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PERCORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA 2011-2012

PERCORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA 2011-2012. LA DISPONIBILITA’ DEI DATI FINANZIARI. Movimentazioni dei conti in linea. LA NORMA CANCELLATA. ARTICOLO 2, COMMA 36-UNDEVICIES, DEL D.L. 138/2011

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PERCORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA 2011-2012

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  1. PERCORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA 2011-2012

  2. LA DISPONIBILITA’ DEI DATI FINANZIARI

  3. Movimentazioni dei conti in linea LA NORMA CANCELLATA ARTICOLO 2, COMMA 36-UNDEVICIES, DEL D.L. 138/2011 In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.

  4. Movimentazioni dei conti in linea LA NUOVA VERSIONE DEL DECRETO MONTI ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011 A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

  5. Movimentazioni dei conti in linea COME AVVERRA’ LO SCAMBIO ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

  6. Movimentazioni dei conti in linea UTILIZZO DEI DATI ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011 Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

  7. L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE

  8. L’AUTORIZZAZIONE DELL’ORGANO SOVRAORDINATO ALL’UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale. L’autorizzazione alle indagini finanziarie Art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633 del 1972 Art. 32, comma 1, n.7), del DPR n. 600 del 1973 • Uffici e Guardia di Finanza, nell’adempimento dei loro compiti, possono richiedere richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi,

  9. L’autorizzazione alle indagini finanziarie L’AUTORIZZAZIONE Requisiti di legittimità Gli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione devono valutare Requisiti di merito

  10. CASISTICA (circ.1/2008) contribuente che risulta evasore totale o paratotale; mancata istituzione delle scritture contabili o inattendibilità delle stesse; emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o commissione delle “frodi carosello”; evidenziazione di una capacità contributiva in aperto e notevole contrasto con i redditi dichiarati, anche sulla base di rilevazioni concernenti il tipo e la natura dell’impresa o dell’attività professionale esercitata e la consistenza del patrimonio economico-finanziario del contribuente; sussistenza delle condizioni contemplate dalla vigente normativa per l’espletamento dell’accertamento induttivo; accertamento di ripetute omissioni nella registrazione di operazioni attive; vi siano rilevanti elementi di evasione desunti da indagini penali o da controlli antiriciclaggio. L’autorizzazione alle indagini finanziarie

  11. “l’autorizzazione, quale atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell’istruttoria, non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità in quanto non immediatamente né certamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione giuridica del contribuente interessato che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non subire alcun atto impositivo”. VIZI DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione alle indagini finanziarie Circolare 32/E/2006

  12. CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE N. 264 DEL 19.04.1995 E N. 982 DEL 26.09.1995 l’autorizzazione si inserisce all’apice di un sub-procedimento interno, il quale, attraverso le determinazioni del competente ufficio finanziario, sfocerà nell’avviso di accertamento in rettifica, il quale costituisce provvedimento impugnabile; solo in tale momento il contribuente potrà ottenere copia anche dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari e potrà così controllare la legittimità e sindacare l’atto di accertamento; l’impedimento all’accesso stabilito dal legislatore per atti strumentali non è assoluto ma solo temporaneo, in quanto esiste una specie di rinvio al termine del provvedimento tributario, con una impugnabilità non diretta ma derivata attraverso il ricorso avverso l’avviso di accertamento; L’autorizzazione alle indagini finanziarie

  13. CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE N.264 DEL 19.04.1995 E N.982 DEL 26.09.1995 l’atto autorizzativo è strumentale al procedimento tributario ed il contribuente trova la possibilità di difesa contro l’atto conclusivo dell’accertamento, avvalendosi della possibilità dell’impugnativa qualora tale atto sia affetto da vizi propri e in tale sede il contribuente potrà conoscere anche gli atti preparatori; tutta l’attività di accesso, ispezione e verifica è strettamente finalizzata all’emanazione del provvedimento finale e cioè dell’avviso dia accertamento e il potere di verifica fiscale rimane strumentale al procedimento tributario anche se nel corso e in occasione di esso si evidenzia una notizia criminis la cui legalità e fondatezza sarà controllata in un diverso procedimento. L’autorizzazione alle indagini finanziarie

  14. Con riguardo alla speculare autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare quanto segue: “…..L'autorizzazione del procuratore della Repubblica è un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo, ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'ufficio tributario (o dalla guardia di finanza nell'espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto ufficio) siano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Da tale natura e da tale funzione dell'autorizzazione discende che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l'esistenza del decreto del pubblico ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti, tenendo conto, quanto al requisito motivazionale, che l'apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente. L’autorizzazione alle indagini finanziarie CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA DEL 21.11.2002 N.16424

  15. A sostegno del principio, che è in linea con l'indirizzo già espresso da queste Sezioni unite con la sentenza 8 agosto 1990 n. 8062 (poi univocamente condiviso dalla successiva giurisprudenza di legittimità), e che implica la reiezione della tesi principale dell'Amministrazione finanziaria, va osservato: che il provvedimento in discorso appartiene ad un procedimento amministrativo e necessariamente ne assume la natura; che il provvedimento stesso, prodromico all'accertamento ed alla connessa pretesa impositiva, incide sui diritti del contribuente, di modo che deve essere controllabile, quanto alla rispondenza formale e sostanziale al paradigma legale, dal giudicepreposto alla tutela di quei diritti …. L’autorizzazione alle indagini finanziarie

  16. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 8/10-14/11/2008, N. 27186 Il fatto oggetto di contenzioso muove dal recupero a tassazione nei confronti di una Srl, a titolo di maggiori ricavi, delle operazioni finanziarie "non giustificate" rilevate sui conti intestati alla società e sui conti intestati ai soci. Non è in base alla sola previsione del richiamato articolo 51, che possono attribuirsi alla società i movimenti rilevati sul conto dei soci se l'ufficio, sul quale incombe l'onere di provare la fondatezza della maggiore pretesa impositiva, non introduce nel giudizio elementi concreti che collegano quel conto alla società, elementi ovviamente "diversi e ulteriori" rispetto alla sola relazione (familiare o di altro tipo) tra l'intestatario del conto (il socio) e la contribuente (la società). Estensione delle indagini a terzi

  17. VERSAMENTI E PRELEVAMENTINON GIUSTIFICATI: EFFETTI ED ONERI DELLA PROVA

  18. Movimentazioni non giustificate L’ART. 32 COMMA 1 N. 2 DEL D.P.R. 600/1973 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 311/2004 ED IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005 PREVEDE CHE I PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI POSSONO ESSERE CONSIDERATI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA QUALI RICAVI O COMPENSI E SI APPLICA QUINDI SIA AGLI IMPRENDITORI CHE AI LAVORATORI AUTONOMI

  19. Movimentazioni non giustificate CARATTERISTICA FONDAMENTALE DELL’ART. 32 D.P.R. 600/1973 E’ CHE COMPORTA PER L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L’ESONERO DALL’ONERE DELLA PROVA CHE E’ POSTO INVECE A CARICO DEL CONTRIBUENTE E COSTITUISCE UNA FATTISPECIE DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

  20. Movimentazioni non giustificate LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE (IURIS TANTUM) DISPENSANO DALL’ONERE DELLA PROVA COLORO IN FAVORE DEI QUALI SONO STABILITE ED IMPONGONO A COLORO A SFAVORE DEI QUALI SONO DETTATE DI FORNIRE LA PROVA CONTRARIA

  21. Movimentazioni non giustificate IL CONTRIBUENTE DEVE DIMOSTRARE, PENA L’APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE TRIBUTARIA, CHE LE MOVIMENTAZIONI SONO CORRELATE AD ACCADIMENTI ECONOMICI CHE TROVANO RISCONTRO NELLA CONTABILITA’, OVVERO CHE NON HANNO RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

  22. Accertamenti sui professionisti IN DOTTRINA ED IN GIURISPRUDENZA SI E’ POSTO IL PROBLEMA DELL’APPLICABILITA’ DELLA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA AI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ANCHE PER LE ANNUALITA’ PRECEDENTI ALLA SUA INTRODUZIONE

  23. Accertamenti sui professionisti SECONDO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L’ART. 1 COMMA 402 L. 311/2004 CHE HA IMPOSTO DI CONSIDERARE I PRELEVAMENTE ANCHE QUALI COMPENSI PROFESSIONALI AVREBBE NATURA PROCEDIMENTALE E QUINDI AVREBBE EFFICACIA RETROATTIVA

  24. Accertamenti sui professionisti L’ART. 3 DELLA L. 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) SANCISCE IL DIVIETO DI RETROATTIVITA’ DELLE NORME TRIBUTARIE CON LA SOLA ECCEZIONE DELLE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA: “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.

  25. Accertamenti sui professionisti LA GIURISPRUDENZA SI E’ PRONUNCIATA DIVERSE VOLTE SUL PUNTO CON TESI CONTRASTANTI ED ANCORA AD OGGI NON E’ RINVENIBILE UN ORIENTAMENTO CONSOLIDATO. A FAVORE DELL’IRRETROATTIVITA’ DELLA NORMA IN ESAME SI SONO ESPRESSE LA C.T.P. DI MILANO CON LA SENTENZA N. 98 DEL 19 MARZO 2008E LA C.T.P DI CAGLIARI CON LA SENTENZA N. 32 DEL 26 GENNAIO 2010

  26. Accertamenti sui professionisti A FAVORE DELLA RETROATTIVITA’ DELLA NORMA SI SEGNALA LA SENTENZA N. 11750/2008 DELLA CASSAZIONE: “anche prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 402, della L. 311/2004, la presunzione di imponibilità delle operazioni di prelevamento avrebbe trovato applicazione nei confronti dei professionisti in forza di quanto previsto dalla prima parte dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.p.r. 600/1973”.

  27. Accertamenti sui professionisti TALE PRINCIPIO E’ RIBADITO ANCHE DALLA RECENTE SENTENZA N. 14041/2011 DELLA CASSAZIONE: “… la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale … ed è applicabile … anche al reddito da lavoro autonomo e professionale”.

  28. Accertamenti sui professionisti LA C.T.P. DI PESCARA AVEVA SOLLEVATO LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ SUL 2° PERIODO DEL COMMA 1, NUMERO 2, ART. 32 D.P.R. 6000/1973, NELLA PARTE IN CUI STABILISCE CHE: “sono … posti come ricavi o compensi a base delle ... rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei ... rapporti od operazioni”.

  29. Accertamenti sui professionisti LA CORTE COSTITUZIONALE CON ORDINANZA N. 381 DEL 30 NOVEMBRE 2011 HA PERO’ DICHIARATO LA MANIFESTA ILLEGITTIMITA’ DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE SOLLEVATE SENZA PRONUNCIARSI SUL PUNTO CONTROVERSO

  30. Rilevanza costi occulti L’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 32/2006 HA PRECISATO CHE PER L’ACCERTAMENTO DEI REDDITI D’IMPRESA DETERMINATI IN BASE ALLE SCRITTURE CONTABILI OCCORRE CONSIDERARE L’ART. 109, COMMA 4, LETTERA B), ULTIMO PERIODO, DEL TUIR CHE SANCISCE: “Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.”

  31. Rilevanza costi occulti LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SI E’ PIU’ VOLTE ESPRESSA A FAVORE DELLA TESI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: TRA LE PRONUNCE SI SEGNALANO LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 18016/2005, N. 4589 /2009, n. 767/2011 E 802/2011 CHE HANNO RIBADITO CHE ALLA PRESUNZIONE DI LEGGE DEVE ESSERE CONTRAPPOSTA UNA PROVA E NON UN’ALTRA PRESUNZIONE DI LEGGE

  32. Rilevanza costi occulti CON LA RECENTE SENTENZA N. 25502 DEL 30 NOVEMBRE 2011 LA CORTE DI CASSAZIONE HA INVECE RIBALTATO IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO “sia perché la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova, sia perché, salvo espresse previsioni legislative in contrario, vige nel nostro ordinamento il principio di libertà dei mezzi di prova, sia infine perché non risulta ricavabile dal sistema un principio in base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere fornita per presunzioni”.

  33. Prelevamenti importi esigui CON RIFERIMENTO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA AI PRELEVAMENTI EFFETTUATI DAL LAVORATORE AUTONOMO PER LE ESIGENZE QUOTIDIANE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE O FAMILIARE, E’ FONDAMENTALE RICORDARE LA CIRCOLARE N. 32/2006 EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

  34. Prelevamenti importi esigui NELLA CIRCOLARE 32/2006 L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA SPECIFICATO LA NECESSITA’ CHE I PROPRI UFFICI “si astengano da una valutazione degli elementi acquisiti ... particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato”.

  35. Prelevamenti importi esigui ALLA LUCE DI TALE ORIENTAMENTO E’ POSSIBILE RITENERE CHE I CONTRIBUENTI SIANO ESENTATI DAL FORNIRE PROVA CERTA A FRONTE DELLA PRESUNZIUONE DI CUI ALL’ART. 32 D.P.R. 600/1973 IN CASO DI PRELEVAMENTI CHE, CON RIGUARDO ALL’ENTITA’ DELL’IMPORTO ED ALLE NORMALI ESIGENZE PERSONALI O FAMILIARI, POSSONO ESSERE RICONDOTTI NELLA GESTIONE EXTRA-PROFESSIONALE

  36. ESTENSIONE DELLE INDAGINI ALLE POSIZIONI DI TERZI SOGGETTI RISPETTO AL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO

  37. Estensione delle indagini a terzi Conti del contribuente Conti di terzi sottoposto a verifica L’estensione delle indagini ai conti “terzi” e l’appli cazione delle presunzioni è ammessa se viene soddisfatto il seguente requisito: raccolta di prove gravi, precise e concordanti tramite le quali sia possibile riferire i conti “terzi” al contribuente sottoposto a controllo Ne consegue che, nel caso di conti terzi, viene meno l’automatica operatività delle presunzioni bancarie

  38. Applicabilità delle indagini finanziarie anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o superata in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita. Estensione delle indagini a terzi POSIZIONE AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 32/E/2006 Gli uffici devono acquisire la prova effettiva, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, di conseguenza, detti redditi sono da imputare all’interponente anche se i redditi risultano formalmente dichiarati dall’interposto.

  39. CORTE DI CASSAZIONESENTENZA 6/10/2011, N.20449 Devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all’IVA, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, come nella specie; in particolare quando si tratti di movimentazioni bancarie cospicue senza che gli amministratori o terzi diano valida giustificazione di tali operazioni Estensione delle indagini a terzi

  40. CORTE DI CASSAZIONESENTENZA 24/09/2010, N. 20199 E' consolidato il principio che, in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati Estensione delle indagini a terzi

  41. CORTE DI CASSAZIONESENTENZA 21/1/2009, N. 1452 L'amministrazione finanziaria comunicava al contribuente di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore per l'anno in contestazione, sulla scorta della verifica svolta dalla Guardia di finanza nei riguardi della stessa società, e dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito dal socio e amministratore unico della società, dal padre di questi, anch'egli socio e già coamministratore, e dalla madre, pure socia. In tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Il fisco può acquisire dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a conti di terzi, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame. Estensione delle indagini a terzi

  42. La Corte sostiene che per poter ricondurre le operazioni bancarie dei terzi al soggetto verificato occorre che l’Ufficio sia in grado di fornire la prova della riferibilità al contribuente dei conti dei soggetti terzi; al riguardo potrà applicarsi il meccanismo della presunzione legale relativa di cui agli artt. 32, comma 1 e 51, comma 2, potendo l’Ufficio avvalersi dell’inversione dell’onere della prova. Il Supremo Consesso ritiene che l’ufficio si possa avvalere di presunzioni semplici per dimostrare l’intestazione fittizia dei conti, ricadendo sul contribuente l’onere di produrre prove contrarie. Nel caso di specie la presunzione di riconducibilità delle movimentazioni dei terzi alla società è stato desunta nel rifiutodei soci di fornire spiegazioni in sede di verifica su talune operazioni registrate nei propri conti correnti. Estensione delle indagini a terzi CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 24/08/2007, N. 18013

  43. è possibile estendere le indagini finanziarie alla posizione di terzi, fruendo delle presunzioni legali relative degli artt.32 e 51; A.F. per fruire della presunzione deve provare l’interposizione fittizia; per dimostrare l’interposizione fittizia l’A.F. si può valere di presunzioni semplici; incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova liberatoria relativa. Estensione delle indagini a terzi ELEMENTI DI VALUTAZIONE

  44. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 14/11/2008, N. 27186 Non è possibile in modo pressoché automatico addebitare al contribuente sottoposto a un controllo fiscale gli esiti delle presunzioni scaturenti dalle indagini finanziarie su conti non intestati a tale contribuente ma a terzi. Al contrario, perché ciò avvenga è necessario che l’Amministrazione fornisca elementi probatori in tal senso e volti, quindi, a dimostrare sulla base di quali indizi si ritenga che determinate operazioni transitate su conti di terzi, per le quali non viene fornita alcuna giustificazione, debbano essere invece riferite e ricondotte al contribuente controllato. Estensione delle indagini a terzi

  45. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 24/4-15/7/2008 N. 19362 L'acquisizione dei dati dai conti correnti da parte degli uffici preposti ai controlli al fine di reperire i dati per operare rettifiche e accertamenti, non possono limitarsi ai conti formalmente intestati alla società nel caso di società di capitali, ma riguardano anche quelli intestati ai soci o procuratori qualora l'amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o la riferibilità dei dati all'attività sociale. La sentenza riguardava un contribuente quale amministratore delegato e socio all'85% di una società a ristretta basa azionaria ove, la restante parte del capitale, è nelle mani del coniuge e dei genitori. Estensione delle indagini a terzi

  46. ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

  47. Valore normale e la retroattività - Valori OMI Difficoltà ad individuare il “valore normale” I dati OMI sono necessariamente di origine e determinazione statisticae devono essere poi verificati / raffrontati con: • l’effettivo stato di fatto del bene; • la regolarità dell’immobile ai fini amministrativi e urbanistici; • l’esistenza di vincoli a favore di soggetti terzi; • le spese necessarie ed imminenti per il mantenimento • altre situazioni specifiche dell’immobile (confini; appetibilità; ascensore; ecc.).

  48. Altre situazioni specifiche dell’immobile Si pensi, ad esempio al caso dell’immobile già locato(circostanza che potrebbe determinare, alternativamente, tre diverse situazioni: • una possibile contrazione del prezzo (nel caso in cui il canone fosse modesto e l’interesse dell’acquirente fosse quello di occupare l’immobile direttamente) oppure, viceversa, • un incremento del prezzo (laddove il canone rappresenti una conveniente rendita dell’investimento effettuato - si pensi all’immobile locato ad una banca); • e come potrebbe essere valutata l’incidenza, ad esempio, del fattore di prezzo “status del conduttore” (ovvero la necessità di corrispondere – o meno - l’ indennità di cessata locazione a fine contratto?)

  49. La presunzione “delta mutui” L’art. 35, comma 23-bis del D.L. 223/06 aveva introdotto – ai soli fini IVA - un ulteriore criterio di determinazione presuntiva del valore dell'immobile disponendo che: “per i trasferimenti immobiliari, soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale non potesse essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato”

  50. La presunzione “delta mutui” Risoluzione Ministeriale n. 122/E del 01.06.2007 • Ribadisce che l’onere della prova incombe in capo al contribuente “nel caso in cui nel contratto sia specificato che parte della somma mutuata è destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; • per vincere la presunzione secondo cui il valore normale dell'immobile è determinato in misura non inferiore all'ammontare del mutuo, occorre fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile acquistato” L’Amministrazione ritiene perciò insufficiente la mera “dichiarazione di intenti” operata in atto dall’acquirente e pretende dall’impresa venditrice la probatio diabolica documentale (da richiedere al terzo acquirente, con tutte le difficoltà che ciò evidentemente comporta).

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