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Giacomo Carreras, dottore agronomo Presidente ODAF BARI

Il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031 Assistenza tecnica dei professionisti alle aziende per assolvere ai requisiti della norma. ANVE c/o VIVAI CAPITANIO Monopoli (BA ), 1 giugno 20 19. Giacomo Carreras, dottore agronomo Presidente ODAF BARI. PREMESSA.

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Giacomo Carreras, dottore agronomo Presidente ODAF BARI

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Presentation Transcript


  1. Il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031 Assistenza tecnica dei professionisti alle aziende per assolvere ai requisiti della norma ANVE c/o VIVAI CAPITANIO Monopoli (BA), 1 giugno 2019 Giacomo Carreras, dottore agronomo Presidente ODAF BARI

  2. PREMESSA • Importanza strategica della materia fitosanitaria, • globalizzazione e cambiamenti climatici, • i cui effetti hanno consentito l'introduzione e la diffusione di organismi patogeni «alieni», • elevato rischio di nuove introduzioni, • rendono necessario uno strumento normativo che vada a: • determinare i rischi fitosanitari connessi agli «organismi nocivi» • mantenere tale rischio a un livello accettabile • Direttiva 2000/29/CE • per garantire applicazione uniforme in tutto il territorio della UE Regolamento

  3. REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 • Pubblicato il 23/11/2016 in G.U. dell'Unione europea serie L 317/5 • REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 • DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 • relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio • e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio • APPLICAZIONE DAL 14 DICEMBRE 2019

  4. MiPAAFT Decreti attuativi • pur restando importanti basi di partenza, andranno a modificare (?): • DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. • SISTEMA FITOSANITARIO CENTRALE E REGIONALE (organizzazione) • ESTENSIONE A LIVELLO UE DEL REATO PREVISTO DALL’ART.500 C.P. «Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinqueeuro» Reg. UE NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

  5. ORGANISMI NOCIVI Il regolamentostabilisce i criteri per determinare i rischi fitosanitari rappresentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetalie le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile Gli «organismi nocivi» sono così classificati: • da quarantena: identità accertata e capacità di insediarsi in un territorio con impatto economico ambientale o sociale inaccettabile • da quarantena rilevanti per la UE: territorio di riferimento è la UE • da quarantena rilevanti per la UE prioritari: il cui potenziale impatto sul territorio della UE è più grave rispetto ad altri organismi nocivi • regolamentati non da quarantena rilevanti per la UE: trasmessi attraverso piante da impianto, con un impatto economico inaccettabile in relazione all’uso di tali piante da impianto

  6. Art. 14 – Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente • L'operatore professionale in caso sospetti o constati la presenza di un organismo nocivo dà immediatamente notifica all'autorità competente, affinché possa adottare le misure di cui all’art. 10. • Quando l’operatore riceve conferma ufficiale: • consulta l’autorità per le misure cautelative • adotta misure per prevenire la diffusione • adotta misure per eliminare l'organismo nocivo • ritira dal mercato le piante ancora sotto il suo controllo • richiama le piante che possono aver raggiunto il consumatore • importante gestire la comunicazione con determinazione, ma nello stesso tempo con chiarezza, completezza e correttezza, informando i soggetti a valle fornendo loro indicazioni sulle modalità da adottare per ridurre il rischio di diffusione o fuga degli o.n.

  7. Art. 69 – Tracciabilità Art. 70 –Spostamenti di piante, …all'interno e tra i siti dell'operatore professionale Fondamentale per l’operatore professionale è mettere in atto un sistema di rintracciabilità, ossia registrare i dati che permettano di identificare per ogni unità di vendita tutti gli o.p. a monte e a valle Le registrazioni vanno conservate per almeno tre anni dalla data di entrata o di uscita della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto Tali sistemi o procedure di tracciabilità devono essere atti a consentire di seguire in maniera ineccepibile gli spostamenti interni ai e tra i siti sotto il controllo dell’operatore professionale Unità di vendita: la più piccola unità utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto. Identificata e definita dall'operatore professionalein base ai processi produttivi o di altro tipo. Lotto: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita Può essere identificato e definito dall'operatore in base ai processi produttivi.

  8. Art. 69 – Tracciabilità Art. 79 –Art. 80 - Art. 81- Art. 82 – Piante,… per cui è richiesto passaporto- eccezioni • Un operatore registrato e autorizzato deve inoltre garantire la registrazione in relazione al passaporto dei dati relativi a: • l’operatore professionale che ha (nel caso) fornito l’unità di vendita • l’operatore professionale al quale è stata fornita l’unità di vendita • informazioni pertinenti al passaporto delle piante • Il passaporto è richiesto per tutte le piante da impianto (no sementi) • Per introduzione/spostamento nelle zone protette (art. 80) la Commissione stabilirà un elenco delle piante • Il passaporto non è richiesto per: • spostamenti di piante fornite direttamente a un utilizzatore finale, compresi giardinieri non professionisti, ad eccezione e-commerce • spostamenti di piante all'interno e tra i siti dello stesso operatore situati a breve distanza(definita dall’Autorità competente)

  9. Art. 83 – Contenuto e formato del passaporto delle piante 1/2 • Il passaporto è costituito da un'etichetta distinguibile, visibile e chiaramente leggibilecon informazioni inalterabili e durature. • Si compone (allegato VII del Regolamento) di: • dicitura «Passaporto delle piante» nell'angolo superiore dx, in una delle lingue ufficiali dell'Unione (o solo in inglese) • bandiera dell'Unione nell'angolo superiore sx, a colori o in b/n • lettera «A», seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon o, se del caso, il nome dell'oggetto e, facoltativamente, il nome della varietà • lettera «B», seguita dal codice di due lettere dello SM in cui l'operatore professionale è registrato, un trattino e il numero di registrazione dell'operatore professionale che rilascia o per cui l'autorità competente rilascia il passaporto delle piante

  10. Art. 83 – Contenuto e formato del passaporto delle piante 2/2 • Il passaporto(secondo allegato VII del Regolamento) è composto: • lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione • lettera «D», se del caso seguita da il nome del paese terzo di origine, o il codice di due lettere dello Stato membro di origine • Il codice di tracciabilità (lettera C) non è richiesto per piante pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione che non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi • Il codice di tracciabilità (lettera C) è pertanto frutto della organizzazione interna, magari nata a sua volta da un modus operandi consolidato, e si rifà al lotto individuato per omogeneità di merce (secondo definizione dell’ISPM 5)

  11. Art. 89 – Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante • L'autorità competente autorizza l'operatore a rilasciare i passaporti quando: • possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami (almeno visivi, eventualmente integrati da ispezioni, prove e/o campionamenti) - di cui all'art. 87 «Esami per i passaporti delle piante» - riguardanti gli organismi nocivi che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la loro presenza e diffusione • dispone di sistemi di tracciabilità (artt. 69 e 70) • Ecco altri due punti che rinnovano l’importanza di ricorrere alla consulenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali per l’affidamento anche da parte dell’Autorità competente sulla scorta di normative di recepimento e interpretazione del regolamento

  12. Art. 90 – Obblighi degli operatori autorizzati • Anche in questo articolo si rinnova l’impegno dell’operatore autorizzato nei confronti dell’Autorità di mostrare piena consapevolezza e padronanza del proprio processo produttivo. • Infatti, al momento del rilascio del passaporto l'operatore: • identifica e controlla i punti del processo di produzione e degli spostamenti, individuandone i punti critici • conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti • assicura che il personale impiegato sia adeguatamente formato ai sensi dell'art. 87 per effettuare gli esami sulle piante • Trattasi in definitiva di un vero e proprio piano di autocontrollo, atto a dimostrare all’Autorità la capacità di annullare o quanto meno tenere sotto controllo i rischi legati ad una probabile diffusione di o.n.

  13. Art. 91 – Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi 1/2 • POSSIBILITA’ DI IMPLEMENTARE PIANI DI GESTIONE DEI RISCHI • (valutazione e approvazione dell'autorità competente) • contenuti minimi (capitoli del manuale): • le informazioni richieste in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato (art. 66) e alla sua identificazione • disposizioni sulla tracciabilità (artt. 69 e 70 del regolamento) • descrizione dei processi di produzione e delle attività di spostamento e vendita • analisi dei punti critici (riskassessment) e misure per attenuare i rischi (risk management) legati a tali punti critici (art. 90) • procedure in caso di presenza sospetta o accertata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze e degli interventi realizzati

  14. Art. 91 – Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi 2/2 • POSSIBILITA’ DI IMPLEMENTARE PIANI DI GESTIONE DEI RISCHI • (valutazione e approvazione dell'autorità competente) • contenuti minimi (capitoli manuale): • i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche (art. 14), negli esami (art. 87), nel rilascio di passaporti delle piante • la formazione impartita al personale (art. 90) • per tanti altri aspetti occorrerà attendere atto di implementazione • In caso di adozione del piano l'operatore sarà soggetto a verifica ispettiva con frequenza ridotta (ad anni alterni e non annuale ?)

  15. IL PERICOLO • Il pericolo è una proprietà intrinseca della situazione, oggetto, sostanza, organismo nocivo. • È una situazione, oggetto, organismo nocivo che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle piante • DEFINIZIONE DI PERICOLO (Art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08) • PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI • PERICOLO ≠ RISCHIO • PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO

  16. DANNO Il danno può essere inteso come la gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo Può essere espressa come una funzione del numero di piante, prodotti vegetali o altri oggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di problemi (deprezzamento/non più idoneo alla commercializzazione) ad essi arrecato

  17. IL RISCHIO Il rischio è un concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alla pianta, prodotto vegetale o altro oggetto. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle probabilità che essa si trasformi in un danno. DEFINIZIONE DI RISCHIO (Art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08) PROBABILITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO ORGANISMO NOCIVO OPPURE ALLA COMBINAZIONE DI PIÙ ORGANISMI

  18. MISURARE IL RISCHIO • Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento • R = rischio • P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze • D = gravità delle conseguenze (danno alle piante) • R = P x D • Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi matriciale

  19. SCALA DELLE PROBABILITÀ

  20. SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO

  21. STIMA DEL RISCHIO

  22. RIDUZIONE DEL RISCHIO • Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a: • rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile” • Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento • rischio residuo: rischio rimanente a seguito del trattamento • Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili • A fine di gestire il rischio, contenerlo o eliminarlo del tutto, è possibile utilizzare strumenti di protezione e misure di prevenzione (tra cui fondamentale risulta la formazione)

  23. REGOLAMENTO (UE) 2017/625 • Pubblicato il 7/4/2017 in G.U. dell'Unione europea serie L 95/1 • REGOLAMENTO (UE) 2017/625 • DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2017 • relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio • APPLICAZIONE DAL 14 DICEMBRE 2019 (con alcune eccezioni)

  24. Decreti attuativi • quadro unico per tutti i controlli ufficiali e il loro finanziamento • regole per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per umani, animali e piante lungo la catena alimentare • le aziende e le Autorità potranno beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi, di processi più efficienti e controlli rafforzati • maggiore trasparenza peri consumatori su come vengono effettuati i controlli per garantire la sicurezza alimentare • utilizzando un approccio risk-based, la frequenza dei controlli sarà collegata ai rischi che un prodotto/processo presenta • le autorità degli SM sono tenute a pubblicare relazioni annuali • Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali (IMSOC) che integrerà tutti gli sistemi informatici attuali e futuri Reg. UE REG. (UE) 2017/625: i punti salienti

  25. CENTRALITA’ CONSULENZA DA E DF COMPETENZE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI Art. 2, Legge 3/1976 e s.m.i.

  26. AL FIANCO DEI VIVAISTI… • Supporto agli operatori professionali • commercializzazione cvv Leccino e FS17 attraverso passaporto semplificato (lotto non frazionabile)

  27. … DELLE CORRETTE STRATEGIE DI DIFESA INTEGRATA • Supporto alle principali OP • valutazione ed implementazione di nuove strategie colturali e di difesa fitosanitaria - il caso "lebbra" I

  28. grazie per l’attenzione…

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