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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 24 OTTOBRE 20

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 24 OTTOBRE 2007. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO. INQUADRAMENTO NORMATIVO

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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 24 OTTOBRE 20

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Presentation Transcript


  1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 24 OTTOBRE 2007

  2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO INQUADRAMENTO NORMATIVO La legge per il governo del territorio L.R. 12/2005, precisa che il Documento di Piano, in quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale, di cui alla Direttiva 2001/42/CE. • OBIETTIVI – FINALITA’ • - Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente; • Contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; • Assicurare che venga comunque effettuata una valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

  3. La direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. I progetti di rilevante entità che possono avere un impatto sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione nell'ambito della direttiva 85/337/CE. Tale valutazione avviene, tuttavia, in una fase in cui le possibilità di apportare cambiamenti sensibili sono spesso limitate: le decisioni riguardo all'ubicazione del progetto o alla scelte di alternative che possono infatti già essere state prese nell'ambito di piani riguardanti un intero settore o un'area geografica. La direttiva 2001/42/CE sulla VAS colma questa lacuna e stabilisce che vengano valutati gli effetti ambientali di un ampio ventaglio di piani e programmi, in modo che se ne tenga conto durante l'effettiva elaborazione dei piani, e che questi vengano adottati a tempo debito. Inoltre, il pubblico deve essere consultato sui progetti e sulla valutazione ambientale e occorre tener conto delle opinioni che esprime.

  4. PROCEDIMENTO • Il percorso di formazione del processo di VAS si articola nelle seguenti fasi ed è contestuale alla redazione del Documento di Piano: • elaborazione di un rapporto ambientale conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi (Documento di Piano) • svolgimento di consultazioni (Conferenze o Forum) • valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione (Autorità Responsabile – ARPA) • messa a disposizione delle informazioni sulla decisione (Pubblicazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica). La VAS è uno strumento: - Costruttivo - Valutativo - Gestionale e di Monitoraggio La VAS è uno strumento di supporto alle decisioni

  5. FASE PRELIMINARE • Richiesta dal proponente • Ha lo scopo di definire, in contraddittorio con l’autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale Devono essere consultate anche le altre amministrazioni, con competenze ambientali, interessate.

  6. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO Insieme alla documentazione necessaria per la predisposizione di un piano o di un programma deve essere redatto un RAPPORTO AMBIENTALE Il R.A. deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano e del programma potrebbe avere sull’ambiente

  7. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI La proposta di piano o di programma unitamente al rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le autorità che per specifiche competenze ambientali o paesaggistiche esercitano funzioni amministrative connesse agli effetti che possono avere sull’ambiente i piani o i programmi. La sintesi non tecnica della proposte di piano e del rapporto ambientale, con l’indicazione di dove può essere presa visione integrale dei documenti, deve essere depositata in un congruo numero di copie presso gli uffici dei comuni, delle province e delle regioni interessate anche solo parzialmente dal piano, dal programma o dagli effetti della loro attuazione. In caso di VAS di competenza statale alle regioni deve essere inviata copia integrale delle proposte di piano o di programma e del rapporto ambientale

  8. PARTECIPAZIONE Dell’invio e del deposito deve essere data notizia a mezzo stampa, che dovrà garantire che il pubblico interessato venga adeguatamente informato entro 30 giorni dalla pubblicazione della notizia del deposito chiunque ne abbia interesse: può prendere visione della proposta di piano e programma e del relativo rapporto ambientale e può presentare osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi Il deposito e la pubblicazione sostituisce ogni altro eventuale deposito e pubblicazione prevista dalla normativa del piano o del programma, pertanto nel medesimo termine di 30 giorni devono essere espresse tutte le osservazioni; sia quelle inerenti il piano e il programma sia quelle riferite agli aspetti ambientali.

  9. IL PROCESSO DI VAS

  10. LA STRUTTURA DELLA VASMATRICE IMPATTO AZIONI - OBIETTIVI

  11. LA STRUTTURA DELLA VASAZIONI DEL PIANO

  12. LA STRUTTURA DELLA VASCARATTERIZZAZIONE DEGLI IMPATTI

  13. LA STRUTTURA DELLA VASINDICATORI

  14. LA STRUTTURA DELLA VASMATRICE OBIETTIVI - INDICATORI

  15. LA STRUTTURA DELLA VASMATRICE DI VALUTAZIONE

  16. PIANI IN VARIANTE AGLI ATTI DEL PGTNEL PROCESSO DI VAS La D.G.R. del marzo 2007 definisce gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e il rispettivo ambito di applicazione, ovvero quali siano i piani o programmi da sottoporre al processo di Valutazione Ambientale Strategica così come definiti nello specifico allegato “A” alla D.G.R.

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