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I Principi Internazionali e Comunitari nel Diritto Ambientale Prof. Massimiliano Montini

Università degli Studi di Siena Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 17 marzo 2009. I Principi Internazionali e Comunitari nel Diritto Ambientale Prof. Massimiliano Montini Università degli Studi di Siena E-mail: montini@unisi.it www.elt.unisi.it.

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I Principi Internazionali e Comunitari nel Diritto Ambientale Prof. Massimiliano Montini

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  1. Università degli Studi di SienaCorso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 17 marzo 2009 I Principi Internazionali e Comunitari nel Diritto Ambientale Prof. Massimiliano Montini Università degli Studi di Siena E-mail: montini@unisi.it www.elt.unisi.it

  2. I fondamenti del Diritto Internazionale dell’Ambiente • Il Diritto Internazionale dell’Ambiente (Diritto Internazionale per la protezione dell’Ambiente) è basato su tre principali tipi di strumenti: • Le Dichiarazione di Principi (Soft Law) • La Giurisprudenza (Decisioni dei Tribunali e delle Corti Internazionali) • I Trattati e le Convenzioni Internazionali

  3. Le dichiarazioni di principi • Dichiarazioni di Principi (Soft Law) • La Conferenza di Stoccolma (1972) • Il Rapporto Brundtland (1987) • La Conferenza di Rio (1992) • La Conferenza di Johannesburg (2002)

  4. La giurisprudenza • La giurisprudenza (Decisioni dei Tribunali e delle Corti Internazionali) • I primi casi: Fonderia di Trail (USA c. Canada – Tribunale Arbitrale 1941) • I casi più recenti: Parere sulla Legalità dell’uso della forza (ICJ-1996) Caso Gabickovo - Nagymaros (ICJ-1998) Caso US Gamberetti/Tartarughe (1998)/ CE Ormoni (1998)/ CE Amianto (2001)/ CE Biotech (2006) (WTO)

  5. Trattati e Convenzioni Internazionali (I) • Primo tipo di trattati e convenzioni internazionali: • Trattati aventi ad oggetto inquinamenti transfrontalieri • La Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (UNECE-1979) • Le Convenzioni sui corsi d’acqua (UNECE-1992 and UN-1997) • La Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri di rifiuti (UNEP-1979)

  6. Trattati e Convenzioni Internazionali (II) • Secondo tipo di trattati e convenzioni internazionali: • Trattati aventi ad oggetto questioni ambientali globali • La Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (1985) + il Protocollo di Montreal (1987) • La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (1992) + il Protocollo di Kyoto (1997) • La Convenzione sulla Biodiversità (1992) + il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza (2000) • La Convenzione sulla Desertificazione (UN-1994)

  7. Il ruolo dei principi • Recentemente il Diritto Internazionale dell’Ambiente si è sviluppato fondamentalmente attraverso i principi più che attraverso la giurisprudenza o nuovi trattati e convenzioni. • Per questa ragione, un’analisi dei più importanti principi giuridici è rilevante ed appropriata per comprendere come funziona il Diritto Internazionale per la tutela dell’ambiente.

  8. I principi del diritto internazionale dell’ambiente • Il principio 21 (sovranità permanente degli Stati sulle loro risorse naturali e obbligo di non causare danni all’ambiente di altri Stati) • Il principio di cooperazione • Il principio dello sviluppo sostenibile • Il principio precauzionale

  9. Il principio 21 • Il principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma è composto da due elementi: • sovranità permanente degli Stati sulle loro risorse naturali, conformemente alle loro politiche ambientali (e di sviluppo); • obbligo di non causare danni all’ambiente di altri Stati (o ad aree al di là dei limiti della giurisdizione nazionale degli Stati).

  10. Il principio di cooperazione • Il principio di cooperazione (principio 24 – Dichiarazione di Stoccolma) introduce un: • obbligo generale di cooperazione tra gli Stati al fine di controllare, prevenire, ridurre ed eliminare gli effetti nocivi dell’inquinamento e del degrado ambientale; • approccio transfrontaliero e non globale alle questioni ambientali.

  11. Il principio dello sviluppo sostenibile (I) • La definizione del Rapporto Brundtland: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. • La definizione è basata su due concetti: “bisogni” e “limiti”.

  12. Il principio dello sviluppo sostenibile(II) • Elementi costitutivi del concetto: • uso equo, prudente e razionale delle risorse naturali • equità inter-generazionale (concetto di trust). • equità intra-generazionale • integrazione tra politiche di sviluppo economico, politiche ambientali e sociali.

  13. L’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile • Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Rio (1992): • pone al primo posto la tutela dell’ambiente. • Il principio dello sviluppo sostenibile nella Conferenza di Johannesburg (2002): • si basa su tre pilastri reciprocamente integrati: lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale.

  14. Lo sviluppo sostenibile nell’era della globalizzazione economica • L’obiettivo dello sviluppo sostenibile nell’era della globalizzazione economica si può raggiungere solo migliorando le condizioni (sociali) che costituiscono severi limiti allo sviluppo dei popoli. • Forte collegamento tra sviluppo economico e dimensione sociale. Minore importanza della dimensione ambientale.

  15. Il principio precauzionale • Il principio precauzionale (principio 15 –Dichiarazione di Rio) introduce: • la possibilità per uno Stato di adottare misure nazionali per prevenire il degrado ambientale, anche in assenza di piena certezza scientifica, a condizione che: • vi sia il rischio di danni seri ed irreversibili; • vi sia un principio di prova; • le misure siano temporalmente limitate.

  16. Cenni sull’evoluzione storica del diritto comunitario • Il Trattato Istitutivo della CEE (1957) • L’Atto Unico (1986) • Il Trattato di Maastricht (la CE e l’UE) (1991) • I Trattati di Amsterdam (1997) e Nizza (2001) • Il progetto di Costituzione Europea (2004) • Il Trattato di Lisbona (2007)

  17. L’evoluzione storica del diritto comunitario dell’ambiente • Evoluzione storica in 5 fasi* • I fase (1958-1972): assenza politica ambientale • II fase (1972-1987): avvio politica ambientale • III fase (1987-1993):consolidamento politica amb. • IV fase (1993-1999): sviluppo politica amb. • V fase (1999-oggi): integrazione politica amb.

  18. Le norme del Trattato CE • Art. 2 e 3: fini e politiche del Trattato CE • Art. 6: principio di integrazione e principio dello sviluppo sostenibile • Art. 174: base della politica ambientale (obiettivi, principi, criteri per la politica ambientale) • Art. 175: la procedura decisionale • Art. 176: le deroghe per gli Stati Membri

  19. Gli obiettivi del diritto comunitario dell’ambiente • Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; • protezione della salute umana; • utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; • promozione sul piano internazionale di misure per la tutela dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

  20. I principi del diritto comunitario dell’ambiente • Il principio precauzionale • Il principio di prevenzione • Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente • Il principio “chi inquina paga” • Il principio di integrazione (art. 6) • Il principio dello sviluppo sostenibile (art.6)

  21. Il principio precauzionale • Approccio anticipatorio ai problemi ambientali (assenza di certezza scientifica) • Assenza di definizione nel Trattato CE • Comunicazione Commissione CE (2000) • Risk-assessment e Risk-management • Es. Direttiva CE 98/81 sugli OGM

  22. Il principio di prevenzione • Approccio anticipatorio ai problemi ambientali (presenza di certezza scientifica) • Assenza di definizione nel Trattato CE • “Meglio prevenire che riparare il danno” • Es. Direttiva CE 2008/98 su rifiuti; Direttive 85/337 e 97/11 sulla VIA

  23. Il principio della correzionealla fonte dei danni causati all’ambiente • Riparazione del danno alla fonte per ridurre il rischio ambientale e i costi di riparazione • Standard di emissione o obiettivi di qualità? • Es. CGCE caso C-2/90 (Rifiuti Valloni) • Es. Direttiva CE 2000/60 sulle acque

  24. Il principio “chi inquina paga” • Obbligo di sostenere i costi dei prevedibili danni amb. a carico dei soggetti responsabili (non della collettività) • “Internalizzazione dei costi ambientali” • Criterio ispiratore della normativa e non principio con contenuto precettivo e risarcitorio • Es. BATNEEC e tassazione verde • Es. Direttiva 2004/35 (risarcimento danno ambientale) • Es. Direttive 2000/53 (veicoli fuori uso) and 2002/96 (rifiuti elettrici ed elettronici).

  25. Il principio di integrazione • Obbligo di integrare le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie • Quali sono tali ‘esigenze’? • Che tipo di ‘inverdimento’ è richiesto? • Richiamo alla ‘prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile’

  26. Il principio dello sviluppo sostenibile • Obiettivo della politica ambientale CE, piuttosto che principio ispiratore delle singole normative ambientali • Assenza di definizione nel Trattato CE • Quinto e Sesto Programma Quadro di Azione Ambientale CE (1993 e 2002) • La Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2001 e 2006) • Collegamento con principio di integrazione

  27. Il ruolo dei principi nel diritto ambientale • I principi hanno un ruolo fondamentale nel diritto ambientale (soprattutto a livello internazionale e comunitario), in quanto: • il loro contenuto è vago, ma flessibile; • possono colmare le lacune del diritto positivo; • possono guidare l’interpretazione; • possono ispirare norme di diritto positivo.

  28. Università degli Studi di SienaCorso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 17 marzo 2009 I Principi Internazionali e Comunitari nel Diritto Ambientale Prof. Massimiliano Montini Università degli Studi di Siena E-mail: montini@unisi.it www.elt.unisi.it

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