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GLI STUDI DI SETTORE

GLI STUDI DI SETTORE. Aspetti generali. L’introduzione degli Studi in Italia. L’istituto degli Studi di Settore è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 62-bis, D.L. 30 Agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. Cosa sono gli Studi di Settore.

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GLI STUDI DI SETTORE

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Presentation Transcript


  1. GLI STUDI DI SETTORE Aspetti generali Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  2. L’introduzione degli Studi in Italia • L’istituto degli Studi di Settore è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 62-bis, D.L. 30 Agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  3. Cosa sono gli Studi di Settore • Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati, sia di carattere fiscale che di tipo “strutturale”, che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. Essi consentono, quindi, di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilitàpossono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera). L’espressione “studi di settore” identifica sia una procedura di calcolo, che una procedura di ausilio per l’accertamento. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  4. L’obiettivo degli Studi • Gli studi di Settore si pongono l’obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese e di determinare i ricavi e i compensi che , con ragionevole probabilità, possono essere attribuiti ai contribuenti. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  5. Funzionamento di ge.ri.co • Inserendo i dati richiesti, il programma ge.ri.co fornisce indicazioni circa il cluster di appartenenza, la congruità dei ricavi dichiarati, la coerenza degli indicatori di normalità introdotti dalla L. 269/06 e al maggior valore che da essi potenzialmente ne potrebbe derivare (cd. Super congruità), la coerenza degli indici economici che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  6. Cause di esclusione Limite dei ricavi Sono esclusi dall’applicazione degli Studi di Settore i contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto di approvazione . Tale limite non può essere inferiore a 7,5 milioni di euro. Tutti i decreti di attuazione tuttavia specificano ancora come limite il vecchio importo pari ad € 5,16 milioni. Da ciò consegue che: • I soggetti con ricavi compresi tra € 5,16 milioni ed € 7,5 milioni, sono esclusi ma sono tenuti a compilare il modello degli Studi di settore; • I soggetti con ricavi superiori ad € 7,5 milioni, sono esclusi dall’accertamento da Studi di Settore e dalla compilazione dei modelli. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  7. Applicabilità degli studi di settore ai contribuenti • A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 223/2006 l’accertamento automatico da Studi di Settore si applica, per i periodi di imposta successivi quello chiuso al 31.12.2004, a tutti i contribuenti (soggetti agli studi) in tutti i periodi di imposta in cui non viene rispettata la congruità. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  8. Indicatori a regime • Gli indicatori a regime (art. 1, comma 13, L 296/06) sono individuati con gli specifici decreti di approvazione degli studi Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  9. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  10. Modalità applicative degli indicatori • Le modalità applicative degli indicatori di normalità economica, così some la definizione degli stessi, sono contenute nelle note tecniche e metodologiche allegate al decreto che li ha previsti; • Con l’introduzione degli indicatori si ha che alla tradizionale analisi della congruità dei ricavi e dei compensi dichiarati, basata sulla “funzione di ricavo/compenso”, si aggiunge quella della “normalità economica”, basata sugli indicatori in parola. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  11. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  12. Incoerenza con gli indicatori di normalità economica • L’incoerenza con gli indicatori di normalità economica ha come conseguenza l’incremento della “funzione di ricavo”, nella misura individuata dal decreto. • Ciò significa che gli eventuali maggiori ricavi determinati mediante gli indicatori di normalità economica vengono sommati, dal programma Ge.ri.co, al ricavo puntuale ed al ricavo minimo (senza indicatori). Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  13. Risultati dell’applicazione di Ge.ri.co Il software mostra quindi due risultati: • Ricavo/compenso puntuale e ricavo/compenso minimo senza indicatori (congruità); • Ricavo/compenso puntuale e ricavo/compenso minimo con indicatori (super-congruità). Si ha però un solo valore di riferimento ai fini dell’eventuale adeguamento in dichiarazione alle Risultanze degli studi di settore. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  14. Uno schema riassuntivo Gerico fornisce, a seguito dell’analisi della congruità, i seguenti risultati: • RP_S = ricavo/compenso Puntuale senza indicatori; • RM_S = ricavo/compenso Minimo senza indicatori; A seguito dell’applicazione degli indicatori, se il risultato risulta non coerente, viene attribuito un maggior ricavo/compenso stimato individuato rispettivamente in: • RP_C = ricavo/compenso Puntuale con indicatori; • RM_C = ricavo/compenso Minimo con indicatori; A questo punto il valore per l’adeguamento agli studi varia a seconda che venga applicato uno studio che è stato oggetto di evoluzione dal 2007 (nuovo studio) oppure no (vecchio studio) • Per gli studi nuovi assume rilevanza, al fine di risultare congrui con Ge.ri.co, il ricavo compenso puntuale con indicatori (RP_C); • Nel caso di studi vecchi il ricavo/compenso di riferimento è costituito dal maggiore tra il ricavo/compenso puntuale senza indicatori (RP_S) e il minimo con indicatori (RM_C). Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  15. Lo studio UM09A • Tale studio rappresenta l’evoluzione dello studio TM09A, ed è applicato ai seguenti soggetti, contraddistinti dai seguenti codici ATECO 2007: • Cod. 45.11.01 – commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri; • Cod. 45.11.02 – intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita); • Cod. 45.19.01 – commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli; • Cod. 45.19.02 – intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita). Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  16. Lo studio UM09A • L’evoluzione dello studio ha previsto l’introduzione di nuove e più dettagliate informazioni, che hanno consentito di realizzare un’analisi più completa della caratteristiche tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico in oggetto. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  17. Lo studio UM09A • La nuova analisi ha, infatti, consentito di individuare aspetti strutturali delle imprese in relazione ai quali definire i diversi gruppi omogenei, che risultano più numerosi e più dettagliati rispetto alla precedente versione dello studio. I nuovi 14 modelli organizzativi, in luogo degli 11 del vecchio studio, sono stati individuati soprattutto a seguito dell’analisi degli elementi qualitativi dei servizi offerti dall’impresa, come la prestazione di servizi post-vendita. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  18. Gli indicatori di coerenza economica • La circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 precisa che lo studio di settore in oggetto, in vigore per il periodo di imposta 2008, ha permesso un “affinamento dell’analisi della coerenza economica”, indicando come questa viene ora effettuata sulla base degli indicatori economici seguenti: • Valore aggiunto per addetto; • MOL per addetto non dipendente; • Durata delle scorte; • Provvigioni sulle vendite di autoveicoli nuovi; • Provvigioni sulle vendite degli autoveicoli usati. • La stessa circolare precisa che è stata affinata l’analisi della territorialità, che ha consentito di valutare in maniera puntuale, l’incidenza della localizzazione di un’azienda sulla sua capacità produttiva. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  19. Gli indicatori di coerenza economica Si riportano le formule per il calcolo dei seguenti indicatori: • Valore aggiunto per addetto = (valore aggiunto/1000)/(numero addetti); • MOL per addetto non dipendente = (MOL/1000)/(nr. Addetti non dipendenti); • Durata delle scorte = (((Esistenze iniziali + Rimanenze finali)/2)*365)/(Costo del venduto + costo per la produzione di servizi); • Provvigioni sulle vendite di autoveicoli nuovi = (ammontare provvigioni relative a vendite di veicoli nuovi * 100)/(volume vendite veicoli nuovi); • Provvigioni sulle vendite di autoveicoli usati = (ammontare provvigioni relative a vendite di veicoli usati * 100)/(volume vendite veicoli usati). Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  20. Gli indicatori di normalità economica • Anche gli indicatori di normalità economica sono stati rinnovati. Ora emergono i seguenti: • Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi; • Incidenza dei costi per beni mobili acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi; • Incidenza dei costi per beni mobili acquistati in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi; • Durata delle scorte (in giorni); • Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi; • Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  21. Gli indicatori di normalità economica Si riportano le formule dei seguenti indicatori: • Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi = (amm.ti per beni mobili strum.li * 100)/(valore beni strumentali mobili di proprietà); • Incidenza dei costi per beni mobili acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi =(canoni beni mobili in leasing * 100)/(valore beni strum.li mobili in leasing); • Incidenza dei costi per beni mobili acquistati in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi = (canoni per beni mobili non in leasing * 100)/(valore beni strumentali mobili non in leasing); • Durata delle scorte (in giorni) = (((Esistenze iniziali + Rimanenze finali)/2)*365)/(Costo del venduto + costo per la produzione di servizi); • Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi = (costo del venduto + costo per la produzione di servizi)*100/ (ricavi dichiarati); • Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi = (costi residuali di gestione * 100)/(ricavi da congruità e da normalità economica). Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  22. L’analisi della territorialità • L’evoluzione dello studio ha permesso inoltre l’affinamento dell’analisi della territorialità. Ciò ha consentito di valutare, in maniera puntuale, l’incidenza della localizzazione di un’azienda sulla sua capacità produttiva. Nella funzione di regressione costruita per lo studio UM09A, si tiene ora conto anche del livello dei canoni di affitto degli immobili commerciali, oltre al tradizionale correttivo basato sull’analisi della territorialità generale a livello comunale. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  23. Indici coerenza economica • Per l’indice di ricarico è stata prevista, inoltre, una modifica circa l’intervallo all’interno del quale il contribuente è considerato coerente: • nel vecchio studio il valore minimo era pari a 1,14 ed il massimo era pari a 1,55; • nel nuovo studio il valore minimo è pari a 1,14, ma il valore massimo è pari a 1,77; • Questo comporta l’ampliamento dell’intervallo di coerenza, pur rimanendo fisso il valore minimo. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  24. Analisi della normalità economica Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  25. Commercio all’ingrosso di caravan • Nella circolare 29/E del 2009 precisa che: • “… la mancanza di un apposito cluster per l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di caravan e camper potrebbe influire sensibilmente sui risultati dell’indicatore “durata delle scorte”, sia in termini di analisi di coerenza, sia in termini di normalità economica. Infatti, per i rivenditori di caravan e camper il magazzino potrebbe essere fortemente influenzato nel caso in cui tali soggetti siano costretti, per soddisfare l’esigenza dei potenziali clienti, ad avere un’elevata quantità di veicoli per ogni singola casa costruttrice, suddivisi, a loro volta, per fascia di prezzo (economico, medio, lusso), per tipo di veicolo (camper furgonato, mansardato, semi-integrale, motorhome) e per singolo modello (letti a castello, ecc.). Inoltre, si dovrà tener conto che la vendita di caravan e camper risente fortemente del fattore della stagionalità: generalmente la campionatura dei veicoli della nuova stagione arriva ai rivenditori tra luglio e dicembre, mentre la relativa vendita avviene entro luglio-settembre dell’anno successivo …” Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  26. La giurisprudenza … • Corte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 2006, n. 17229 • In tema di accertamenti tributari, gli studi di settore costituiscono atti amministrativi generali di organizzazione che non sono sufficienti a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario. Essi, infatti, sono il presupposto dell’attività di controllo, ma non costituiscono di per sé la prova del maggior reddito del contribuente. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  27. La giurisprudenza … • Corte di Cassazione, sentenza del 9 febbraio 2006, n. 17229 • Per attribuire un maggior reddito al contribuente occorre una ulteriore attività istruttoria amministrativa che porti a conclusioni convergenti rispetto ai dati scaturenti dall’analisi della congruità e della coerenza. È necessario, inoltre, nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, dare al contribuente la possibilità di vincere la presunzione posta dagli studi di settore. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  28. La giurisprudenza … • La Corte di Cassazione valorizza il ruolo del contraddittorio, trattandosi di accertamenti di natura presuntiva. E poiché si tratta di presunzioni semplici, da un lato l’ufficio deve avvalorare i risultati, dall’altro il contribuente che voglia contestare gli stessi può dimostrare: • L’impossibilità di utilizzarle in quelle fattispecie; • L’inaffidabilità del risultato ottenuto, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni – ovvero argomentazioni contrarie di maggior credibilità – la validità del suo operato. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  29. La giurisprudenza … • Le (negative) valutazioni dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta; • La possibile linea difensiva, o <controdeduttiva>, impiantata su di un <ragionamento > (CM 27.6.2002, N. 58/E, “lo scostamento potrà essere giustificato non solo con prove certe, ma anche in base ad un ragionamento presuntivo”); • Il superamento del “formalismo del pezzo di carta”; • La quantificazione del “non normale” da quantificare con ragionamenti contrari; • La valutazione quantitativa di circostanze fattuali sfuggenti; • Questioni di fatto, sia pure marcatamente probabilistiche e valutative; • La complessiva situazione del contribuente. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  30. La giurisprudenza … Violazione del diritto alla difesa del contribuente La mancata conoscenza e/o conoscibilità degli elementi (tecnico – matematici e giuridici) posti dall’Ufficio a base della pretesa tributaria viola palesemente il diritto alla difesa del contribuente (C.T.P. Macerata n. 63 del 30.12.2003, Cassazione n. 15638 del 12.8.2004 e C.T.R. Torino n. 15 del 27.3.2007) Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  31. La giurisprudenza … • L’eventuale sottovalutazione da parte dell’Ufficio delle prove/eccezioni/giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo può aiutare ad ampliare – in sede di ricorso – le eccezioni in punto di “difetto di motivazione” dell’accertamento. • (cfr Cassazione n. 4624/08 del 22.2.08 – in materia di “redditometro”, ma con motivazioni analoghe a quanto prescritto agli Uffici della C.M. 5/E/2008 – sancisce la nullità dell’accertamento “in assenza di adeguata replica dell’Ufficio alle deduzioni del contribuente in sede di contradditorio …” ) Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  32. La giurisprudenza … … come più volte affermato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado ……… l’Ufficio Finanziario deve prima valutare le condizioni che possono legittimare l’accertamento induttivo, sicché nel rettificare il reddito sul presupposto dello scostamento riscontrato in base agli studi di settore, deve indicare su quali ulteriori elementi presuntivi si fonda l’accertamento, il tutto nel rispetto dell’esigenza di chiarezza e motivazione come richiesto dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000. … come il più delle volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, occorre escludere ogni automatismo nell’applicazione dei coefficienti di che trattasi e valutare caso per caso la situazione che si sta esaminando. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  33. La giurisprudenza … … gli indici statistici derivanti dagli studi di settore non possono costituire elementi sufficienti a motivare l’accertamento tributario in quanto semplici indizi che solo unitamente – e a completamento di altri elementi acquisiti dall’Ufficio Finanziario – possono generare, tutti insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. … gli accertamenti presuntivi obbligano l’Ufficio stesso ad individuare presunzioni aventi i predetti requisiti, mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente oppure su altre inadempienze o violazioni di norme fiscali impedisce il disconoscimento automatico del reddito e la sua rielaborazione con calcoli parametrici, che da soli non possono mai assurgere a valida prova presuntiva. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  34. La giurisprudenza … • CTR Torino, sentenza n. 33 del 08/07/08 …non può l’Ufficio sostenere essere sufficiente per l’applicazione di sanzioni un semplice accertamento in base ad un banale studio di settore non corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto. L’elaborato dell’Ufficio è assolutamente privo di alcuna motivazione e non chiarisce nemmeno, in quanto ritenuti e dichiarati ultronei, i parametri, criteri e calcoli che non lo hanno prodotto. … quando si procede con questa statuizione di fatto, si viene a precludere al contribuente ogni sorta di difesa, rendendolo impossibilitato ad opporsi con specifica prova. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  35. La giurisprudenza … • CTP Reggio Emilia, sent. 158 del 03/10/08 … il Legislatore non si accontenta che le gravi incongruenze siano, tout-court, semplicemente, desumibili dagli stessi (studi di settore ndr) ma richiede, specificatamente, che lo siano fondatamente; vale a dire il Legislatore vuole che le gravi incongruenze, che legittimano gli accertamenti basati sugli “studi di settore” conseguano alla comparazione non tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli “Studi di settore”, ma tra i primi e quelli “fondatamente” desumibili dagli studi stessi… … il Legislatore non si fida del semplice risultato “matematico - statistico” … richiede, in buona sostanza, che (i risultati) non vengano passivamente accettati ma “criticamente” valutati calandoli nella realtà d’impresa specifica in esame; i risultati desumibili dallo studio di settore sono, cioè, un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve rimanere verificata indagando la realtà della fattispecie in esame; in pratica dovrà essere verificato se in questa siano identificabili elementi, sia di natura contabile (ad es. resa produttiva), che di natura extracontabile (ad es. appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di controlli incrociati) Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  36. Le conclusioni … • ESTENDERE I CORRETTIVI ANTICRISI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEI MARGINI DI REDDITIVITA’ PER IL 2009 AL SETTORE: “commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli”. I settori a cui già si applica il correttivo sono: • TD17U fabbricazione di prodotti in gomma e plastica; • TD25U concia delle pelli e del cuoio; • TD36U fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio; • TD44U fabbricazione di accessori; • TG91U attività degli intermediari delle assicurazioni; • UD09A fabbricazione di mobili; • UD13U finissaggio dei tessili; • UD14U lavorazione della lana; • UD18U fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta; • UM04U farmacie; • UM05U commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  37. Le conclusioni … • È opportuno che venga, in sede istituzionale, ulteriormente approfondita la tipicità del settore caravan, non solo con riferimento alla “durata delle scorte”, ma anche con riferimento agli altri indicatori di normalità economica: • Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi; • Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi; • Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi • Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi; • Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

  38. Le conclusioni … • La gestione del “pre - contenzioso” • Verifica dell’elemento “obbligo di motivazione” (motivazioni “a tavolino”); • Gli inviti al contraddittorio …; • “Le note aggiuntive” al modello Unico …; • La dichiarazione dei redditi (non correttezza del singolo indicatore di normalità economica); • Richiesta di non applicazione del singolo indicatore (non incide sul calcolo / autocertificazione - soggetti abilitati); • L’avviso di accertamento … • Il ricorso alla Commissione Tributaria … Parma, Assemblea Assocamp del 16 novembre 2009. Gli Studi di Settore. Relazione Dr. Giuseppe Cerati e Dr. Barbieri Davide

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