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Hotel Galilei - Pisa 9 maggio 2013 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli

I nuovi Consigli Disciplinari dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3) D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (art. 8) Regolamento CNAPPC 16 novembre 2013. Hotel Galilei - Pisa 9 maggio 2013 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli

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Hotel Galilei - Pisa 9 maggio 2013 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli

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Presentation Transcript


  1. I nuovi Consigli Disciplinari dell’Ordine degli Architetti P.P.C.Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3)D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (art. 8)Regolamento CNAPPC 16 novembre 2013 Hotel Galilei - Pisa 9 maggio 2013 Relazione Avv. Gian Pietro Dalli (Consulente legale Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Pisa)

  2. Sommario • Le norme • L’attuazione dei principi • funzioni dei Consigli di disciplina; • il numero dei Consiglieri; • rapporto con il Consiglio dell’Ordine; • i Collegi di disciplina; • Consiglieri non iscritti all’Albo; • incompatibilità; • nomina dei Consiglieri; • obbligo di astensione; • decadenza e sostituzione; • abrogazioni e disciplina transitoria

  3. Premessa Le indicazioni che seguono costituiscono una prima meditata lettura della normativa in esame. Le interpretazioni che vengono fornite dall’autore di questo contributo, costituiscono una delle possibili letture della normativa. Potranno quindi essere riconsiderate alla luce delle eventuali ulteriori indicazioni che dovessero arrivare dal Ministero, dal Consiglio Nazionale, dalle Federazioni regionali e dagli altri Consigli territoriali. Oltre che dalle pronunce della Magistratura. Ogni contributo – anche da parte di singoli iscritti – è auspicabile e benvenuto.

  4. Le norme • Legge 14 settembre 2011 n. 148 art. 3, commi 5, 5-bis, 5-ter Delega riforma professioni regolamentate • D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare • CNAPPC 16 novembre 2012 Regolamento sulla designazione dei componenti i Consigli di disciplina

  5. Le norme Legge 14 settembre 2011 n. 148 (modificata dalla legge 23 dicembre 2011 n. 214 c.d. “salva Italia”) Art. 3 – Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche “… Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ….

  6. Le norme • obbligo di formazione continua; • disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione; • obbligo della polizza contro la R.C. professionale; • libertà di pubblicità informativa con ogni mezzo.

  7. Le norme … (omissis) … f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; … (omissis) …

  8. Le norme I principi della delega : 1) organi disciplinari dell’Ordine distinti da quelli che esercitano l’amministrazione; 2) “gli eletti non giudicano gli elettori” ovvero la carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di Consigliere di disciplina; 3) i Consigli di disciplina svolgono, nel procedimento disciplinare, sia funzioni istruttorie che decisorie

  9. Le norme In attuazione dei principi della delega di cui alla legge 148/2011 è stato emanato il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ovvero il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare Si occupa essenzialmente di fissare le regole sulla composizione e la nomina dei Consigli disciplinari. Non modifica le altre norme sul procedimento disciplinare, né interviene sulla deontologia

  10. Le norme Art. 8 D.P.R. 137/2012 3. … I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

  11. Le norme • CNAPPC 16 novembre 2012 (BUMG n. 12 del 15/12/2012) • Regolamento sulla designazione dei componenti i Consigli di disciplina • Presentazione candidature (forma, termine, contenuto); • requisiti per assumere la carica di consigliere di disciplina; • ammissibilità di consigli di disciplina interprovinciali e regionali; • obbligo di astensione; • disciplina transitoria

  12. Le norme I regolamenti degli altri Consigli Nazionali • Geometri 19/11/2012 • Geologi 23/11/2012 • Chimici 28/11/2012 • Ingegneri 30/11/2012 • Periti Agrari e Periti Agrari laureati 30/11/2012 • Avvocati (Legge di riforma della professione n. 247/2012) • Medici (esclusi dalla riforma) • Notai (esclusi dalla riforma)

  13. Funzioni dei Consigli di disciplina La prima questione Il Consiglio di disciplina si sostituisce interamente al Consiglio dell’Ordine oppure residuano ancora, in capo a quest’ultimo, delle prerogative disciplinari ?

  14. Funzioni dei Consigli di disciplina Art. 3, comma 5, lett. f) Legge 148/2011 “f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari …” Art. 8 DPR 137/2012 “1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo ...”

  15. Funzioni dei Consigli di disciplina Le fasi del giudizio disciplinare(art. 44 R.D. 2537/1925) • valutazionepreliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio) • archiviazione • apertura del procedimento (citazione dell’incolpato) • istruttoria • decisione

  16. Funzioni dei Consigli di disciplina Domanda In base all’art. 8 D.P.R. 137/2012 quale fase è assegnata al Consiglio di disciplina ? La fase del procedimento o anche la fase preliminare ?

  17. Funzioni dei Consigli di disciplina Risposta (una interpretazione) • valutazionepreliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio dell’Ordine) • archiviazione • apertura del procedimento(Consiglio dell’Ordine) • istruttoria (Consiglio di Disciplina) • decisione (Consiglio di Disciplina)

  18. Funzioni dei Consigli di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC 1… i Consigli di disciplina … svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

  19. Funzioni dei Consigli di disciplina Cosa cambia rispetto a prima ? • valutazionepreliminare sulla fondatezza della notizia di illecito disciplinare (delibera del Consiglio di Disciplina) • archiviazione • apertura del procedimento (Consiglio di Disciplina) • istruttoria (Consiglio di Disciplina) • decisione (Consiglio di Disciplina)

  20. Funzioni dei Consigli di disciplina In sintesi (art. 44 R.D. 2537/1925) : 1) acquisizione delle informazioni e audizione degli interessati prima dell’apertura del procedimento; 2) valutazione della fondatezza della notizia di illecito disciplinare; 3) apertura del procedimento o archiviazione; 4) istruttoria endoprocedimentale; 5) decisione

  21. Funzioni dei Consigli di disciplina Il Presidente dell’Ordine e il relativo Consiglio perdono ogni prerogativa in ordine alla valutazione preliminare della fondatezza della notizia di illecito disciplinare Tali prerogative passano ora ai Consigli disciplinari

  22. Funzioni dei Consigli di disciplina Premessa Il Regolamento del Consiglio Nazionale doveva limitarsi – in base all’art. 8 D.P.R. 137/2012 – a individuare i criteri in base ai quali scegliere i Consiglieri di disciplina. Domanda Poteva anche integrare le funzioni – istruttoria e decisoria – già assegnate ai Consigli disciplinari in base al D.P.R. 137/2012 e alla legge delega (legge 148/2011) ?

  23. Il numero dei consiglieri di disciplina Art. 8 DPR 137/2012 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.

  24. Il numero dei consiglieri di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC “2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all’Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell’Ordine …”

  25. Il numero dei consiglieri di disciplina La “proporzione” a cui fa riferimento la norma è quella prevista dall’art. 2 D.P.R. 169/2005 (Regolamento elettorale) Ordine APPC Provincia di Pisa (iscritti circa 850) - 11 Consiglieri dell’Ordine - 11 Consiglieri di disciplina Sulla rappresentanza di iscritti alla Sezione B nei Consigli di disciplina vedi infra

  26. Il numero dei consiglieri di disciplina Presidente del Consiglio di disciplina Il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo o nel caso di presenza di esterni, il componente più anziano anagraficamente. Il Presidente, quindi, non è più scelto dai Consiglieri Segretario del Consiglio di disciplina Il componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo o il più giovane anagraficamente, se ci sono componenti esterni (vedi art. 8 D.P.R. 137/2012 e art. 2 Reg. CNAPPC)

  27. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Art. 2 Reg. CNAPPC 4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 5. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consiglio dell’Ordine.

  28. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine I Consigli di disciplina, una volta insediati, sono organi autonomi e indipendenti dell’Ordine (non del Consiglio dell’Ordine) ORDINE Consiglio dell’Ordine Consiglio di disciplina

  29. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Una volta insediati, sul loro funzionamento e sulle loro decisioni non può, né deve, esercitare alcuna influenza il Consiglio dell’Ordine (ad es. i consiglieri di disciplina non possono essere revocati dal Consiglio dell’Ordine). L’unico legame con il Consiglio dell’Ordine è quello logistico e del rapporto con il personale di segreteria. Entrambe forme di supporto a carico dell’Ordine (es. spese di cancelleria, affitto locali, ecc.).

  30. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Il ruolo di Consigliere di disciplina può essere remunerato ? In caso affermativo, chi paga ?

  31. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Nota Consiglio Nazionale Architetti PPC Prot. 1025 del 25/10/2012 di accompagnamento alla bozza di regolamento inviata al Ministero per il parere obbligatorio e vincolante. “… il testo di questo Consiglio Nazionale elimina ogni previsione legata a spese per il funzionamento dei Collegi di disciplina, che rimane nell’autonomia di ogni Consiglio dell’Ordine”.

  32. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine Legge 24 giugno 1923 n. 1395 Art. 5 Gli inscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni : … (omissis) … 2)stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale; … (omissis) …

  33. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 Art. 37 Il Consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari: … (omissis) … 4)determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo; … (omissis) …

  34. Rapporto con il Consiglio dell’Ordine In sintesi : 1) Il Consiglio di disciplina è un organo dell’Ordine al pari del Consiglio che amministra; 2)la spesa del funzionamento del Consiglio di disciplina è a carico dell’Ordine (in questo senso espressamente l’art. 2 Reg. CNI) e quindi degli iscritti; 3)l’eventuale contributo economico a favore dei Consiglieri di disciplina è ammissibile quale spesa per il funzionamento di un organo essenziale dell’Ordine; 4)è il Consiglio dell’Ordine (e non il Consiglio di disciplina) che ha l’esclusivo potere di determinare l’eventuale “gettone” e di quale ammontare.

  35. I Collegi di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC 3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina …”

  36. I Collegi di disciplina Ministero della Giustizia (nota Prot. 1960 del 15/10/2012 in risposta a quesito del CNAPPC) “I Collegi di disciplina sono articolazioni dei Consigli di disciplina con più di tre componenti, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l’intero Consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L’Ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all’interno del Consiglio ed ai diversi Collegi eventualmente formati”

  37. I Collegi di disciplina In sintesi : 1) i Collegi sono articolazioni interne dei Consigli di disciplina; 2) la loro formazione è eventuale, non è obbligatoria; 3) una volta formati sostituiscono il Consiglio nella istruzione e decisione del caso loro assegnato; 4) l’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina; 5) il criterio di assegnazione dei Consiglieri e degli “affari” (dei casi deontologici) deve essere predeterminato

  38. I Collegi di disciplina A Possibile criterio di formazione dei Collegi A rotazione per ordine alfabetico cognome consiglieri

  39. I Collegi di disciplina Tutti i Consiglieri di disciplina fanno parte dei Collegi (a rotazione) Tutti i Consiglieri, compreso Presidente e Segretario del Consiglio, svolgono le funzioni requirenti e giudicanti Salvo documentato impedimento o astensione (es. per conflitto di interessi rispetto al caso da decidere)

  40. I Collegi di disciplina Possibile criterio di assegnazione degli affari ai singoli Collegi Per ordine cronologico di acquisizione della notizia di illecito disciplinare

  41. I Collegi di disciplina Domanda I Collegi di disciplina hanno anche la competenza a effettuare la valutazione preliminare della notizia di illecito disciplinare ? Oppure tale competenza rimane al solo Consiglio di disciplina e solo dopo la deliberazione di apertura del procedimento, verrà investito dell’istruzione e decisione del caso il singolo Collegio di disciplina ?

  42. I Collegi di disciplina Risposta Ai Collegi di disciplina la normativa non assegna delle specifiche competenze. Essi costituiscono “articolazioni interne” dei Consigli di disciplina dai quali evidentemente mutuano (tutte) le funzioni. …………

  43. I Collegi di disciplina A) Il Consiglio disciplinare delibera l’apertura del procedimento o l’archiviazione della notizia di illecito. Nel primo caso, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna la pratica al Collegio designato a istruire e decidere il caso B) Una volta acquisita la notizia di illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio assegna il caso al Collegio designato che delibera l’apertura del procedimento o l’archiviazionedella notizia

  44. I Collegi di disciplina La soluzione “B” è preferibile perché l’organo che svolge la valutazione preliminare della notizia di illecito disciplinare deve essere anche quello che decide all’esito del procedimento

  45. I Collegi di disciplina Ogni Collegio ha un suo Consigliere Presidente e un proprio Consigliere Segretario Stesso criterio della attribuzione delle medesime funzioni nell’ambito del Consiglio : • maggiore anzianità di iscrizione / anagrafica (Presidente); • minore anzianità di iscrizione / anagrafica (Segretario)

  46. Consiglieri non iscritti all’Albo Il D.P.R. 137/2012 pur prevedendo che i Consigli di disciplina possano essere costituiti anche da non iscritti all’Albo professionale, ha rimesso ai Consigli Nazionali la scelta se adottare questa novità. Sono quindi i regolamenti dei Consigli Nazionali delle professioni regolamentate a : 1)consentire o meno la presenza di eventuali soggetti “esterni” 2) indicare i criteri/requisiti per le candidature (id est quali categorie di esterni ammettere)

  47. Consiglieri non iscritti all’Albo Il Regolamento del CNAPPC ha rimesso ai singoli Consigli dell’Ordine territoriali la scelta se ammettere candidati “esterni”. Art. 4 Reg. CNAPPC 5. È facoltà del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’albo ...

  48. Consiglieri non iscritti all’Albo Il D.P.R. 137/2012 non prevede un limite massimo di componenti esterni I singoli Consigli Nazionali potrebbero prevedere che tutti i Consiglieri di disciplina siano “esterni”

  49. Consiglieri non iscritti all’Albo Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha previsto un limite massimo di Consiglieri esterni nei Collegi di disciplina Art. 2 Reg. CNAPPC (vedi anche l’art. 4) … In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine. 2/3 Consiglieri iscritti all’Albo 1/3 Consigliere esterno

  50. Consiglieri non iscritti all’Albo Chi è che può assumere la carica di Consigliere “esterno” di disciplina ? Quali requisiti deve avere ?

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