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IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento

IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento. La gerarchia delle forme giuridiche Le Direttive europee La Costituzione il Codice Civile e Codice penale L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro

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IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento

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  1. IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento La gerarchia delle forme giuridiche Le Direttive europee La Costituzione il Codice Civile e Codice penale L’evoluzione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro Statuto dei lavoratori e normativa sull’assicurazione infortuni Il D. L g s 626 Il D. L g s 81/2008 La legislazione relativa a particolari categorie: atipici, minori,lavoratrici madri,lavoro notturno,le norme tecniche UNI CEI e loro validità

  2. Gerarchia delle fonti legislative Si definiscono “fonti normative” gli atti mediante cui vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attiene al campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengono prese in considerazione: 1) fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzioni e Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - Organizzazione Internazionale del Lavoro, ecc.); 2) fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni, Direttive, ecc.); 3) fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.); 4) fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e provinciali, ecc.); 5) fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di lavoro, ecc.).

  3. Gerarchia delle fonti legislative Il sistema giuridico italiano è costituito in forma piramidale, ovvero è contraddistinto da una gerarchia delle fonti, in forza delle quali alcune norme (di livello gerarchico superiore) prevalgono su altre (di livello gerarchico inferiore). fonti superprimarie: Costituzione italiana. Leggi costituzionali fonti primarie: Legge ordinaria del parlamento Decreto legge (governo), Decreto delegato (governo), Legge regionale, fonti secondarie: Decreti ministeriali D. P. C. M. Regolamenti Norme tecniche Circolari C. C. N. L.

  4. Le Direttive Europee e il Diritto Comunitario Con l'articolo 137 del trattato CE, la Comunità si impegna a promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e si prefigge come obiettivo l'armonizzazione delle condizioni esistenti in questo settore. A tal fine occorre stabilire le prescrizioni minime applicabili che consentano agli Stati membri di introdurre un livello più elevato di protezione. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

  5. Le Direttive Europee e il Diritto Comunitario In base all’articolo 249 del Trattato CEE le fonti di diritto derivate si distinguono, a seconda della loro obbligatorietà, in: 1) Fonti a carattere nominativo- vincolante: - regolamenti; - direttive; - decisioni. 2) Fonti a carattere non vincolante: - raccomandazioni - pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola io Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

  6. Le Direttive Europee e il Diritto Comunitario Le direttive comunitarie sono recepite in vario modo dal legislatore, attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di legge, oppure attraverso norme secondarie, come ad esempio un regolamento di attuazione. Le direttive sono vincolanti solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire; si tratta di strumenti ad azione indiretta che, similmente alle cosiddette leggi-cornice, indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a forma e mezzi, richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati membri, essendo prive del carattere di immediata applicabilità, devono formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non possono produrre né diritti né doveri. Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive. Obiettivo principale della direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni.

  7. La politica sociale dell’Unione Europea prima del 1987 • L’ Unione Europea sin dalla sua origine è stata connotata da un’attenzione alla dimensione sociale del suo intervento . • Ma la vera e propria evoluzione della politica sociale inizia dagli anni ‘70 a fronte dell’affermazione della consapevolezza che la crescita economica, auspicata con il mercato unico, non poteva prescindere dal progresso umano e sociale degli individui, cittadini europei, che vi operano. • Tale consapevolezza è oggetto di determinazione dei capi di Stato e di governo al Vertice di Parigi dell’ottobre 1972 e dà luogo all’adozione, nel gennaio 1974, del Primo programma di azione sociale comprendente iniziative nei settori della legislazione del lavoro, della parità di condizioni, dell’igiene esicurezza del lavoro, con il fine di migliorare le condizioni di vitae di lavoro. Tale programma prevede la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità nonché quella dei lavoratori alla vita delle imprese. • Inoltre, nel giugno dello stesso anno, è istituito il Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, con sede in Lussemburgo, con il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione di proposte normative su tali argomenti

  8. La politica sociale dell’Unione Europea prima del 1987 • Nel 1978 è stato adottato il primo programma di azionequinquennale in cui veniva sottolineata l'esigenza di stabilire regole per la protezione contro le sostanze pericolose. A tal fine il Consiglio approvava nel 1980 una direttiva quadro, 80/1107, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Il Consiglio ha emanato alcune direttive particolari in concomitanza con detta direttiva quadro: • Direttiva 82/602 relativa ai rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico. • Direttiva 83/477 riguardante l'amianto (modificata). • Direttiva 86/188 sull'inquinamento sonoro. • Direttiva 88/364 sulla protezione contro taluni agenti cancerogeni. • Il 15 febbraio 1982 è stata adottata la direttiva del Consiglio 82/130 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere.

  9. La politica sociale dell’Unione Europea dal 1987 al 1989 La Comunità Europea nel 1987 adotta l’Atto unico europeo con cui riforma i Trattati di Roma del ‘57 ed inserisce a pieno titolo nella filosofia della Comunità i problemi del lavoro e della sua tutela. Le più significative modifiche in tal senso sono state apportate agli articoli 100 e 118 che dispongono che: 1) le proposte della Commissione in materia di sanità, sicurezza e protezione dell’ambiente e dei consumatori siano deliberate dal Consiglio a “maggioranza qualificata”; 2) gli Stati membri della Comunità si impegnano a promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, fissando come obiettivo dei singoli Paesi l’armonizzazione, delle condizioni esistenti in tale campo; 3) il Consiglio si impegna ad adottare le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso Direttive, applicabili nei vari Paesi membri progressivamente. L'Atto unico europeo ha anche introdotto l'articolo 95 (100 A) che si prefigge di sopprimere tutti gli ostacoli agli scambi nel mercato interno. Tale articolo è pertinente anche per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Le direttive ai sensi dell'articolo 95 intendono garantire che vengano immessi sul mercato prodotti sicuri compresi macchinari e dispositivi di protezione individuale per uso professionale.

  10. La politica sociale dell’Unione Europea dal 1987 al 1989. La politica sociale dell’Unione Europea dopo il 1989 • Nel 1989 è stata adottata dal Consiglio una direttivaquadro importante, la direttiva 89/391. Tale direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dei lavoratori grazie all'attuazione di misure preventive di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e mediante l'informazione, consultazione, partecipazione equilibrata e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tale direttiva quadro serve da base a tutta una serie di direttive particolari che coprono un'ampia gamma di settori quali le attrezzature di lavoro, l'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, la tutela delle lavoratrici gestanti, la tutela dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive ecc. • Sono state altresì adottate altre misure in particolare: • La direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orariodi lavoro che garantisce che i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi per la loro salute e la loro sicurezza provocati da tempi di lavoro eccessivamente lunghi, riposo inadeguato o ritmi di lavoro tali da perturbarne l'andamento. • La direttiva 96/29 Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioniionizzanti. • Il regolamento del Consiglio 2062/94 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Agenzia ha sede a Bilbao (Spagna), e si prefigge di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati informazioni tecniche, scientifiche ed economiche da utilizzare nel campo della salute e sicurezza sul lavoro

  11. L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e l’igiene del lavoro in Italia Alla fine dell’800, a fronte dell’aumento degli infortuni e delle malattie professionali dovuto al processo di meccanizzazione dell’industria ed all’impiego di sostanze chimiche tossiche, il legislatore intervenne istituendo l’assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria per alcune categorie di lavoratori dell’industria (Legge 80 del 1898), affinché fosse garantito un trattamento risarcitorio alle vittime di infortunio. Nel 1930, nel Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono inseriti alcuni principi. Nel 1942 il Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), definisce il cosiddetto “obbligo di sicurezza” cui è tenuto t’imprenditore. Con la Costituzione della Repubblica italiana, del 27 dicembre 1947, le normative precedenti acquistano una valenza maggiore giacché il diritto alla salute dell’individuo assume valore etico - sociale costituzionale e pertanto non più solo obbligo per chi gestisce il lavoro altrui, ma anche obiettivo da perseguire per la Repubblica. Inoltre, la Costituzione afferma il principio dell’indennizzo del lavoratore in determinati casi e sancisce l’obbligo del rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana da parte di coloro che conducono iniziative private.

  12. Codice Penale 1930 art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da ………. art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da …………….. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da….. a ……..anni; Questo impianto legislativo ha conferito alla disciplina antinfortunistica la qualificazione di norme penali, la cui violazione è punita non solo con multe, ma anche con pene restrittive della libertà personale.L’art. 437 include per la prima volta tra i delitti di comune pericolo l’omissione della collocazione di impianti ,apparecchi,segnali atti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.

  13. Codice Civile 1942 art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; art. 2214-2117 che forniscono disposizioni relative gli istituti di previdenza e contengono principi secondo i quali l’imprenditore è tenuto al versamento di contributi agli enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto che eluda le normative in tema antinfortunistico; art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore di corrispondere la retribuzione per il periodo di malattia o infortunio del lavoratore. Nell’art. 2087 si afferma, con l’obbligo imposto all’imprenditore, un diritto alla sicurezza del lavoratore di carattere generale. Correlando gli art. 437 del C. P. e 2087 del C.C. la violazione di questo ultimo è punita dal primo.

  14. Costituzione 1948 L’art. 32 della Costituzione sancisce quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, la tutela della salute e la garanzia di cure gratuite agli indigenti. La Costituzione afferma il principio dell’indennizzo del lavoratore in determinati casi e sancisce l’obbligo del rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana da parte di coloro che conducono iniziative private: l’art. 38 che prevede siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria; l’art. 41 che prevede che l’iniziativa privata non possa svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Con l’art. 41 si afferma il diritto alla sicurezza del lavoratore sancendo il dovere di sicurezza del datore

  15. La “prevenzione tecnica” • I principali provvedimenti di natura tecnica, per la prevenzione sui luoghi di lavoro sono il DPR n. 547 del 27 aprile 1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ed il DPR n. 303 del 19 marzo1956 (norme generali per l’igiene del lavoro). Essi regolano i requisiti di igiene, sicurezza e manutenzione di ambienti, macchine, impianti, prodotti, ivi incluse le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi personali di protezione. Tali decreti, partono dall’assunto che il legislatore, per ogni impianto, attrezzatura o ambiente, possa sia identificare i rischi cui sono esposti i lavoratori, sia formulare gli obblighi di carattere tecnico cui attenersi per evitare possibili infortuni e proteggere il lavoratore. Quest’ultimo deve essere reso edotto sui rischi connessi alla mansione e, conseguentemente, deve adeguare le proprie azioni alla macchina. Entrambi i Decreti, simili nell’impostazione, sanciscono che: 1) i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, hanno l’onere di garantire l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di vigilare sull’applicazione delle normative di settore (articolo 4 di entrambi); 2) i lavoratori sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione adottate ed a segnalare eventuali carenze (art. 6 del DPR 547/55 e art. 5 del DPR 303/56). Inoltre, il DPR 547 prevede anche che: 3) i costruttori ed i commercianti di macchine, attrezzature, utensili, ecc. devono provvedere all’immissione sul mercato di prodotti corrispondenti alle norme specificamente previste .

  16. La “prevenzione sanitaria” Con il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124 del 30 giugno1965) il legislatore affronta la materia prevenzionale dal punto di vista sanitario estendendo l’obbligo assicurativo a più tipologie di lavoratori affinché sia garantito il risarcimento del lavoratore a fronte di un danno già occorso .

  17. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (L.1124 del 1965) L’assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, c. 2) è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124. E' gestita dall' INAIL INFORTUNIO SUL LAVOROPer infortunio sul lavoro si intende ogni  lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono: - la lesione - la causa violenta - l'occasione di lavoro. Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. MALATTIA PROFESSIONALELa malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. .

  18. Statuto dei lavoratori (L.300 del 1970) Con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), viene riconosciuto, per la prima volta nella nostra storia, il diritto dei “lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. L'art. 9 dello Statuto del lavoratori (L . 20 Maggio 1970 n. 300) rappresenta il primo esplicito riconoscimento legislativo della dimensione collettiva dell'interesse alla tutela dell'ambiente di lavoro. La tutela collettiva dell'ambiente di lavoro, così come delineata dall'art. 9 è strettamente legata all'azione sindacale ed alla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva ha avuto un ruolo importante nella tutela delle condizioni di lavoro non tanto in sede "normativa" di individuazione dei minimi di tutela, quanto in sede "gestionale", al fine di prevedere e regolare strumenti operativi.

  19. Riforma sanitaria 1978 Dicembre del 1978, il legislatore con la Legge n.833/78di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale inserisce tra gli obiettivi principali di quest’ultimo la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro nonché la promozione e salvaguardia della salubrità e dell’igiene nell’ambiente di vita e di lavoro. Tale Legge, che delegava il Governo alla predisposizione di un Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, attribuisce le funzioni di prevenzione e vigilanza, precedentemente svolte dall’Ispettorato del lavoro, alle Unità sanitarie locali (USL) decentrate sul territorio ed istituisce all’interno delle USL Servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro. La stessa legge istituisce l’Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

  20. Le norme degli anni 1979-91 Nel 1979, a seguito della vertenza sulle ammine aromatiche, inizia una fase normativa in cui vengono definite dettagliate indicazioni non solo sul singolo rischio ma sulla complessità dell’attività e/o dei gruppi di sostanze. Circolari Ministero del Lavoro n 46 dei 1979 e n 61 del 1981 relative alle lavorazioni con ammine aromatiche, DPR 962 del 1982, lavorazioni con cloruro di vinile; DPR n 175 del 1988, sui rischi industriali rilevanti (la cosiddetta “ Direttiva Seveso”), D L g s n 277 del 1991, sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici in particolare (rumore, piombo ed amianto) Circolari 46/79 e 61/81 innovano la normativa intervenendo sui rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili (compresi gli appalti) e non più solo sui rischi specifici Il DPR n. 175 del 17 maggio 1988 rappresenta un ulteriore passo in avanti nella logica della prevenzione globale dei rischi. Il DPR 175/88 ha imposto ai “dominus” aziendali di controllare l’iter di attuazione delle prescrizioni e di evitare deleghe non sostenute da adeguate possibilità decisionali. Il D L g s 277/9 1, detta obblighi generali su:•1)individuazione dei rischi, 2) valutazione dei rischi 3) riduzione dei rischi,4) misure preventive, 4) informazione agli addetti, 5) sanzioni penali Con le normative degli anni 1979-91, quindi, si passa dal “rischio specifico e puntuale” al “rischio sistemico di attività”, collegato a fattori generali .

  21. Le normative di “derivazione” europea • il D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 (rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici) di recepimento della Direttiva Quadro 80/1107 CEE e di altre direttive particolari introduce indicazioni precise per quanto attiene la valutazione del rischio, l’informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori, i controlli sanitari ed ambientali. • il D.Lgs. n. 626 del settembre 1994, con il quale l’Italia recepisce Direttiva Quadro 89/391 CEE e altre direttive, innova la legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro . • il D.Lgs. n. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 (cantieri temporanei o mobili), che ha recepito la Direttiva 1992/57/CEE; • D.Lgs. n. 493/96 (segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) che ha recepito la Direttiva 1992/58/CEE; • il D.Lgs. n. 645/96 (lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) che ha recepito la Direttiva 1992/85/CEE, abrogato dal D.Lgs. 151/2001 • il D.Lgs. n. 624/96 (industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto o sotterranee) che ha recepito la Direttiva 1992/91/CEE e la Direttiva 1992/104/CEE ;

  22. Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 626/94 1) L’indicazione di specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro tra i quali, in primo luogo, la valutazione ditutti i rischi che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro; 2) L’istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del Responsabile e degli Addetti del Servizio di prevenzione e protezione e del Rappresentantedei lavoratori per la sicurezza; 3) L’introduzione del rispetto dei principi ergonomici tra le misure di prevenzione; 4) L’individuazione di misure specifiche per tipologie di lavoro precedentemente non sottoposte a tutela quali l’uso del videoterminale e la movimentazione manuale dei carichi; 5) La predisposizione di un organico programma di in formazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativo ai luoghi di lavoro in cui essi operano;

  23. Le direttive europee recepite dal D. Lgs. 626 Direttiva Quadro 89/391 CEE del Consiglio — Concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro( titolo I); • Direttiva 89/654 CEE del Consiglio- relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (titolo II); • Direttiva 89/655 CEE del Consiglio - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, • Direttiva 95/63 CEE del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE, • Direttiva 2001/45 CE del Parlamento e del Consiglio - che modifica la direttiva • 89/655/CEE ( titolo III ); • Direttiva 89/656 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori dì attrezzature di protezione individuale durante il lavoro ( titolo IV ); • Direttiva 90/269 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi ( titolo V ); • Direttiva 90/270 CEE del Consiglio - relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su videoterminali ( titolo V I ); • Direttiva 90/394 CEE del Consiglio - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni . • Direttiva 97/42 CE del Consiglio - che modifica la direttiva 90/394/CEE, Direttiva 99/38 CE del Consiglio - che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE estendendola agli agenti mutageni ( titolo VII ); • Direttiva 98/24 CE del Consiglio - sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici ( titolo VII bis ); • Direttiva 90/679 CEE del Consiglio - relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici ( titolo VIII );

  24. Il decreto legislativo 626 del 1994 • 1) il legislatore in primo luogo elenca all’art. 3 le misure generali per la protezione dellasalute e per la sicurezza dei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività (privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore; • 2) viene definito il sistema di gestione della sicurezza e sono individuati e responsabilizzati, con precisi obblighi, tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nei processi lavorativi. • 3) viene prevista la compartecipazione della parte pubblica e delle parti sociali alla realizzazione del nuovo sistema definendo un insieme di interventi così strutturati: - Intervento territoriale (art. 20) svolto dagli organismi paritetici, costituiti dalla organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori - Intervento generale di informazione, assistenza e consulenza (art. 24) svolto da una serie di organismi, centrali e periferici della pubblica amministrazione - Intervento regionale (art. 27) svolto dai Comitati regionali di coordinamento che operano a livello locale, per realizzare uniformità di azioni, assicurando forme di consultazione delle parti sociali - Intervento centrale (art. 26) realizzato dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro • 4) viene riconfermato Io svolgimento preminente delle attività di vigilanza (art. 23) da parte delle Unità Sanitarie Locali, ora ASL. • 5) è previsto che le attività di vigilanza siano svolte anche dall’Ispettorato del Lavoro, previa comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio • A supporto delle attività di vigilanza sono state previste sanzioni, di natura penale (arresto) o amministrativa (ammenda) secondo la gravità della violazione, le sanzioni, le più gravi di natura penale sono poste in capo al datore di lavoro e ai dirigenti mentre quelle più elevate di natura amministrativa sono previste per progettisti, fabbricanti e installatori

  25. Legge 123 luglio 2007 La legge contiene i principi e criteri direttivi per l'adozione del Testo unico sulla sicurezza del lavoro,e norme immediatamente precettive che vengono a modificare il D.Lgs. n. 626/1994. Criteri di delega, 1) estensione del campo di applicazione oggettivo e soggettivo della tutela. 2) indicazione di un intervallo abbastanza preciso entro il quale determinare l'apparato sanzionatorio, 3) consolidamento delle sedi e degli strumenti della bilateralità e del “tripartitismo” in diverse aree della sicurezza sul lavoro . Misure immediatamente precettive 1) specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d’appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art 3) 2) il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento (art 4) 3) creazione di banche dati unificate 4) assunzione dei 300 ispettori del lavoro e risorse (4,25 milioni di euro) 5) avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, 6) poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro . 7) apposita tessera di riconoscimento per il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice 8) inclusione tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza 9) apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 10) credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

  26. Il decreto legislativo n.81 del 2008 Il D.Lgs. 81/2008 è costituito da: 306 articoli (in 13 Titoli) e 51 Allegati (l’Allegato III è diviso in due parti). Il Decreto legislativo n. 81/2008: 1) costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro (come il 626/94); 2) prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94); 3)comprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 (a differenza del 626/94, che li lasciava in vigore); 4) contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il 626/94). 5)NON contiene alcune normative particolari, per le qual vigono altri decreti, ad esempio le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99, “Seveso”), gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 15 1/2001).

  27. Il decreto legislativo n.81 del 2008:innovazioni di carattere generale • 1) aggiorna le definizioni, introducendone alcune nuove e aggiornando i contenuti per altre; • 2) ampia il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); • 3) ridefinisce il sistema istituzionale ed introduce l’interpello; • 4) amplia le misure di tutela; • 5) inserisce il principio della delega di funzioni di rilevanza penale; • 6) amplia gli obblighi dei datore di lavoro, del preposto, dei dirigenti e delle altre figure esterne (progettisti, installatori, manutentori, fabbricanti); • 7) ampia i diritti e i doveri su addestramento e formazione (obbligatoria anche per preposti e dirigenti); • 8) aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente; • 9) ampia i diritti dei RSL; • 10) introduce il RLS di sito oltre agli RLS aziendali e territoriali; • 11) valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva.

  28. Il decreto legislativo n.81 del 2008 • Il Titolo I è costituito da 61 articoli, contiene i principi comuni . Aggiorna tutto il Titolo I del D.Lgs. 626/94 e le relative sanzioni, gli articoli .2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 127/2007 ed altre disposizioni di carattere generale.Il Titolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a 303) e XIII (articoli da 304 a 306). • Il Titolo II: .contiene le disposizioni relative ai Luoghi di lavoro e le relative sanzioni: da art. 62 a 68. Ricomprende il Titolo II del D.Lgs. 626/94 e i DPR 547/55 e 303/56 (escluso l’art. 64). • Il Titolo III contiene le disposizioni relative ad Attrezzature e DPI e le relative sanzioni:da art. 69 a 87. Ricomprende i Titoli III (Attrezzature) e IV (DPI) del D.Lgs. 626/94. • Il Titolo IV contiene le disposizioni relative ai Cantieri temporanei e mobili e alle costruzioni in quota e le relative sanzioni: da art. 88 a 160. Ricomprende il D.Lgs. 494/96 , il DPR 164/56 e le altre normative collegate alle costruzioni. • Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla Segnaletica di sicurezza e le relative sanzioni: da art. 161 a 166. Ricomprende il D.Lgs. 493/96. • Il Titolo VI contiene le disposizioni relative alla Movimentazione manuale dei carichi e le relative sanzioni: da art. 167 a 171. Ricomprende il Titolo V del D.Lgs. 626/94. • Il Titolo VII contiene le disposizioni relative ai Videoterminali e le relative sanzioni: da art. 172 a 179 Ricomprende il Titolo VI del D.Lgs. 626/94. • Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agenti fisici e le relative sanzioni: da art. 180 a 220. In particolare ricomprende le disposizioni relative a rumore (capo II), vibrazioni meccaniche (capo III), campi elettromagnetici (capo IV), radiazioni ottiche artificiali (capo V). • Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanze pericolose e le relative sanzioni: da art. 180 a 265; In particolare ricomprende le disposizioni relative ad Agenti chimici (capo I), Agenti cancerogeni e mutageni (capo II) e amianto (capo III). • Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli Agenti Biologici e le relative sanzioni: da art. 266 a 286. • Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere esplosive e le relative sanzioni: da art. 287a297.

  29. Il decreto106/09 - gli emendamenti al decreto 81/09 • Il decreto non ha carattere innovativo dovendo rispettare principi della L 123. a) Primo obiettivo del decreto correggere errori materiali e tecnici; b) superare alcune criticità verificate (volontariato,appalti ecc.); c) valorizzazione e potenziamento degli enti bilaterali; d) revisione delle sanzioni; e) semplificazione delle procedure;

  30. PRINCIPALI NORME CHE HANNO REGOLATOLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 1) LEGGE 30/12/71, n.1204 Tutela delle Lavoratrici madri 2) DPR 25/11/76, n.1026 Regolamento di esecuzione della L.1204 3) LEGGE 9/12/77, n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 4) D.L.vo 9/09/94, n. 626 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 5) D.L.vo 25/11/96, n. 645 Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle Lavoratrici gestanti puerpere e in periodo di allattamento 6) LEGGE 08/03/00, n.53 Disposizioni di sostegno della maternità e della paternità per il diritto della cura e della formazione 7) D.L.vo 26/03/01, n.151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

  31. Lavoratrici madri: compiti del datore di lavoro. Il D.L.vo 151 prevede che il Datore di lavoroadottile misure adeguate per la tutela dellasicurezza e della salute delle Lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesidopo il parto . La tutela si applica, altresì, alle Lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art.6, comma i e 2). Il Datore di lavoro, durante il processo di valutazione del rischio deve verificare se nella sua azienda vi siano attività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività, che rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

  32. Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri(Allegato A, D.L.vo 151/01) 1) È vietato il trasporto sia a braccia sia a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e il sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 2) I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati sono i seguenti: a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 35 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche c) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi; d) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti; e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse ; f) i lavori di manovalanza pesante ; g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante; h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo; i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni; I) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali ; m) i lavori agricoli che implicano manipolazione e uso di sostanze tossiche; n) i lavori di monda e trapianto del riso o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto .

  33. Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri(Allegato B, D.L.vo 151/01) Agenti A) agenti fisici: 1) lavoro in atmosfera di sovra pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; B) agenti biologici: 1) toxoplasma; B) virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la Lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; C) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario

  34. Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro(Allegato C, D.L.vo 151/01) A. Agenti 1) Agenti fisici: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti, c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica; 2) Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del D . L g s 626; 3) Agenti chimici: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 671548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato li (allegato B del D.L.vo 151/01); b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B Processi Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del D.L.vo 626/94; C Condizioni di lavoro Lavori sotterranei di carattere minerario

  35. Lavoro notturno (art.53, D.L.vo 151/01) È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni; b) la Lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni c) la Lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

  36. LAVORO MINORILE : definizione Le legislazioni nazionali, le dichiarazioni, le convenzioni e le raccomandazioni internazionali applicano come criterio distintivo nella definizione di “lavoro minorile” l’età. • La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989 definisce fanciulloogni essere umano di età inferiore aidiciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. • La Convenzione dell’OIL 138 del 1973 stabilisce che l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore a quella prevista per il completamento della scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni. • Nella Convenzione 182 del 1999, lo stesso OIL ha stabilito che il termine minore si riferisce a tutte lepersone di età inferiore ai 18 anni. Le statistiche dell’OIL stimano per l’anno 2000 nel mondo circa 211 milioni di bambini economicamente attivi nella fascia di età compresa tra 5 e 14 anni, dato corrispondente a circa un quinto di tutti i bambini al mondo nella stessa fascia d’età. Circa 73 milioni di piccoli lavoratori hanno meno di 10 anni senza una differenza statisticamente significativa del sesso.

  37. LAVORO MINORILE :La normativa italiana Con la legge 977/67 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” la materia del lavoro minorile è stata regolata in modo dettagliato anche attraverso l’introduzione di sanzioni a tutela del diritto dell’infanzia alla salute e all’istruzione. La legge 176/91, ha ratificato e posto in esecuzione la “Convenzione sui diritti del fanciullo”, siglata a New York il 20/11/1989. La legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità dell’infanzia e l’adolescenza” ha rappresentato un grande passo in avanti nella tutela dei minori con l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. La legge 451/97 ha successivamente istituito la Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia. La legge 144/99 ha introdotto l’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età da assolvere attraverso percorsi integrati di istruzione e di formazione. Il decreto legislativo 345/99 ha recepito in Italia la direttiva 94/33CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro ed ha sostituito in gran parte la 977/67. La leggel48/2000 ha ratificato la Convenzione 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile .

  38. Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345, di attuazione della direttiva 94\33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE: tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. 2) ETA' LAVORATIVA, OBBLIGO SCOLASTICO, OBBLIGO FORMATIVO :l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. 3) ATTIVITA' CULTURALI E SIMILI : l'impiego dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio 4) LAVORAZIONI VIETATE : La nuova disciplina (art.7) vieta l‘utilizzo degli adolescenti ad una serie di attività elencate nell’allegato 1 del decreto. 5) SORVEGLIANZA SANITARIA : obbligo di una visita medica precedente all’ assunzione e di visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente. 6) LAVORO NOTTURNO :divieto del lavoro notturno per i minori degli anni 18. Unica eccezione (art. 17) è il caso di forza maggiore, purché il minore abbia almeno 16 anni, che ostacola il funzionamento dell'azienda. In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro. 7) RIPOSO SETTIMANALE :I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica

  39. Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345: lavorazioni vietate L'impiego dei minori è vietato per tutte le mansioni che espongono a: 1) agenti fisici: pressione superiore a quella naturale, rumori con esposizione giornaliera superiore a 90 d BA; 2) agenti biologici: agenti dei gruppi 3 e 4 del Titolo VIII del D. L gs. 626/94 e quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D. L g s. 91/92 e 92/ 92; 3) agenti chimici: sostanze e preparati tossici (T), molto tossici (T +), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F +);sostanze e preparati nocivi (X n) riportanti le frasi di rischio R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61; sostanze e preparati irritanti (X i) riportanti la frase R43 (il cui rischio non sia evitabile tramite l'uso di dispositivi di protezione individuale); piombo; amianto; 4) Processi e lavoro specifici riportati nell'allegato stesso; 5) Trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.  

  40. Le norme tecniche e la loro validità • Standards :documenti di poche pagine identificati da un codice alfanumerico sono norme tecniche emanate da organismi pubblici o privati con autorità riconosciuta. • Gli standards, non sono obbligatori, possono però diventarlo in casi specifici in cui la loro applicazione sia prevista per legge, per consentire la circolazione di un prodotto . • Il principio fondamentale che regola la stesura di standards tecnici è quello del consenso. Coagulare le esigenze e l’attenzione delle componenti del mondo della produzione intorno alla stesura ed al rispetto di regole comuni è alla base dello sviluppo dei primi processi di normalizzazione. • Altro fenomeno sempre più attuale è una diffusa forma di osmosi tra alcune categorie di standards. Questo è chiaramente dichiarato nella stringa alfanumerica che identifica i singoli documenti. Le lettere che contraddistinguono uno standard indicano l’ente normatore, mentre i numeri identificano una singola norma. Nel caso molto frequente in cui uno standard sia il risultato del recepimento a livello nazionale di uno preesistente a livello internazionale nella stringa alfanumerica compaiono gli acronimi dei diversi enti, ad esempio la norma italiana UNI EN ISO 9001 è il risultato dell’accoglimento da parte dell’Ente nazionale italiano di unificazione UNI dello standard internazionale ISO 9001 già recepito dal CEN come BS EN ISO 9001.

  41. Le norme tecniche e la loro validità:tipologie e Enti promulgatori • Standards Internazionali: standards promulgati dai principali enti di normalizzazione mondiali L’ International Organization far Standardization noto come ISOe l’International Electrotechnical CommissionIEC e l’International Telecommunications Union ITU. • Standrds Sovranazionali: standards afferenti ad aggregazioni sovranazionali quali quelli promulgati dagli organismi promossi a tale scopo dalla Commissione Europea che ha investito dei ruolo di ente normatore il CEN(European Committee for Standardization) • Standards Nazionali: tra gli enti normatori nazionali sono da ricordare tra i più importanti l’American National Standards institute ANSI, il British Standards Institution BSl, il Deutsches Institut fur Normung DIN, ‘Association Francaise de Normalization AFNORe, per l’italia, l’Ente Italiano di Unificazione UNI e il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI. • Staridards promulgati da enti non impegnati prioritariamente nel campo della formazione: sono enti con finalità ed interessi specifici quali gli statunitensi American Society for Testing and Materials ASTM, Amerlcan Society of Mechanical Engìneers ASME e istitute. for Electric and Electronic Engineers IEEE. .

  42. Buone prassi, linee guida, sistemi di gestione Buone prassi:soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni o dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), o dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza emanate dai Ministeri, dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sistema di gestione:modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza.

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