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SISTEMA CUP IL RUOLO DEL CONCENTRATORE

Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione Segreteria CIPE. SISTEMA CUP IL RUOLO DEL CONCENTRATORE. Per particolari esigenze organizzative i soggetti responsabili possono avvalersi di CONCENTRATORI

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SISTEMA CUP IL RUOLO DEL CONCENTRATORE

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Presentation Transcript


  1. Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione Segreteria CIPE SISTEMA CUP IL RUOLO DEL CONCENTRATORE

  2. Per particolari esigenze organizzative i soggetti responsabili possono avvalersi di CONCENTRATORI La delibera CIPE 143/2002, al punto 1.4.2., prevede un aiuto per i soggetti responsabili in funzione delle loro caratteristiche organizzative: infatti la delibera afferma che: “è facoltà dei soggetti suddetti … delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto “concentratore”) che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l’obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema.”

  3. Quindi i capisaldi della normativa sono: • il concentratore è un soggetto pubblico, • il concentratore dispone di un'organizzazione adeguata allo svolgimento del suo ruolo, e cioè all'inserimento nel sistema CUP, eventualmente anche con modalità batch, dei dati necessari per l'ottenimento del codice anche per progetti che non ricadono sotto la sua responsabilità, • il concentratore opera sulla base di una delega esplicita del soggetto responsabile, • la responsabilità della richiesta del codice e della qualità dei dati resta al soggetto responsabile.

  4. Procedura • Il concentratore, ricevute le deleghe dai soggetti responsabili, deve: • accreditarsi al sistema CUP, ove già non lo sia, • 2. inviare una e-mail al servizio di supporto CUP cup.concentratore@tesoro.itelencando i soggetti responsabili che lo hanno delegato, ed i settori cui tale delega si riferisce (lavori pubblici, formazione, incentivi alle industrie, ecc): questa e-mail deve essere inviata per conoscenza anche ai soggetti responsabili deleganti; nel caso che un soggetto delegante non disponga di un indirizzo e-mail, l'elenco suddetto deve essergli inviato via fax, con copia anche al servizio di supporto CUP (n° 06 4761 6991); • 3. nell'e.mail predetta devono anche essere indicate le modalità con cui il concentratore comunicherà ai soggetti responsabili i codici ottenuti per loro conto;

  5. Procedura (segue) 4. attendere di ricevere dal sistema CUP un'e.mail di conferma prima d'iniziare ad operare; 5. informare il sistema CUP, con apposite e.mail come sopra specificato, di tutte le eventuali variazioni che intervengano rispetto alla situazione come inizialmente descritta (nuovi soggetti deleganti o cancellazione di soggetti prima indicati, modifiche nei settori di delega, ecc). Il soggetto responsabile, ricevuta l’informativa sui CUP registrati a suo nome, è tenuto a verificare i dati immessi nel sistema, ed ha la possibilità di modificarli, ove errati.

  6. la delibera CIPE 126/2003 Qualora il CUP non sia evidenziato nella documentazione presentata all’atto della richiesta di un mutuo per un progetto d’investimento, questa delibera stabilisce che: “… Istituti ed Enti, che erogano mutui, possono provvedere direttamente alla generazione dello stesso (CUP) dandone tempestiva comunicazione, anche in via telematica, al soggetto stesso ed alla struttura di supporto CUP …. Il soggetto, che resta responsabile …della validità dei dati ..., deve, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Istituto o Ente, provvedere alla loro eventuale modifica interagendo direttamente con la struttura di supporto CUP”: altrimenti i dati s’intendono confermati.

  7. CASSA DEPOSITI E PRESTITI Circolare n. 1255 del 27.01.2005 Adempimentiistruttori nelleprocedure di finanziamento I soggetti beneficiari, in sede di istruttoria, di erogazione e di eventuali variazioni post-concessione sono tenuti, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, a produrre il CUP del progetto di investimento in corso di finanziamento o già finanziato dalla CDP, ovvero, nei casi in cui il CUP non fosse necessario, ad attestare tale circostanza.

  8. Resta a cura degli enti locali e delle regioni procedere alla acquisizione del CUP (ovvero ad accertare la sua non obbligatorietà). Per consentire agli enti un graduale adeguamento, in una prima fase l’eventuale mancato rispetto di tale adempimento istruttorio non pregiudicherà l’ulteriore iter di finanziamento. L’unica eccezione è rappresentata dai prestiti con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato, per i quali, ai sensi del punto1.4.4. della delibera CIPE n. 126 del 19 dicembre 2003, il CUP si pone da subito come elemento imprescindibile ai fini della procedibilità delle operazioni.

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