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NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ultimi interventi normativi

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ultimi interventi normativi. MASSA CARRARA, 2 dicembre 2013. Direzione Relazioni Industriali. Gli ultimi provvedimenti normativi in materia di Lavoro. 2. D.L. 35/2013 – art. 6. Criticità rilevate e soluzioni operative

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NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ultimi interventi normativi

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Presentation Transcript


  1. NOVITÀ IN MATERIA DI LAVOROultimi interventi normativi MASSA CARRARA, 2 dicembre 2013 Direzione Relazioni Industriali

  2. Gli ultimi provvedimenti normativi in materia di Lavoro 2

  3. D.L. 35/2013 – art. 6 Criticità rilevate e soluzioni operative • Occorre ampliare la platea dei debiti nei confronti della P.A. per i quali la verifica della regolarità contributiva deve riferirsi al momento di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento • Dovrebbe essere prevista la possibilità anche per i Durc rilasciati ad altri fini di effettuare una «storicizzazione» della verifica della regolarità contributiva 3

  4. D.L. Fare 69/2013 – art. 31Validità del Durc 4

  5. D.L. Fare 69/2013 – art. 31Validità del Durc per appalti diversi 5

  6. D.L. Fare 69/2013 – art. 31Durc per i lavori privati in economia • Introdotta la disposizione che ha previsto che l’esonero dall’obbligo di richiesta del Durc agli Istituti o Enti abilitati al rilascio si applica solo ai lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile 6

  7. D.L. Fare 69/2013 – art. 31Durc e compensazione dei crediti e debiti nei confronti della p.a. • Estesa a tutti i tipi di Durc l’applicazione della cosiddetta procedura di compensazione di cui all’art. 13bis co. 5 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review 1) che consente il rilascio del Durc regolare nell’ambito degli appalti pubblici in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o inferiore 7

  8. DM 13 marzo 2013 – Ipotesi applicativeAlcuni «chiarimenti» ministeriali 8

  9. DM 13 marzo 2013 – Ipotesi applicativeAlcuni «chiarimenti» ministeriali 9

  10. DM 13 marzo 2013 – Ipotesi applicativeAlcuni «chiarimenti» ministeriali 10

  11. DM 13 marzo 2013 altre ipotesi applicative 11

  12. D.L. Fare 69/2013 – art. 32Costo del personale • Introdotto nel testo dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 il seguente co. 3bis: • Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 12

  13. Criticità rilevate • Cosa deve intendersi per costo del personale ? • Si tratta del costo orario determinato sui minimi salariali di cui alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa 13

  14. Criticità rilevate • Chi deve indicare tale costo del personale? • Soluzione 1: l’impresa in sede di presentazione dell’offerta • Soluzione 2: la Stazione appaltante nella predisposizione dei bandi di gara come , tra l’altro, viene indicato dall’art. 86 • Soluzione 3: entrambi e, comunque, fissato il parametro dalla Stazione appaltante, l’impresa dovrà indicare il proprio valore nella predisposizione dell’offerta 14

  15. D.L. Lavoro 76/2013 – art. 7Le novità 15

  16. D.L. Lavoro 76/2013 – art. 7Le novità Responsabilità solidale negli appalti • Circoscritta l’operatività dell’istituto della responsabilità solidale negli appalti, di cui all’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, nei contratti di lavoro autonomo solo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto • Il Ministero del Lavoro ha specificato che «il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo è limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri»(circ. Min. del Lavoro n. 35/2013) 16

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