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PRINCIPI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

PRINCIPI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI . Materiale didattico di G.Modugno. TIPOLOGIE DI ENTI LOCALI. Il Testo Unico degli Enti Locali ( T.U.E.L. – D.Lgs. 267/’00 ) contiene i principi e le disposizioni sull’ordinamento di: COMUNI PROVINCE COMUNITA’ MONTANE UNIONI DI COMUNI

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PRINCIPI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

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Presentation Transcript


  1. PRINCIPI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI Materiale didattico di G.Modugno

  2. TIPOLOGIE DI ENTI LOCALI Il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L. – D.Lgs. 267/’00) contiene i principi e le disposizioni sull’ordinamento di: COMUNI PROVINCE COMUNITA’ MONTANE UNIONI DI COMUNI CITTA’ METROPOLITANE COMUNITA’ ISOLANE

  3. FUNZIONI DEL COMUNE (art. 13 T.U.E.L.) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative non attribuite dalla legge ad altri soggetti, che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori: • Servizi alla persona e alla comunità(es.: servizi sociali e assistenziali, anagrafe e stato civile, sport e cultura, scuola, raccolta e smaltimento rifiuti…) • Assetto e utilizzazione del territorio(piani urbanistici, traffico, fognature…) • Sviluppo economico(promozione turistica, sportello unico per le imprese, regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali…)

  4. FUNZIONI DELLA PROVINCIA (art. 19 T.U.E.L.) • Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente… • Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; • Valorizzazione dei beni culturali; • Viabilità e trasporti; • Protezione della flora e della fauna; • Caccia e pesca; • Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, scarico delle acque… • Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica; • Istruzione secondaria di secondo grado; • Raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. In generale, si tratta di funzioni di COORDINAMENTO NEL TERRITORIO

  5. COMPETENZE DEGLI ORGANI DELL’ENTE LOCALE Indirizzo controllo GIUNTA CONSIGLIO La Giunta approva il PEG individuando le risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici; con il nucleo di valutazione, controlla la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agliindirizzi impartiti Il Consiglio esercita l’attività di indirizzo politico-amministrativo deliberando sugli atti fondamentali (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali e urbanistici…). OBIETTIVI: lungo termine breve termine • IlDirettore Generale: • coordina l’attività dei dirigenti; • raccoglie le proposte formulate dai dirigenti per predisporre il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere • predispone, sentiti i dirigenti, il PEG da proporre alla Giunta DIR. GENERALE Predi spone propone PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (assegnazione delle risorse per gli obiettivi gestionali di breve termine) DIRIGENTI Spetta ai dirigenti: 1.la direzione degli uffici e dei servizi; 2.la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 3.l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (non riservati da legge o statuto agli organi di governo); 4.tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 5.impostare il programma di attività e verificarne l’attuazione

  6. LE “FASI”: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE La fase di programmazione è considerata la più importante: • perché traduce gli orientamenti politici in previsioni di spesa ed entrata; • perché ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa (art. 164 c.2). Nella fase di gestione si compie l’iter necessario per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate La rendicontazione ha la finalità di rappresentare i risultati della gestione; paradossalmente, ad essa viene attribuita poca rilevanza (da parte degli organi istituzionali) perché riguarda eventi ormai passati e scelte già adottate.

  7. I DOCUMENTI CONTABILI DELL’ENTE LOCALE

  8. FINALITÀ DELLA CONTABILITÀ NELL’ENTE LOCALE • L’ente ha un patrimonio: è necessario averne il controllo anche sul piano contabile (inventario aggiornato) • L’ente locale contribuisce a determinare la spesa pubblica del paese: non può quindi spendere in misura eccessiva (controllo dell’equilibrio finanziario) • Gli amministratori utilizzano risorse pubbliche: è fondamentale rilevarne la fonte specifica, la destinazione, e controllare che vengano effettivamente utilizzate • Gli indirizzi politici vanno tradotti in azioni concrete che comportano decisioni di spesa: è necessario perciò controllare che rispetto a ciascun obiettivo non si spendano somme superiori a quelle autorizzate dagli organi di governo (carattere autorizzatorio del bilancio di previsione). • L’ente locale non ha scopo di lucro: quindi perde rilevanza la determinazione del reddito. Spesso l’ente locale deve realizzare servizi il cui allestimento è antieconomico!

  9. CARATTERI FONDAMENTALI DELLA CONTABILITÀ DELL’ENTE LOCALE • PREVALE L’ASPETTO PREVISIONALE • PREVALE IL CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO • SI AFFIANCANO DUE SISTEMI CONTABILI: UNO DI TIPO FINANZIARIO ED UNO DI TIPO ECONOMICO/PATRIMONIALE • IL SISTEMA CONTABILE HA IL COMPITO DI TRADURRE IN VALORE LE POLITICHE ADOTTATE E CONTROLLARNE L’ATTUAZIONE • LA CONTABILITÀ FINANZIARIA HA CARATTERE AUTORIZZATIVO

  10. PRINCIPI CONTABILI GENERALI (1) • UNITÀ: l’insieme delle entrate è destinato a finanziare le spese nel loro insieme, fatte salve le eccezioni di legge (entrate a destinazione vincolata per funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, mutui…) • ANNUALITÀ: le previsioni iscritte a bilancio devono essere riferite all’anno finanziario. Dopo la fine dell’anno non è possibile assumere impegni o accertare alcuna entrata sull’esercizio concluso. • UNIVERSALITÀ E INTEGRITÀ: tutte le entrate e le spese devono essere previste in bilancio. Le entrate devono essere previste al lordo delle eventuali spese da sostenere per la loro riscossione. • PAREGGIO FINANZIARIO: il complesso delle entrate deve essere pari al complesso delle uscite previste.

  11. PRINCIPI CONTABILI GENERALI (2) • VERIDICITA’: • Dei documenti previsionali: devono essere evitate sopravvalutazioni delle entrate o sottovalutazioni delle spese. La veridicità delle entrate e delle spese correnti deve essere supportata dall’andamento storico delle stesse. Per le spese in conto capitale è sufficiente dimostrarne la coerenza rispetto alle fonti disponibili o la capacità di indebitamento nel caso in cui si intenda ricorrere al credito. • Nel rendiconto: esso deve rispecchiare le operazioni di gestione poste in essere. Non esistendo una verità assoluta di bilancio, per interpretare il principio di verità si deve far irferimento ai principi di CORRETTEZZA e CHIAREZZA. La CORRETTEZZA consiste nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano l’ordinamento contabile degli enti. La CHIAREZZA (O COMPRENSIBILITÀ) riguarda la classificazione delle poste, che deve risultare sufficientemente analitica (per il controllo da parte dell’organo di governo) ma anche sintetica (pena la poca comprensibilità del bilancio)

  12. PRINCIPI CONTABILI GENERALI (3) • PUBBLICITA’: gli enti locali devono rendere conoscibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali. 7. IMPARZIALITÀ: i documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di destinatari e non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. A tale principio deve ispirarsi tutto il processo di formazione del bilancio, sia previsionale che consuntivo. 8. ATTENDIBILITÀ: • Nei documenti previsionali è riferita alle entrate: le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi di andamenti storici o da altri idonei riferimenti ad atti o parametri di riferimento. Per le spese, simmetricamente, si parla di congruità: questa va valutata rispetto agli obiettivi definiti dagli organi di governo. • Nei documenti di rendicontazione l’attendibilità è riferita al processo valutativo.

  13. PRINCIPI CONTABILI GENERALI (4) • SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA: • Nei documenti previsionali questo principio può essere applicato agli inevitabili arrotondamenti e alle approssimazioni dei valori: essi trovano il loro limite nel concetto di rilevanza, non dovendo assumere dimensioni tali da avere un effetto rilevante sul bilancio e sul significato dello stesso per i destinatari. • Una posta è significativa quando il suo valore può incidere sulle scelte del lettore del bilancio; la rilevanza dipende dal valore assunto dalla posta stessa. Un dato può essere significativo pur non essendo rilevante: ad esempio, la riduzione dei trasferimenti può essere significativa (esprime un trend) anche se, nell’anno, poco rilevante. • COERENZA: implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, sinao questi strettamente tecnico finanziari, ovvero descrittivi e di indirizzo politico.

  14. LA FASE DI PROGRAMMAZIONE: LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Rappresenta un documento politico operativo correlato a: • piano di sviluppo regionale; • piani urbanistici; • piani economico- finanziari delle opere. Si compone di 6 sezioni: • Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente; • Analisi delle risorse; • Programmi e progetti; • Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione; • Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici; • Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo e di settore, agli atti programmatici della regione.

  15. 1. STESURA BOZZA DI DELIBERA (GIUNTA) LA PROCEDURA DI DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2. PARERE COLLEGIO DEI REVISORI 3. TRASMISSIONE BOZZA AI CONSIGLIERI E ALLE CIRCOSCRIZIONI Se non si arriva all’approvazione da parte dell’aula entro il 31 dicembre, si delibera la gestione provvisoria (art. 163 c.2) 4. DISCUSSIONE IN AULA E APPROVAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE Nelle more dell’approvazione da parte del CO.RE.CO, l’ente delibera l’esercizio provvisorio (art.163 c.1) 5. ESAME DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DEL CO.RE.CO. (artt. 133 e 134)

  16. LE FASI DELL’ENTRATA (art. 178 e segg.) La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, piuttosto, le decisioni di spesa e gli accertamenti delle entrate. Ogni entrata viene trattata contabilmente in tre fasi: • ACCERTAMENTO: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. • RISCOSSIONE: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati ala riscossione. E’ disposta a mezzo di apposito ordinativo d’incasso. • VERSAMENTO: corrisponde al trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente (tesoreria).

  17. LE FASI DELLA SPESA (art. 182 e segg.) La spesa viene trattata contabilmente in 4 fasi distinte: • IMPEGNO: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene stabilito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria… • LIQUIDAZIONE: si fonda su titoli e documenti (generalmente la fattura) che comprovano l’esatto ammontare del debito e la persona del creditore . Viene determinata la somma certa da pagare nei termini dell’impegno assunto. • ORDINAZIONE: viene impartito l’ordine al tesoriere di effettuare il pagamento. (si parla in genere di MANDATO DI PAGAMENTO) • PAGAMENTO: consiste nella materiale corresponsione della somma dovuta al creditore e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture contabili dell’ente.

  18. LE SPESE PLURIENNALI • Se negli esercizi precedenti sono stati assunti impegni pluriennali, ad essi nel bilancio di previsione deve essere assicurato idoneo finanziamento (art. 164 c.3). • Se viene assunto un impegno pluriennale, di esso si deve tenere conto nel bilancio pluriennale e, eventualmente, nei bilanci successivi.

  19. IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA CONTABILITA’ DELL’ENTE LOCALE Il bilancio di previsione viene redatto in termini di competenza. E’ di competenza: • l’entrata accertata nell’esercizio; • la spesa impegnata nell’esercizio. È una competenza di tipo finanziario, non economico. Il rendiconto viene redatto, invece, per cassa: in esso si tiene conto delle entrate e delle spese di competenza, nonché delle entrate e delle uscite (per cassa) originate dalla gestione dei residui attivi e passivi.

  20. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE Le entrate sono classificate per: TITOLO (esprime la fonte di provenienza) CATEGORIA (esprime la tipologia di entrata) RISORSA (viene individuato specificamente l’oggetto dell’entrata)

  21. I TITOLI DI ENTRATA • ENTRATE TRIBUTARIE • ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI… • ENTRATE EXTRATRIBUTARIE • ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI • ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI • ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

  22. LE ENTRATE CORRENTI

  23. LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

  24. LE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI

  25. LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE NEL BILANCIO DI PREVISIONE TITOLI (individua la natura della spesa in termini generali) FUNZIONI (individua la specifica funzione per cui la spesa è stata sostenuta) SERVIZI (individua l’ufficio che gestisce l’attività per cui la spesa è sostenuta) INTERVENTI (individua il fattore produttivo per cui la spesa è sostenuta)

  26. TITOLI E FUNZIONI DI SPESA

  27. LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA CORRENTE

  28. CODIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NEL BILANCIO Il sistema di codificazione per le entrate e per le spese è a 7 cifre, che hanno il seguente significato: • ENTRATE: • SPESE:

  29. SPESE DEL BILANCIO CHE NON CORRISPONDONO A USCITE FINANZIARIE • Fondo di riserva (artt. 166 e 176): viene costituito un fondo per sopperire a eventuali spese che si manifestano nella gestione senza essere previste. Il fondo non può eccedere il 2% delle spese correnti e non può essere inferiore allo 0,30% delle stesse. L’utilizzo del fondo richiede una variazione di bilancio. • Ammortamento (art. 167): l’ente deve prevedere una quota di amm.to pari almeno al 30% della quota prevista dall’art. 229 per i beni di ciascun servizio. Tali somme, non corrispondendo a vere uscite, comporteranno economie di spesa che contribuiranno alla formazione dell’avanzo. Su tali valori vige un vincolo di reinvestimento. • Fondo svalutazione crediti:è necessario prevedere una somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti. Non rappresentando una reale uscita, la svalutazione comporterà necessariamente una economia di bilancio e inciderà sul risultato di amministrazione. I crediti inesigibili vengono stralciati in sede di rendiconto e mantenuti nel patrimonio sino al momento della prescrizione.

  30. LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA IN CONTO CAPITALE

  31. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO La legge impone la salvaguardia di alcuni equilibri di bilancio: • TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE (Equil. Generale) • PRIMI TRE TITOLI ENTRATE  SPESE CORRENTI + Q.CAPITALE MUTUI E OBBLIGAZIONI • TITOLO IV ENTRATE + AVANZO AMMIN. + EVENT. AVANZO DI PARTE CORRENTE (punto 2)  SPESE IN C/CAPITALE • INTERESSI SU MUTUI ≤ ¼ PRIMI TRE TITOLI ENTRATE ULTIMO RENDIC. (capacità di indebitamento) • LE ENTRATE DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DEVONO TROVARE CORRISPONDENZA IN SPECIFICI INTERVENTI DI SPESA

  32. LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione può essere modificato mediante apposite delibere di variazione, assunte dal consiglio su proposta della giunta. Le variazioni possono essere rappresentate da : • Maggiori / minori entrate • Maggiori / minori entrate con corrispondenza in uscita • Maggiori / minori uscite (correnti o in conto capitale) • Maggiori / minori uscite con corrispondenza in entrata (correnti o in conto capitale) Ogni variazione necessita del parere dei revisori, i quali devono verificare che gli equilibri di bilancio vengano rispettati. L’ultima variazione al bilancio è rappresentata dall’ASSESTAMENTO GENERALE, da deliberare entro il 30 novembre: in tale sede è possibile applicare l’avanzo per far fronte a spese correnti esuberanti rispetto alle previsioni.

  33. I RESIDUI (art. 189 e 190) I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare si “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio. RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. ENTRATE PREVISTE MINORI ENTRATE ENTRATE ACCERTATE RESIDUI ATTIVI ENTRATE RISCOSSE

  34. I RESIDUI (art. 189 e 190) • RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio. La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un’economia di spesa. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste. ECONOMIE DI SPESA SPESE PREVISTE SPESE IMPEGNATE RESIDUI PASSIVI SPESE LIQUIDATE SPESE ORDINATE/ PAGATE

  35. LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI A questo punto possiamo individuare i libri contabili obbligatori per l’ente locale: Per la contabilità finanziaria è necessario disporre di: • Partitario degli accertamenti: contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo: • Partirario degli impegni: contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo • Partitario dei residui: indica per capitolo e esercizio di competenza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme risocsse o pagate, le somme rimaste da pagare o riscuotere, nonchè quelle radiate. • Giornale di cassa: indica in ordine cronologico gli ordinativi di incasso e i mandati. • Libro degli inventari (beni mobili e beni immobili) • Registro dei beni di consumo Bollatura e vidimazione non sono più richieste: libri e registri devono però avere le pagine numerate. Vanno inoltre tenuti tutti i libri richiesti dalla normativa fiscale (DPR 600/1993 e DPR 633/1972) in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta dall’ente, il libro giornale e i libri relativi al personale: IVA acquisti, registro delle fatture e dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libri paga e matricola e registro infortuni dei dipendenti.

  36. IL RISULTATO DELLA GESTIONE Il risultato della gestione rappresenta il saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate di competenza del periodo: • ACCERTAMENTI (di COMPETENZA) • IMPEGNI(di COMPETENZA) • RISULTATO DELLA GESTIONE RISCOSSIONI - PAGAMENTI +Δ± RESIDUI ATT. - Δ± RESIDUI PASS. RISULTATO DELLA GESTIONE

  37. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO E IL DISAVANZO (1) Il risultato di amministrazione rappresenta un “fondo di valore” (non un flusso) riferito all’intera gestione finanziaria (COMPETENZA e RESIDUI). Come si può notare dalla tabella, il risultato di amministrazione corrisponde ad una sorta di “MARGINE DI TESORERIA”

  38. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Esiste un ulteriore schema di determinazione del risultato di amministrazione: • Nelle imprese il reddito di un esercizio è completamente indipendente dal reddito dell’esercizio precedente: si tratta, infatti, di un flusso di capitale e non di un fondo (consistenza); • Nelle amministrazioni pubbliche il cosiddetto “risultato di amministrazione” è invece legato a quello realizzato precedentemente: non si tratta, infatti, di un risultato della gestione dell’esercizio, ma di un margine finanziario determinato in un particolare istante della vita dell’ente.

  39. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 1 In data 1/6/02 si stipula una polizza annuale, pagamento anticipato € 1.200 Contabilità finanziaria: 01-06-02: • impegno € 1.200 (intervento: «prestazioni di servizi», capitolo del PEG «assicurazioni») • Ordinazione di pagamento: € 1.200 31-12- 02: Impegni e pagamenti € 1.200, residui passivi 0

  40. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 2 In data 1/1/02 si stipula un contratto di consulenza per il controllo di gestione, per un anno: 21.000 € + IVA 20% (tot. 25.200). Pagamento semestrale 31/7/02 e 31/1/03. Contabilità finanziaria: 01-01-02: impegno € 25.200 (intervento: «prestaz. di servizi», cap. PEG «consulenze») 31-07-02: ricevimento fattura e ordinazione di pagamento: € 12.600 31-12- 02: Impegni € 25.200, pagamenti € 12.600, residui passivi € 12.600 (la prestazione è conclusa, quindi c’è il debito)

  41. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 2 Essendo l’attività rivolta ad un servizio di carattere istituzionale, l’IVA insita nell’impegno finanziario costituisce un costo, e non è detraibile se non «pro quota» in base alle disposizioni legislative. Qui si ipotizza la completa indetraibilità.

  42. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 3 1/3/02 Stipula di un contratto annuale per manutenzioni a favore del servizio «Impianti sportivi» dell’ente: 12.000 € + IVA (tot. 14.400), fatturazione trimestrale posticipata. Pagamento a ricevimento fattura. 01-03-02: impegno nel bilancio 2002 € 12.000 (10.000 + IVA) impegno nel bilancio 2003 € 2.400 (2.000 + IVA) Intervento «prestazioni di servizi», capit. PEG «manutenzioni» 31-06, 31-08, 31-11: ricevimento fattura e ordinazione pagamento € 3.600 31-12-02: impegni € 12.000, pagamenti € 10.800, residui passivi €1.200 Il periodo gennaio- febbraio 2003 sarà oggetto di fatturazione trimestrale a fine febbraio per € 3.600. Si può notare che in questo caso competenza economica e competenza finanziaria coincidono: la spesa per il 2002 tiene conto di 10 mesi di prestazioni.

  43. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 3 Il servizio è rilevante ai fini IVA; l’imposta non deve quindi essere considerata un costo. Il residuo include l’IVA, quindi questa va scoproporata e viene indicata come un credito verso l’erario, che ha la mera funzione di compensare l’IVA inclusa nel debito di funzionamento. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di mostrare il debito per le prestazioni da pagare al netto dell’IVA, per 1.000 €: questo renderebbe il prospetto di conciliazione meno chiaro, ma la situazione patrimoniale sarebbe più corretta.

  44. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 4 • Nel 2002 si accertano entrate per il servizio «distribuzione gas» per € 320.000 di cui 30.000 a titolo di IVA. • La bollettazione ha cadenza bimestrale, e il totale accertato riguarda il periodo dicembre 2001-gennaio 2002 e i bimestri successivi. • Dicembre 2002 verrà accertato nel 2003, quando verrà affettuata la lettura dei contatori ed effettuata la bollettazione. • Non tutte le entrate accertate risultano riscosse. • Il rateo iniziale (per dicembre 2001) ammonta a € 18.000, quello finale a € 23.000 Le risultanze della contabilità finanziaria al 31/12/2002 sono le seguenti: Accertamenti € 320.000 Riscossioni € 270.000 Residui attivi € 50.000 Il servizio è rilevante ai fini IVA e l’imposta relativa agli accertamenti dovrà essere oggetto di rettifica nel prospetto di conciliazione, non rappresentando un ricavo. Non verrà effettuata alcuna rilevazione ai fini IVA sui ratei, in quanto non assimilabili alle «fatture da emettere», che sarebbero di per sé oggetto di accertamento al lordo dell’IVA.

  45. IL RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA E CONTABILITÀ ECONOMICA: ESEMPIO 4

  46. IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Il P.E.G. è un documento più analitico rispetto al bilancio di previsione, ma coerente con esso; viene approvato dalla Giunta e ha lo scopo di: • Assegnare gli obiettivi ai responsabili dei servizi; gli obiettivi devono essere coerenti con gli indirizzi politici espressi dal consiglio • Attribuire ai responsabili dei servizi le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie al conseguimento degli obiettivi Anche le variazioni al PEG sono oggetto di delibera giuntale.

  47. PREVISIONE Analisi dei bisogni della collettività nelle specifiche aree di intervento da parte dei dirigenti di servizio; l’ente potrebbe istituire un servizio apposito di staff ai dirigenti DALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ALLA STESURA DEL P.E.G. Analisi dei bisogni di sviluppo complessivo della collettività; individuazione delle aree critiche (partiti, consiglio, giunta) P I AN I F I CAZ I ONE Individuazione e diffusione degli indirizzi e degli obiettivi strategici dell’ente. Definizione dei possibili obiettivi da porsi rispetto ai bisogni stimati, tenuto conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici dell’ente Stima di massima delle risorse disponibili nell’esercizio a venire P R O G R A MMAZ I ONE Stima di massima delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi Definizione dei programmi e prima allocazione delle risorse disponibili nell’esercizio a venire: prima stesura della relaz. previsionale e programm. Il Direttore Generale raccoglie le richieste dei dirigenti, ne verifica la coerenza con i programmi e valuta la fattibilità finanziaria Ridefinizione degli obiettivi e nuova stima delle risorse Negoziazioni tra giunta e dirigenti, con la mediazione e il coordinamento del Dir. Gen. Stesura della bozza di P.E.G. e del bilancio di previsione Approvazione del bilancio di previsione in Consiglio (31 dicembre) Stesura definitiva del P.E.G.

  48. LA STRUTTURA DEL P.E.G.: I CENTRI DI COSTO Il PEG divide i servizi in centri di costo. La normativa parla di “centri di costo”: in realtà non avviene l’imputazione dei “costi”, bensì delle spese. Il PEG è, quindi, un documento di programmazione che utilizza la contabilità finanziaria. Ad esempio, il servizio “impianti sportivi” potrà essere suddiviso in: piscina comunale, stadio, palazzetto dello sport, ecc…per individuare le spese che si prevede di sostenere per ciascun impianto. I centri di costo possono corrispondere a strutture, uffici, progetti particolari.

  49. ORGANIGRAMMA DEL SINGOLO ENTE BILANCIO DI PREVISIONE E P.E.G. FUNZIONE AREA SERVIZIO SERVIZIO CENTRI DI COSTO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE NEL BILANCIO E NEL PEG FUNZIONE SERVIZIO

  50. LA CLASSIFICAZIONE DEI VALORI NEL P.E.G. BILANCIO DI PREVISIONE: la struttura da adottare è prevista dalla normativa. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: l’analisi delle voci dipende dalle scelte organizzative compiute dall’ente. Il PEG, pur essendo un documento di programmazione interna, è strutturato - a livello di servizi - secondo il modello rigido indicato dal legislatore, mentre a livello più analitico le voci vengono classificate in modo autonomo da ciascun ente.

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