1 / 67

L’amministratore di sostegno e il tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili 26 maggio 2007

L’amministratore di sostegno e il tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili 26 maggio 2007. Avv. Sara Zaniboni Via Montanara e Curtatone 99, Mantova. Versione non rivista dall’autore.

elton
Télécharger la présentation

L’amministratore di sostegno e il tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili 26 maggio 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L’amministratore di sostegno e il tutore:le forme di protezione dei soggetti diversamente abili26 maggio 2007 Avv. Sara Zaniboni Via Montanara e Curtatone 99, Mantova Versione non rivista dall’autore

  2. L’amministratore di sostegno e l tutore: le forme di protezione dei soggetti diversamente abili26 maggio 2007 Le origini e le finalità della legge 9 gennaio 2004 n. 6 L’amministratore di sostegno: i presupposti e gli effetti sostanziali dell’amministrazione di sostegno I poteri e i doveri dell’amministratore Il ruolo dei servizi sanitari e sociali Il tutore Il curatore Il trust

  3. Le origini della legge n. 6/2004 1 • A partire dagli anni settanta, dopo la promulgazione della legge Basaglia n. 180/78 (tso) ha inizio un ampio dibattito sulla condizione giuridica del disabile psichico ed in particolare sull’incidenza dell’insufficienza mentale sull’autonomia della persona • Inadeguatezza degli strumenti codicistici volti solo a predisporre rigide forme di incapacità legale avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  4. Le origini della legge n. 6/2004 2 • Interdizione e inabilitazione che escludono o comprimono la capacità del soggetto, sembrano a volte poco idonee alla cura della persona e legate più alla salvaguardia del patrimonio • Istanze di riconoscimento dei diritti della persona disabile a livello internazionale e negli ordinamenti di vari paesi avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  5. Le origini della legge n. 6/2004 3 • Diritto all’integrazione sociale ed allo sviluppo della capacità dei soggetti affetti da disagio (stessi diritti, diritto all’assistenza medica e terapie fisiche, diritto al lavoro, diritto di vivere in famiglia che deve ricevere supporto, diritto ad un procedimento di riduzione della capacità giusto e senza abusi…): dichiarazione dei diritti delle persone mentalmente ritardate e delle persone disabili adottate dall’ONU nel 1971 e nel 1975 • In Francia dal 1968 nuova forma di protezione sauvegarde de justice; in Germania e Austria sono state abrogate le figure dell’interdizione e dell’inabilitazione nel 1983 e 1990 avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  6. Le origini della legge n. 6/2004 4 • Queste sollecitazioni rendono anche in Italia il dibattito sulla riforma delle norme sull’incapacità più serrato (numerose leggi) • Con il convegno di Trieste del 1986 “Un altro diritto per il malato di mente” ha inizio la fase pre parlamentare culminata con una bozza di progetto di legge “Bozza Cendon” avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  7. La Nuova Legge 1 • Scelta chiara sin dal titolo della legge “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del c.c. del capo I relativo all’amministratore di sostegno e modifica degli artt. 388,414,417,418,424,427,429 in materia di interdizione e inabilitazione…” • Scelta di inserite la nuova disciplina nel codice e modificare gli istituti esistenti: la struttura della legge risponde a questo intento: • Art. 1 finalità della legge (tutela con minore limitazione possibile della capacità) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  8. La Nuova Legge 2 • Art. 2 modifica la rubrica del titolo XXII libro primo del codice civile “dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione” in “delle misure di protezione delle presone prive in tutto o in parte di autonomia”. Protezione e cura finalità di tutti gli istituti • Art. 3 introduce un capo I intitolato “dell’amministratore di sostegno” artt. da 404 a 413. Intera disciplina della nuova misura di protezione nei suoi aspetti sostanziali e processuali. Articoli prima relativi all’affiliazione abrogati nel 1983 avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  9. La Nuova Legge 3 • Art. 404 principi cardine della riforma e presupposti sostanziali • Art. 405 aspetti di natura procedurale: il decreto di nomina, la durata dell’incarico e la pubblicità, provvedimenti urgenti • Art. 406 soggetti abilitati a promuovere il ricorso • Art. 407 procedimento • Art. 408 scelta dell’amministratore: designazione preventiva • Art. 409 effetti dell’amministrazione di sostegno • Art. 410 doveri dell’amministratore; Art. 411 norme applicabili; art. 412 atti compiuti in violazione di legge; • Art. 413 la revoca dell’amministratore avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  10. La Nuova Legge 4 • Artt. da 4 a 10 hanno modificato l’interdizione, l’inabilitazione e l’incapacità naturale. Profonde innovazioni: presupposti diversi dell’interdizione (non più provvedimento doveroso, ma da utilizzare solo quando sia necessario assicurare un’adeguata protezione); ridotta la rigidità degli istituti classici (la sentenza può stabilire che l’interdetto possa compiere atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento del tutore… ) • Artt. Da 11 a 20 norme di attuazione coordinamento e finali: il registro delle amministrazioni avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  11. Le finalità della legge e aspetti chiave 1 • La legge n. 6 intende tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana senza comprimere la loro libertà oltre la misura necessaria • La protezione deve avvenire con minore limitazione possibile della capacità di agire: principio di gradualità, residualità dell’interdizione, proporzionalità rispetto alle esigenze. Problema di carattere generale e preliminare: i confini del nuovo istituto e di quelli tradizionali avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  12. Le finalità della legge e aspetti chiave 2 • L’amministratore si presenta potenzialmente idoneo a coprire tutte le ipotesi di infermità permanente, anche le più gravi (causa di interdizione e inabilitazione) • principio della circolarità degli istituti: discrezionalità del giudice (soglia minima e soglia massima) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  13. Le finalità della legge e aspetti chiave 3 Applicare misure di protezione: • Rispettando il più possibile la volontà e le esigenze patrimoniali e non del beneficiario. Sono in primo piano gli spazi della quotidianità: i rapporti famigliari, affettivi, sociali, economici o bancari, di scuola e cultura, le relazioni di svago, di sport di partecipazione politica • Accertando quanto necessario per individuare la misura più idonea per assicurare un’adeguata protezione • Mantenendo la dignità civile del beneficiario e una limitazione il più possibile parziale della capacità di agire avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  14. Le finalità della legge e aspetti chiave 4 • Viene quindi introdotto un istituto innovativo di protezione: l’angelo custode • Istituto versatile e adattabile nel contenuto e nell’estensione dell’incapacità alla situazione di vita e alle concrete esigenze del beneficiario: un vestito su misura un diritto stabilito dal basso un decreto personalizzato. • Istituto di sostegno temporaneo o permanente • L’applicazione dell’istituto ha tante versioni quante sono i beneficiari mentre l’’interdizione può essere una soltanto avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  15. Le finalità della legge e aspetti chiave 5 • L’amministratore deve occuparsi della cura del beneficiario e non sostituirsi ad esso • Infatti viene esaltato il potere di auto determinarsi del soggetto beneficiario (scelta dell’amministratore, proposizione del ricorso, atti necessari e personalissimi, obbligo d’informazione..) • Viene ampliato sensibilmente l’insieme dei potenziali beneficiari: anche soggetti non infermi di mente con incapacità temporanea con problemi non patrimoniali (rinvio) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  16. Le finalità della leggee aspetti chiave 6 • Viene introdotto un procedimento informale e snello (provvedimento entro 60 giorni, competenza al giudice tutelare) che tenga conto delle esigenze del beneficiario (possibili scelte rapide e d’ufficio del giudice) - Sono previsti poteri ampi e flessibili del giudice tutelate avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  17. Le finalità della leggee aspetti chiave 7 • Coinvolgimento di molti soggetti nell’applicazione della legge: giudici tutelari, operatori e responsabili dei servizi pubblici, organizzazioni di volontariato, famiglie, professionisti del diritto, medici e istituzioni • Le sanzioni per la pubblica amministrazione: la mancata segnalazione al giudice e responsabilità civile (responsabilità del dipendente per dolo e colpa grave e responsabilità della pubblica amministrazione anche per colpa lieve) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  18. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 1 • Misura di protezione di soggetti maggiorenni privi di autonomia e impossibilitati a provvedere ai propri interessi • Non applicabile ai minori che si trovano in uno stato di totale incapacità legale e sono protetti dai genitori che esercitano la potestà o in mancanza da un tutore • Al minore emancipato che ha una capacità di agire limitata avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  19. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 2 • Presupposti sostanziali si realizzano alla presenza di una causa e di un effetto • La causa: infermità fisica o psichica e la menomazione fisica o psichica • L’effetto: impossibilità permanente o temporanea anche parziale di provvedere ai propri interessi avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  20. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 3 • Ricordiamo i presupposi dell’interdizione: abituale infermità di mente, che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, (patologia interessante la spera psichica, stabile e duratura, incapacità totale e permanente: non intermittente o transitoria) • Inabilitazione: infermità mentale meno grave ma permanente avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  21. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 4 • L’amministrazione anche per menomazione fisica • Anche in situazioni di parziale,o temporanea incapacità oltre che in casi di totale e permanente avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  22. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 5 • La causa: infermità o menomazione fisica o psichica. • Non si deve intendere in senso tecnico secondo le categorie della scienza medica - Qualsiasi alterazione dello stato di salute della persona - Sia sopravvenute che congenite avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  23. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 6 • Gli effetti: impossibilità , anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi: • Interessi: affari di indole patrimoniale, ma anche esigenze personali della vita civile - Impossibilità: impedimento dovuto a limiti alle facoltà intellettive e volitive avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  24. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 7 • Impossibilità temporanea: significa transitoria (incide sulla durata dell’incarico) • Impossibilità parziale: incapacità di occuparsi di questioni che superano una certa soglia di difficoltà (incide sul contenuto, oggetto dell’incarico) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  25. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 8 • L’amministrazione di sostegno opera anche in situazioni che prima non avevano protezione: anziani non autosufficienti, disabili motori, malati gravi non psichici, soggetti colpiti da ictus, lungodegenti, incapaci senili (Trib. Mo, ufficio g.t. 24.2.2005:persona anziana con limitazione della capacità; Trib. Roma 12.2.2005 anziano con alzheimer), depressi ( Tribunale di Roma decreto del 12.2.2005, ufficio Giud. Tut.) • Se l’infermità incide solo sulle abilità fisiche (persona cieca o paraplegica): meglio la procura (che amplia la capacità del soggetto) perché è necessario limitare il meno possibile la capacità avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  26. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 9 • Rivolta a coloro che hanno difficoltà effettive all’accesso alla vita organizzata, alle leve del diritto civile; impossibilitati ad andare in banca, a mantenere i contatti con l’assicurazione, a fare le volture per l’acqua, gas luce telefono, a partecipare all’assemblea del condominio,a pagare le tasse, ad accettare un’eredità, a fare una transazione o stipulare un contratto, a prestare il consenso informato avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  27. I presupposti sostanziali dell’amministratore di sostegno 10 Problema del confine tra amministrazione e interdizione nel caso in cui lo stato patologico della persona provochi un’impossibilità totale e permanete: - Gradualità e minor limitazione possibile • Gravità della menomazione o infermità • La sopravvivenza della capacità di compiere atti personalissimi e atti necessari potrà divenire la principale discriminante • Risvolti psicologici legati all’effetto a volte discriminante dell’interdizione • La legge n. 6 non coordina chiaramente i vari istituti • Problema aperto che verrà affrontato caso per caso dalla giurisprudenza avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  28. Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 1 • Art. 405 cod. civ. n. 3,4: prevede che il decreto del giudice tutelate indichi espressamente e specificamente gli atti che l’amministratore stesso ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno • Per i primi il beneficiario perde la capacità di agire mentre per i secondi la volontà del soggetto deve essere integrata con quelle dell’amministratore avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  29. Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 2 • Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti diversi da quelli indicati nel decreto • Viene quindi affermata una generale capacità di agire del soggetto beneficiario • Le limitazioni alla capacità processuale operano solo per gli atti per i quali sia stata stabilità la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  30. Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 3 - Mantiene intatta la possibilità di libera autodeterminazione - Anche per gli atti per i quali è previsto l’intervento dell’amministratore, la volontà del beneficiario non è priva di rilevanza. Infatti è previsto l’obbligo dell’amministratore di informare il beneficiario prima del compimento dei singoli atti - In caso di dissenso l’amministratore ha l’obbligo di informare il giudice che, con ricorso, può essere chiamato a risolvere il contrasto avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  31. Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 4 • Atti personalissimi:rimane intatta la capacità di compiere atti personalissimi (matrimonio, riconoscimento figlio, testare..) • Atti necessari: il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (acquisto cibo e vestiti, uso mezzi di trasporto, incasso di somme di modico valore…) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  32. Gli effetti sostanziali dell’amministratore di sostegno 5 • Prospettiva rovesciata rispetto l’interdizione e l’inabilitazione dove viene stabilità una generale incapacità • Istituto flessibile e modellabile sulle specifiche esigenze del soggetti in difficoltà avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  33. I poteri dell’amministratore di sostegno 1 • I poteri si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del giudice tutelare • Poteri in assistenza del beneficiario e poteri in sostituzione del beneficiario • Gli atti che l’amministratore può compiere in rappresentanza sono preclusi al beneficiario avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  34. I poteri dell’amministratore di sostegno 2 • Gli atti che l’amministratore può compiere in assistenza e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l’intervento di entrambi i soggetti • Gli atti non riservati alla competenza esclusiva o parziale dell’amministratore rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario che mantiene piena capacità di agire • In ogni caso il beneficiario può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  35. I doveri dell’amministratore di sostegno 1 • Previsti in particolare all’art. 410 cod. civ. L ’amministratore: • deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario (norma di difficile attuazione, ma enunciativa di un principio ispiratore della riforma) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  36. I doveri dell’amministratore di sostegno 2 • Dovere di informazione: - deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere, compatibilmente con le capacità del beneficiario e in caso in cui non raccolga parere positivo può comunque compiere l’atto di sua competenza esclusiva • deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: non per provocare un intervento sostitutivo. (gt può sempre d’ufficio modificare) • I doveri d’informazione non sembrano aver rilievo procedimentale e non sono quindi elementi necessari per la validità dell’atto. avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  37. I doveri dell’amministratore di sostegno 3 • E’ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno 10 anni (se è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre ai 10 anni) • E’ tenuto periodicamente (in base alla cadenza temporale stabilita dal giudice tutelare) alla presentazione di una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (gestione patrimoniale- già contenuta nel rendiconto annuale obbligatorio, modalità di attuazione dei compiti, difficoltà incontrate, rapporto col beneficiario….) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  38. I doveri dell’amministratore di sostegno 4 • Non è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono giudici che ne richiedono la compilazione • Deve prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  39. I doveri dell’amministratore di sostegno 5 • Deve agire diligentemente e con prudenza • Risponde verso il beneficiario di ogni danno cagionato in violazione dei propri doveri • In caso di negligenza, danno grave, contrasto (non dissenso) cioè un fondato disaccordo il beneficiario e gli interessati possono ricorrere al giudice che adotti gli opportuni provvedimenti avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  40. Ruolo dei servizi e rapporto tra amministratore di sostegno e servizi 1 • I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura sono tenuti a proporre ricorso o a segnalare al pm - Non possono essere amm. gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (potenziale conflitto) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  41. Ruolo dei servizi e rapporto tra amministratore di sostegno e servizi 2 • i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura: • Devono essere sentiti dal giudice che provvede sul ricorso • In caso di contrasto possono ricorrere al giudice • In caso di atti illegittimi non possono chiedere l’annullamento degli atti • Propongono istanza di revoca al giudice avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  42. Il trust e l’amministratore di sostegno 1 • Il trust è un negozio fiduciario in cui di norma partecipano tre soggetti: il costituente (settlor), il fiducirio (trustee) e il beneficiario (beneficiary) • Il costituente trasferisce uno o più beni al trustee, che ne acquista la proprietà, ma con l’obbligo di amministrarli a vantaggio del beneficiario • Esempio: il trust a favore di persona incapace avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  43. Il trust e l’amministratore di sostegno 2 • il trust a favore di persona incapace • già più volte utilizzato: i genitori del disabile si occupano del “dopo di noi” con la designazione di un complesso di beni al trustee per far fronte a esigenze economiche e di cura del beneficiario quando non saranno più in vita • il disponente con l’atto istitutivo definisce il programma (finalità, amministrazione, controllo, beneficiario) e dispone con atto di dotazione il trasferimento dei beni al trustee • il figlio disabile generalmente non è il beneficiario finale: il termine di questo trust è generalmente ricollegato alla morte del soggetto debole al verificarsi della quale il trustee provvederà a trasferire i beni ai beneficiari finali avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  44. Il trust e l’amministratore di sostegno 3 • il trustee deve osservare il programma e acquisire la proprietà dei beni: in caso di inosservanza azioni legali attivate da disponente e controllore e beneficiario • l’atto istitutivo può essere inter vivos o mortis causa. • opportuno far coincidere le figure del trustee e tutore o amministratore di sostegno • Funzioni diverse delle due figure: il trustee deve attenersi alle indicazioni fatte dal disponente; il tutore o amministratore gestiscono nell’interesse del beneficiario ma senza preventive indicazioni vincolanti. Ci potrà essere una designazione preventiva del genitore non vincolante per il giudice (con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  45. Il ricorso 1 • Generalità di chi fa ricorso e il suo rapporto con colui che ha bisogno dell’amministratore • Generalità del soggetto beneficiario con indicazione di residenza e eventualmente del domicilio • Le ragioni per cui si chiede la nomina • La richiesta di nomina di amministratore • Il nominativo e il domicilio del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario • La sottoscrizione avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  46. Il ricorso 2 • Situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario (si consiglia) • Il nominativo e recapito del soggetto che si indica come amministratore (si coniglia) • Se l’interessato ha fatto designazione occorre farlo presente al giudice e indicare gli eventuali gravi motivi che consigliano di disattendere tale designazione • L’infermità o menomazione fisica o spichica; l’intensità totale o parziale, permanente o temporanea (si consiglia) avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  47. Il ricorso 3 • L’oggetto dell’incarico e contenuto – dettagliato e analitico- degli atti da affidare all’amministratore, poteri di assistenza o rappresentanza (si consiglia) • Le prevedibili spese ricorrenti: per indicare i limiti delle spese (si consiglia) • Recapiti telefonici (si consiglia) • Elementi facoltativi ma opportuni avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  48. Il ricorso 4 Documenti che si possono allegare: • Estratto dell’atto di nascita del beneficiario • Eventuale certificato che attesta l’impossibilità del beneficiario di raggiungere le sede del giudice tutelare • Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione • Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiari • Documenti attestanti l’eventuale opposizioni dei parenti stretti avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  49. Il ricorso 5 • Ricorso in carta libera • Anche senza avvocato • Deposito presso il Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o domicilio del beneficiario • Se esistono sezioni distaccate del Tribunale il ricorso va lì presentato avv. Sara Zaniboni 0376.320028

  50. I soggetti legittimati • Il soggetto incapace (anche se interdetto o inabilitato) • il coniuge o il convivente • I parenti entro il quarto grado e affini entro secondo • I responsabili dei servizi socio sanitari che assistono direttamente l’incapace, se a conoscenza di fatti rilevanti • Il pm • Il tutore e il curatore congiuntamente con istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione avv. Sara Zaniboni 0376.320028

More Related