1 / 87

Intrastat : le novità dal 1° gennaio 2010

Intrastat : le novità dal 1° gennaio 2010. Reggio Emilia - 17 dicembre 2009 Adalgisa Irlando. Intrastat : le novità dal 1° gennaio 2010*. SISTEMA COMUNE D’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO • PRIMA • ADESSO • DOPO. Intrastat : le novità dal 1° gennaio 2010.

jules
Télécharger la présentation

Intrastat : le novità dal 1° gennaio 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Reggio Emilia - 17 dicembre 2009 Adalgisa Irlando

  2. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* SISTEMA COMUNE D’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO • PRIMA • ADESSO • DOPO

  3. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010

  4. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Attuazione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA): BASE IMPONIBILE UNIFORME •Direttiva CEE n. 67/227, a fondamento della quale si pone l’art. 293 par. 2 del Trattato CE (eliminazione della doppia imposizione della fiscalità all’interno della Comunità ex combinato disposto degli artt. 90-91-92) : primo tentativo di armonizzazione ex art. 93 del Trattato • VI DIRETTIVA CE n. 388 del 17/05/1977

  5. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Attuazione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA): Direttiva Consiglio n. 2006/112 del 28/11/06

  6. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Già con questa direttiva, pienamente operativa dall’inizio di quest’anno, sono mutati i criteri interpretativi di talune prestazioni di servizio, come ad esempio nell’ambito delle intermediazioni sulle cessioni di beni mobili, gettando le fondamenta dei canoni base che avranno validità generale a partire dal 2010, quanto all’individuazione del soggetto passivo e quanto alla rilevanza territoriale, ai fini dell’imponibilità, del luogo in cui è effettuata la cessione di beni, cui è imprescindibilmente collegata la prestazione di intermediazione

  7. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Un esempio: Un operatore italiano (A) effettua un’intermediazione per conto di un privato (B), residente in Francia, per un acquisto di beni che si trovano in Francia (o Germania) e sono soggetti ad IVA nel paese del cedente. N.B. : L’ACQUIRENTE E’ UN PRIVATO A (IT) prestatore/intermediario FR FR B (FR - privato) DE DE

  8. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 PRIMA della Direttiva n. 2006/112: Il luogo della tassazione era considerato o la Francia o, indifferentemente per la pareticità dell’ipotesi, la Germania, cioè il luogo in cui effettivamente si perfezionava la cessione interna dei beni ex art. 40 co. 8*

  9. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* ADESSO, con la Direttiva n. 2006/112: Resta pacifico che il luogo della tassazione è la Francia o la Germania, (luogo in cui si effettua la cessione interna dei beni), ma si deve vedere che cosa prevedono le disposizioni francesi o tedesche quanto all’eventuale necessità di nomina del rappresentante fiscale nel paese dove è effettuata l’operazione. Se sono simili a quelle impartite in Italia, il prestatore deve nominare in Francia o in Germania un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per versare l’imposta.

  10. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Ulteriore esempio: Un operatore italiano (B - committente) riceve un’intermediazione da un prestatore francese (A) per una vendita di beni esportati dall’Italia alla Svizzera A (FR) prestatore/intermediario IT CH B ( IT) committente

  11. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 PRIMA della Direttiva n. 2006/112: Il luogo della tassazione era considerato la Francia (luogo di residenza del prestatore – cfr. versione previgente dell’art. 7 del DPR n. 633/72). Il committente italiano (B) annotava il documento del prestatore francese solo in contabilità generale senza integrare l’eventuale fattura emessa dal prestatore.

  12. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 ADESSO, con la Direttiva n. 2006/112: Il luogo della tassazionediventa l’Italia (residenza del committente). Il committente italiano (B), non ricorrendo i presupposti che configurano una cessione intracomunitaria di beni, emette autofattura ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/72, non imponibile ai sensi dell’art.9 co. 1 n. 7*, e annota la stessa nel registro degli acquisti e delle vendite

  13. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* La Direttiva 112/06 sancisce la necessità di realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA), per eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza (tanto sul piano nazionale, quanto e soprattutto a livello comunitario).

  14. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* In quest’ottica, un sistema comune di IVA raggiunge la maggiore semplicità (neutralità) se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito di applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell’interesse del mercato interno e di tutti gli Stati membri adottare un sistema comune, la cui applicazione non escluda il commercio al minuto

  15. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Infatti, il punto 6 del Preambolo della Direttiva n. 112/06 ribadisce che, ai fini del sistema comune IVA, è necessario procedere per tappe, poiché l’armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri “modificazioni delle strutture fiscali” econseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio

  16. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* E’ indispensabile, quindi, prevedere un periodo di transizione che consenta un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori. Ciò implica che: • i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell’imposta debbano essere “armonizzati”, affinchè l’introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data; • la base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinchè l’applicazione dell’IVA alle operazioni (imponibili) conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri

  17. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* L’uniformità della base imponibile dell’IVA, in assenza di una completa armonizzazione, richiede, a garanzia della soppressione dei controlli fiscali alle frontiere, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri, anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza. Pertanto, gli stessi obblighi dei soggetti passivi devono essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri.

  18. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* E’ essenziale garantire l’applicazione uniforme del sistema d’IVA, onde evitare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un’applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili . Per converso, ciò implica la necessità di una definizione di un elenco comune di “esenzioni”

  19. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Modifiche alla Direttiva vigente n. 112/06: •Direttiva 2008/8/CE del 12/02/08 nuove regole di individuazione del luogo delle prestazioni di servizi ai fini dell’imponibilità; • Direttiva 2008/9/CE del 12/02/08 norme di dettaglio sulle modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in altro Stato membro; • Direttiva 2008/117/CE del 16/12/08 nuova regolamentazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad una più efficace lotta alle frodi fiscali legate all’effettuazione di operazioni intracomunitarie

  20. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 I 4 punti salienti della riforma, secondo il dispositivo comunitario: a) Modifica del principio di territorialità di alcuni servizi b) Ampliamento dei casi di reverse-chargeobbligatorio c) Portale elettronico per le procedure di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro d) Nuovi obblighi Intrastat per la fornitura all’estero di servizi

  21. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/8CE La Direttiva introduce due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi: 1.Per i servizi c. d. business to business (“B-TO-B”),il luogo di imposizione è quello dell’acquirente del servizio, purché identificato ai fini IVA 2.Per i servizi c. d. business to consumer (“B-TO-C”),il luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio

  22. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE Chiaramente, agli effetti della territorialità, con riferimento all’ipotesi B-TO-B, le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione sono escluse dalla regola per cui è da considerarsi come luogo di tassazione quello dell’acquirente del servizio, qualora gli acquisti sono fatti dall’imprenditore per i suoi bisogni privati. Gli enti che svolgono sia attività commerciali che attività non commerciali sono considerati soggetti passivi per il complesso delle attività. Gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, sono considerati soggetti passivi.

  23. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/8CE Pertanto, nelle relazioni B-TO-B il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del committente, e cioè: il luogo dove il committente ha la sede della sua attività economica, ovvero il luogo ove è situata la stabile organizzazione , nei confronti della quale è reso il servizio

  24. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE La regola basata sul luogo di stabilimento del committente (soggetto passivo): ● È una regola generale che ha sostituito il criterio del luogo di stabilimento del prestatore ●Ha sostituito i regimi specifici riguardanti: –Le prestazioni immateriali –I lavori su beni mobili materiali –Le prestazioni di beni –Le prestazioni di intermediari

  25. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/8CE Invece, nelle relazioni B-TO-C il luogo di imposizione è il luogo di stabilimento del prestatore, cioè: a) il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica b)il luogo ove è situata la stabile organizzazione che eroga il servizio

  26. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/8CE Quindi, sostanzialmente, cosa cambia in ordine al criterio del luogo di utilizzo? ●la prestazione di servizi(che in base alla regola di territorialità sarebbe rilevante ai fini IVA) è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA se è utilizzata fuori del territorio della Comunità; ●la prestazione di servizi (che in base alla regola di territorialità sarebbe irrilevante ai fini IVA) è inclusa nel campo di applicazione dell’IVA se è utilizzata nel territorio dello Stato.

  27. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Ma che cos’è il reverse – charge? L’espressione si colloca nella terminologia IVA e indica il meccanismo dell’ inversione contabile, che costituisce di per sé , attualmente, una deroga al vigenteprincipio generale sancito dall’art. 17 del DPR n. 633/72, in base al quale l’obbligo di versare l’imposta ricade sul soggetto passivo d’imposta, ossia colui che pone in essere operazioni caratterizzate dai requisiti rilevanza fiscale, quali oggettività, soggettività e territorialità.

  28. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* In pratica, l’inversione contabile prevede che la parte cedente emette fattura per la cessione ad IVA zero, cioè senza evidenziare nè l’aliquota, né l’importo dell’imposta, mentre la parte cessionaria, che assume il ruolo di debitore dell’imposta, adempie agli obblighi di integrazione della fattura rilasciata dal cedente (con esposizione, quindi, di aliquota e importo da assolvere) e del versamento dell’imposta stessa. Quindi, il reverse-charge si sostanzia in quel meccanismo che trasferisce le incombenze relative all’assolvimento del tributo in capo all’acquirente, che risulterà, allo stesso tempo, creditore e debitore del tributo (registrando la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture)

  29. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Possiamo pertanto assimilare il reverse –charge a un caso limite del fenomeno della traslazione dell’imposta, in quanto la parte ALIENANTE è quella soggetta all’imposta sul valore aggiunto E la parte ACQUIRENTE diventa il soggetto passivo dell’ imposta sul valore aggiunto, cioè il soggetto effettivamente percosso.

  30. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Ma perché il legislatore comunitario, con la DIRETTIVA n. 2008/8/CE ha voluto sottoporre l’assolvimento dell’imposta nelle prestazioni di servizio al meccanismo del reverse charge ? Lo scopo è duplice

  31. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 La prima finalità è quella di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di IVA ad uso di fornitori esteri, a vantaggio delle casse erariali dei rispettivi Stati di appartenenza*. Ad oggi, infatti, non è stata ancora creata una sorta di “ stanza di compensazione comunitaria”, che consenta un’equa gestione delle detrazioni IVA transnazionali. In secondo luogo, il reverse charge si è rivelato essere un efficace strumento di lotta alle frodi c. d. “ carosello”, nelle quali il fornitore si sottrae al versamento dell’Iva, senza pur tuttavia negare la detrazione al cliente, salvo dimostrazione della malafede di connivenza dello stesso con il suo fornitore.**

  32. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Il rischio di generalizzazione del reverse charge consiste nel dar luogo all’emersione di un fenomeno elusivo, riguardante soprattutto la categoria degli imprenditori e dei professionisti acquirenti, che possono evitare l’addebito del tributo, quando si servono della fornitura ad uso personale, senza aver scontato l’IVA. Il fornitore, infatti, non è in grado di verificare la posizione del destinatario della prestazione, né tantomeno di sindacare l’attività svolta dal cliente

  33. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Per questo, l’art. 1 co. 155 della legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/07, così come modificato dalla L. n. 99/09) ha introdotto specifiche sanzioni che trovano applicazione esclusivamente per le operazioni che danno luogo all’applicazione del meccanismo contabile, intervenendo direttamente sul testo dell’art. 6 del D. Lgs. N. 471/97. La prima parte della disposizione prevede l’applicazione della sanzione ordinaria, compresa fra il 100 e 200 per cento dell’imposta, con un minimo di €258, per i contribuenti che emettono fatture con Iva esposta per operazioni che dovrebbero essere correttamente assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, omettendo il relativo versamento

  34. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 La medesima sanzione viene irrogata anche nel caso inverso, in cui l’acquirente, per un’operazione che ha determinato l’erronea applicazione del reverse charge, non assolve l’IVA sulla fattura ricevuta. Per gli errori, invece, che non danno luogo all’evasione dell’IVA, si applica una sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta (ipotesi che il reverse charge indebito, quindi le operazioni per le quali il tributo avrebbe dovuto essere applicato con i criteri ordinari. La sanzione del 3% si applica anche per le operazioni fatturate con l’esposizione dell’IVA relativamente alle quali avrebbe dovuto essere applicato il reverse charge

  35. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 La sanzione minima è pari a €258 ed al versamento della stessa sono tenuti in solido il cedente ed il cessionario. La sanzione irrogata non può comunque essere superiore a €10.000, per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa. Infine, fermo restando l’obbligo di autofatturazione per l’acquirente, in caso di omessa fatturazione delle operazioni per le quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge , deve essere irrogata la sanzione prevista per le operazioni esenti, pari all’importo variabile dal 5 al 10% dell’imponibile.

  36. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE Settori specifici Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto*: Distinzione fra breve e lungo termine Breve termine = possesso o utilizzo del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30gg (90gg per i natanti)

  37. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8/CE Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto: Noleggi a BREVE termine (la regola è unica e vale sia B-to-B, siaB-to-C) Il luogo di tassazione è quello dove il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione.

  38. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE Prestazioni di locazione, noleggi e simili di mezzi di trasporto Noleggi a LUNGO termine Si applica la regola generale B-to-B o B-to-C, combinata con la regola del luogo di utilizzo • Rilevano in Italia le prestazioni rese a soggetti passivi italiani, escluse quelle utilizzate fuori della Comunità; • Non sono rilevanti le prestazioni rese a soggetti passivi extracomunitari, tranne quelle utilizzate in Italia (che invece rientrano nel campo di applicazione dell’IVA)

  39. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE Prestazioni immateriali Prestazioni rese a soggetti passivi (B-to-B) Luogo di stabilimento del committente (regola generale) b) Prestazioni rese a privati (B-to-C) Luogo di stabilimento del prestatore se il committente è italiano o comunitario (regola generale) Esclusione da IVA se il committente è extracomunitario

  40. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/8CE Prestazioni immateriali Applicazione del criterio dell’utilizzo solo per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (B-to-C) Pertanto, luogo di tassazione sarà: Il luogo di stabilimento del prestatore se il committente è italiano o comunitario e sempre che le prestazioni siano utilizzate nella Comunità L’esclusione da IVA opera se il committente è extracomunitario, a meno che non siano prestazioni utilizzate in Italia

  41. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Direttiva 2008/9/CE Nuova procedura per il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento: •previsione di una procedura elettronica per effettuare le comunicazioni fra richiedente il rimborso e Stato membro di rimborso; • il richiedente trasmette la richiesta elettronica tramite un portale elettronico istituito da ciascuna Amministrazione fiscale; • non sono più trasmessi documenti cartacei; anche la trasmissione delle fatture, effettuate a seguito di richiesta dello Stato membro di rimborso, è fatta per via elettronica; • i termini per il rimborso sono stringenti, in quanto sono prefissati in quattro mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso,ovvero,in casi particolari,in sei o in otto mesi dalla medesima.

  42. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/9/CE Nuova procedura per il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento: I termini del rimborso sono più lunghi qualora l’Amministrazione dello Stato membro di rimborso, al fine di procedere alla liquidazione del rimborso, abbia bisogno di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella richiesta; esso le richiederà al soggetto passivo istante ovvero allo Stato membro di stabilimento ovvero a terzi; in questi casi lo Stato membro di rimborso eseguirà il medesimo(o comunicherà il rigetto della domanda) entro due mesi dalla ricezione delle informazioni aggiuntive. I termini si allungano ancora qualora lo Stato membro di rimborso richieda ulteriori informazioni aggiuntive: in questo caso, esso dovrà comunque chiudere la pratica entro otto mesi.

  43. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Direttiva 2008/117/CE Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: le novità • L’elenco delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni riguarderà anche le prestazioni di servizi rese /ricevute in ambito intracomunitario • Lo standard di periodicità di presentazione degli elenchi resta, tendenzialmente,trimestrale.

  44. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Recepimento delle recenti Direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale: • Legge n. 88 del 07/07/2009 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE (Legge Comunitaria per il 2008); • D.L. N. 135 del 25/9/2009, convertito dalla L. n. 166/09 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della CGCE)

  45. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010* Il recepimento delle direttive c.d. del “pacchetto IVA” deve necessariamente avvenire il 01/01/2010 perché le rilevanti innovazioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi individuano uno e un solo Stato dove l’imposta è dovuta. Se dunque i criteri di tassazione non sono allineati, sono evidenti i rischi o di doppia imposizione o di elusione (nessuna tassazione effettiva), minando alla base le elementari intenzioni della riforma comunitaria **

  46. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 RECEPIMENTI NAZIONALI •MODIFICA AL TESTO NORMATIVO NAZIONALE DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (D.P.R. N. 633 DEL 26/10/1972) • MODIFICA AL TESTO NORMATIVO NAZIONALE DI DISCIPLINA DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI , TRA LE ALTRE, IN MATERIA DI IVA (D. L. N. 331/93, CONVERTITO DALLA L. N. 427/93)

  47. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Art. 7 DPR 633/72 (modificato) Soggetto passivo Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende unsoggetto passivo •domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero ovvero • una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

  48. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Art. 7 DPR 633/72 (modificato) Soggetto passivo Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera DOMICILIO • il luogo in cui si trova la sede legale RESIDENZA • quello in cui si trova la sede effettiva

  49. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Art. 7-ter DPR 633/72 Soggetto passivo Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole • enti non commerciali • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva • soggetti che svolgono solo attività istituzionali ma che risultano identificati in quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia dei 10mila euro fissata dall’art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. 331/93

  50. Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2010 Art. 7-ter DPR 633/72 (modificato) Territorialità dei servizi Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

More Related