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Gli ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali. si tratta di un complesso ed articolato sistema di tutela  del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro.

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Gli ammortizzatori sociali

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Presentation Transcript


  1. Gli ammortizzatori sociali si tratta di un complesso ed articolato sistema di tutela  del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro. Per fronteggiare l’attuale crisi il governo ha previsto, attraverso deroghe alla normativa vigente, delle misure speciali in favore di lavoratori che appartengono a settori non tutelati. Segnaliamo che l’attuale governo ha in previsione rivedere l’intera materia

  2. Quali sono • Cassa integrazione guadagni • Indennità di mobilità • Indennità di disoccupazione • Contratti di solidarietà

  3. Cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva si divide in ordinaria e straordinaria 

  4. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) • E' prevista in caso di sospensioni o riduzioni di attività per eventi temporanei e contingenti non imputabili all’impresa o ai lavoratori ovvero da crisi temporanee di mercato • Interessa le aziende che operano nei settori dell’industria, edilizia, agricoltura e le cooperative di produzione

  5. La procedura • La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale(sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa • il datore di lavoro deve poi presentare la domandaalla sede locale dell’Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa

  6. L’indennità • è pari all’80% dell'ultima retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate ed è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativiper ogni unità produttiva (stabilimento, reparto o settore autonomo) • Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi • Raggiunto tale limite, prima di presentare una nuova domanda, l’impresa deve riprendere l’attività per almeno 52 settimane • Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio

  7. Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) • E' prevista in caso di riorganizzazione, conversione, crisi aziendale e procedure concorsuali • Interessa le aziende industriali (anche edili), le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda), le imprese commerciali, di spedizione e trasporto, le agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione), le imprese di vigilanza con più di 15 dipendentie le aziende di trasporto aereo

  8. A chi spetta L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori con un’anzianità di servizio di almeno 90 gg. e che appartengono alle seguenti categorie: • operai • impiegati • quadri la scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni

  9. La procedura • La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale(sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa • la domandasottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda va presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione –entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa

  10. Misura dell’indennità • è pari all’80% dell'ultima retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate • viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio

  11. Contribuzione figurativa I periodi di cig sono coperti da contribuzione figurativa che equivale a quella effettiva (vale cioè anche per la pensione di anzianità) al fine della misura della pensione per i periodi di cig si prende a riferimento l’ultima retribuzione percepita

  12. IMPORTI 2011 • retribuzione mensile fino a 1.961,80 indennità massima 906,80,al netto del 5,84%, euro 853,84 • retribuzione mensile superiore a 1.961,80 indennità pari a 1.089,89, al netto del 5.84% euro 1.026,24 • in presenza di lavoro part-time il massimale non deve essere riproporzionato • 5,84% - aliquota contributiva per apprendisti

  13. La mobilità • la procedura di mobilità è avviata dall’impresa, che può usufruire della Cigs, quando non riesce, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi e quindi si vede costretta a licenziare il personale eccedente • prevede l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità da cui viene cancellato qualora rifiuti l'iscrizione a un corso di formazione professionale o un lavoro equivalente al precedente con una retribuzione non inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o qualora non comunichi all'Inps un impiego a tempo parziale o a tempo determinato

  14. L’indennità • Requisiti: avere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, avere almeno 6 mesi di effettivo lavoro (compreso ferie,festività,maternità) ed essere iscritto nelle liste di mobilità • La durata del trattamento: 12 mesi prolungabili a 24 o 36 nel caso di lavoratori che abbiamo raggiunti rispettivamente 40 o 50 anni di età • L’importo: per i primi 12 mesi è pari al100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, per i periodi successivi è pari all’80% del predetto importo

  15. Interruzione del trattamento di mobilità Il trattamento si interrompe quando l'interessato: • viene cancellato dalle liste di mobilità • viene assunto con contratto a tempo indeterminato • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità (senza aver optato per l'indennità di mobilità) • L’opzione in favore dell’assegno è irrevocabile,l’opzione per la mobilità è rinunciabile e diventa poi definitiva .

  16. Mobilità e lavoro a tempo determinato • In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il lavoratore può rimanere iscritto nelle liste regionali sino al doppio della durata del proprio trattamento economico

  17. MobilitàEsempio: lavoratore con meno 40 anni • Diritto teorico : 12 mesi • Già beneficiati : 4 mesi • Lavoro: 15 mesi • 12 mesi – 4 = 8 mesi residuo teorico • periodo ancora indennizzabile 5 mesi

  18. Mobilità e lavoro a progetto • Con contratto di collaborazione o lavoro autonomo occasionale è prevista la perdita del diritto all’indennità economica. • E’ cumulabile con il lavoro accessorio nella misura di euro 3.000 annui

  19. La domanda • Va presentata dall’interessato all’INPS e alla sezione circoscrizionale per l’impiego entro il limite massimo di 68 giorni dal licenziamento • Quando la domanda è presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento l’indennità decorre dall’8^ giorno , in caso contrario dal 5^ giorno successivo la presentazione

  20. MobilitàCorresponsione anticipata • Possibilità di anticipo della mobilità spettante per avvio attività autonoma, cooperativa,professionale, imprenditoriale • Domanda entro 60 gg. inizio attività • Restituzione se ci si rioccupa entro 24 mesi come lavoratore subordinato • Non si matura contribuzione figurativa

  21. mobilità I periodi di mobilità sono coperti da contribuzione figurativa che equivale a quella effettiva (vale cioè anche per i 35 anni di contributi e per le quote) al fine della misura della pensione per i periodi di mobilità si prende a riferimento l’ultima retribuzione percepita

  22. Mobilità - misura • Importo Cigs – nel limite del massimale al momento del licenziamento • Per i primi 12 mesi pari al 100% della Cigs e al netto de 5,84% • A partire dal 2° anno 80% del massimale senza la trattenuta del 5.84% • No adeguamento anni successivi

  23. Contratto di solidarietà • Riduzione di orario al fine di evitare o contenere la riduzione del personale • Per aziende in regime Cigs l’indennità è pari al 60% del trattamento perso per 24 mesi prorogabile • Per aziende non rientranti nella Cigs l’indennità è pari al 25% del trattamento perso per 24 mesi

  24. Indennità di disoccupazione Le indennità di disoccupazione si suddividono in: • disoccupazione ordinaria • disoccupazione coi requisiti ridotti • disoccupazione agricola ordinaria • disoccupazione agricola speciale legge n. 2/2009 ha introdotto in via sperimentale la disoccupazione con requisiti normali per lavoratori assunti con qualifica di apprendista e la disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata

  25. Disoccupazione ordinaria • E' un'indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati oppure sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) • Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.) oppure di dimissioni da parte della lavoratrice madre presentate entro il primo anno di vita del figlio

  26. Requisito assicurativo Alla data di inizio della disoccupazione: • due anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno 2 anni dal primo versamento contributivo) • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

  27. L’indennità • è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi • generalmente spetta per 8 mesi, a coloro che hanno superato i cinquanta anni di età spetta per 12 mesi

  28. Quando cessa Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti • viene avviato ad un nuovo lavoro • diventa titolare di pensione diretta • viene cancellato dalle liste di disoccupazione

  29. La domanda • Va presentata al massimo entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, solo se è inoltrata entro il 7^ giorno decorre dall’8^ giorno successivo al licenziamento, altrimenti dal giorno successivo la domanda (e quindi viene erogata per un periodo inferiore) • Richiede l’iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego

  30. La domanda di ds ordinaria • Verificare/sollecitare l’iscrizione al centro per l’impiego • Verificare il rispetto dei termini per inoltrare la domanda • Verificare il requisito amministrativo, nel dubbio inoltrare la domanda • Il patronato invia la domanda telematicamente

  31. Disoccupazione coi requisiti ridotti Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che soddisfano i seguenti requisiti:  • nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.) • risultino assicurati da almeno due anni • hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda

  32. Ds ordinaria e ds req. ridotti • la disoccupazione ordinaria indennizza i periodi successivi al licenziamento, mentre quella coi requisiti ridotti indennizza i periodi non lavorati nell’anno precedente la presentazione della domanda • per i medesimi periodi non è possibile essere indennizzati sia con la ds ordinaria sia con la ds coi requisiti ridotti • Nello stesso anno (per periodi diversi) si può godere di entrambe le indennità nel limite massimo di 210 giornate o 300 per chi ha più di 50 anni di età

  33. I richiedenti la ds coi requisiti ridotti • Insegnanti precari • Lavoratori “interinali” • Chi non ha presentato la domanda di ds ordinaria entro i termini

  34. L’indennità • è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi • spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate • Ai lavoratori sospesi è pagata nel limite massimo di 90 giorni

  35. Quando presentare la domanda deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro

  36. La domanda di ds req. ridotti • Ricordarsi che la domanda va presentata dal 1^ gennaio al 31 marzo • Verificare il requisito amministrativo, nel dubbio inoltrare la domanda • Il patronato invia la domanda telematicamente

  37. disoccupazione I periodi di disoccupazione sono coperti da contribuzione figurativa che però non vale per maturare i 35 anni di contributi e per le quote al fine della misura della pensione per i periodi di disoccupazione si prendono a riferimento le competenze correnti dell’ultima retribuzione

  38. Indennità ordinaria di ds non agricola con requisiti normali per gli apprendisti • È sperimentale per il triennio 2009/2011 • Spetta in caso di licenziamento o sospensione per crisi aziendali o occupazionali

  39. Requisiti • qualifica di apprendista • anzianità di servizio di almeno 3 mesi all’atto del licenziamento o della sospensione presso l’azienda in crisi • iscrizione al centro per l’impiego • intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva

  40. indennità • In caso di sospensione spetta per un periodo massimo di 90 giorni nel periodo di vigenza del contratto, se il contratto di apprendistato scade prima dei 90 giorni decade il diritto all’indennità • In caso di licenziamento l’indennità spetta per massimo 90 giorni (purché sia mantenuto lo stato di disoccupazione)

  41. il datore di lavoro Deve comunicare ai servizi competenti ed all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le relative motivazioni ed i nominativi dei lavoratori interessati

  42. il lavoratore Deve rendere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al centro per l’impiego ed inoltrare la domanda nei termini previsti per la disoccupazione ordinaria (massimo entro 68 giorni)

  43. La domanda di ds apprendisti • Verificare/sollecitare l’iscrizione al centro per l’impiego • Verificare la qualifica di apprendista ed i requisiti amministrativi, nel dubbio inoltrare la domanda • Verificare il rispetto dei termini per inoltrare la domanda

  44. Indennità di disoccupazione per gli iscritti alla gestione separata Prevista in via sperimentale per il triennio 2009/2011 Misura: 30% reddito anno precedente Massimale euro 4.000

  45. requisiti • monocommittenza • iscrizione esclusiva alla gestione separata • reddito da lavoro nell’anno precedente la domanda superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 20.000 euro • accredito di almeno 3 mensilità presso la gestione separata nell’anno precedente la domanda • fine di lavoro

  46. Lavoro somministrato Lavoratori in somministrazione a tempo determinato disoccupati Domande tramite Agenzie di lavoro Massimale 1.300 euro

  47. Il fondo di garanzia INPS L’INPS gestisce un fondo di garanzia al fine di assicurare al lavoratore od ai suoi aventi diritto il trattamento di fine rapporto e tutti i crediti di lavoro riferiti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro

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