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CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

clausole contrattuali il cui contenuto è stato predisposto unilateralmente da una sola delle parti secondo uno schema destinato a disciplinare in modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali. CONDIZIONI GENERALI di VENDITA.

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CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

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Presentation Transcript


  1. clausole contrattuali il cui contenuto è stato predisposto unilateralmente da una sola delle parti secondo uno schema destinato a disciplinare in modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali CONDIZIONI GENERALI di VENDITA Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  2. Art. 1341: condizioni generali di contratto • presupposti di efficacia:conoscenza/ conoscibilità • - testo fisicamente leggibile • - testo non ambiguo • - traduzione del testo nella lingua dell’aderente con indicazione della • versione prevalente • oppure • traduzione del testo in inglese con indicazione della versione prevalente Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  3. l segue 2) Clausole vessatorie: esigono una specifica approvazione scritta della parte aderente.- stabiliscono, a favore del proponente, (a) limitazioni di responsabilità (solo per colpa lieve, NON può essere esclusa la responsabilità per colpa grave o dolo) (b) la facoltà di recedere dal contratto (ipotesi in cui il venditore ha il potere discrezionale di interrompere il rapporto, la clausola risolutiva espressa non è considerata vessatoria) Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  4. -sanciscono, a carico della parte aderente: (c) termini di decadenza (d) limiti alla facoltà di opporre eccezioni processuali e sostanziali (e) vincoli all’autonomia contrattuale verso terzi (f) proroga tacita o rinnovazione del contratto (e, in genere,tutte le clausole che limitano il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto) (g) la legge applicabile al contratto, il Foro esclusivamente competente, la clausola compromissoria segue -sanciscono, a carico della parte aderente: (c) termini di decadenza (d) limiti alla facoltà di opporre eccezioni processuali e sostanziali (e) vincoli all’autonomia contrattuale verso terzi (f) proroga tacita o rinnovazione del contratto (e, in genere,tutte le clausole che limitano il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto) (g) la legge applicabile al contratto, il Foro esclusivamente competente, la clausola compromissoria Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  5. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Come utilizzare le CGV • L’approvazione scritta non è necessaria per clausole singolarmente • negoziate, né per clausole rientranti in atti pubblici notarili. • Il principio generale di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) trova • applicazione anche in fase di proposta di CGV. • Fare sottoscrivere le CGV per evitare di accollarsi l’onere di provarne • la conoscenza/conoscibilità, da parte dell’aderente, nel caso di • contestazioni. • Ricordare che, nel dubbio, vengono interpretate a favore dell’aderente • (art. 1370 c.c.).

  6. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Co Condizioni generali di vendita e prestazione di servizi Le CGV si applicano pacificamente al contratto di vendita, così come definito dall’Art.1470 Codice Civile: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo del prezzo”. E’ opportuno verificarne l’applicabilità ai contratti di: - Appalto, art. 1655C.C. - Opera, art. 2222 C.C. - Subfornitura, art. 1 L. 18 giugno 1998 n. 192 ( se le CGV sono predisposte in modo da creare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi in favore del predisponente, possono essere considerate nulle, anche se sottoscritte).

  7. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Tutela dei consumatori nei contratti di vendita internazionale • Convenzione di Roma del 1980: • - art. 3 le parti scelgono la legge applicabile al loro rapporto. • - art. 5 tale scelta non può privare il consumatore della protezione • accordatagli dalle norme imperative del paese in cui vive se: • (a) le trattative si sono svolte nel paese del consumatore • oppure • (b) il contraente non consumatore ha ricevuto l’ordine nel paese del • consumatore • oppure • (c) il consumatore ha stipulato l’ordine in paese straniero, a condizione • che il viaggio sia stato organizzato dal venditore.

  8. Segue. (2) Direttiva 93/13 che ha introdotto l’art. 1469 quinques “ è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto col territorio di uno Stato membro UE”. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  9. Dove utilizzare le CGV • Si sconsiglia di allegare le CGV ad un contratto creato ad hoc • e • (2) accettare che l’altra parte contrattuale alleghi le proprie CGV ad un • contratto negoziato. • Se le CGV sono apposte su fattura si deve dimostrare che l’acquirente ne • era a conoscenza prima della conclusione del contratto. • Battle of orders entrambe le parti trasmettono le proprie condizioni • generali (rispettivamente di vendita e/o acquisto, fornitura) • Per evitare questo inconveniente: • (a) Prevedere il meccanismo della conferma d’ordine • (b) Rigettare sempre e per iscritto le Condizioni proposte dall’altra parte • (c) Inserire nelle proprie CGV una clausola che tenga conto di questa • eventualità • Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  10. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Analisi delle singole clausole I. Luogo e Termini di consegna Luogo di consegna (a) Il luogo di consegna è indicato nell’ordine (opzione consigliata dopo l’entrata in vigore del Reg. CE 44/2001) (b) Uso degli Incoterms (assicurandosi che non vi siano disposizioni contrattuali in contrasto) (c) In mancanza di indicazioni contrattuali, si applicano i criteri previsti dall’art. 1510 C.C. Termini di consegna negoziati di volta in volta (si consiglia di non prevedere termini essenziali)

  11. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro II. Prezzi e Pagamenti • Prevedere l’applicazione, in caso di ritardo nel pagamento,dell’ interesse • maggiorato di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/2002 • 2) Clausola solve et repete: consente di subordinare la possibilità di sollevare • contestazioni sulla merce all’integrale pagamento del prezzo. • (da sottoscrivere ex art. 1341 c.c.) • Prevedere la compensazione volontaria dei reciproci rapporti di • credito/debito. • (da sottoscrivere ex art. 1341)

  12. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro III. Varie • Eccezione di inadempimento: clausola con cui ci si riserva il diritto • di sospendere la fornitura in caso di mancato pagamento nei termini. • (da sottoscrivere ex art. 1341 c.c.) • Clausola penale: determinazione anticipata del valore del danno subito • dal predisponente in caso di inadempimento. (E’ utile nei casi in cui è • difficile quantificare l’entità del danno sofferto,ad es. per proteggere diritti • di proprietà industriale e intellettuale) • Garanzia: • - per vizi (art. 1490 C. C.-clausola imperativa) • - di buon funzionamento (art. 1512 C. C.-deve essere espressamente • prevista)

  13. Segue i) Durata della garanzia: nella vendita di beni di consumo a consumatori il termine minimo è di 24 mesi, tra imprenditori può essere previsto un termine inferiore. ii) Esclusione del diritto di regresso del venditore verso il produttore nei casi previsti dall’art. 1519 quinques C. C. iii) Termini per sollevare contestazioni su eventuali vizi: - 8 gg. dalla scoperta per la denunzia di vizi che rendono la cosa inidonea all’uso (art. 1490 e 1495 C. C.) - nel caso di difetto nel buon funzionamento, il compratore ha 30 gg. dalla scoperta per denunziare il difetto e 6 mesi per esperire l’azione. Studio Legale dal ferro Giacomelli Cevese Santoro

  14. Segue iv) Inserire una clausola che preveda nel dettaglio i casi di esclusione della garanzia, elencando i difetti che non rientrano nella responsabilità del produttore/venditore. v) E’ opportuno che le imprese commerciali prevedano: - il trasferimento ai propri acquirenti dei vincoli che le sono imposti dai propri venditori - preservarsi il diritto di regresso verso il produttore vi) E’ utile prevedere dei limiti alle obbligazioni derivanti dalla garanzia alla fornitura gratuita (o con forte sconto) dei prodotti sostitutivi e/o la riparazione gratuita del prodotto difettoso. Studio Legale dal ferro Giacomelli Cevese Santoro

  15. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Segue • 4) Nel caso in cui il contratto implichi la prestazione di servizi o lo scambio • di informazioni confidenziali, è utile prevedere una clausola penale • a tutela della proprietà intellettuale/industriale. • Vendita su campione e su tipo di campione: è opportuno che le CGV • facciano riferimento a tipi di campioni per evitare contestazioni sulla non • conformità col singolo campione. • Risoluzione e recesso (nei contratti a tempo indeterminato): è opportuno • inserire una clausola risolutiva espressa e prevederne l’applicazione in • caso di tassativi inadempimenti dell’acquirente. • (consigliamo la sottoscrizione ex art. 1341 C.C.). • 7) Clausola di riserva di proprietà: il passaggio della proprietà del bene • avviene al momento del suo integrale pagamento.

  16. Le CGV relative alla legge applicabile (1) Nelle relazioni commerciali con soggetti residenti/domiciliati all’estero si devono stabilire: - legge applicabile al contratto - giudice/arbitro competente a dirimere eventuali controversie. (non vi è relazione tra la legge applicabile e il giudice competente) (2) Nel caso di CGV internazionali è consigliabile prevedere: - l’applicazione del diritto italiano, con esclusione della Convenzione di Vienna del1980 - la giurisdizione italiana, in particolare la competenza esclusiva di uno specifico Tribunale N.B. ex art. 7 Convenzione Roma 1980 una parte può sempre pretendere l’applicazione di norme imperative di un ordinamento diverso da quello indicato nel contratto. Studio Legale dal ferro Giacomelli Cevese Santoro

  17. Segue (3) In mancanza di accordo fra le parti si applicano: a. I criteri previsti dalle norme di diritto internazionale privato del giudice adito. b. Le Convenzioni internazionali Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia: b.1 Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 -applicazione: contratti di compravendita di beni mobili tra soggetti aventi sede in Stati diversi se: (i) entrambi gli Stati sono firmatari della Convenzione (ii) le norme di diritto internazionale privato del giudice adito dispongono l’applicabilità al contratto della legge di uno Stato contraente. -convenzione di natura sostanziale -la sua applicazione può essere derogata per iscritto Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

  18. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro Segue b.2 Convenzione dell’Aja 15 giugno 1955 - applicazione: vendite internazionali (escluse le vendite giudiziali o coattive di beni mobili corporali, con esclusione dei beni mobili registrati e dei titoli). - convenzione universale che si applica a prescindere dall’adesione dello Stato coinvolto b.3 Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - applicazione: obbligazioni contrattuali - in vigore in tutti gli Stati della UE - stabilisce norme di diritto uniforme vincolanti per i contraenti

  19. Le CGV relative al foro competente (1) Nei contratti tra soggetti domiciliati nella UE preferire il Giudice Ordinario - le sentenze sono riconosciute ed eseguibili ex Reg. 44/2001 - si può usare lo strumento del decreto ingiuntivo (2) Se controparte appartiene a uno Stato extra UE: -scegliere l’arbitrato se l’esecuzione della sentenza italiana è difficile e costosa (es. USA) - scegliere il Tribunale Ordinario se esiste una convenzione sul mutuo riconoscimento delle sentenze (es. RUSSIA) (3) Se si sceglie d’inserire la clausola compromissoria è opportuno -rivolgersi a una Camera Arbitrale -chiarire luogo e numero degli arbitri -se in Italia, preferire l’arbitrato rituale secondo diritto -verificare se lo Stato della controparte ha aderito alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 Studio Legale dal ferro Giacomelli Cevese Santoro

  20. Segue (4) In mancanza di accordo: a. se le parti sono domiciliate o residenti nella UE (ad eccezione della Danimarca) si applica il Reg. 44/2001. b. Nei rapporti con la Danimarca si applica la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. c. Nei rapporti con Stati aderenti all’EFTA (es. Svizzera) si applica la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Studio Legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro

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