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SEMINARIO FORMATIVO PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

UNIVERSITA’ DI CATANIA FACOLTA’ DI INGEGNERIA. SEMINARIO FORMATIVO PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE. Legislazione di riferimento sui lavori pubblici. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE.

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SEMINARIO FORMATIVO PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DI CATANIAFACOLTA’ DI INGEGNERIA SEMINARIO FORMATIVOPER CANDIDATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

  2. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Legislazione di riferimento sui lavori pubblici

  3. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Lavoro pubblico • È costituito dalle attività materiali, tecniche e strumentali realizzate da un Ente pubblico. • È definito dà un solo elemento soggettivo in quanto rappresenta ogni lavoro eseguito dallo Stato o da un altro Ente pubblico.

  4. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Opera pubblica • Trae origine dal lavoro pubblico ed è caratterizzata anche dalla destinazione della stessa e dal carattere immobiliare di ciò che si intende realizzare. • L'opera diventa pubblica soltanto a costruzione ultimata e dopo aver acquisito l’oggettiva destinazione di bene demaniale o di bene patrimoniale indispensabile.

  5. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE • Le opere pubbliche sono quindi destinate al conseguimento di un pubblico interesse. • Si connotano per essere fruibili da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. • A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.).

  6. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Quadro normativo sui lavori pubblici in Sicilia

  7. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE NORMATIVA NAZIONALE • Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (in seguito indicato come Codice dei contratti) • D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 109 costituito da 232 articoli)

  8. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Codice dei contratti Il codice è già operativo a livello nazionale, ma non è entrato in vigore nella sua pienezza e la sua intera operatività si completerà con l’emanazione del regolamento di esecuzione, pertanto da quel momento cesserà l’efficacia di tutta una serie di norme regolamentari contenute nel DPR 554 e che sono allo stato attuale ancora vigenti.

  9. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Sicilia - Regione a Statuto Speciale La Regione Siciliana anche in materia di lavori pubblici ha competenza legislativa esclusiva, che deriva dall'art. 14, lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455, ma che trova, comunque, il suo limite nell'osservanza delle leggi statali di riforma economico-sociale, nei principi generali dell'ordinamento, nonché nell'adempimento degli obblighi internazionali contratti dallo Stato.

  10. Fatta salva l'immediata operatività, nell'ambito della Regione, della normativa europea disciplinante i rapporti al di sopra della soglia comunitaria, nonché delle norme statali sulla prevenzione della criminalità mafiosa e sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'adeguamento alla disciplina nazionale, in materia di lavori pubblici, è riservata alle autonome scelte del legislatore regionale. Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non hanno effetto sull'ordinamento della regione, se non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate all'esclusiva competenza dello Stato (ad esempio la materia dell'arbitrato o della giurisdizione sulla quale la regione siciliana non ha potestà legislativa). FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE

  11. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE • Al di fuori delle suddette ipotesi, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163, e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento, trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo della regione di adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti che costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. • Per tale motivo in Sicilia continua ad applicarsi la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii., con la quale è stata recepita staticamente con modifiche ed integrazioni la legge nazionale n. 109/1994, nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale, che entrata in vigore il 9/9/2002.

  12. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita le ulteriori norme che si applicano nel territorio della regione, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina dettata dal legislatore siciliano Trattasi, in particolare, del: • D.P.R. n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di ll.pp.n 109/1994 e ss.mm.; • D.M. n 145/2000 - Capitolato generale d'appalto; • D.P.R. n. 34/2000 - Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; • D.M. n. 294/2000 - concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; • D.M. n 398/2000 - recante le norme di procedura del giudizio arbitrale.

  13. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Applicazione in Sicilia del DPR n. 554 • In Sicilia alcuni articoli del DPR 554/1999 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/1994) – non sono applicabili, in quanto non compatibili con le attuali norme regionali, mentre altri articoli dello stesso DPR possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni (vedasi in proposito la circolare dell’Assessorato regionale LL.PP. del 24 ottobre 2002, successivamente modificata con la circolare 5 agosto 2003).

  14. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Norme in atto vigenti in Sicilia • L.R. 7/2002 • L.R. 7/2003 • L.R. 16/2005 • L. 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate dal legislatore siciliano • D.P.R. 554/99 ove compatibile con le norme regionali • D.P.R. 34/2000 • T.U. Espropriazioni 387/2001 • D.Lvo 163/2006 solo relativamente alla fase di gara d’appalto ed affidamento degli incarichi a professionisti esterni alla stazione appaltante.

  15. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE I RUOLI PROFESSIONALI NELLA PROGETTAZIONE • Progettista • Responsabile Unico del Procedimento (RUP) • Coordinatore Sicurezza in fase progettuale

  16. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE LE FASI PROGETTUALI La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici • Progettazione preliminare • Progettazione definitiva • Progettazione esecutiva

  17. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Progettazione preliminare Sono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento. Esso è costituito dai seguenti elaborati (art.18 e 24 del Regolamento): • Relazione illustrativa (contenente la specifica delle ragioni della scelta della soluzione progettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili e la sua fattibilità amministrativa e tecnica); • Relazione tecnica; • Schemi grafici (che debbono consentire di individuare le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera); • Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; • Calcolo sommario della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera;

  18. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Progettazione definitiva Tale fase progettuale deve individuare compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso è costituito dai seguenti elaborati (art. 25 e 34 del Regolamento): • Relazione descrittiva: • Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica; • Relazioni tecniche specialistiche; • Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; • Elaborati grafici; • Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero studio di fattibilità ambientale; • Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; • Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; • Piano particellare di esproprio; • Computo metrico estimativa; • Quadro economica.

  19. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Progettazione esecutiva Tale fase progettuale deve essere conforme a quella definitiva e deve essere tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere costituito dai seguenti elaborati (art. 35 del Regolamento ): • Relazioni dettagliate; • Calcoli esecutivi di strutture ed impianti; • Elaborati grafici in scale adeguate compresi i particolari costruttivi; • Capitolato Speciale d‘Appalto; segue

  20. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE • Schema di contratto; • Computo metrico estimativo; • Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi; • Piano di sicurezza e coordinamento; • Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera; • Eventuali ulteriori studi di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali che si rendessero necessari; • Cronoprogramma, ove necessario; • Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

  21. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Art. 17 L. 109/94) • Dagli Uffici Tecnici delle stazioni appaltanti; • Dagli Uffici consortili di progettazione e Direzione Lavori costituiti fra comuni, consorzi, unioni, Aziende unità sanitarie locali, Enti di industrializzazione ed Enti di bonifica; • Organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni possono avvalersi • Da liberi professionisti singoli o associati; • Società di professionisti; • Società di Ingegneria; • Raggruppamenti temporanei (D, E, F); • Consorzi stabili di professionisti e di Società di ingegneria.

  22. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI Le relative procedure sono disciplinate: (Art. 17 commi 9, 10, 11, 12 della legge 109/94) • per importo pari o superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa : dalla direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal D.Lgs. 17/03/95, n. 157 e s. m.; • per importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00 Euro, IVA esclusa: da gara ad evidenza pubblica disciplinata da apposito regolamento e successivo bando tipo che deve emanare l'Assessore ai LL.PP. Regionale; segue

  23. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE • per importo inferiore a € 100.000, IVA esclusa: a mezzo gara informale nel rispetto della trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso (non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • per importo inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa, ove il regolamento interno della Stazione Appaltante lo prevedano: da rapporto fiduciario secondo i criteri di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento introdotti nella Regione Siciliana con L.R. 16/2005. I compensi relativi all'attività tecnico-amministrativa non possono essere subordinati all'ottenimento del finanziamento dell'opera

  24. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI Gli studi e progetti redatti dai soggetti A, B, C (Pubblici dipendenti) devono essere redatti da tecnici abilitati all’esercizio della professione. I Tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti degli ordinamenti professionali, se in servizio presso l’Amministrazione o altra Amministrazione da almeno cinque anni.

  25. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di: • persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice Civile); • nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza.

  26. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE SOCIETÀ DI INGEGNERIA Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto

  27. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

  28. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, (art. 2359 c.c.) controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

  29. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE PUBBLICITÀ INCARICHI PROFESSIONALI La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.

  30. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO • La designazione di un responsabile del procedimento per ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento e direzione dei lavori testimonia il chiaro intento del legislatore di voler individuare un soggetto ben preciso a cui demandare la cura dell’opera pubblica. • Ne consegue l’univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell’opera al controllo finale della sua corretta esecuzione. • Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale figura, ha voluto ripartire le funzioni tra amministratori e dirigenti, con l’attribuzione a questi ultimi di effettivi poteri gestionali e di adeguate risorse. segue

  31. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE • Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP prevedono essenzialmente compiti di programmazione, coordinamento e controllo, mentre risultano abbastanza limitate le attività operative vere e proprie, le quali, evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti. • Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli stessi. • Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico del Procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo.

  32. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 7 Legge 109/94) • I soggetti di cui all'art. 2. comma 2. lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990. n. 241. e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione. dell’affidamento e dell'esecuzione. • Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia de! lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. segue

  33. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. segue

  34. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996. n. 494. e successive modificazioni. • Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. segue

  35. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto lgs 17 marzo 1995. n. 157 - a professionisti singoli o associati - alle società aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario. amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. segue

  36. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

  37. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1 Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria (pari a 6.242.9529 euro) il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

  38. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI II Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Art. 7 D.Lgs 554/99 Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.

  39. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi eai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. • Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni : • nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; • nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; • nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; • sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; • nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

  40. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99, e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

  41. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

  42. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 1 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.

  43. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Funzioni e compiti del RUP Art. 8 D.P.R. 554/99 Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonee a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica; c) redige il documento preliminare alla progettazione; • coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; segue

  44. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI e) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, vérificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonchè alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; f) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; g) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; • richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici; segue

  45. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori; l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire, la piena disponibilità degli immobili; m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: • l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti; • la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare 1'intero lavoro; • l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento; segue

  46. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; • raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; • accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; • trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratte; • assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; segue

  47. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI • irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni del direttore dei lavori; • accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. 554/99; • propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; • propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. • gli altri compiti sono afferenti alla fase di Direzione Lavori.

  48. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

  49. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. Art. 18 comma 2-quater L. 109/94:E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse.

  50. FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DI INGEGNERI Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, fermo restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.

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