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LIBRI CONTABILI

LIBRI CONTABILI.

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LIBRI CONTABILI

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Presentation Transcript


  1. LIBRI CONTABILI • I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, "gli imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).

  2. LIBRI CONTABILI • Gli adempimenti contabili sono diversi per la generalità degli imprenditori, i quali ricadono nel regime contabile "ordinario" di seguito descritto, e per taluni soggetti che, in ragione della dimensione ridotta della loro attività, possono beneficiare di regimi contabili semplificati

  3. LIBRI CONTABILI Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili: • il libro giornale; • il libro degli inventari; • i registri prescritti ai fini dell’IVA; • le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d."conti di mastro");

  4. LIBRI CONTABILI • le scritture ausiliarie di magazzino; • il registro dei beni ammortizzabili; • i libri sociali obbligatori per le società di capitali (art. 2421 cod. civ.); • ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori per il sostituto d’imposta.

  5. Tuttavia: la tenuta dei registri prescritti ai fini dell’IVA e del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, l’imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);

  6. la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in • contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996

  7. la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, • l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e • l’ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80 (gli ammontari devono essere eventualmente ragguagliati alla durata diversa dall’anno solare e, in caso di accertamento, non si tiene conto delle relative risultanze qualora i maggiori valori accertati non eccedano del 15% tali limiti).

  8. L’obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite (art. 1, D.P.R. n. 695/1996).

  9. Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno e in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate dall’imprenditore (art. 2216 cod. civ.). Le registrazioniin tutti i registri cronologici devono essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il libro giornale sostituisca anche i registri IVA, le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta).

  10. Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d’azienda; peraltro, occorre comunque tenere un libro giornale riassuntivo sul quale, a determinate scadenze, devono essere effettuate le registrazioni complessive (ris. 27.5.1981, n.9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).

  11. libro degli inventari • L’inventario (trascritto nel libro degli inventari) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. n. 600/1973).

  12. libro degliinventari • L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal c.c.o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione del bilancio d’esercizio), deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo.

  13. Nelle scritture ausiliarie (c.d. "conti di mastro") devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di individuare chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

  14. Scritture ausiliarie di magazzino Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette a dare conto delle variazioni intervenute tra le consistenze di determinati beni-merce negli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973)

  15. scritture ausiliarie di magazzino In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate le quantità entrate e uscite dei seguenti beni: . merci destinate alla vendita; . semilavorati (qualora distintamente classificati nell’inventario), esclusi i prodotti in corso di lavorazione; . prodotti finiti; . materie prime e altri beni destinati a essere incorporati nei prodotti finiti;

  16. scritture ausiliarie di magazzino . imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; . materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

  17. scritture ausiliarie di magazzino • Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa, con periodicità non superiore al mese.

  18. scritture ausiliarie di magazzino Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

  19. scritture ausiliarie di magazzino Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

  20. scritture ausiliarie di magazzino • Opere, forniture e servizi di durata • ultrannuale Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili. Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.

  21. registro dei beni ammortizzabili • Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. n. 600/1973) deve essere Compilato con le seguenti Indicazioni:

  22. registro dei beni ammortizzabili • per gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri: • l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, • il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, • il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, • la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo • (a ciascuno di tali beni ammortizzabili è riservata una pagina del registro, ovvero più pagine, anche in bianco,quando si presume occorrano per lo sviluppo degli ammortamenti: circ.30.4.1977, n. 7/1496);

  23. per gli altri beni: le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (per i beni gratuitamente devolvibili deve essere anche indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario).

  24. registro dei beni ammortizzabili Nel registro vanno inoltre annotati, in voci separate a seconda dell’anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non capitalizzati su beni specifici e deducibili nei periodi d’imposta successivi in quanto superiori all’importo massimo deducibile nell’esercizio.

  25. Libri sociali obbligatori Si tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Fonti - Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art. 2421 cod. civ.

  26. STAMPA • I libri contabili tenuti con sistemi meccanografici (libro giornale, registri iva, libro inventari) a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008, devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale (Unico). • Quindi :le società aventi esercizio corrispondente all’anno solare, considerato che il termine originario di trasmissione dell’Unico 2011 è il 30 settembre 2011 devono stampare i registri entro la data del 31 dicembre 2011.

  27. Stampa libri • Per quanto concerne il registro dei beni ammortizzabili, l’articolo 16 del DPR 600/73impone come termine di stampa quello di presentazione delle dichiarazioni (per il 2010 la scadenza è pertanto decorsa lo scorso 30 settembre 2011).

  28. Quanto riportato sopra non vale ovviamente per chi si avvale della tenuta della contabilità con modalità informatiche, ai sensi del d.lgs. 82/2005, per i quali l’obbligo di conservazione su carta dei documenti fiscali e dei registri contabili è stato sostituito dalla conservazione mediante la riproduzione su un qualsiasi tipo di supporto informatico, purché sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la leggibilità effettiva dei documenti conservati.

  29. Riepilogo: • Stampa LIBRO GIORNALE • 31 dicembre 2012 • Stampa REGISTRI IVA • 31 dicembre 2012 • Stampa INVENTARIO • 31 dicembre 2012 • Stampa REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI • 30 settembre 2012

  30. VIDIMAZIONE E MODALITA’ DI TENUTA • I libri contabili devono avere le pagine numerate progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno di riferimento (es. 2009/1, 2009/2 ecc.). • Nel caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità (es. esercizio 1.7.2008/30.6.2009, si indica il 2008 anche per le rilevazioni del primo semestre 2009).

  31. Per i registri IVA la numerazione è progressivanell’ambito di ciascun registro e non di ciascun anno.

  32. I libri obbligatori (ad esclusione del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA) sono soggetti all’imposta di bollo dovuta, per le società di capitali, nella misura di € 14,62 per cento pagine o frazioni di esse

  33. Per le società di persone e le ditte individuali l’imposta di bollo è pari al doppio di quella prevista per le società di capitali. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante l’apposizione delle relative marche oppure mediante versamento con il modello F23 o con modalità telematiche per il tramite di intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate oppure mediante versamento su conto corrente postale.

  34. La ricevuta di pagamento deve essere apposta nella prima pagina del libro e si considerano 100 pagine effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno indicato nella numerazione.

  35. Le società di capitali, inoltre, devono versare, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, una somma annuale forfettaria a titolo di tassa sulle concessioni governative pari a € 309,87 per le società con capitale non superiore a € 516.456,89 e a € 516,46 per le società con capitale superiore, da pagare entro il 16 marzo di ogni anno, mediante presentazione telematica del modello F24 (codice tributo 7085).

  36. Tutti i libri contabili, sia obbligatori che facoltativi, devono essere tenuti seguendo le regole di una ordinata contabilità, cioè senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non sono ammesse cancellature e, se queste sono necessarie, devono potersi leggere le parole cancellate.

  37. I libri contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione presso la sede della società. • Fiscalmente, tali libri devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondenti periodi d’imposta anche oltre il termine previsto dal codice civile(o sia scaduto il termine per effettuarli, usualmente quattro anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si riferiscono le registrazioni

  38. La loro conservazione può essere validamente effettuata anche mediante archiviazione elettronica, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e questi possano essere resi leggibili in qualsiasi momento.

  39. Il libro degli inventari • deve contenere annualmente l’indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all’impresa e la loro valutazione (c.d. inventario). L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve essere sottoscritto dal rappresentante della società entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  40. Libro inventari • L’inventario si chiude con il bilancio ed è quindi necessario riportare stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa dell’impresa a fine esercizio, di seguito all’inventario delle singole attività e passività

  41. Libro inventari • In particolare, l’inventario deve indicare distintamente: • i crediti e i debiti suddivisi per nominativo; • gli immobili, gli impianti, i macchinari e gli altri beni mobili (es. automezzi, personal computer, ecc.);

  42. Libro inventari • le caratteristiche e i costi di brevetti e diritti, nonché i relativi contratti di acquisizione; • l’avviamento e gli estremi dell’atto di acquisizione dell’azienda; • le rimanenze di materie prime, sussidiarie, merci, semilavorati, prodotti finiti e in corso di lavorazione; • l’entità e il valore delle partecipazioni possedute; • la composizione del capitale sociale, delle riserve e dei fondi.

  43. LIBRO INVENTARI • La corretta tenuta del registro è disciplinata sia da un punto di vista civilistico dall’art. 2214, c.c., sia dal punto di vista fiscale dagli artt.13-14, D.P.R 600/1973

  44. L’art. 2214, c.c., stabilisce che ”L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che sono richieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”.

  45. Da un punto di vista fiscale l’art 13, co. 1 e l’art 14, D.P.R 600/1973, stabiliscono che il libro inventari deve essere tenuto da: • società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

  46. le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad essa equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 597/1973; • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art 51, D.P.R. 597/1973.

  47. L’art 18, D.P.R 600/1973, prevede che sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i seguenti soggetti: • società di persone e imprenditori individuali che possono applicare il regime contabile semplificato,che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a: • - € 400.000,00 se aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • - € 700.000,00 nel caso di svolgimento di altre attività.

  48. Entrambi i valori sono stati oggetto di recentissima revisione ad opera della lettera m), co. 2 art.7 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (“decreto sviluppo”) sostituendo i precedenti valori di € 309.874,14 e € 516.456,90.

  49. Libro inventari • Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. • Sulla base dell’art. 19, D.P.R. 600/1973 sono altresì esclusi: • persone fisiche che esercitano arti e professioni; • le società o associazioni tra professionisti che applicano il regime di contabilità semplificata, in quanto resta obbligatorio l’utilizzo del libro giornale nel caso in cui venga adottata la contabilità ordinaria.

  50. Il libro giornale deve rappresentare cronologicamente e analiticamente tutti i movimenti patrimoniali, economici e finanziari effettuati dalla società. • Fiscalmente, nel libro giornale le scritture devono essere registrate entro 60 giorni dalla data in cui l’operazione si è verificata.

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