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Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transnazionale nella legislazione comunitaria e nel

Roma, 6-8 ottobre 2008. Incontro di Studio CSM . Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transnazionale nella legislazione comunitaria e nella legislazione interna. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE e strumenti internazionali di CONTRASTO PATRIMONIALE.

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Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transnazionale nella legislazione comunitaria e nel

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  1. Roma, 6-8 ottobre 2008 Incontro di Studio CSM Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transnazionale nella legislazione comunitaria e nella legislazione interna CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE e strumenti internazionali di CONTRASTO PATRIMONIALE Prof. Vincenzo Militello Dipartimento di Scienze penalistiche e criminologiche UNIVERSITÀ DI PALERMO © V.Militello -2008

  2. Prof. VINCENZO MILITELLO CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE e strumenti internazionali di contrasto patrimoniale 1. Criminalità transnazionale e organizzazioni criminali 2. La nozione di reato transnazionale (RT) 2.1. nella convenzione di Palermo sul Crim.Org.Trans. 2.2. confronto con la legge di ratifica 146/2006 2.3. i tratti attuali della nozione di RT 3. Strategie internazionali di contrasto ai capitali illeciti: repressione del riciclaggio e intervento ablatorio (sequestro e confisca) 4. L’attenzione internazionale al contrasto ai capitali illeciti come specifico strumento di contrasto della CO 4.1. Pluralità di fori e di logiche di intervento 4.2.1. L’attenzione alla confisca come obiettivo di politica criminale UE 4.2.2. Crim Org. Trans. come obiettivo di politica criminale UE 4.3. Gli interventi normativi sulla confisca in ambito europeo 4.4. Limiti e potenzialità intervento UE: possibili alternative 4.5. Il contesto globale: Conv. ONU sul crimine organizzato transnazionale e legge n.1 46/2006 5. L’aggiornamento del quadro di riferimento: la travagliata adozione della DQ UE sulla crim.org. © V.Militello -2008

  3. 1. Criminalità Transnazionale e Organizzazioni Criminali 1/3 • Origine criminologica nozione Criminalità Transnazionale (CT): • Coniata metà anni ’70 in ambito ONU (settore Prev.Crimine e Giust. pen.: lavori per il 5^ Congr. sui problemi criminali, Ginevra 1975) per indicare alcuni fenomeni criminali “non limitati ai confini nazionali, che violano le leggi di più stati o che hanno un impatto su un altro paese” • Ancora nel 1998: “un termine di rilevanza solo criminologica, ma privo di significato giuridico” (Gerhard Mueller) • Benché astrattamente le caratteristiche della nozione di CT potevano renderla riferibile a reati commessi anche individualmente, il nesso sin dalle origini con la Criminalità organizzata (CO) è sicuro: • Le attività criminali indicate dall’ONU nel 1975 come esempi di CT si aprono proprio con il riferimento al crimine organizzato (accanto ad altre come criminalità dei colletti bianchi e corruzione quali forme della più generica categoria dei reati d’impresa: crime as business) © V.Militello -2008

  4. 1. Criminalità Transnazionale e Organizzazioni Criminali 2/3 • Graduale crescita consapevolezza teorica e nell’agenda politica internazionale: a) delle molteplicità di attività CO che hanno natura di CT b) del carattere sistemico assunto dalle organizzazioni criminali e dalla connessa accumulazione illecita di ricchezze • Nel 1994 affinamento def. ONU: Crimini Transnazionali sono quelli “la cui realizzazione, prevenzione e/o i cui effetti diretti o indiretti coinvolgono più di uno stato”. • Vaghezza definitoria e ricorso a lista di reati, di nuovo indicativa di un nesso sicuro con forme organizzate di criminalità: • Fra le 18 classi individuate, in specie: Riciclaggio; attività terroristiche; traffico di stupefacenti, traffico di armi, traffico di persone, traffico di organi umani; reati ambientali; corruzione; altri reati commessi da gruppi criminali organizzati. © V.Militello -2008

  5. 1. Criminalità Transnazionale e Organizzazioni Criminali 3/3 • La consapevolezza nessi CT - CO e graduale rilevanza giuridica della nozione a vari livelli: • EUROPEO: Nel 1998 Azione comune UE sulla punibilità della partecipazione ad una org. crim. Nel 2008 sostituita dalla Decisione Quadro sulla Co appena approvata dal Consiglio GAI del 25 settembre us. • GLOBALE: Nel 2000 Convenzione ONU di Palermo sulla COT: definizioni tanto di gruppo criminale organizzato (art. 2) quanto di reato transnazionale (art. 3). • NAZIONALE: Nel 2006 legge rat. Conv.Palermo (n.146/2006) art. 3 def. di reato transnazionale. © V.Militello -2008

  6. 2. La nozione di reato transnazionale 2.1. la Convenzione di Palermo • Valore della nozione di CT per legittimare standard di incriminazione in materia penale da parte di un foro sopranazionale, superando così atteggiamenti di “nazionalismo penalistico” contrari ad un intervento troppo diretto sui sistemi penali • Ambito applicazione ConvPA : art 3 A) tipologie di reati e b) modalità di realizzazione: • A) in base ad una lista di quattro reati nominati, oltre ad un riferimento aperto a reati di una determinata gravità (min.4 a. pena detentiva max) • A condizione che siano realizzati: - con caratteri di transnazionalità - da parte di gruppi criminali organizzati © V.Militello -2008

  7. Art.3 co. 2: un reato è di natura transnazionale se: Art.3 co.1: si considera RT il reato punito con la pena della recl. non inf. nel max a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche': 2.2. confronto fra la nozione di RT nella ConvPA ------------ e nella legge ratifica (146/2006) • (a) è commesso in più di uno Stato; • (b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; • è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o • (d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato. © V.Militello -2008

  8. 2.3. I tratti attuali del reato transnazionale • Passaggio da una concezione di traffici illeciti di prodotti che fisicamente attraversano un confine (stupefacenti, armi ect.) • Ad una di attività impiantate stabilmente su aree non limitate ad uno stato: reato commesso in uno stato ma da gruppo criminale operante su più stati • Connessione del carattere della transnazionalità con quello della organizzazione criminale: oggi è una forma di configurazione (particolarmente grave) della CO •  Esigenza di adeguare i meccanismi tradizionali della cooperazione giudiziaria penale, passando da una cooperazione interstatuale limitata a specifiche vicende processuali ad una vera e propria cooperazione tra giurisdizioni (definita giustizia transnazionale: Selvaggi) © V.Militello -2008

  9. 3. Strategie internazionali di contrasto dei capitali illeciti Repressivo delle condotte di circolazione dei proventi illecitiRICICLAGGIO direttamente sui patrimoni illeciti e preventivo (prima del loro reimpiego) CONFISCA Doppio binariodi intervento Esemplare Conv. CoE 1990 su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca proventi del reato (l. ratifica 1993 n.328) Demotivare la scelta del crimine, elidendone i vantaggi Intercettare l’illiceità del movimento di ricchezza in base ad indici di rilevanza © V.Militello -2008

  10. 4. Il contesto normativo sovranazionale 4.1. pluralità di fori e di logiche di intervento • Pluralità di fori metanazionali che ricorrono a sequestro e confisca come strumenti di contrasto per forme gravi di criminalità (CO - terrorismo – traffici illeciti: stupefacenti, armi, esseri umani): Unione Europea - Consiglio d’Europa - Nazioni Unite  Pluralità dei modelli di interazione fra sistemi penali nazionali adottati nei diversi fori internazionali - assistenza e cooperazione giudiziaria, - armonizzazione normativa - in ambito specificamente UE e dal 2000: reciproco riconoscimento decisioni giudiziarie © V.Militello -2008

  11. 4.2.1. La confisca come obiettivo di politica criminale UE • Piano Azione contro la CO (approvato dal Consiglio Eu Amsterdam 16-17 giugno 1997): racc. n. 26, lettera b). • Conclusioni Consiglio GAI EU Vienna (dicembre 1998). • Conclusioni Consiglio ad hoc Eu Tampere 1999: (punto 51 e 55 concl.). • Piano d’azione del 2000 «Prevenzione e controllo CO: strategia EU per l’inizio del nuovo millennio», (appr. Consiglio il 27 marzo 2000) racc. 19 © V.Militello -2008

  12. 4.2.2. CrimOrgTrans e politica criminale UE • Obiettivo del programma dell'Aia (0tt.2004): migliorare le capacità comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale obiettivo deve essere perseguito in particolare mediante il ravvicinamento delle legislazioni. • Consiglio europeo di Bruxelles 4-5 nov 2004 (concl. Punto 12) l'Unione europea, pur garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, deve adottare una strategia comune più efficace per far fronte a problemi transnazionali come la criminalità organizzata © V.Militello -2008

  13. 4.3 INTERVENTI EUROPEI SULLA CONFISCA: INTRECCIO FRA STRUMENTI CONVENZIONALI (COE) E COOPERAZIONE AVANZATA NEL III PILASTRO UE 1) Azione comune 98/699/GAI del 3.12.1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, adottata dal Consiglio in base all'art.K.3 TUE (GUCE L 333 del 9/12/1998). - Coeva all’azione comune UE sulla punibilità della partecipazione ad una organizzazione criminale negli Strati UE. © V.Militello -2008

  14. 4.3 segue INTERVENTI EU SULLA CONFISCA: INTRECCIO FRA STRUMENTI CONVENZIONALI (COE) E COOPERAZIONE AVANZATA NEL III PILASTRO UE 2) Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (in tema di riciclaggio di denaro, individuazione, rintracciamento, congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato). Art. I: al fine di intensificare la lotta contro la CO gli Stati membri sono tenuti a non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo alle disposizioni della conv. CoE del 1990 relative alla confisca se il reato è punibile con una pena o mis. di sic. privative della libertà di durata massima superiore ad un anno. • Deficit di implementazione: comuni a numerosi strumenti del III pilastro UE e dal 2005 (CG EU caso Pupino) interpretazione conforme alle DQ non implementata © V.Militello -2008

  15. 4.3 segue INTERVENTI EU SULLA CONFISCA: INTRECCIO FRA STRUMENTI CONVENZIONALI (COE) E COOPERAZIONE AVANZATA NEL III PILASTRO UE Conclusione estesa anche 3) D.Q Consiglio 2003/577/Gai del 22.7.2003, relativa all’esecuzione nell’UE dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio, adottati da una AG competente dello stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare alienare beni che potrebbero essere confiscati o costituire una prova. 4) D.Q 2005/212/GAI del 24 .2.2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato: Obiettivo armonizzazione in materia, anche per le confische di beni dei quali non si possa dimostrare l’origine legittima e comunque non direttamente connessi con i reati accertati • Art. 2 (Confisca per equivalente) • Ancor più innovativo Art. 3 (Poteri estesi di confisca) riguarda non i proventi del reato ma beni detenuti dalla persona condannata per determinati reati gravi (almeno 4 anni) commessi in forma associata (elencati par. 1 lett. a, b) e riconducibili ad attività criminose diverse da quelle per le quali è intervenuta la condanna. Clausola finale di “pieno convincimento del giudice sulla derivazione da attività criminali” (par. 2). © V.Militello -2008

  16. 4.3 segue INTERVENTI EU SULLA CONFISCA: INTRECCIO FRA STRUMENTI CONVENZIONALI (COE) E COOPERAZIONE AVANZATA NEL III PILASTRO UE 5. DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca • Obiettivo: riconoscimento reciproco, per superare la possibilità che gli stati membri rifiutino “le richieste di confisca allorche’ il reato non sia previsto nella legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non puo’costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui e rivolta la richiesta”. • Stato di emissione – trasmissione di un certificato - > stato di esecuzione Art. 6 (superamento doppia incriminazione per la lista dei 32 reati della DQ sul mandato di arresto europeo) se puniti con pena sup. a 3 anni • Limitati motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (art. 8) (ne bis in idem - difetti formali del certificato) © V.Militello -2008

  17. Articolo III-257 Trattato (Principio del mutuo riconoscimento) (3) L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penalie, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. Articolo III-257 (Tutela della libertà, della sicurezza e del diritto) (3) Per garantire un livello elevato di libertà, di sicurezza e di tutela dei diritti nei confronti di possibili offese tanto altrui quanto dell’autorità statuale, l’Unione si adopera attraverso misure volte alla tutela della libertà e dei beni giuridici dei cittadini, alla prevenzione ed al contrasto delle rispettive offese, al coordinamento ed alla cooperazione tra organi di polizia, autorità giudiziarie ed altre autorità competenti anche rispetto a procedimenti penali transnazionali, e, se necessario, al ravvicinamento delle legislazioni penali troppo restrittive o troppo permissive. 4.4.Limiti e potenzialità dell’intervento UE: possibili Alternative: Progetto Alternativo Giustizia Penale EU © V.Militello -2008

  18. Articolo III-270 Trattato (1) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271 Articolo III-270 (1) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sui principi della comunicazione diretta fra tribunali e autorità in ambito europeo, sul prevalere in linea di principio del diritto nazionale dell’autorità titolare del procedimento, nonché della tutela dei diritti fondamentali dell’interessato all’atto dell’arresto o del sequestro di valori patrimoniali secondo il diritto materiale e il diritto processuale dello stato di esecuzione. Il trasferimento di un recluso avviene solo al momento del dibattimento 4.4. segue Il Progetto Alternativo di Giustizia Penale EU © V.Militello -2008

  19. 4.5. ConvPA e contrasto ai proventi illeciti del CrimOrgTrans La Convenzione impegna gli Stati a reprimere le finalità perseguite dai gruppi criminali organizzati. Fra queste primario ruolo assumono i proventi illeciti; essi vengono contrastati sia direttamente (→ sequestro, confisca), sia indirettamente (→ riciclaggio, corruzione, ostacolo alla giustizia) • ■ Art.12 impone agli Stati parte di adottare misure necessarie a garantire la confisca e il sequestro dei: • Proventi di reato o beni e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione dei reati contemplati dalla Convenzione. • Ulteriori beni in cui siano stati trasformati o convertiti i proventi illeciti • La legge 146 / 2006 (art. 11) interessa la confisca penale c.d. speciale (obbligatoria e per equivalente) © V.Militello -2008

  20. 5. L’aggiornamento del quadro di riferimento : la DQ UE sulla crim.org • Un percorso accidentato: • Adozione da parte della Commissione   19-01-2005 • Trasmissione al Consiglio   24-01-2005 ed al PE   24-01-2005 • Parere PE lettura unica   26-10-2005 Posizione della Commissione sugli emendamenti del PE lettura unica  26-10-2005 • Accordo politico Consiglio   27-04-2006 • Adozione formale da parte del Consiglio   25-09-2008 • Una confluenza fra i due fori internazionali: : • Fra i considerando della DQ: “L'Unione europea dovrebbe basarsi sul considerevole lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (la "convenzione di Palermo"), conclusa, a nome della Comunità europea, con la decisione 2004/579/CE del Consiglio” © V.Militello -2008

  21. A) associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 4 anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale B) associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata (def. non prevista nella AC del 1998) 5. 1. I contenuti della DQ UE sulla CO DEFINIZIONI (ART.1) : A) "ORGANIZZAZIONE CRIMINALE" B) "ASSOCIAZIONE STRUTTURATA" © V.Militello -2008

  22. 2008: associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 4 anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale 1998: associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità 5. 1.1. I contenuti della DQ UE sulla CO Confronto Azione comune 1998: nozione di "ORGANIZZAZIONE CRIMINALE" © V.Militello -2008

  23. A) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organiz. crim. o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività crim. dell'organiz., ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività crim. di tale organiz. b) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'art. 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività. 5.2. I contenuti della DQ UE sulla CO Gli Stati devono incriminare (art.2) una o entrambe delle seguenti forme di PARTECIPAZIONE AD UNA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE: © V.Militello -2008

  24. 1998: A) La condotta di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività crim. generale dell'organiz., o dell'intenzione dell'organiz. di commettere i reati in questione, partecipi attivamente: alle attività di un’OC rientranti nell'art.1, anche quando tale persona non partecipa all'esecuzione materiale dei reati in questione e, fatti salvi i principi generali del dir. pen. dello Stato membro interessato, anche quando i reati in questione non siano effettivamente commessi; alle altre attività dell'organiz., essendo inoltre a conoscenza del fatto che la sua partecipazione contribuisce alla realizzazione delle attività crim. dell'organiz. rientranti nell'art.1 A) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell’OC o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività crim. dell'organiz., ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività crim. di tale organiz. Confronto Azione comune 1998:forme di PARTECIPAZIONE AD UNA OC 5.2.1. I contenuti della DQ UE sulla CO © V.Militello -2008

  25. 1998: B) La condotta di una persona consistente in un accordo con una o più persone per porre in essere un'attività la quale, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati che rientrano nell'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività B) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all'art. 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività. Confronto Azione comune 1998:forme di PARTECIPAZIONE AD UNA OC 5.2.2. I contenuti della DQ UE sulla CO © V.Militello -2008

  26. Per 2 lett. A) pena privativa della libertà di durata max compresa tra due e cinque anni Per 2 lett. B pena privativa della libertà di durata max pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l'intesa o compresa tra 2 e 5 anni 5.3. I contenuti della DQ UE sulla CO PENE CHE GLI STATI DEVONO PREVEDERE (ART.3) PER LE CONDOTTE DI CUI ALL’ART. 2 (pene non previste nella AC 1998) Art 3 co. 2: circostanza aggravante per la commissione dei reatidi cui all'articolo 2 nell'ambito di un'organizzazione criminale Art. 4. Circostanza diminuente o esenzione di pena per premiare le forme di collaborazione alla giustizia © V.Militello -2008

  27. Art. 5 Presupposti di Responsabilità per le PG (non pubbliche): Nel caso di reato commesso nell’interesse della PG da soggetto di vertice O di omesso controllo nei confronti di fatti commessi da altre persone che integrano reati a vantaggio della PG Carattere non esclusivo rispetto alla resp. delle persone fisiche che hanno agito Art. 6 Pene effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre pene, ad es.: a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali; c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) scioglimento giudiziario; e) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato. 5.4. I contenuti della DQ UE sulla CO RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE E PENE APPLICABILI: © V.Militello -2008

  28. Roma, 6-8 ottobre 2008 Incontro di Studio CSM Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transnazionale nella legislazione comunitaria e nella legislazione interna CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE e strumenti internazionali di CONTRASTO PATRIMONIALE Prof. Vincenzo Militello Dipartimento di Scienze penalistiche e criminologiche UNIVERSITÀ DI PALERMO © V.Militello -2008

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