1 / 58

Accordo con il Governo 23 luglio 2007: “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sos

DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI Settore Politiche Previdenziali. Accordo con il Governo 23 luglio 2007: “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” Aspetti previdenziali. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali.

ervin
Télécharger la présentation

Accordo con il Governo 23 luglio 2007: “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI Settore Politiche Previdenziali Accordo con il Governo 23 luglio 2007: “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” Aspetti previdenziali

  2. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Come si arriva all’accordo: • DPEF 2007 -2011 (Luglio 2006) • Memorandum d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil “obiettivi e linee di una revisione del sistema previdenziale (27 settembre 2006) • Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296) • Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 2007) • Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili (23 luglio 2007)

  3. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Giudizio complessivo della Cgil sull’intera trattativa: documento approvato dal Comitato Direttivo (23 luglio 2007) Giudizio sulla parte previdenziale • Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e opportunità per tutti. L’accordo va valutato nella sua interezza • Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi prioritari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle donne e degli anziani

  4. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Con l’accordo in materia previdenziale • Si è evitata l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti di trasformazione, prevedendo, inoltre, la costituzione di una apposita Commissione allo scopo di verificare e modificare i coefficienti • Si sono raggiunti primi risultati per i giovani in materia di totalizzazione, riscatto laurea, ammortizzatori sociali • Si sono aumentate/rivalutate le pensioni basse • Si sono modificati i criteri per l’accesso al pensionamento di anzianità a partire dal 1° gennaio 2008 • Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile di vecchiaia delle donne • Si sono liberati i 40 anni di anzianità • Si è ottenuto la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità e delle lavoratrici e dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria • Si è ottenuto l’allargamento della platea dei destinatari della disciplina dei lavori usuranti • Si è evitato l’accorpamento degli enti previdenziali e la creazione di un unico grande ente

  5. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali • Consultazione vincolante dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate • Su alcuni temi di rilevante importanza (lavori usuranti, coefficienti di trasformazione, finestre pensionistiche ecc.) la normativa sarà completata attraverso il lavoro di apposite commissioni fra le parti sociali ed il governo • Gli interventi previsti dall’accordo dovranno essere recepiti da appositi provvedimenti legislativi

  6. Accordo con il Governo: aspetti previdenziali I contenuti dell’accordo • Incremento delle pensioni basse • Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità • Razionalizzazione degli Enti previdenziali • Finestre per la pensione di vecchiaia • Coefficienti di trasformazione • Diritti e tutele per i giovani • Donne • Interventi per i lavoratori immigrati extracomunitari • Cumulo tra redditi da lavoro e pensione • Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali • Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo

  7. Incremento delle pensioni basse

  8. Incremento delle pensioni basse Con l’intesa del 10 luglio 2007, confluita nell’accordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in materia di pensioni e tradotta in provvedimento normativo con la legge 3 agosto 2007 (legge di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n.81) si sono previste le seguenti misure: • potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni • incremento delle maggiorazioni sociali • somma aggiuntiva È prevista l’istituzione di un tavolo permanente di confronto governo e organizzazioni sindacali dei pensionati per formulare proposte per ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica

  9. Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Dal 1° gennaio 2008 l’importo di pensione compreso da tre a cinque volte il minimo (per il 2008 corrispondente alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a 2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 100% Perequazione prima dell’accordo Perequazione dopo l’accordo

  10. Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Essendo legato il meccanismo della perequazione automatica alla fascia di reddito, l’aumento porterà un vantaggio sia alle pensioni comprese fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pensioni di importo superiore Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione: • totalmente 2.820.000 pensionate e pensionati • parzialmente 920.000 pensionate e pensionati

  11. Incremento delle maggiorazioni sociali Dal 1° gennaio 2008 l’importo dei trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti) è incrementato fino a garantire un reddito individuale mensile complessivo di 580 euro (per il 2007 è invece 559,91) Beneficeranno dell’incremento: • 290.000 pensionate e pensionatiche già percepiscono tali prestazioni • 20.000 nuovi beneficiari: grazie all’aumento del limite di reddito corrispondente per il 2008 a 7.540 euro. Importo che negli anni successivi sarà riadeguato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo

  12. Somma aggiuntiva A decorrere dall’anno 2007, nella rata di ottobre, e dall’anno 2008 in aggiunta alla rata di luglio sarà corrisposto un importo pari a: Scaglioni di anzianità contributiva Importo aggiuntivo annuo in euro Come si nota dalla tabella l’importo varia a seconda dell’anzianità contributiva della pensione o delle pensioni percepite dalla pensionata/pensionato

  13. Somma aggiuntiva Determinazione dell’anzianità contributiva • Titolare di pensione ai superstiti: la contribuzione viene considerata al 60%. Ad esempio nel caso in cui si abbia una pensione liquidata con un’anzianità pari a 25 anni di contributi: • 25 al 60%= 15 anni • Titolare di più pensioni: • Dirette: si sommano tutti i contributi • Diretta e ai superstiti: valgono solo i contributi della pensione diretta

  14. Somma aggiuntiva Requisiti richiesti • Un’età pari o superiore a 64 anni • Un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo vigente (per l’anno 2007 8.504,73 pari a 654,21 euro mensili). Ai fini della determinazione del reddito viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nell’anno stesso ad esclusione: del reddito derivante dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari, dall’indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere) N.B. per le pensionate e i pensionati il cui reddito risulti superiore al limite previsto l’aumento verrà corrisposto per differenza: differenza tra il limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva meno il reddito individuale

  15. Somma aggiuntiva Ente erogatore La somma aggiuntiva sarà corrisposta: • dall’Inps: se si percepisce almeno una prestazione Inps • dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati: se nessuna prestazione è Inps N.B. la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali: integrazione al minimo o maggiorazione sociale.

  16. Somma aggiuntiva Platea interessata • beneficeranno della somma aggiuntiva circa 3.050.000 pensionati

  17. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

  18. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (Maroni): lavoratrici e lavoratori dipendenti * Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione. ** Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica

  19. I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti fissati dall’accordo Governo Sindacati

  20. I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità fissati dall’accordo Governo Sindacati 40 anni di contribuzione • Le lavoratrici e i lavoratori con 40 anni di contribuzione potranno andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica. La decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre d’uscita • Il tema sarà esaminato dalla Commissione governo parti sociali che affronterà anche la questione dei lavori usuranti

  21. Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati

  22. Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati 40 anni di contribuzione Accordo Governo Sindacati Legge 243/2004 (Maroni) *Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione. **Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica

  23. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: salvaguardie Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età + 35 anni di contribuzione): • le lavoratrici e i lavoratori in mobilità (5.000 che si aggiungono ai 16.000 già salvaguardati dalla precedente normativa*) • le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 *10.000 legge 243/2004; 6.000 legge 296/2006

  24. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti La nuova disciplina sarà definita da una apposita Commissione costituita da governo e parti sociali (conclusione dei lavori entro settembre 2007) La platea* delle lavoratrici e dei lavoratori • lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): platea stimata 362.000 • lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003: platea stimata 870.000 • lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena: platea stimata 90.000 • conducenti di mezzi pubblici pesanti: platea stimata 40.000 * Platea stimata dal Ministero del lavoro sul totale complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti

  25. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): • lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; • lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; • lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; • lavori in cassoni di aria compressa; • lavori svolti dai palombari; • lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale; • lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguita a mano e a soffio; • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; • lavoro di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

  26. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003: • “Lavoratore notturno”: • qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; • qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro*. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. *si tratta di lavoratrici e lavoratori che svolgono abitualmente lavoro in turni, regolato in un ciclo di 3 o 4 turni giornalieri.

  27. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena sulla base dei seguenti tre criteri: • lavoratrici e lavoratori dell’industria addetti a produzioni di serie; • lavoratrici e lavoratori vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni; • lavoratrici e lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

  28. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono lavori usuranti potranno conseguire, su domanda, il dirittoa pensione con una riduzione del requisito anagrafico di 3 anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) se: • Hanno svolto tale attività per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo Oppure • Hanno svolto tale attività peralmeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa nel periodo transitorio Tali norme riguarderanno circa 5.000 lavoratori all’anno

  29. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti Risorse finanziarie • risorse massime disponibili su base annua: pari mediamente a 252 milioni di euro • in cifra complessiva nel decennio 2008 – 2017: 2,52 miliardi di euro

  30. Razionalizzazione degli enti previdenziali

  31. Razionalizzazione degli enti previdenziali Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale al fine di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi: • il piano dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali • garantire un risparmio di 3,5 miliardi di euro nell’arco di un decennio attraverso l’individuazione di sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti (clausola di salvaguardia), a partire dal 2011, è previsto un aumento dello 0,09% dell’aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e autonomi.

  32. Razionalizzazione degli enti previdenziali Ad integrazione dell’accordo è previsto il progetto di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali dell’Inps in attuazione dell’articolo 1, comma 469, della legge finanziaria 2007. Tale progetto: • riconferma il ruolo e la presenza delle parti sociali alla vita degli istituti previdenziali; • ridisegna complessivamente il ruolo dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali; • riduce notevolmente i componenti dei Comitati; • punta alla specializzazione ed alla qualità come criteri per la definizione e la composizione dei Comitati.

  33. Finestre per la pensione di vecchiaia

  34. Finestre per la pensione di vecchiaia Entro settembre 2007 la stessa Commissione governo parti sociali per i lavori usuranti valuterà la possibilità di: • Inserire le finestre di uscita per la pensione di vecchiaia

  35. Coefficienti di trasformazione

  36. Coefficienti di trasformazione In materia di coefficienti di trasformazione – avendo bloccato l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti indicati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (delibera n.9 del 26 luglio 2006) - è prevista la costituzione di una apposita Commissione, composta da esperti del governo e delle parti sociali, allo scopo di verificare e modificare i coefficienti. Nel far ciò la Commissione dovrà tener conto dei seguenti nuovi parametri: • le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie • l’incidenza che hanno i percorsi lavorativi discontinui sull’adeguatezza delle pensioni future per proporre meccanismi di solidarietà che garantiscano un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione; • le diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta.

  37. Coefficienti di trasformazione Tempi: • La Commissione dovrà terminare i lavori entro la fine del 2008 al fine di evitare, a partire dal 1° gennaio 2010,l’applicazione automatica dei coefficienti individuati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale • Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni • Tra dieci anni sarà effettuata una verifica al fine di valutare la sostenibilità finanziaria e sociale del sistema

  38. Coefficienti di trasformazione Ipotesi Nucleo di Valutazione delibera n. 9 del 26 luglio 2006 legge 335/1995

  39. Coefficienti di trasformazione Inoltre • La stessa Commissione dovrà valutare il ripristino della flessibilità dell’età pensionabile nel sistema contributivo

  40. Diritti e tutele per i giovani

  41. Diritti e tutele per i giovani Gli interventi previsti riguardano: • la totalizzazione • il riscatto del periodo di laurea • le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati

  42. Diritti e tutele per i giovani La totalizzazione: interventi immediati Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: • Eliminazione delle previsioni normative che limitano la possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Oggi è possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione Quindi: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: • Viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni: da 6 anni a 3 anni Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione

  43. Diritti e tutele per i giovani Il riscatto del periodo di laurea: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: • Possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo previdenziale versato. L’importo da pagare sarà definito per legge • L’importo potrà essere pagato in 10 anni senza interessi • Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere pagato anche dai genitori o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora non percepisca un reddito personale tassabile • Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione • Il pagamento sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: • Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi

  44. Diritti e tutele per i giovani Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati Aumento della aliquota contributiva al fine di garantire una maggiore copertura pensionistica • Aumento del 3% (dal 23,50% al 26,50%) per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: un punto all’anno a partire dal 1° gennaio 2008 Si prevede inoltre l’aumento dell’aliquota contributiva dal 1° gennaio 2008 di un punto percentuale per le pensionate e i pensionati iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici e i lavoratoriche oltre ad essere iscritti alla gestione separata sono iscritti anche presso altre gestioni pensionistiche: dal 16% al 17%

  45. Donne

  46. Donne Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura questa presa in considerazione dal governo tra le varie ipotesi per finanziare il superamento dello scalone Da ricordare che le donne che percepiscono la pensione di anzianità sono una percentuale minima: 6% Sono inoltre previsti interventi al fine di incentivare l’occupazione femminile attraverso il potenziamento e l’ammodernamento del welfare (politiche di incentivi, sgravi contributivi, potenziamento degli strumenti previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 2000, rafforzamento dei servizi all’infanzia e agli anziani non autosufficienti). Gli interventi saranno definiti con le parti sociali

  47. Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari

  48. Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari Il governo è impegnato: • ad ampliare il ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza • a rivedere l’assetto dell’attuale normativa

  49. Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

  50. Cumulo tra redditi da lavoro e pensione Il governo è impegnato: • a riesaminare gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine di incentivare la permanenza a lavoro e contrastare le forme di lavoro sommerso ed irregolare delle pensionate e dei pensionati

More Related