1 / 94

I diritti sociali dei cittadini stranieri e l’accesso alle prestazioni sociali

I diritti sociali dei cittadini stranieri e l’accesso alle prestazioni sociali. A cura di Walter Citti, consulente ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) Roma, 6-9 febbraio 2012 . Lo straniero ed il diritto all’assistenza sociale.

donoma
Télécharger la présentation

I diritti sociali dei cittadini stranieri e l’accesso alle prestazioni sociali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I diritti sociali dei cittadini stranieri e l’accesso alle prestazioni sociali A cura di Walter Citti, consulente ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) Roma, 6-9 febbraio 2012

  2. Lo straniero ed il diritto all’assistenza sociale • Discrasia tra un principio di parità di trattamento tra migranti e nazionali in materia di assistenza sociale nel diritto internazionale ed europeo e limiti ad un pieno riconoscimento nel diritto interno. • Ragioni di tale discrasia: • Tradizionale distinzione concettuale nel nostro ordinamento tra prestazioni di sicurezza sociale di tipo contributivo e prestazioni di assistenza sociale non contributive (lettura costituzionale di detta distinzione: art. 38 1° e 2° comma)

  3. Lo straniero ed il diritto all’assistenza sociale • Principio costituzionale di uguaglianza e universalità dei diritti umani fondamentali: Art. 2 Cost. fonda un principio personalistico Il sistema internazionale dei diritti umani entra con valenza costituzionale nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 10 c. 1° e 2° e dell’art. 117 c. 1 Cost.

  4. Lo straniero ed il diritto all’assistenza sociale Principio costituzionale di uguaglianza e universalità dei diritti umani fondamentali. Art. 10 c. 1 : adattamento automatico dell’ordinamento giuridico interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (norme imperative di diritto internazionale) → sent. Corte Cost. n. 306/2008 : indennità di accompagnamento di cui all’art. 11 legge 2.2.80, n.11) quale prestazione assistenziale riferita al diritto alla salute quale diritto umano fondamentale→principio di non discriminazione su basi di nazionalità immediatamente applicabile nell’ordinamento nazionale→diritto dello straniero regolarmente soggiornante alla prestazione (disapplicazione dell’art. 80 c. 19 l. n. 388/2000), cfr. Tribunale di Ravenna, ordinanza 1 ottobre 2008, causa n. 140/2008)

  5. Lo straniero ed il diritto all’assistenza sociale Principio costituzionale di uguaglianza e universalità dei diritti umani fondamentali. Art. 10 c. 2 (principio di riserva di legge rafforzata): norme di diritto internazionale pattizio sulla condizione giuridica dello straniero entrano a far parte dell’ordinamento interno per il tramite della legge di ratifica ed esecuzione, ed hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alla legge ordinaria anche successiva (art. 117 c. 1 Cost.)→sent. Corte Cost. n. 348 e 349/2007) Ma….

  6. Principio costituzionale di uguaglianza e universalità dei diritti umani fondamentali. • Norme di diritto internazionale pattizio;, inclusa la CEDU, vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno→in caso di contrasto tra norme interne e norme di diritto internazionale pattizio, spetta alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità.

  7. Il diritto all’assistenza sociale nel diritto comunitario • Rapporto tra diritto comunitario e diritto interno: • Efficacia diretta del diritto comunitario • Primato del diritto comunitario sul diritto interno

  8. Efficacia diretta del diritto comunitario Per quanto concerne: • I Regolamenti comunitari • Le direttive comunitarie (se le norme sono sufficientemente incondizionate, precise e chiare da poter essere richiamate e fatte valere dai singoli nei confronti dello Stato) • La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea → obbligo di interpretazione conforme o di disapplicazione della normativa interna incompatibile (CGE , 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Kucukdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, Cort. Cost., sent. 170/1984; Corte Cost., sent. n. 113/85; Corte Cost. , sent. n. 389/1989, anche Cass. SS.UU. N. 9653/99) [disapplicazione è un obbligo anche per le autorità amministrative e non solo giurisdizionali, incluso gli enti locali→Sull’obbligo di disapplicazione anche da parte degli enti locali, si veda CGE, Fratelli Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989, C-103/88, paragrafi 31 e 32, nella giurisprudenza interna Tribunale di Udine, ord. 615/2010 dd. 17.11.2010 e n. 530/2010 dd. 30.06.2010; Tribunale di Gorizia, n. ord. 1.10.2010 ]

  9. Il diritto comunitario e le prestazioni di assistenza sociale • Norma primaria: Per quanto concerne i cittadini dell’Unione Europea, vale il divieto di ogni discriminazione su basi di nazionalità (art. 18 Trattato sul funzionamento dell’UE- TFUE) (“perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra cittadini di un paese dell’UE e cittadini nazionali in una posizione disciplinata dal diritto europeo” (CGE, Data Delecta C - 43/95)).

  10. Il diritto comunitario e le prestazioni di assistenza sociale • La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario: • Regolamento n. 1408/1971 (sostituito a partire dal 1 maggio 2010 dal Regolamento EU n. 883/2004, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti applicativi n. 987 e 988/2009): coordinamento legislazioni in materia previdenziale (parità di trattamento, principio della totalizzazione dei periodi contributivi e dell’erogazione sulla base della residenza, esportabilità delle prestazioni) • Regolamento n. 647/2005 : inclusione nella nozione di “sicurezza sociale” anche delle “prestazioni speciali a carattere non contributivo” (Allegato n. II bis) • Regolamento n. 859/2003 (ora sostituito dal Regolamento UE n. 1231/2010 del 24 novembre 2010) ha esteso ai lavoratori di paesi terzi che possono dimostrare la loro provenienza da un altro paese membro dell’UE la disciplina comunitaria di cui al Regolamento n. 1408/71 e successive modifiche, circolare INPS n. 118 dd.1.7.2003).

  11. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario. Ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 “ratione personae” • Cittadini di uno Stato membro, nonché familiari e superstiti • Apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro, nonché familiari e superstiti e lavoratori di paesi terzi che possono dimostrare la loro provenienza da un altro paese membro dell’UE, nonché loro familiari e superstiti: • Cittadini di paesi terzi titolari del pds di cui all’art. 9 bis d.lgs. n. 286/98 (direttiva n. 109/2003/CE soggiornanti di lungo periodo) • Cittadini di paesi terzi che hanno precedentemente soggiornato regolarmente in un altro Stato membro in qualità di lavoratori o studenti MA NON SIC ET SIMPLICITER I CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CHE HANNO UNICAMENTE UN LEGAME CON L’ITALIA (SITUAZIONE PURAMENTE INTERNE, cfr. CGE, Khalil, 11.10.2001, cause C-95, 98, 180/99.), cfr. considerando n. 12 Regolamento n. 859/03 ora Reg. 1231/2010 →erronea tesi Tribunale Trento, ordinanza 29.10.2004 e Trib. Firenze, ord. dd. 09.08.2011 n. 2940/2011 e delibera Giunta prov. Bolzano 27.06.2005)

  12. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • DINAMICA ESPANSIVA DELLA NOZIONE DI SICUREZZA SOCIALE Nozione autonoma di “sicurezza sociale” nel diritto comunitario → mancata distinzione tra prestazioni contributive e prestazioni assistenziali → Tra le prestazioni assistenziali che ricadono nella sfera applicativa del Regolamento n. 1408/71 (ora Reg. 883/04) debbono esservi incluse anche quelle i cui criteri e requisiti soggettivi sono fissati dalla legislazione e non derivano da valutazione individualizzata lasciata alla discrezionalità degli enti locali, anche se non incluse nell’elenco di cui all’allegato II bis (giurisprudenza CGE) purchè possano essere collocate in uno di quei settori di “sicurezza sociale” previsti dall’art. 3 comma 1 del regolamento.

  13. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario Regolamento n. 883/04 . Settori di “sicurezza sociale” di cui all’art. 3 c. 1: • Prestazioni di malattia e maternità • Prestazioni di invalidità • Prestazioni di vecchiaia • Prestazioni ai superstiti • Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali • Assegni in caso di morte • Prestazioni di disoccupazione • Pensionamento anticipato • Prestazioni familiari

  14. Regolamento n. 883/04 . Settori di “sicurezza sociale” di cui all’art. 3 c. 1 • Definizione di prestazioni familiari (prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli assegni speciali di nascita o adozione menzionati nell’allegato I) N.B.: L’allegato I per quanto concerne l’Italia non menziona nessun assegno speciale di nascita.

  15. Regolamento n. 883/04 . Settori di “sicurezza sociale” di cui all’art. 3 c. 1 • Prestazioni speciali in denaro non contributive previste dalla legislazione vigente: • Intese a garantire un reddito minimo di sussistenza ovvero alla protezione dei portatori di handicap E il cui finanziamento deriva dalla tassazione obbligatoria e non da contributi del beneficiario E sono elencate nell’allegato X (contenuto ora nel regolamento UE n. 988/2009): • Assegno sociale • Assegni e indennità per mutilati e invalidi civili • Pensioni e indennità per sordomuti • Pensioni e indennità per ciechi • Integrazione pensioni al minimo • Integrazione assegno di invalidità • Maggiorazione sociale

  16. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Art. 45 TFUE : principio di non discriminazione su basi di nazionalità fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (per i lavoratori autonomi: libertà di stabilimento, art. 49 TFUE) Regolamento n. 1612/68/CEE (ora Regolamento (UE) n. 492/2011) ha attuato tale principio con riferimento anche ai vantaggi sociali (art. 7 c. 2). Nozione di vantaggio sociale ha un autonomo significato “comunitario” → estende alle prestazioni di assistenza sociale atte a facilitare la mobilità dei cittadini comunitari all’interno dello spazio comune europeo (casistica CGE: diritto alla riduzione tariffe ferroviarie per le famiglie numerose, assegno di natalità) - Principio di parità di trattamento in materia di accesso all’alloggio (incluso l’accesso alla proprietà) (art. 9 Regolamento n. 492/2011) (CGE, Commissione c. Grecia, 30.05.1989 n. 305/87)

  17. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Con l’introduzione della cittadinanza dell’Unione europea, il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali di cui al Regolamento n. 1612/68 trova applicazione nei confronti dei cittadini dell’UE che esercitano il diritto alla libertà di circolazione, indipendentemente dallo status di lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione ad esso (Grzelczyk, 20.09.2001)

  18. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Direttiva n. 2004/38/CE diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari: Art. 24 : parità di trattamento in materia di assistenza sociale Deroghe: • Per i primi tre mesi di soggiorno e per i periodi più lunghi in cui il lavoratore rimane nel territorio del paese membro per cercarvi un lavoro (CGE, Antonissen, Collins). N.B. Deroga NON valida in relazione ad una prestazione finanziaria destinata a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro, qualora possa essere dimostrata l’esistenza di un nesso reale tra la persona ed il mercato del lavoro (iscrizione liste collocamento) (CGE, Collins, Ioannidis (2005)) rif. Normativa nazionale art. 13 c. 3 d.lgs. n. 30/2007 - Concernente la formazione professionale, le borse di studio e i prestiti per gli studenti che non siano lavoratori autonomi o subordinati ovvero familiari di essi.

  19. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Gli studenti comunitari allora possono essere sic et simpliciter esclusi legittimamente da prestazioni assistenziali ? • No se tali prestazioni non sono strettamente qualificabili quali aiuti al mantenimento agli studi nel senso indicato dall’art. 24 c. 2 della direttiva (borse di studio, prestiti per studenti→per le altre prestazioni vali il principio di non discriminazione (Grzelczyk,C-184/99) No se : sono stati precedentemente occupati, ovvero uno dei genitori o dei tutori legali ha percepito dei redditi nel paese, ovvero possono dimostrare un certo grado di integrazione nel paese (se ha già soggiornato nel paese da un certo periodo di tempo, sentenza CGE Bidar termine di tre anni)

  20. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Interpretazione sistemica del principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale (Art. 24) con il diritto al mantenimento del soggiorno vincolato al criterio dell’assenza dell’onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante (Art. 14 direttiva n. 2004/38).

  21. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Giurisprudenza della CGE: • Se un cittadino dell’EU o un familiare possiede un titolo di soggiorno ha diritto alle prestazioni di assistenza sociale in regime di parità con i lavoratori nazionali (Martinez Sala, 1996; Trojani, 2002: fino a quanto il soggetto soggiorni legalmente, egli ha diritto alla parità di trattamento, salvo poi decidere se procedere o meno alla revoca del titolo di soggiorno e all’allontanamento); • Se il cittadino dell’UE conserva la qualifica di lavoratore subordinato o autonomo (art. 7 direttiva e d.lgs. n. 30/2007) ovvero ha acquisito il diritto di soggiorno permanente; • Se il familiare del cittadino dell’UE mantiene il diritto di soggiorno (art. 14 direttiva; art. 11-12 d.lgs. n. 30/2007) Casi Baumbast C-413/99, Texeira v. UK, 23.02.2010, C- 480/08 e Ibrahim v. UK, C- 310/08, 23.02.2010, relativi all’autonomo diritto al soggiorno del genitore del minore titolare del diritto di istruzione); dall’autonomo diritto di soggiorno del genitore extracee di minore a carico con cittadinanza dell’Unione discende il diritto alla parità di trattamento in materia di assistenza sociale (causa Zambrano c. Belgio, C- 34/09) sentenza 08.3.2011; • Esclusione di una lettura restrittiva delle norme, che legherebbe strettamente il diritto al soggiorno alla permanenza delle condizioni per la sua acquisizione: criterio dell’onere irragionevole o eccessivo richiama ad un principio di proporzionalità.

  22. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Valutazione del principio di proporzionalità (considerando 16 direttiva n. 2004/38): • Ricorso sistematico al sistema dell’assistenza sociale (esclusione di ogni automatismo); • Esclusione del carattere eccessivo del ricorso all’assistenza sociale quando l’interessato vi fa richiesta per superare difficoltà d’ordine temporaneo (sentenza Grzelczyk: gli Stati membri sono chiamati a dare prova di una certa solidarietà finanziaria con i cittadini degli altri Stati membri); • Necessità di valutare la durata del soggiorno legale precedente dell’interessato nel paese di accoglienza, il suo grado di integrazione nella società di accoglienza e di origine, la sua situazione personale (età, stato di salute, situazione familiare e sociale, ad es. se la situazione di difficoltà è dovuta a “avversità” indipendenti dalla volontà dell’interessato (es. stato di salute, incidenti e infortuni, divorzi e separazioni, …)→Corte di Appello di Milano, n. 396-397/2010 dd. 10.12.2010); • Bilanciamento rispetto all’ammontare dell’aiuto assistenziale richiesto

  23. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Principio di parità di trattamento e di non discriminazione per motivi di nazionalità (art. 18 TFUE): • Divieto di discriminazioni dirette; • Divieto di discriminazioni indirette o “dissimulate”.

  24. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Concetto di discriminazione indiretta Quando una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di diversa nazionalità protette dalle norme del diritto europeo in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini nazionali. Cioè discriminazioni fondate su altri criteri diversi dalla nazionalità, ma che comunque permangono al medesimo risultato (sentenza Scholz) Fonte: giurisprudenza della CGE, direttive europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e 2000/78), 6° considerando al Regolamento n. 492/2011 parità di trattamento deve essere considerata di “diritto” e “di fatto”).

  25. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Criterio della residenza fondante una discriminazione indiretta In quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori migranti e dunque privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (Meints, Meussen, Commissione c. Lussemburgo, Commissione c. Italia 2003)

  26. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Esempi di discriminazioni indirette fondate sulla residenza nella giurisprudenza della CGE: • Commissione c. Lussemburgo (20.06.2002): accesso al reddito minimo garantito subordinato al requisito della residenza quinquennale nel paese, in precedenza su questione analoga, Commissione c. Belgio (10.11.1992); • Commissione c. Lussemburgo (10.03.1993): assegno di natalità subordinato al requisito di residenza durante l’anno precedente alla nascita • O’Flyinn : indennità funerarie in relazione al luogo di inumazione o di cremazione; • Commissione c. Belgio (12.09.1996): indennità per lavoratori in cerca di prima occupazione che hanno terminato gli studi in un istituto secondario riconosciuto o sovvenzionato dallo Stato; • Commissione c. Belgio (7.10.2004): indennità di carriera per i lavoratori in congedo parentale subordinata al domicilio o residenza in Belgio (discriminazione indiretta a danno dei lavoratori comunitari frontalieri)

  27. Il welfare regionale del FVG e la discriminazione indiretta fondata sull’anzianità di residenza • Abbattimento rette servizi per la prima infanzia: 1 anno in regione (l.r.20/2005 modif. da l.r. 18/2009); • Assegni allo studio per l’iscrizione scuole private parificate: 5 anni in Italia, 1 anno in regione (l. r. 6/2006 modif. l.r. 18/2009); • Contributi in materia di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni (mutui prima casa, fondo accesso locazioni l. 431/98): dieci anni in Italia; • Fondo povertà: 3 anni in regione (l.r. 9/2008); • Assegnazione alloggi ATER : dieci anni in Italia, di cui 5 in regione (l.r. 16/2008); • Assegno di natalità: dieci anni in Italia, di cui 5 in regione; • Benefici carta famiglia: otto anni in Italia, di cui 1 in regione (l.r. 12/2009); • Accesso sistema integrato servizi sociali: 3 anni in regione (l.r. 24/2009) (cancellato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 40/2011)….. ma anche……

  28. La discriminazione indiretta fondata sull’anzianità di residenza • ….. Regolamento del Comune di Ciampino sugli asili nido comunali (delibera n. 101 dd. 07.06.2010)…Meccanismo premiale per i lungo residenti nel Comune per la formazione delle graduatorie di accesso, cfr. punto 1. 7: "se almeno uno dei genitori è residente nel Comune di Ciampino 1 punto  per ogni anno di residenza calcolato con riferimento al genitore residente da più tempo". (parere negativo UNAR dd. 03.11.2010).

  29. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Giudizio sull’esistenza di una discriminazione indiretta fondato su tre livelli: • Comparabilità delle fattispecie; • La constatazione di uno svantaggio; • La negazione dell’esistenza di una legittima causa di giustificazione della disparità di trattamento.

  30. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario 1) giudizio di comparabilità E’ discriminatorio il trattamento diseguale che si applica a situazione analoghe o comparabili; 2) Constatazione dello svantaggio Rilevanza dei dati statistici Allué Coonan: durata dei contratti lettori universitari di lingua stranieri. Discriminazione indiretta perché “in base ai dati statistici soltanto il 25% dei lettori ha la cittadinanza italiana” Tuttavia….

  31. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • ….Il ricorrente deve provare lo svantaggio? • ….e tale onere deve essere soddisfatto attraverso dati statistici? La risposta è NO! Sono indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale le quali, benchè indistintamente applicabili a tutti, a prescindere dalla nazionalità, riguardano: • Essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti; ovvero • Per la loro stessa natura, possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti; ovvero • Rischiano di essere sfavorevoli in modo particolare ai lavoratori migranti. Dunque “non è necessario accertare che la disposizioni di cui trattasi si applichi in concreto ad una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori migranti. Basta rilevare che detta disposizione è in grado di produrre un effetto del genere” (O’Flynn) NON VI E’ DUNQUE PER LE DISCRIMINAZIONI SU BASE DI NAZIONALITA’ UNO STRETTO ONERE PROBATORIO

  32. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Terzo livello di giudizio: l’assenza di una causa giustificatrice legittima Per essere legittima ed oggettiva la causa giustificatrice deve: • essere indipendente dalla cittadinanza (Schöning) • Perseguire un interesse generale • Essere proporzionale al sacrificio imposto in termini di disparità di trattamento (criterio di idoneità e necessità rispetto all’obiettivo perseguito e di assenza di valide alternative)

  33. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Considerazioni di bilancio non possono costituire di per sé obiettivi di politica sociale e dunque giustificare una discriminazione altrimenti norme e principi fondamentali dell’Unione europea verrebbero condizionati dalla situazione delle finanze degli Stati membri (Helga Kutz-Bauer, Hill, Teuling).

  34. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza in Italia • Tribunale di Udine, ordinanza 30.06.2010 n. 530/2010: L’ente locale deve disapplicare la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza ai fini dell’accesso ad un assegno di natalità in quanto incompatibile con il diritto dell’UE • Tribunale di Udine, ordinanza 17.11.2010 n. 615/2010: L’ente locale deve disapplicare la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza ai fini dell’accesso al fondo locazioni in quanto incompatibile con il diritto dell’UE • Tribunale di Bolzano, ordinanza n. 666/2010 dd. 24.11.2010: Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea della normativa della Prov. autonoma di Bolzano che nel ripartire il finanziamento per l’ accesso alle locazioni, suddivide i fondi a seconda della nazionalità comunitaria o meno dei richiedenti e, per quanto concerne il primo gruppo, sulla base dei criteri della consistenza dei tre gruppi etnici autoctoni e del fabbisogno abitativo. Richiesta di parere alla CGE se tale normativa viola il principio di non-discriminazione di cui al diritto UE ed il principio di parità di trattamento nell’accesso all’alloggio e all’assistenza sociale a favore dei cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti (conclusioni dell’Avvocato generale della Corte dd. 03.12.2011, causa C-571/10).

  35. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario. Casi di giurisprudenza in Italia • Tribunale di Gorizia, ordinanze n. 271/2011 dd. 30.06.2011 e n. 212/2011 dd. 26.05.2011 Viola la parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall’art. 11 della direttiva n. 109/2003, la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza ai fini dell’accesso al fondo locazioni e all’assegno di natalità. • Tribunale di Trieste, ordinanza n. 479 dd. 05.08.2011,Viola la parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall’art. 11 della direttiva n. 109/2003, la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza ai fini dell’accesso al fondo locazioni

  36. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario Norme e principi fondamentali dell’Unione europea: Non discriminazione quale diritto fondamentale dell’UE (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE)

  37. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitario • Effetto “orizzontale” del principio di non – discriminazione per motivi di nazionalità, quindi non solo nei rapporti tra individui e/o società da un lato e istituzioni statuali dall’altro, ma anche nei rapporti tra privati • (Art. 18 TFUE, Art. 45 TFUE, Art. 49 TFUE)→norme formulate in termini generali e dunque non rivolte in modo particolare agli Stati membri;→norme imperative attributive di diritti ai singoli ed enuncianti libertà fondamentali, ora riconosciute dalla Carta europea dei diritti fondamentali. (CGUE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano)

  38. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitarioEffetto “orizzontale” del principio di non – discriminazione per motivi di nazionalità Caso di studio • Fondazione filantropica privata (ex IPAB) che eroga borse di studio e prestazioni sociali a sostegno della famiglia unicamente a cittadini italiani sulla base di un’attribuzione testamentaria. Bilanciamento valori costituzionali: Da un lato principio di uguaglianza e pari dignità sociale delle persone (artt. 2 e 3 Cost.) Dall’altro libertà ed autonomia contrattuale (art. 41 Cost.) Artt. 1343 e 1418 c.c.: contratto nullo quando contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Il principio di uguaglianza è norma imperativa e di ordine pubblico. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cassazione, II, 15 aprile 2009, n. 8941. TAR Campania, sentenza n. 4978/2011 dd. 26.10.2011 Fino a che punto può valere il principio di non-discriminazione nell’ambito della prestazioni offerte in regime di gratuità ? Tesi della giustificabilità della distinzione o restrizione operata nella sfera dei beneficiari quando il donante abbia un apprezzabile interesse economico o morale ad operare la distinzione o restrizione in stretta correlazione o dipendenza dalla propria natura costitutiva o dell’azione che intenda premiare (Maffeis, offerta al pubblico e divieto di discriminazione, giuffrè 2007)

  39. La sicurezza sociale quale ambito disciplinato dal diritto comunitarioEffetto “orizzontale” del principio di non – discriminazione per motivi di nazionalità • Tariffe differenziate a seconda della nazionalità nelle polizze assicurative RCA auto (penalizzazione di cittadini UE appartenenti a determinate nazionalità –primis romeni): Violazione dell’art. 18 del TFUE dell’art. 21 c. 2 CDFUE in quanto norme applicabili anche ai rapporti tra privati (limite di diritto europeo al principio di autonomia dell’iniziativa economica privata

  40. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi • Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale tra cittadini nazionali e cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (direttiva n. 109/2003, art. 11 c. 1 lett. f, attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, artt. 9 e 9 bis d.lgs. n.286/98)

  41. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi • Ambiguo recepimento in Italia: “clausola generalizzata di esenzione in caso di previsione normativa difforme” (comma 12 lett. c) art. 9 d.lgs. n. 286/98) Criterio interpretativo: la norma interna di recepimento o che comunque si situi nell’ambito del diritto comunitario deve essere interpretata in maniera conforme alla norma comunitaria. Quando l’interpretazione conforme non sia possibile per una radicale difformità della norma interna rispetto a quella comunitaria, la prima deve essere disapplicata a vantaggio della seconda.

  42. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti Giurisprudenza: Ordinanza Tribunale di Gorizia, n. 351/10 dd. 01.10.2010; Ordinanza Tribunale di Padova, dd. 05.12.2011 Ordinanza del Tribunale di Monza dd. 10.06.2011: Art. 9 d.lgs. N. 286/98 deve essere interpretato in maniera conforme al principio di parità di trattamento di cui alla direttiva n. 109/2003 (diritto all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi ex art. 65 L. 448/98 spettante anche al titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) Ordinanza tribunale di Bolzano n. 379 dd. 11 giugno 2009 : “norma di cui all’art. 11 direttiva n. 109/2003 avente contenuto immediatamente precettivo suscettibile di creare effetti diretti nell’ordinamento italiano”

  43. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti Esempi di incompatibilità tra il principio comunitario di parità di trattamento a favore dei soggiornanti di lungo periodo e la legislazione interna italiana: • Art. 65 L. 448/98 (assegno INPS ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori) (clausola di cittadinanza, italiano o di un paese membro dell’UE): discriminazione diretta; • Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (“carta acquisti” riservata agli anziani over 65 e bambini under 3 – clausola di cittadinanza italiana ): discriminazione diretta • Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (“carta bambini”: rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale)- clausola di cittadinanza italiana): discriminazione diretta • Art. 11 comma 13 della  legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell’art. 11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al   Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione vincolato al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione - discriminazione diretta; • Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell’accesso all’assegno sociale a partire dal 1 gennaio 2009) – discriminazione indiretta o dissimulata fondata sulla residenza

  44. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/Rifugiati e titolari della protezione sussidiaria Art. 28 direttiva n. 2004/83 dd. 29 aprile 2004: parità di trattamento con i cittadini nazionali con la finalità di scongiurare il disagio sociale (considerando n. 33)- recepimento art. 27 d.lgs. n. 251/07 Giurisprudenza: Tribunale di Milano, ordinanza 31 gennaio 2008 (indennità di accompagnamento).

  45. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/rifugiati e titolari della protezione sussidiaria Esempi di incompatibilità tra il principio comunitario di parità di trattamento a favore dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria e la legislazione interna italiana: • Art. 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (“carta acquisti” riservata agli anziani over 65 e bambini under 3 – clausola di cittadinanza italiana ): discriminazione diretta • Art. 19 comma 18 legge n. 2/2009 (“carta bambini”: rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale)- clausola di cittadinanza italiana): discriminazione diretta • Art. 11 comma 13 della  legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell’art. 11 della legge n. 431/98 prevede ora per i soli cittadini stranieri (extraUE) l'accesso al   Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione vincolato al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione - discriminazione diretta; • Art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 (requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell’accesso all’assegno sociale a partire dal 1 gennaio 2009) – discriminazione indiretta o dissimulata fondata sulla residenza N.B. Assegno INPS nuclei numerosi:circolare n. 9 del 22 gennaio 2010 estende tale beneficio anche ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

  46. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di non discriminazione in taluni Accordi euro-mediterranei Accordi di Associazione euromediterranei tra Comunità Europea e alcuni Stati terzi Clausola di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di sicurezza sociale negli Accordi con Repubblica di Tunisia, Regno del Marocco e Algeria

  47. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di non discriminazione in taluni Accordi euro-mediterranei Es. Art. 68 Accordo euromediterraneo con l’Algeria: 1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari". Il successivo art. 69 specifica quali destinatari  della previsione sulla parità di trattamento "i cittadini delle parti contraenti  residenti o legalmente impiegati  nel territorio dei rispettivi paesi ospiti", fissando dunque l'unico requisito della residenza o dell'attività lavorativa legale svolta nel territorio della parte contraente .

  48. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di non discriminazione in taluni Accordi euro-mediterranei • Art. 3-1° della Decisione n. 3/80 del Consiglio d’associazione dell’Accordo di associazione CEE-Turchia del 1963: parità di trattamento in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori turchi soggiornanti nell’Unione europea e dei loro familiari, a prescindere dalla loro nazionalità. - La nozione di lavoratore deve essere interpretata con riferimento all’art. 1 lett. a ) del Regolamento n. 1408/71 (persona assicurata, sia pure per un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale e indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro) (CGUE, Sürül c. Germania, 4 maggio 1999)

  49. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di non discriminazione in taluni Accordi euro-mediterranei • Il principio di parità di trattamento deve essere interpretato alla stessa stregua di quanto previsto per i cittadini UE nell’ambito dell’interpretazione offerta dalla CGE: divieto di discriminazioni non solo dirette, ma anche indirette (CGE, Ozturk c. Austria, sentenza 28.04.2004, causa C-373/02).

  50. Diritto comunitario, prestazioni di assistenza sociale e cittadini di Paesi terzi/clausola di non discriminazione in taluni Accordi euro-mediterranei • Interpretazione del concetto di “sicurezza sociale” Trattandosi di una di una norma di diritto comunitario, il concetto deve essere interpretato alla luce degli autonomi criteri interpretativi sviluppati dalla giurisprudenza della CGE. → nozione di “sicurezza sociale” intesa allo stesso modo dell’identica nozione contenuta nel Regolamento Ce n. 1408/71 (ora Reg. n. 883/2004) dunque Non sono prestazioni contributive, ma anche assistenziali, di tipo familiare, ovvero destinate dalla tutela specifica delle persone con disabilità, comprese nell’allegato X, ma anche quelle che, pur non essendo incluse nell’allegato, corrispondono a diritti soggettivi in quanto previste dalla legislazione che ne disciplina i criteri ed i requisiti soggettivi ed oggettivi, purchè siano riferibili alle categorie di prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 3 c. 1 del Regolamento n. 883/04 (dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale) (Kziber, Yousfi, Hallouzi-Choho, Krid, Henia Babahenini, …)

More Related