezza del danno che essa può arrecare al suo concorrente ed è anzi finalizzata a questo obiettivo e solo una malintesa concezione dell'attività imprenditoriale può arrivare ad immaginare una concorrenza non finalizzata alla eliminazione del concorrente dal mercato. Con particolare riguardo allo storno di dipendenti, va affermato il pieno diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purchè ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente. Di riflesso, va affermato il diritto di ogni lavoratore - sancito dall'art. 35 cost. - a mutare il proprio datore di lavoro senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in una sorta di vincolo che lo leghi all'attuale datore di lavoro e che precluda al lavoratore stesso la possibilità di cercare sul mercato nuovi sbocchi professionali. Trib. Monza, 24/01/2000 Tav. 19

  20. Il divieto di concorrenza nella giurisprudenza • Il divieto posto dall’art. 2105 c.c. riguarda non già la concorrenza che il dipendente, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella illecitamente svolta nel corso del rapporto di lavoro attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite grazie al rapporto stesso (Cass. 23/4/97 n. 3528). Per la violazione dell’art. 2105 cc. non è sufficiente l’assunzione della carica di Presidente del cda di una società con oggetto sociale analogo a quello dell’azienda datrice di lavoro, ma sono necessari concreti comportamenti lesivi tenuti dal lavoratore (Trib. Milano 27 settembre 2001). Tav. 20

  21. Segue • “L’espressione “trattare affari” evoca l’esercizio di un’attività che sia connotata da un minimo di continuità oltre che da stabilità, sicché non viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che, fuori dall’orario di lavoro, occasionalmente compia in favore di terzi atti inerenti alla stessa attività dedotta nel contratto di lavoro subordinato” (Trib. Milano 16 maggio 2000). • E’ illegittima, in quanto non giustificata dall’obbligo di fedeltà, la clausola contenuta nel contratto di assunzione con cui il lavoratore si impegna a non prestare, né in proprio, né a favore di terzi, attività di qualsiasi natura, durante il rapporto di lavoro (Pret. Viareggio 1/9/86). Tav. 21

  22. Segue • “Lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro può configurare la violazione del divieto di cui all’art. 2105 cc, sotto il profilo della “trattazione di affari per conto terzi in concorrenza con l’imprenditore”, solo ove tale concorrenza consista in atti rientranti in prestazioni di carattere intellettuale di notevole autonomia e discrezionalità” (Cass. 26 ottobre 2001 n. 13329). • L’obbligo di non concorrenza continua a vincolare anche il lavoratore licenziato, nel periodo intermedio tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, è giustificato un nuovo licenziamento, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e la mancanza commessa (Cass. 4/4/97 n. 2949). Tav. 22

  23. Segue • Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, viola gli obblighi di fedeltà e diligenza ove, rispettivamente, l’attività esterna (prestata o meno a titolo oneroso) sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività medesima possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore” (Cass. 22/7/93). Tav. 23

  24. L’obbligo di segretezza nella giurisprudenza • Viola l’obbligo di segretezza il dipendente che trasmetta notizie riguardanti la partecipazione ad una gara d’appalto dell’azienda presso cui lavora ad altra società poi rimasta aggiudicataria dei lavori (Cass. pen. 12/4/1985). Tav. 24

  25. Il divieto di utilizzo pregiudizievole di notizie nella giurisprudenza • Il lavoratore che produca in una controversia intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viola l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 cc., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea ad impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda (Cass. 4 maggio 2002 n. 6420). Tav. 25

  26. Segue • La sottrazione di documenti aziendali viola l’art. 2105 cc. senza che rilevi in contrario l’intento del lavoratore di farne un uso meramente processuale, atteso che il contrasto tra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale ed il diritto del datore alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore ma deve essere valutato nella sede giudiziaria, ove il datore a fronte dell’eventuale ordine d’ispezione o di esibizione, può resistere, rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento (Cass. 25 ottobre 2001 n. 13188) Tav. 26

  27. Segue • Al dipendente è assicurato il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, ma ciò non consente di ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) incontra i limiti posti dall’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui (Cass. 22/8/97 n. 7884). Tav. 27

  28. L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole rapporto • (Cassazione civile , sez. lav., 21 agosto 2004 , n. 16530) Tav. 28

  29. Gli obblighi di diligenza e fedeltà nei ccnl Art. 68 – Disciplina del lavoro – CCNL Tessile 19 maggio 2000 “I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza”. Tav. 29

  30. I poteri del datore di lavoro: i limiti legislativi posti dalla legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) • Collegamento tra “poteri datoriali” e “nozione di subordinazione” (art. 2094 c.c.) • Necessità logico-giuridica di riequilibrare la situazione contrattuale a tutela della dignità del prestatore di lavoro Tav. 30

  31. La configurazione “classica” dei poteri datoriali: • Potere direttivo/gerarchico-organizzativo • (impartire gli ordini e le direttive per l’esecuzione e la disciplina del lavoro in ragione degli interessi aziendali)l • Potere di controllo/vigilanza • (vigilare sull’esatta e diligente esecuzione del lavoro) • Potere sanzionatorio/disciplinare • (applicare provvedimenti disciplinari nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi del prestatore di lavoro) Tav. 31

  32. Legge 20 maggio 1970, n. 300 • Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore • Art. 1 Libertà di opinione • “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge” Tav. 32

  33. Limiti al potere di controllo (artt., 2, 3, 4, 5, 6, 8) • Concettualmente, occorre distinguere tra controllo sull’attività lavorativa (voglio controllare se e come lavorano i miei dipendenti) e controllo a fini di tutela del patrimonio aziendale (voglio vigilare sui beni materiali della mia azienda) Tav. 33

  34. Art. 4 - Impianti audiovisivi • “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori … Tav. 34

  35. “… Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali … Tav. 35

  36. Art. 2 – Guardie giurate • “Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale ... Tav. 36

  37. Segue • … Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Tav. 37

  38. Segue • … • È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma … • In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al • presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, • salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. • I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa • debbono essere comunicati ai lavoratori interessati. Tav. 38

  39. Segue • … • In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. Tav. 39

  40. Art. 3 – Personale di vigilanza • “I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”. Tav. 40

  41. Art. 5 – Accertamenti sanitari • “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente ... Tav. 41

  42. Si è discusso se la disposizione normativa riguardi tutti i lavoratori o soltanto quelli già assunti: caso delle “visite di pre-assunzione” (caso degli atleti professionisti) • La giurisprudenza sembra orientata ad estendere la tutela a tutti (interpretazione estensiva) Tav. 42

  43. Segue • Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Tav. 43

  44. La norma intende vietare la prassi del controllo tramite i c.d. medici di fabbrica (nominati dal datore di lavoro) • L’accertamento è affidato ai servizi ispettivi degli istituti competenti: INAIL, per gli infortuni; ASL/INPS, per le malattie Tav. 44

  45. Segue • Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. • (“terzietà” della struttura pubblica deputata al controllo) Tav. 45

  46. Art. 6 – Visite personali di controllo • “Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. Tav. 46

  47. Segue • In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Tav. 47

  48. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Tav. 48

  49. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure • i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Tav. 49

  50. Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni • “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”. Tav. 50

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