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PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 118 NELLA GESTIONE DELLE MAXIEMERGENZE

PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 118 NELLA GESTIONE DELLE MAXIEMERGENZE. 17 Novembre 2009 Inf./ Dott. David Desantis david.desantis@asl4.terni.it. LA PROTEZIONE CIVILE.

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PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 118 NELLA GESTIONE DELLE MAXIEMERGENZE

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  1. PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA 118 NELLA GESTIONE DELLE MAXIEMERGENZE 17 Novembre 2009 Inf./ Dott. David Desantis david.desantis@asl4.terni.it

  2. LA PROTEZIONE CIVILE Strutture e attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi.

  3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Decreto 28 marzo 2003 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione CivileDichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale Decreto 12 aprile 2002 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione CivileCostituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

  4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2002 Costituzione del Comitato operativo della protezione civile Decreto Presidente della Repubblica 194/2001 Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 dicembre 2001 Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

  5. Legge 9 novembre 2001, n. 401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile Decreto Legge n. 343 del 7 settembre 2001 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi Legge 10 agosto 2000 n. 246 Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  6. Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n.334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e le prevenzione dei grandi rischi Legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

  7. IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 • Coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. • Composto dalle: • Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche; • Regioni; • Provincie; • Comuni; • Enti pubblici nazionali e territoriali; • Altre Istituzioni ed Enti Pubblici e privati presenti sul • territorio

  8. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Art. 2 – Tipologia degli eventi ed ambiti di Competenze A. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via Ordinaria B. Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria Soccorso C. Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

  9. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 • Istituzione del servizio nazionale della • protezione civile • Art. 3 – Attività di protezione civile • Previsione • Prevenzione • Soccorso • Superamento dell’emergenza

  10. Interviene in tutte le situazioni, anche atipiche, in cui siano necessari capacità organizzativa e gestionale di operazioni complesse, il coordinamento efficace ed autorevole di numerose amministrazioni ed istituzioni, come nel caso di “grandi eventi” o, più di recente, nell’affrontare i rischi nuovi che si presentano all’Italia dal versante del terrorismo internazionale, o da quello della diffusione di pericolose epidemie.

  11. ATTIVITA’ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IL SOCCORSO la protezione civile è una macchina di intervento in emergenza” ben organizzata, in grado di ridurre al minimo il tempo che intercorre tra un evento calamitoso e i primi soccorsi e interventi. A questo obiettivo è dedicato il lavoro di definizione dei ”piani di emergenza” elaborati a livello nazionale e locale.

  12. PREVISIONE: per proteggere con efficacia la vita dei cittadini e il patrimonio delle comunità, non bisogna puntare solo su soccorsi tempestivi, ma occorre dedicare energie e risorse importanti alla previsione e alla prevenzione delle calamità. Questa attività è assicurata da un sistema di reti che collegano la PC ai centri nazionali di ricerca scientifica, a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi rischi e condizioni di pericolo.

  13. PREVENZIONE: la conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo per i vari rischi costituisce anche la base per individuare gli indirizzi e le linee dei vari tipi di interventi di prevenzione possibili. E’ compito della PC individuare e segnalare alle autorità competenti gli interventi utili a ridurre entro soglie accettabili la probabilità che si verifichino eventi disastrosi, o almeno a limitarne il più possibile il danno. La PC infatti tiene sottocontrollo il rischio sismico, i rischi idrogeologici, la mappa delle aree più soggette agli incendi boschivi e le aree dove più probabili sono i rischi legati all’alto livello di industrializzazione.

  14. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Consiglio dei Ministri COMPITI • Promozione e coordinamento dell’intero • sistema; • Intervento diretto in caso di calamità • nazionali; • Definizione di procedure di intervento ed • azione comuni a tutto il sistema;

  15. COMPITI • Orientamento della legislazione relativa alla • prevenzione dei rischi; • Sostegno alle strutture periferiche del sistema, • specie le più deboli e meno dotate di risorse • proprie; • Promozione e sostegno alle attività di formazione e • alla crescita dell’associazionisno di Protezione Civile;

  16. COMPITI • Informazione dell’opinione pubblica e di • promozione della Cultura della Protezione Civile • specie nei confronti delle giovani generazioni; • Regia nella costruzione e nella gestione delle reti • informative indispensabili per la prevenzione dei • rischi; • Produzione e gestione delle normative eccezionali • e derogatorie – le ordinanze – indispensabili per • accelerare gli interventi di emergenza e far • fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il • danno alle persone e alle cose.

  17. MAXIEMERGENZA • Le maxiemergenze sono eventi dannosi che colpiscono le comunità umane sovvertendo il normale ordine delle cose, causando: • un elevato numero di vittime, considerando non solo i morti e i feriti, ma anche coloro che sono stati Danneggiati negli affetti e nelle proprie risorse economiche; • un improvviso, ma temporaneo, squilibrio tra le richieste delle popolazioni coinvolte e gli aiuti immediatamente disponibili.

  18. Ogni sforzo organizzativo-gestionale deve essere finalizzato alla costituzione della cosiddetta “Catena dei soccorsi” cioè una “sequenza di dispositivi funzionali e/o strutturali che consentono la gestione del complesso delle vittime di una catastrofe ad effetto più o meno limitato. Per raggiungere questi obiettivi risulta indispensabile adottare criteri universalmente condivisi e metodologie ben codificate e coinvolgere tutte le componenti operative del sistema sanitario.

  19. piani di emergenza che individuino risorse umane e materiali, attribuiscano responsabilità decisionali e definiscano chiaramente le azioni da coordinare e le relazioni fra le organizzazioni sanitarie e tutte le altre componenti coinvolte nelle operazioni di soccorso.

  20. Pianificazione nazionale La Pianificazione nazionale ha l’obiettivo di definire e coordinare gli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da eventi che la normativa vigente definisce di “tipo c” cioè “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”

  21. Pianificazione regionale Nell’ambito delle funzioni in materia di protezione civile conferite alle Regioni, queste ultime devono provvedere alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi anche dal punto di vista sanitario.

  22. Pianificazione provinciale Rappresenta una pianificazione idonea a fronteggiare nel territorio provinciale gli eventi con dimensioni superiori alla capacità di risposta organizzata dal Sindaco.

  23. In caso di emergenza il Presidente della Provincia di concerto con il Prefetto, al fine di garantire nell’area del disastro il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso, esplica la propria funzione con l’ausilio di tre strutture distinte: • Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) • massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello provinciale. E’ composto dai responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti nella Provincia che dovranno individuare le • strategie di intervento, razionalizzare le risorse disponibili e garantire il coordinamento delle attività dei Centri Operativi Misti;

  24. La Sala Operativaarticolata in 14 funzioni (Tab B), ciascuna delle quali è competente per il proprio settore della risposta operativa ed è coordinata da un responsabile. Per quanto concerne la Funzione di supporto n. 2 – Sanità umana e veterinaria, assistenza sociale – si deve sottolineare che, sebbene le tematiche che devono essere affrontate siano molteplici, in quanto riguardano il primo soccorso, la sanità pubblica, l’assistenza psicologica e l’assistenza sociale, abbastanza comunemente la responsabilità di questo settore viene affidata al responsabile dei servizi territoriali di emergenza o direttamente al responsabile medico della Centrale Operativa 118;

  25. I Centri Operativi Misti (COM), strutture decentrate costituite da rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative in cui si raccordano gli indirizzi forniti dalle Provincie con quelle dei Comuni.

  26. Pianificazione comunale Rappresenta, ovviamente, lo strumento di programmazione e gestione dell’emergenza a livello comunale. Anche in questo ambito il Responsabile della Funzione di supporto n. 2 - Sanità umana e veterinaria, assistenza sociale – dovrà aggiornare in “tempo di pace” i dati relativi alla propria funzione ed affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

  27. Centrali Operative sanitarie 118 La Centrale Operativa (C.O.) sanitaria 118, con la sua organizzazione funzionale di norma di dimensioni provinciali, raccordata con le strutture territoriali ed ospedaliere e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta dell’emergenza (Atto d’intesa Stato e regioni, G.U.17.5.96), costituisce l’interlocutore privilegiato per la pianificazione in campo sanitario. Per svolgere correttamente i compiti assegnati alla Funzione n.2, la Centrale 118, in collaborazione con la Prefettura ed i servizi territoriali delle AA.SS.LL. deputati alle urgenze/emergenze sanitarie, sulla base dei contenuti del Piano provinciale-

  28. Conferenza Stato Regioni 14 Gennaio 1992 • Dimensionamento e contenuti tecnologici delle Centrali Operative • D.P.R. 27 Marzo 1992 • “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la • determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di • emergenza” • D.M. 15 Maggio 1992 • Criteri e requisiti per la classificazione • degli interventi di emergenza

  29. 118 Capacita’ di rispondere a tutte le esigenze del comune cittadino che rivestono carattere di emergenza sanitaria

  30. LA PIANIFICAZIONE DELL’ EMERGENZA Il peggior piano di emergenza è non avere alcun piano Il secondo peggior piano è averne due

  31. METODO AUGUSTUS strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile Si propone di: Fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall’estensione e dall’entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte; Creare linguaggi e procedure unificate che consentano un’immediata comunicazione e un’efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell’emergenza.

  32. METODO AUGUSTUS IL PIANO DI EMERGENZA NON E’ UN ELENCO DI UOMINI E MEZZI MA UNA VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE

  33. METODO AUGUSTUS • base comune per la pianificazione • dell’emergenza , • strumento flessibile adattabile ai rischi • presenti su ogni territorio, • delinea con chiarezza un sistema di lavoro • capace di attivare e coordinare risposte di • protezione civile a livello :comunale, • provinciale , regionale e nazionale ,

  34. FUNZIONI DI SUPPORTO • Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: • 1° obiettivo • Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore. • 2° obiettivo • I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto. • 3° obiettivo • In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto. • 4° obiettivo • Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto da attivare.

  35. LA FUNZIONE DI SUPPORTO DUE l’intervento sanitario in seguito a un disastro deve fare fronte ad una complessa rete di problemi che si inquadrano nell’ambito della medicina delle catastrofi e che prevedono la programmazione ed il coordinamento delle seguenti attività :

  36. Primo soccorso e assistenza sanitaria - soccorso immediato ai feriti; - aspetti medico legali connessi al recupero delle salme ; - gestione di pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate; - fornitura farmaci ; - assistenza sanitaria di base e specialistica ;

  37. Sanità pubblica - vigilanza igienico sanitaria; - controlli sulle acque potabili; - disinfezione e disinfestazione; - profilassi delle malattie infettive; - problematiche veterinarie; - ecc.

  38. Assistenza psicologica e sociale alla popolazione - assistenza psicologica ; - igiene mentale ; - assistenza sociale ,domiciliare, geriatrica .

  39. ATTIVAZIONE DEI SOCCORSI Fase di allarme, nel corso della quale si cercheranno di acquisire tutti quegli elementi che possono essere utili a dimensionare l’evento sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Fase di emergenzanella quale si effettueranno tutti gli interventi necessari alla realizzazione della “Catena dei soccorsi”.

  40. I QUATTRO LIVELLI DI ALLARME DELLA C.O.-118 Lo stato di allertamento della c.o.-118 si distingue nei seguenti livelli: LIVELLO 0: è presente quando ci sono condizioni ordinarie, non si è a conoscenza di possibili situazioni a rischio che possono creare uno stato di maxiemergenza. LIVELLO 1: è presente quando si verificano possibili situazioni a rischio, grandi affluenze di pubblico per manifestazioni sportive, concerti gare, ecc. Si può prevedere di aggiungere al dispositivo di soccorso ordinario un modico aumento delle risorse disponibili sulla base delle possibili emergenze.

  41. LIVELLO 2: è presente ogni qual volta aumentano le situazioni a • rischio, piogge torrenziali, frane allagamenti, ecc. Si • allertano e si mettono in preallarme un certo numero • di risorse aggiuntive, che devono essere pronte ad • intervenire in tempi brevi. • LIVELLO 3: scatta l’allarme per il verificarsi improvvisamente della • maxiemergenza. Si mettono in moto e si attivano le • procedure per il richiamo, l’invio ed il coordinamento di • tutte le risorse aggiuntive, che vengono inviate sul • luogo dell’evento, e per l’allertamento di tutte le • strutture ospedaliere del territorio.

  42. Definizione di CATASTROFE: • E’ un evento, improvviso e per lo più inatteso, che determina gravissimi danni per la collettività che lo subisce. • Determina un’inadeguatezza, anche se temporanea, tra i bisogni delle vittime e i soccorsi. • Può interessare una vasta estensione territoriale e strutture di soccorso e di assistenza (ospedali). • Coinvolge un grandissimo numero di persone e determina un numero elevato di vittime > 50 • Può avere una estensione temporale > 24 ore.

  43. CLASSIFICAZIONE DI CATASTROFE:in base al numero delle vittime LIMITATA < 100 vittime MEDIA tra 100 e 1000 vittime MAGGIORE > 1000 vittime inoltre SEMPLICE durata dei soccorsi < 6 ore COMPLESSA durata dei soccorsi > 6 ore.

  44. ENTITA' TOTALE DELLE PERSONE COINVOLTE, VIVE O MORTE NUMERO DEI PAZIENTI CHE RICHIEDONO UN TRATTAMENTO OSPEDALIERO PICCOLA MEDIA GRANDE TRA 25 E 99 TRA 100 E 999 PIU' DI 1000 TRA 10 E 49 TRA 50 E 249 PIU' DI 250 CLASSIFICAZIONE DEI DISASTRI (secondo Prozeski 1979)

  45. ? DEFINIZIONE DI CATASTROFE E DI INCIDENTE MAGGIORE Si definisce un evento come “CATASTROFE” quando N x S > CR Si definisce un evento come “INCIDENTE MAGGIORE” quando N x S < CR N = numero vittime S = severità evento CR = capacità di risposta

  46. Definizione di INCIDENTE MAGGIORE: • Le strutture di soccorso territoriali rimangono integre. • C’è un ridotto coinvolgimento feriti >10 <50. • Limitata estensione territoriale. • Limitata estensione temporale < 24 ore

  47. > 50 CATASTROFE MAXIEMERGENZA 10  50 INCIDENTE MAGGIORE INCIDENTE INDIVIDUALE 1  10 Numero feriti:

  48. Altre definizioni: SINISTRO: evento dovuto alle forze della natura, scatenato dall’uomo; CATACLISMA: evento dovuto alle forze della natura, senza intervento dall’uomo; CALAMITA’: evento inteso come disgrazia pubblica con numerose vittime; DISASTRO: evento, una volta, imputato all’influenza sfavorevole di un astro;

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