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La revisione negli Enti Locali – corso II livello

La revisione negli Enti Locali – corso II livello. Dott. Paolo Longoni Ordine di Napoli Commissione Enti Pubblici presso il Consiglio Nazionale. Perché tanto interesse. I Revisori negli Enti Pubblici: La funzione sociale della professione

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La revisione negli Enti Locali – corso II livello

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Presentation Transcript


  1. La revisione negli Enti Locali – corso II livello Dott. Paolo Longoni Ordine di Napoli Commissione Enti Pubblici presso il Consiglio Nazionale

  2. Perché tanto interesse • I Revisori negli Enti Pubblici: La funzione sociale della professione Il modo di pensare orientato alla mentalità aziendale Ai risultati e non al rispetto delle forme procedurali Un contributo alla crescita

  3. Perché tanto interesse Quattro numeri: • 10.000 circa • Oltre 50.000 • 50.000.000 circa • Oltre 800.000.000

  4. Il rendiconto: la sua funzione VERIFICA DELLE RISORSE OTTENUTE E DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI MISURAZIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI MISURAZIONE DEI RESIDUI DA CONSERVARE

  5. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio Risultato di gestione

  6. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio Il risultato di gestione è dato dalla somma algebrica delle differenze tra riscossioni ed i pagamenti e residui attivi e passivi da riportare. In caso di risultato positivo AVANZO esso sarà disponibile solo per la parte non destinata al fondo ammortamento e per la parte non assoggettata ad altri vincoli

  7. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio Risultato di gestione

  8. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio Il risultato di amministrazione sarà dato dal fondo di cassa finale, più i residui attivi, meno i residui passivi

  9. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio • Avanzo di amministrazione • Un risultato di amministrazione positivo determina l’esistenza di un avanzo contabile di amministrazione deve essere distinto nelle sue diverse articolazioni in: • fondi di ammortamento; • fondi vincolati; • fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale; • fondi non vincolati.

  10. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio La quota accertata di avanzo di amministrazione non vincolata, può essere utilizzata in qualsiasi periodo dell’esercizio: per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento; per la copertura dei debiti fuori bilancio o per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive; per il finanziamento di spese di investimento

  11. Le informazioni desumibili dal conto del Bilancio DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’eventuale disavanzo contabile di amministrazione, che può discendere: • dalla negativa gestione dell’esercizio di competenza: • dalla negativa gestione dei residui • da entrambe A esso vanno aggiunte le quote di ammortamento accantonate e non disponibili, i fondi vincolati ed i fondi in conto capitale assorbiti dal negativo risultato della gestione.

  12. LE FUNZIONI DEL CONTO DEL PATRIMONIO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO DELL’ENTE LOCALE MISURAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO MISURAZIONE DELLE VARIAZIONI SUBITE DAL PATRIMONIO NELL’ESERCIZIO

  13. LE FUNZIONI DEL CONTO ECONOMICO VALUTAZIONE DEL “VALORE PRODOTTO” E DEI COSTI DEI BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL’ENTE LOCALE INDIVIDUAZIONE DI RISULTATI PARZIALI INDIVIDUAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

  14. Metodi di determinazione del risultato economico La determinazione del risultato economico della gestione dell’ente pubblico può essere ottenuto seguendo due approcci: • metodo integrale che consiste nella introduzione e nello sviluppo concomitante di un sistema di contabilità economica parallelo a quello finanziario, tenuto con il metodo della partita doppia; • metodo minimale che si limita, invece, a rettificare i valori finanziari a preventivo o a consuntivo, nel rispetto del principio della competenza economica, attraverso un’apposita procedura contabile

  15. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio (art. 229 c. 9) IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE guida alle scritture di assestamento i valori finanziari delle entrate vengono trasformati in proventi i valori finanziari delle spese vengono trasformati costi

  16. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ha la funzione di illustrare il passaggio dal risultato finanziario a quello economico LA FUNZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE individua il contenuto delle cosiddette scritture di assestamento si collega al conto economico ed a quello del patrimonio, chiarendo il formarsi dei rispettivi valori

  17. ACCERTAMENTI in relazione agli artt. 179 (sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore e quantificazione della somma da incassare) e 189 (divieto di mantenere tra i residui attivi le entrate accertate per le quali non esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata) gli accertamenti sono veri e propri crediti GLI ACCERTAMENTI se riferiti alla gestione corrente, misurano i proventi / ricavi se riferiti alla gestione non corrente, evidenziano movimenti nelle componenti del patrimonio il passaggio é mostrato dal prospetto di conciliazione, collegato al conto economico ed al conto del patrimonio

  18. IMPEGNI rappresentano “accantonamenti” di somme per un determinato scopo in relazione agli artt. 183 (obbligazione giuridicamente perfezionata) e 190 (divieto di conservazione, come residui passivi, delle somme non impegnate) gli impegni di spesa sono veri e propri debiti GLI IMPEGNI se riferiti alla gestione corrente, misurano i costi del periodo se riferiti alla gestione non corrente, evidenziano movimenti nelle componenti del patrimonio il passaggio é mostrato dal prospetto di conciliazione, collegato al conto economico ed al conto del patrimonio

  19. CONTO ECONOMICO comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio (art. 229 1° comma) LE RETTIFICHE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI • Esempi • un fattore produttivo (misurato dal relativo impegno preso nel precedente esercizio) è stato acquisito nell’esercizio precedente ma viene utilizzato (consumato) nel corrente esercizio (rettifica in aumento) • un fattore produttivo è stato acquisito nel corrente esercizio ma viene utilizzato (consumato) solo in parte (rettifica in diminuzione) • sono stati conseguiti ricavi misurati dalle entrate accertate in esercizi precedenti ma di competenza del presente esercizio (rettifica in aumento) • sono stati conseguiti ricavi misurati dalle entrate accertate nel presente esercizio ma di competenza del prossimo (rettifica in diminuzione)

  20. fondo di cassa finale + residui attivi complessivi - residui passivi complessivi CONTO DEL BILANCIO IL CONTO DEL BILANCIO E I RISULTATI FINANZIARI • Avanzo • Disavanzo • Pareggio Entrate accertate Spese impegnate di amministrazione Risultati finanziari di gestione accertamenti a competenza - impegni a competenza

  21. L’introduzione del Conto economico nell’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL.è dovuta alla il risultato della gestione viene espresso in termini esclusivamente finanziari e non esprime le variazioni del patrimonio conseguenti alle operazioni di esercizio GLI INCONVENIENTI DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA il risultato di amministrazione può avere una limitata valenza informativa a seguito di improprie previsioni di residui attivi e passivi necessità di eliminare alcuni inconvenienti provocati dalla contabilità finanziaria manca un collegamento tra il Conto del bilancio e il Conto del patrimonio l’efficienza dei servizi pubblici è di difficile misurazione

  22. LA COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO (1)

  23. LA COSTRUZIONE DEL CONTO ECONOMICO (2)

  24. Quali risultati fornisce la contabilità finanziaria ?? • 1. il risultato di cassa : fondo cassa iniziale + incassi – pagamenti • 2. il risultato di amministrazione : fondo cassa finale + residui attivi – residui passivi • 3. il risultato di gestione : accertamenti - impegni

  25. RESIDUI ?? • Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio (art. 189 TUEL) • Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio (art. 190 TUEL) • Rappresentano gli elementi differenziali fra la gestione di cassa e la gestione di competenza • Sono somme che hanno iniziato l’iter procedurale di realizzazione dell’entrata o della spesa ma che non lo hanno concluso con la riscossione o con il pagamento

  26. I residui • I residui attivi sono le somme accertate e non riscosse entro l’esercizio. Rivedere le caratteristiche dell’accertamento (art. 179 T.U.E.L.) • Per i mutui è sufficiente che sia intervenuta la concessione definitiva • I residui passivi sono formati dalle somme impegnate (art. 183 T.U.E.L.) e non pagate entro la fine dell’esercizio • Per le spese in conto capitale vale il principio di cui al 3° comma

  27. I residui • I residui devono essere riaccertati (art. 228, 3° comma T.U.E.L.)prima dell’inserimento nel rendiconto. • Competente a riaccertare è il funzionario responsabile del servizio di riferimento • I residui sono elemento fondamentale del risultato di amministrazione…..

  28. I debiti fuori bilancio • Sono obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente. • Il “riconoscimento” (art. 194 T.U.E.L.) è riservato al Consiglio Comunale, anche in presenza di stanziamenti accantonati in bilancio • Devono essere riconosciuti con procedura d’urgenza (P.C. 2, 82/1)

  29. I debiti fuori bilancio • È ammissibile il riconoscimento se: • Sentenze passate in giudicato • Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali • Ricapitalizzazione nei limiti previsti dal C.C. di società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici • Espropri o occupazioni d’urgenza per p.u. • Acquisizione beni in violazione delle norme sull’impegno, nei limiti dell’accertata utilità e del dimostrato arricchimento per l’Ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

  30. Aggiornamento annuale inventari (art. 230, comma 7, del Tuel) • Gli inventari, una volta completati, devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali. • L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli a campione sulla correttezza dei valori rilevati nonché sull’esistenza fisica dei beni.

  31. Limiti all’ indebitamento • Gli enti locali potranno assumere mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti ed a quello delle garanzie prestate, al netto dei contributi in conto interesse, non supera il 12,5% delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. • Gli enti che all’1/1/2005 hanno già superato tale limite devono rientrare gradualmente in un triennio

  32. Indebitamento e gestione del debito • Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall’art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009) • DURATA MASSIMA (comma 2) • La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. • TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2) • E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

  33. STRUMENTI DERIVATI : SOSPENSIONE • Fino all’entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati. • Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

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