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Informatica giuridica

Informatica giuridica. Informatica e attività della Pubblica Amministrazione. Nicola Palazzolo Anno Accademico 2009/2010. Applicazioni informatiche nella P.A. 1) applicazioni gestionali trattamento del personale contabilità e bilancio archivi anagrafici e documentari

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Informatica giuridica

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Presentation Transcript


  1. Informatica giuridica Informatica e attività della Pubblica Amministrazione Nicola Palazzolo Anno Accademico 2009/2010

  2. Applicazioni informatiche nella P.A. 1) applicazioni gestionali • trattamento del personale • contabilità e bilancio • archivi anagrafici e documentari • archivi di dati sanitari • archivi sull’assetto del territorio

  3. Applicazioni informatiche nella P.A. 2) applicazioni “di processo” • produzione dell’atto amministrativo • creazione di patrimoni informativi da utilizzare in sede di programmazione o di valutazione

  4. Fino alla fine degli anni ’80 • frammentazione e disomogeneità (mancanza di coordinamento) • arretratezza rispetto ai sistemi di altri paesi europei (mancanza di cultura informatica)

  5. La svolta degli anni ’90 Obiettivi della riforma e iniziative connesse 1) patrimonio informativo pubblico organico e affidabile a fini di programmazione e gestione • interoperabilità degli archivi • incrocio dei dati tra amministrazioni diverse • servizi informativi telematici pubblici • Rete Unitaria della P.A.

  6. La svolta degli anni ’90 2) rafforzare l’assetto istituzionale della P.A. nel settore dell’informatica • AIPA (D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 4) • poteri regolamentari • indirizzo, coordinamento e controllo • piano triennale dell’informatica • Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie (DPCM. 9 agosto 2001) • CNIPA (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

  7. http://www.cnipa.gov.it

  8. DigitPA(Nuova denominazione) Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: “DigitPA”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 177/2009.

  9. La svolta degli anni ’90 3) riforma complessiva del modo di operare della P.A. • semplificazione e razionalizzazione delle procedure (L. 241/90: determinazione delle fasi del procedimento, definizione dei tempi, unificazione dei processi ripetitivi) • responsabilizzazione della dirigenza e controllo successivo dei risultati (D. Lgs. 29/93) • leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa • norme in materia di atti e di documenti elettronici

  10. L’informatica per il cittadino • Diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241) • Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 12) • Utilizzo di strumenti informatici e telematici per la diffusione delle informazioni pubbliche (L 7 giugno 2000, n. 150)

  11. http://www.urp.it

  12. Dal CAD ai giorni nostri • D.Lgs. 82/2005 - La normativa frammentata prodotta sul tema è stata raccolta sistematicamente nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). • Varie integrazioni e modifiche delle norme in materia di innovazione nella PA. • L. 15/2009 - Legge Brunetta di riforma della PA. • In via di pubblicazione il nuovo CAD.

  13. D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

  14. Il Codice dell’Amministrazione Digitale Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, si compone di oltre 70 articoli. Contiene le disposizioni per garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e l’obbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.

  15. Il Codice dell’Amministrazione Digitale Il CAD ha ordinato e riunito norme già esistenti (in parte già accorpate dal legislatore nel DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ne ha introdotte di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità. Integrazioni al CAD D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

  16. Il Codice dell’Amministrazione Digitale Nella P.A. digitale le amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il CAD definisce principi e finalità: - la riorganizzazione gestionale e dei servizi (art. 12) - il federalismo efficiente (art. 14) - la cooperazione (artt. 17, 63, 68) - la gestione informatica dei procedimenti (art. 41) - la trasmissione informatica dei documenti (art. 45 ss.) - la disponibilità dei dati (artt. 50, 58) - le basi di dati di interesse nazionale (art. 60)

  17. Il Codice dell’Amministrazione Digitale Nuovi diritti: - diritto all’uso delle tecnologie (art. 3) - diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (art. 4) - diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5) - diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) - diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7) - diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8) - diritto alla partecipazione (art. 9) - diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)

  18. Il Codice dell’Amministrazione Digitale I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi: - i documenti informatici (artt. 1, 20 ss., 39, 40) e le firme elettroniche (artt. 1, 20, 21, 24 ss.) - l’archiviazione ottica (artt. 42, 43) - la posta elettronica certificata (artt. 6, 48) - i siti Internet delle P.A. (artt. 53, 54) - le carte elettroniche (artt. 1, 66)

  19. Documenti informatici e firme elettroniche Normativa precedente DPR. 10 novembre 1997, n. 513:Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

  20. Documento amministrativo elettronico (1) L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2, 2° co. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica ed elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa

  21. Documento amministrativo elettronico (2) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Due significati diversi: a) atto amministrativo elaborato per mezzo del computer e stampato b) atto amministrativo in forma elettronica

  22. L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare... Documento amministrativo elettronico (3)

  23. Documento amministrativo elettronico (4) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Art. 4, 1° co. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

  24. Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

  25. Documenti informatici e firme elettroniche Art. 1 (Definizioni) q. firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r. firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ...; s. firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

  26. Documenti informatici Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave pubblica Chiave privata

  27. Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario

  28. Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario

  29. Documenti informatici e firme elettroniche Art. 20 (Documento informatico) 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche ... 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche ...

  30. Documenti informatici e firme elettroniche Art. 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto) 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile [efficacia della scrittura privata]. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

  31. Documenti informatici e firme elettroniche Art. 40 (Formazione di documenti informatici) 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici ... 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice ... sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

  32. Archiviazione ottica e dematerializzazione dei documenti Per poter realizzare la riforma elettronica della pubblica amministrazione senza carta, è necessario consentire il trasferimento degli archivi cartacei su supporti informatici, garantendo l’efficacia legale sia dei documenti originali che degli archivi digitali. La conservazione e la classificazione dei documenti digitali diventano fondamentali per garantirne nel tempo integrità, identità e provenienza, reperibilità, sia come unità singola che in relazione ad altri documenti.

  33. Archiviazione ottica Normativa precedente L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

  34. Archiviazione ottica Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche ... 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

  35. Dematerializzazione dei documenti Art. 42 (Recupero dei documenti) 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

  36. Posta elettronica certificata L’e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

  37. Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 1 (Oggetto e definizioni) g. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici; Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

  38. Posta elettronica certificata DPR. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

  39. Posta elettronica certificata Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata ... per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 48 (Posta elettronica certificata) 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

  40. La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione

  41. Siti Internet delle P.A. Lo sviluppo dei siti web istituzionali rappresenta lo strumento più immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete. Un sito web istituzionale svolge un ruolo molto importante nella complessa dinamica dei rapporti tra P.A., cittadini e soggetti economici, essendo, infatti, lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può presentarsi all’utente con una veste uniforme, facilmente riconoscibile e in qualche modo garantita, razionalizzando i contenuti informativi e uniformando le interfacce nei confronti degli utenti.

  42. Siti Internet delle P.A. Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio...; b. ... il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale…; c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti...; d. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive...; e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f. l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g. l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

  43. Carte elettroniche Le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi) diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e sono regolate dal CAD per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della P.A. che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utili per i propri cittadini.

  44. Carte elettroniche Normativa precedente L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo L. 16 giugno 1998, n. 191: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

  45. Carte elettroniche Art. 1 (Definizioni) c. carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; d. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

  46. Carta d’identità elettronica (CIE) È una smart card ibrida, in quanto integra nel supporto in policarbonato una banda ottica e un processore. I dati del titolare (compresa la foto) sono impressi in modo visibile sia sul supporto fisico sia sulla banda ottica e memorizzati informaticamente sul microchip e anche sulla banda ottica. Sul microchip è inoltre possibile ospitare dei dati immessi dalle P.A. per accedere a servizi particolari e per l’uso della firma digitale. La Legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-vicies-ter, comma 2) stabilisce che dal 1° gennaio 2006 i Comuni provvedano al rilascio della carta d’identità elettronica in sostituzione di quella cartacea.

  47. fronte retro Carta d’identità elettronica (CIE) Facsimile della CIE rilasciata dal Comune di Prato

  48. Carta nazionale dei servizi (CNS) Si tratta di una smart card che non ha funzione di documento di riconoscimento “a vista”; perciò non contiene la foto del titolare ed è provvista esclusivamente di un microchip. Le Amministrazioni che emetteranno la CNS (potenzialmente tutte) dovranno individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi con le Regioni, potranno stabilire la predisposizione di carte con le funzionalità di tessera sanitaria. La CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti on-line del cittadino alla Pubblica Amministrazione.

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