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ATI e Contratti di rete

ATI e Contratti di rete Acquisizione di beni e servizi sottosoglia alla luce dei recenti interventi normativi. Pisa - 27 giugno 2013. A cura di Ivana Malvaso. 1. Raggruppamenti temporanei d'impresa. Costituiti al fine di integrare le proprie risorse tecniche e finanziarie;

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  1. ATI e Contratti di rete Acquisizione di beni e servizi sottosoglia alla luce dei recenti interventi normativi.Pisa - 27 giugno 2013 A cura di Ivana Malvaso 1

  2. Raggruppamenti temporanei d'impresa Costituiti al fine di integrare le proprie risorse tecniche e finanziarie; • non costituiscono un centro autonomo separato dai soggetti che li compongono; • caratterizzati da temporaneità, occasionalità; • possono presentare offerta R.T.I. non ancora costituiti, è sufficiente l’impegno a costituirsi, a seguito dell’aggiudicazione; • vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione temporanea dichiarata in sede di offerta (salvo limitate eccezioni); 2

  3. Raggruppamenti temporanei d'impresa orizzontali/verticali • La distinzione tra raggruppamenti orizzontali o verticali è in funzione delle prestazioni richieste dal bando • Se la prestazione è unica si avranno RTI orizzontali • Se il bando prevede una prestazione principale e una prestazione secondaria potremo avere raggruppamenti verticali o misti 3

  4. Raggruppamenti temporanei d'impresa orizzontali Nella domanda di partecipazione le imprese devono dichiarare: • la partecipazione in raggruppamento la sua composizione e l'impresa capogruppo • Le modalità di apporto dei requisiti di capacità tecnica/economica • La suddivisione delle prestazioni tra le imprese del RTI • ogni impresa deve produrre la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative alle cause di esclusione (art. 38 D.Lgs 163/2006) 4

  5. Raggruppamenti temporanei d'impresa requisiti • L'art. 275 del DPR 207/2010 prevede per la partecipazione dei raggruppamenti in gare di Forniture e servizi che il bando individui i requisiti necessari per la partecipazione nonché le eventuali misure • in ogni caso la capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria in forniture e servizi è discussa l'applicazione del principio vigente nei lavori in base al quale vi deve essere corrispondenza tra quota partecipazione al RTI/ apporto requisiti/esecuzione 5

  6. Raggruppamenti temporanei d'impresa requisiti • Il bando può prevedere requisiti minimi di partecipazione per la capogruppo e le mandanti prevedendo un regime di partecipazione specifico • Il Bando può lasciare libere le impresa nella partecipazione la capogruppo deve però sempre apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria • Se la prestazione è unica tutti si devono qualificare in relazione ai requisiti previsti ed eseguire parte della prestazione • Se vi è prestazione principale e secondaria la capogruppo deve necessariamente qualificarsi ed eseguire la prestazione principale le mandanti possono eseguire anche solo le secondarie 6

  7. Reti d'Imprese Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 34 lett. e-bis) possono partecipare alle procedure di affidamento alle condizioni dei RTI in quanto compatibili L'Autorità con determina del 23/4/2013 ha dato indicazioni sulla loro partecipazione distinguendo tra: • Reti con organo comune con potere di rappresentanza ma senza soggettività • Reti con organo comune privo di potere di rappresentanza o senza organo comune • Reti con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica • consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 7

  8. Contratto di Rete - Per la partecipazione alle procedure di affidamento delle imprese aderenti ai contratti di Rete occorre tener conto che: - Finalità del contratto di rete è la collaborazione organizzata fra le imprese, lo scambio di informazioni e prestazioni per l'esercizio in comune di attività rientranti nell'oggetto sociale - La partecipazione alle gare deve quindi essere espressamente prevista nell'oggetto del contratto di rete e la durata del contratto di rete deve essere commisurata alla durata dell'appalto • La partecipazione alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune 8

  9. Contratto di Rete - 2 • Il contratto di rete può prevedere un fondo comune e la nomina di un organo comune e può acquistare soggettività giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese : • Se c'è l'organo comune il contratto deve specificare il nome , la ditta, la ragione o denominaz<ione sociale del soggetto prescelto i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole per la sostituzione • L'organo comune agisce in rappresentanza della Rete se ha soggettività giuridica o in assenza di soggettività, e salvo sia diversamente disposto, degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto 9

  10. Contratto di Rete - 3 • Le imprese che partecipano alla procedura devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 e li devono attestare • Per i requisiti speciali, essendo l'aggregazione assimilata ai RTI, valgono le disposizioni sulla qualificazione previste per forniture e servizi dagli art. 37 del codice e 275 del regolamento • Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma art. 25 CAD in mancanza di tale forma il mandato nel contratto di rete non è sufficiente e occorre riconferire il mandato 10

  11. Reti d'imprese con organo comune con potere di rappresentanza ma senza soggettività - L'organo comune può svolgere il ruolo di mandataria laddove in possesso dei requisiti di qualificazione necessari ed il contratto di rete preveda il mandato a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o per alcune tipologie di gare; Le imprese devono confermare la loro volontà mediante sottoscrizione della domanda di partecipazione o dell'offerta e produrre copia autentica del contratto di rete • Se l'organo comune non ha i requisiti della mandataria si applica la disciplina per le reti senza organo comune • Si applica l'art. 37 comma 4 11

  12. Reti con organo comune privo di potere di rappresentanza o senza organo comune • Se l'organo comune non ha il potere di rappresentanza l'aggregazione partecipa come RTI costituito o costituendo • Se costituendo sottoscrizione domanda e offerta da parte tutte imprese retite partecipanti alla gara , sottoscrizione impegno a conferire il mandato • Se il conferimento del mandato avviene prima della partecipazione alla gara si segue quanto previsto per RTI costituiti • Il mandato può avere la forma : • Scrittura privata non autenticata se il contratto di rete è redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma art. 25 CAD • Scrittura privata autenticata se il contratto di rete è stipulato in forma diversa.; 12

  13. Reti con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica • L'aggregazione partecipa con l'Organo comune esso stesso parte della rete se ha i requisiti della mandataria • Domanda e offerta viene presentata dall'organo comune insieme a copia autentica del contratto di rete • L'organo comune può indicare le imprese aderenti che partecipano alla specifica gara • Si applica l'art. 37 comma 4 13

  14. La disciplina del D.Lgs 163/2006 • Gli acquisti sotto soglia sono disciplinati nel codice contratti pubblici dagli articoli - 121 che detta i principi generali per il sotto soglia - 124 che disciplina gli acquisti forniture e servizi - 125 che disciplina gli affidamenti in economia

  15. Principi generali L'art. 121 prevede che agli acquisti sotto soglia si applicano le disposizioni della - parte I principi generali art. da 1 a 27 - parte IV contenzioso - parte V disposizioni di coordinamento, finali, transitorie e abrogazioni Disposizioni della parte II disciplina acquisti sopra soglia in quanto non derogate dalla disciplina prevista dall'art. 124

  16. Art. 124 L'art. 124 detta la disciplina per il sotto soglia relativamente a - pubblicità - termini minimi per procedure aperte, ristrette, negoziate con e senza bando

  17. Art. 125 L'art. 125 detta la disciplina per gli affidamenti in economia che possono essere effettuate con - Affidamenti diretti fino a 40.000 euro - procedura di cottimo fiduciario fino alla soglia comunitaria - disciplina al comma 10 le ipotesi in cui è possibile procedere ad affidamenti in economia - prevede il divieto di frazionamento artificioso della spesa - prevede che gli affidamenti siano svolti nel rispetto di quanto previsto nell'art. 125 e dei principi in materia di affidamento e di esecuzione del contratto previsti dal codice e dal regolamento di attuazione

  18. Gli affidamenti in economia nel DPR 207/2010 Il DPR 207/2010 disciplina gli affidamenti in economia agli art. 329 e ss in particolare - L'art. 332 detta i principi per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario - L'art. 335 prevede che la procedura di cottimo può essere condotta in tutto o in parte dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente con l'utilizzo di documenti informatici nel rispetto principio di parità di trattamento e non discriminazione - Fra gli strumenti telematici prevede l'utilizzo del mercato elettronico

  19. Il mercato elettronico L'art. 328 del DPR 207/2010 disciplina il mercato elettronico prevedendo che fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio previsti dalle norme in vigore le stazioni appaltanti possono procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il ME realizzato dalla : - stessa stazione appaltante - Consip - centrali di committenza • Il mercato elettronico consente acquisti di forniture e servizi attraverso un confronto concorrenziale: - delle offerte pubblicate all'interno del ME (OD) - delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati (RDO) - in applicazione delle procedure di acquisto in economia - - -

  20. Le procedure sotto soglia Le procedure sotto soglia per gli affidamenti sono: - aperte e ristrette - negoziate con e senza bando se ricorrono i presupposti degli art. 56 e 57 - affidamenti in economia nei casi art. 125 comma 10 - mercato elettronico?

  21. Le novità del DL 52/2012 All' Art. 7 Modifiche in materia di procedure di acquisto: vengono modificate le disposizioni di cui all’articolo 1 commi 449 e 450 L. 296/2006

  22. Articolo 1 comma 449 legge 296/2006 - Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 dellalegge 23 dicembre1999 n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. - Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. - Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A

  23. Articolo 1 comma 450 legge 296/2006 - Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. - Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 23

  24. L. n. 135/2012: art. 1 comma 1 I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26 comma 3 della L. 488/1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa: 1) sono nulli 2) costituiscono illecito disciplinare 3) sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza del prezzo consip e quello indicato nel contratto.

  25. L. n. 135/2012: art. 1 comma 1 - gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono : 1) le convenzioni ex art. 26 l. 488/1999 2) accordi quadro 3) mercato elettronico Le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26 comma 3 L. n. 488/1999.

  26. Procedure sotto soglia dopo il DL 52/2012 Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 200.000 euro è obbligatorio - adesione a convenzione consip - adesione a convenzione stipulata dalla centrale committenza regionale - il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure - Il mercato elettronico diventa la procedura da seguire per qualunque tipologia di fornitura o servizio a prescindere dal ricorrere della possibilità di affidamento in economia

  27. L. n. 135/2012: art. 1 comma 1 - l'art.1 della l.135/2012 si applica agli enti del sistema sanitario limitatamente al comma 24; Ne consegue che: - ai sensi del DL 52/2012 anche gli enti del sistema sanitario sono tenuti a svolgere le procedure sotto soglia sul mercato elettronico o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure - in caso di violazione dell'obbligo non scatta però la nullità del contratto e le altre conseguenze - la procedura svolta in modalità diversa sarebbe però passibile di impuganzione in quanto vi è una violazione dell'art. 1 comma 450 l. 296/2012

  28. Procedure sotto soglia dopo il DL 52/2012 Si può procedere ad autonoma procedura di acquisto: - ► Per forniture e servizi nelle ipotesi di cui all’ art.57): per ragioni di natura tecnica e artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (comma 2 lett. b), per forniture complementari (comma 3: lett. b), servizi complementari e ripetizione dei servizi analoghi (comma 5)

  29. START Start è un sistema di e-procurement E-Procurement = Electronic Procurement (Approvvigionamento Elettronico) Insieme di: – tecnologie - procedure - operazioni - modalità organizzative per l’acquisizione di beni e servizi on-line tra aziende, tra aziende e privati, tra aziende e istituzioni pubbliche (utilizzo delle tecnologie internet nel processo di approvvigionamento di beni e servizi)

  30. vantaggi utilizzo e-procurement nella Pubblica Amministrazione Ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi Aumentare la celerità e l’agilità nelle procedure di acquisto Garantire razionalità, sicurezza e trasparenza nella gestione delle gare Facilitare la dinamicità e competitività del mercato

  31. L’e-procurement nella normativa comunitaria Il tema dell’e-procurement, ha trovato un proprio spazio anche nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nella Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. La Direttiva nei considerando prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza”.

  32. Le soluzioni di e-procurement nella normativa nazionale Le soluzioni di e-procurement che si sono sviluppate in Italia comprendono: - le gare o aste on-line - il mercato elettronico Le gare o aste on-line consentono di poter aggiudicare forniture o servizi attraverso una gestione della procedura di gara in modalità telematica scegliendo la migliore offerta tra quelle pervenute on-line. Il mercato elettronico permette, sulla base di cataloghi di prodotti di fornitori precedentemente abilitati, sia di effettuare acquisti diretti da cataloghi (ordine di acquisti) inviando al fornitore un ordine ad un prezzo stabilito, sia di gestire richieste di offerte elettroniche a più fornitori.

  33. La normativa toscana in materia di e-procurement • La Regione Toscana ha dettato norme in materia di E-procurement nella: • Legge regionale n. 38 del 13/07/2007 “Norme in materia di Contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro “ che dedica all’e-procurement gli articoli da 46 a 49; • regolamentoper l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture servizi e lavori emanato con D.P.G.R. N. 79/R del 24.12.2009;

  34. La normativa toscana in materia di e-procurement • In particolare : - l’Art. 47 prevede la predisposizione da parte della regione di un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate nonché per le procedure telematiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale con l’obbligo degli enti regionali all’uso del Sistema Telematico scelto dalla Regione e la possibilità di adesione al sistema da parte degli enti locali e degli enti pubblici che aderiscono alla RTRT; - l’Art. 49: la costituzione del Mercato Elettronico della Toscana costituito dai mercati elettronici realizzati in attuazione della normativa comunitaria e nazionale;

  35. Gare interamente gestite con sistemi telematici • L'art. 85 c. 13 del codice consente alle amministrazioni di poter ricorrere per l'acquisto di beni e servizi a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dell'art. 77 del codice e dei principi di trasparenza efficacia e semplificazione • L'aggiudicazione della gara può avvenire a seguito di presentazione di un unica offerta o a seguito di asta elettronica • Al momento della ricezione dell'offerta la stazione appaltante trasmette a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta 35

  36. Il Sistema START • START consente di svolgere in modalità telematica le procedure di gara per l’affidamento di: Lavori pubblici, forniture e servizi di importo sopra e sotto soglia comunitaria mediante: Procedure aperte, ristrette e negoziate (trattative private ed acquisti in economia) anche con aste elettroniche gestendo tutte le fasi della gara dalla pubblicazione del bando alla aggiudicazione definitiva

  37. Ruolo sistemi telematici I sistemi telematici intervengono nella fase 3 “Svolgimento della gara” a

  38. Il supporto alle amministrazioni nella fase indizione gara • Sul sistema telematico le amministrazioni: • impostano la gara nei suoi elementi essenziali: Oggetto , importo, modalità aggiudicazione, data apertura gara e data chiusura gara; • Pubblicano tutta la documentazione di gara: bando, disciplinare modulistica a supporto delle imprese , progetto ecc.... • Gestiscono la fase delle comunicazioni lato amministrazione e delle richieste chiarimento lato imprese

  39. Il supporto alle imprese nella fase di pubblicazione della gara • Sul sistema telematico le imprese : • reperiscono tutta la documentazione di gara: bando, disciplinare modulistica a supporto delle imprese , progetto ecc.... • formulano richieste chiarimento e ricevono e vedono tutte le risposte date dall'amministrazione • predispongono l'offerta attraverso un percorso guidato per passi successivi

  40. Il supporto alle amministrazioni nella fase di gara • Sul sistema telematico le amministrazioni: • Ricevonole offerte e gestiscono per fasi successive lo svolgimento della gara : • Ammissione a seguito della verifica documentazione amministrativa • Apertura offerte tecniche se previste • Apertura offerte economiche; Inoltrano se necessario richieste di chiarimento e comunicano con le imprese Effettuano operazioni/calcoli necessari alla valutazione e nello svolgimento delle operazioni di gara

  41. Il supporto alle imprese nella fase di predisposizione delle offerte • Sul sistema telematico le imprese : • Compilano ladocumentazione di gara: domanda partecipazione e dichiarazioni requisiti di ordine generale, dichiarazioni su requisiti capacità tecnica /economica • Caricano tutta la documentazione richiesta dal bando negli appositi spazi previsti • Sono avvertite della mancanza di un documento obbligatorio o della firma digitale su un documento se necessaria • inviano l'offerta

  42. La documentazione d'offerta La documentazione che costituisce l'offerta delle imprese viene: - Autogenerata dal sistema utilizzando le informazioni fornite dalle imprese che il sistema ha già al suo interno o richieste per la specifica gara: domanda e dichiarazione requisiti generali, offerta economica e schede elementi offerta a valutazione automatica; - Predispostadalle imprese su modelli messi a disposizione delle imprese variabili a secondo della modalità di partecipazione ( schede consorziate, avvalimento ecc...) - Predispostadalle imprese secondo proprie modalità offerta tecnica - Predisposta da terzi e caricata sul sistema ( garanzia provvisoria, ricevuta pagamento ciG)

  43. Le fasi di gara • Nella fase di gara il sistema rende disponibile per step successivi : • La documentazione amministrativa, che dopo essere stata controllata, deve essere approvata tutta per poter proseguire • L'offerta tecnica dell'impresa • Dopo l'inserimento nel sistema del punteggio attribuito per la valutazione tecnica : • Schede tecniche a valutazione automatica • Offerta economica

  44. Diritto di accesso • Il diritto di accesso può essere esercitato mediante interrogazione delle registrazioni del sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico • Tramite l'invio o la messa a disposizione di copia autentica degli atti • È escluso dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore se coperti da diritti di privativa industriale 44

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