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IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti

IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti. I.Re.F. Corso ESR 0602/AE – Parco delle Groane 29/05/2007 Docenti: Dott.ssa Alessia Galletti ex Ufficiale Polizia Provinciale Milano ora Responsabile Servizio Ambiente e Protezione Civile - Comune di Seriate

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IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti

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Presentation Transcript


  1. IL TESTO UNICO AMBIENTALE e la legislazione in materia di rifiuti I.Re.F. Corso ESR 0602/AE – Parco delle Groane 29/05/2007 Docenti: Dott.ssa Alessia Galletti ex Ufficiale Polizia Provinciale Milano ora Responsabile Servizio Ambiente e Protezione Civile - Comune di Seriate Dott.ssa Anna Maria Bentivoglio Consulente Ambientale e Formatrice

  2. Obiettivi FormativiUnità Didattica • Far acquisire principi base della legislazione speciale in materia di RIFIUTI (ad es. concetto di rifiuto, classificazione, gestione dei rifiuti). • Chiarire il quadro generale del sistema sanzionatorio del D. lgs. 152/2006 e prefigurare l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie nei controlli sui rifiuti

  3. Rifiuti? Perché? Perché mai le Guardie Ecologiche Volontarie devono occuparsi di rifiuti? I “rifiuti” creano “inquinamento” L’inquinamento deturpa “l’ambiente”. Se ci sono delle “norme” qualcuno le deve far rispettare La società desidera la “protezione” dell’ambiente: norme a tutela dell’ambiente

  4. Perché le G.E.V. CARATTERISTICHE GIURIDICHE: PERSONE FISICHE DOTATE IN UNA CERTA QUALITA’ (G.P.G.) PUBBLICI UFFICIALI AGENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI … CARATTERISTICHE FUNZIONALI: ATTIVITÀ ESERCITATA IN FORMA DI VOLONTARIATO E GRATUITAMENTE LIMITAZIONE PER MATERIA (decreto regionale) LIMITAZIONE TERRITORIALE (solo nel territorio riportato nel decreto prefettizio di G.P.G.) LIMITAZIONE TEMPORALE (quando sono in servizio) CARATTERISTICHE DI RUOLO: SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE CONTATTI CON “UTENTE/CLIENTE” (cittadino) e “FORNITORI” (associazioni, P.A., forze polizia ecc…) RUOLO INFORMATIVO – EDUCATIVO - REPRESSIVO GESTIONE DI SITUAZIONI DI POTENZIALE O REALE CONFLITTO

  5. Parole chiave Cosa è un rifiuto? RIFIUTI Come lo definiamo? INQUINAMENTO Esiste una definizione giuridica di ambiente? AMBIENTE Come è tutelato l’ambiente? TUTELA

  6. Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Supp. Ord. G.U. n. 88 del 14/04/06) • Parte prima: ambiti di applicazione, finalità • Parte seconda: VAS, VIA e IPPC • Parte terza: difesa suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione risorse idriche • Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati • Parte quinta: tutela dell’aria e riduzione emissioni in atmosfera • Parte sesta: tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

  7. D.lgs. 152/06 - Parte Quarta Disciplina la gestione rifiuti e bonifica siti contaminati, anche in attuazione di direttive comunitarie sui: • Rifiuti • Rifiuti pericolosi • Oli usati • Batterie esauste • Rifiuti di imballaggio • PCB (policlorobifenili) • Discariche • Inceneritori • Rifiuti elettrici ed elettronici • Rifiuti portuali • Veicoli fuori uso • Rifiuti sanitari • Rifiuti contenenti amianto Fa salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano particolari categorie di rifiuti

  8. D.lgs. 152/06 - Parte Quarta • TITOLO I: Gestione dei rifiuti • TITOLO II: Gestione imballaggi • TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico) • TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani • TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati • TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

  9. D.lgs. 152/06 - Parte Quarta, Titolo I • Capo I:Disposizioni generali(campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e definizioni)artt. 177 - 194 • Capo II:Competenze artt. 195 - 198 • Capo III:Servizi di gestione integrata dei rifiutiartt. 199 - 207 • Capo IV:Autorizzazioni, Iscrizioni artt. 208 - 213 • Capo V:Procedure semplificate artt. 214 - 216

  10. Definizioni Cosa è un rifiuto? RIFIUTI

  11. Definizione comune di “Rifiuto” • Dal dizionario Zanichelli (ed.1994) “4. Avanzo, cosa o persona rifiutata di nessun valore: mettere o buttare tra i rifiuti; sbarazzarsi dei rifiuti; rifiuti della società …” Non è il concetto giuridico di Rifiuto.

  12. Definizione filosofica di “Rifiuto” • Da “L’Ecosistema Rifiuti” ed. Enrico Guazzoni Hoepli (1991) “I rifiuti sono le sostanze di risulta del metabolismo sociale ….” Non è il concetto giuridico di Rifiuto.

  13. Definizione di rifiuto del DPR 915/82 • Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”. Concetto ABROGATO!

  14. Definizione di rifiuto del Ronchi D. lgs. 05/02/1997 n.22 art. 6 comma 1, lettera a) “RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto

  15. Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1 “RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decretoe di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.

  16. NON SONO RIFIUTI • Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera Parte Quinta D.lgs. 152/06(art. 183 c. 1 lett. z) • Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06(art. 74 c. 1 lett. g, h, i) • Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom) • Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave • Carogne  D.Lgs. 508/92 • Rifiuti agricoli:materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)

  17. NON SONO RIFIUTI • Residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/10/1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa • Esplosivi in disuso • Materiali vegetali, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti da D.M. Ambiente da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della parte quarta del D. lgs. 152/06; fino all’emanazione del suddetto decreto si applicano i limiti di cui al D.M. 25.10.99 n. 471

  18. NON SONO RIFIUTI • Coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo • Materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini e alvei per manutenzione disposta da Autorità • Sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamentedestinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con decreto dal Ministero della Difesa • Materiali e infrastrutture non ricompresi nel succitato decreto , finchè non viene emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/06/1976 n. 1076 recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.

  19. NON SONO RIFIUTI • Terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D. lgs 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA o nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente sempre che la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

  20. NON SONO RIFIUTI • Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene • Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.

  21. Analisi della definizione giuridica di rifiuto Prima parte definizione qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella Categorie riportate nell’allegato A Elemento oggettivo Nell’Allegato A c’è un elenco aperto di carattere tecnico-politico

  22. L’Allegato A CATEGORIE • Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec. • Q2 Prodotti fuori norma • Q3 Prodotti scaduti • Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti • Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente • Q6 Elementi inutilizzabili • Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego • Q8 Residui di processi industriali • Q9 Residui di procedimenti antinquinamento • Q10 Residui di lavorazione/sagomatura • Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime • Q12 Sostanze contaminate • Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente • Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più • Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni • Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15

  23. L’Allegato D il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento; conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”. 20 classi differenti identificate da codice numerico di 6 cifre es. 17.00.00 = rifiuti di costruzioni e demolizioni I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO

  24. Analisi della definizione giuridica di rifiuto Seconda parte definizione …e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Elemento soggettivo Che deve essere verificato nelle tre previsioni individuate

  25. Analisi della definizione giuridica di rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore ……. Azione oggettiva (flagranza sostanziale) si disfi Caso incerto, come comportarci? abbia deciso Fonte normativa/regolamentare che crea l’obbligo (atto giuridico) obbligo di disfarsi

  26. “Si disfi” • Azione oggettiva (flagranza sostanziale) • Ai fini sanzionatori è determinante distinguere se: • il soggetto sia privato cittadino o titolare di impresa o responsabile di ente; • si tratta di rifiuti urbani di origine domestica o speciali (o assimilati agli urbani) derivanti da attività; • se rifiuti siano pericolosi o non pericolosi (caratterizzazione, campionamenti e analisi).

  27. “Abbia deciso ….. di disfarsi” • Onere della prova grava su organo accertatore: elementi comportamentali soggettivi sono determinanti, ma almeno in via logica-induttiva vanno dimostrati in sede di accertamento e devono essere dimostrabili in sede di giudizio. • La decisione in atto deve essere “manifesta azione” La dottrina rimanda all’Art. 56 C.P. (delitto tentato) “Chi compie atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”

  28. “Abbia l’obbligo di disfarsi” • Esempi di obbligo giuridico: • olii usati (ex artt. 3, 6 e 7 D.Lgs. 95/92) • PCB usati (ex art. 5 D.Lgs. 209/99) • sanitari pericolosi a rischio infettivo (ex art. 10 DM 219/00) • part. pile e accumulatori (ex art. 4 c. 1 DM 194/03)

  29. Punto cardine del D.lgs. 152/06 Raccolta La Gestione dei Rifiuti Trasporto Smaltimento Recupero

  30. La gestione dei rifiuti Art. 183 c. 1 d) • Raccolta(prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto) • Trasporto • Recupero(operazioni previste da All. C) • Smaltimento(operazioni previste da All. B) • Controllo operazionisuddette • Controllo discarichepost chiusura

  31. Principi generali • Gestione rifiuti (accezione manageriale)= attività di pubblico interesse I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericoli per la salute dell’uomo, e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (senza rischi per acqua, aria, suolo, fauna, flora, senza inconvenienti da rumori o odori, senza danni a paesaggio e siti tutelati)

  32. Principi generali “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio del “chi inquina paga”.

  33. Principi di “responsabilizzazione e cooperazione” Si attuano attraverso: • la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti in generale e della pericolosità dei rifiuti in particolare (sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, ecobilanci, ecoaudit, ecolabel, sviluppo di tecniche idonee per l’eliminazione delle sostanze pericolose nei rifiuti ecc…); • la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti (promozione reimpiego e riciclaggio, forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti, misure economiche, utilizzo dei rifiuti come combustibile o per produrre energia); • l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; • lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini, contenendo quindi anche i movimenti dei rifiuti, smaltimento che deve avvenire con metodi e tecnologie più idonee per la salvaguardia ambientale.

  34. Principi di “responsabilità condivisa” e “chi inquina, paga” Su questi principi si fonda tutto il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 152/06; derivano dal diritto comunitario (e da quello statunitense prima ancora…)

  35. Classificazione rifiuti - 1 Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06 secondo l’origine Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali

  36. Classificazione rifiuti – 2 Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche di pericolosità (rifiuti NON domestici, contenuti in allegato D con asterisco) Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi

  37. Classificazione rifiuti – 3 Sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3): se derivano da: • attività agricole e agro-industriali; • attività di demolizione, costruzione e rifiuti pericolosi da scavi; • lavorazioni industriali, eccezion fatta per il coke di petrolio utilizzato come combustibile • lavorazioni artigianali; • attività commerciali; • attività di servizio; • attività di recupero e smaltimento rifiuti e i fanghi di potabilizzazione, depurazione e abbattimento fumi • attività sanitarie; e i: • macchinari e apparecchiature deteriorate e obsoleti; • veicoli a motore dimessi; • combustibile derivato dai rifiuti (CDR) • rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

  38. Classificazione rifiuti – 4 Sono rifiuti urbani (art. 184 comma 2): • i rifiuti domestici anche ingombranti se da civile abitazione; • i non pericolosi da locali e luoghi diversi da civile abitazione, assimilati agli urbani per quantità e qualità (ex art. 198 comma 2 lett. g) • se derivano da spazzamento strade; • se giacciono su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, su spiagge e rive; • i rifiuti vegetali da aree verdi (giardini, parchi e cimiteri); • quelli provenienti da esumazioni, estumulazioni + altri rifiuti cimiteriali

  39. Il sistema sanzionatorio CARATTERISTICHE: • parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio • depenalizzazione di alcune fattispecie penali • aggravamento sanzioni penali • frequente previsione dell’obbligo del ripristino • sanzioni accessorie • introiti sanzioni amm.ve devolute alle Province e vincolate di destinazione all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale

  40. Il sistema sanzionatorio PRINCIPALI ILLECITI AMMINISTRATIVI: • abbandono di rifiuti da parte di privato • sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR) • imballaggi • sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari, veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati)

  41. Il sistema sanzionatorio PRINCIPALI ILLECITI PENALI: • abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa • deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche) • sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti pericolosi, certificati di analisi falsi) • sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni, Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti autorizzativi) • realizzazione e gestione discarica non autorizzata • sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti • traffico illecito rifiuti

  42. Illeciti legali allo “smaltimento” Realizzazione di una discarica abusiva Smaltimento irregolare Deposito incontrollato di rifiuti o immissione Abbandono di rifiuti Da privato Da titolare di impresa

  43. Divieto di abbandono ART. 192 (Divieto di abbandono) 1.L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni.

  44. Abbandono di rifiuti ART. 255 (Abbandono di rifiuti) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venticinque euro a centocinquantacinque euro. 2. Omissis 3. Omissis.

  45. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I) ART. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 1. Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2.

  46. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (II) ART. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  47. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

  48. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

  49. Piccolo prontuario D.lgs. 152/06

  50. Prova Pratica Un caso concreto: Intervento e verbalizzazione delle G.E.V.

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