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La voce come traccia Andrea Paoloni - Fondazione Ugo Bordoni

La voce come traccia Andrea Paoloni - Fondazione Ugo Bordoni. “Cui Prodest”. Obiettivo della fonetica forense. Problemi di trascrizione del segnale. Problemi di identificazione del parlante. Speaker identification Speaker profile Utterances analysis Voice line-up Tape autentication

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La voce come traccia Andrea Paoloni - Fondazione Ugo Bordoni

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Presentation Transcript


  1. La voce come tracciaAndrea Paoloni - Fondazione Ugo Bordoni • “Cui Prodest”. • Obiettivo della fonetica forense. • Problemi di trascrizione del segnale. • Problemi di identificazione del parlante.

  2. Speaker identification Speaker profile Utterances analysis Voice line-up Tape autentication Transcription of official recording Speaker ehancement Audio signal (identification) Voice changing Audio signal analysis Compitidella fonetica forense Identificazione del parlante Caratterizzazione del parlante Analisi dell’enunciato Confronto all’americana tra voci Genuinità di una registrazione Trascrizione di registrazioni ufficiali Restauro del segnale vocale Identificazione di un suono Modificazioni di una voce Analisi di segnali audio

  3. PROVE TECNOLOGICHE • Chiarezza del metodo • Efficenza del metodo • Ripetibilità delle misure • Esprimibilità del risultato

  4. Nomina del perito(art. 221 c.p.p.) 1. “Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito”. 2. “Il Giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline”. 3. “Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36”.

  5. Nomina del consulente tecnico(art. 225 c.p.p.) 1. “Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”. 2. “Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato”. 3. “Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)”.

  6. Legge n. 319 dell’8 luglio 1980 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. Art. 4 - Onorari commisurati al tempo Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non è applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo determinato e vengono determinati in base alla vacazione. La vacazione è di 2 ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 (attualmente L.24.732) e per ciascuna delle successive di L. 5.000 (attualmente L. 13.740).

  7. Obiettivi del magistrato Trascrizione fedele di un’intercettazione con indicazione sicura dei parlanti

  8. Problemi • Difficoltà di trascrizione.(incertezza nella trascrizione) • Difficoltà di identificazione.(incertezza nell’identificazione)

  9. Tipi di intercettazioni • Telefoniche • Ambientali

  10. Problemi di intercettazione • Apparato di captazione (microspia). • Apparato di registrazione (RT2000/6000). • Ambiente di captazione (automobile).

  11. Intercettazione ambientale apparato di intercettazione microfono

  12. Trascrizioni/traduzioni • Intelligibilità. (rumore, banda passante, distorsione) • Codice linguistico. (italiano, italiano regionale, dialetto, gergo)

  13. Problemi connessi • Attendibilità di una registrazione. • (assenza di “manomissione”) • Attendibilità di una trascrizione. • (“certezza” delle singole parole) • Attendibilità del riconoscimento del parlante. • (“certezza” dell’identificazione) • Efficacia del restauro. • (reale miglioramento dell’intelligibilità)

  14. Attendibilità di un nastro magnetico(assenza di manomissione) • Analisi chimica. • Ispezione visiva. • Analisi del segnale.

  15. Attendibilità di una trascrizione(“certezza” delle singole parole) • In funzione della qualità del segnale: • rapporto segnale/rumore e banda passante. • In funzione della fonetica: • percezione dei “foni” costituenti le parole. • In funzione della lingua: • conoscenza del dialetto o dell’italiano regionale. • In funzione della semantica: • comprensione del senso della frase. • In funzione della pragmatica: • conoscenza dell’argomento della conversazione.

  16. Attendibilità del riconoscimento del parlante(“certezza” dell’attribuzione) • Dipende dalla durata del segnale disponibile. • (numero di parole) • Dipende dalla qualità del segnale disponibile. • (rumore e banda passante del canale) • Dipende dal tipo di voce in esame. • (voce comune vs particolare) • Dipende dal metodo d’identificazione. • (soggettivo vs oggettivo)

  17. Efficacia del filtraggio(Speech Enhancement) • Obiettivo: • miglioramento dell’intelligibilità non della qualità • Tipo di disturbo. • (additivo o moltiplicativo) • Tipo di registrazione. • (mono-stereo-multipunto) • Tipo di filtraggio.(in tempo reale o differito)

  18. Sistemi biometrici • Impronte digitali. • Geometria della mano. • iride • Firma. • Voce.

  19. La voce è un’identificatore univoco? • Dipende dal campione di voce (durata e qualità). • Dipende dal campione di riferimento (gemelli). • Dipende dal metodo (IDEM).

  20. Tassonomia degli identificatori complessità variabilità accettabilità soggettività da parte utente + + + -/+ + + + -/+ - - - - - - + + +/- +/- ? ? - - - - + + + - - - - + + - + -/+ ++ + ++ ++ nome e cognome codice fiscale codice bancomat (PIN) gruppo sanguigno fotografia firma voce impronte digitali conformazione della retina codice genetico (DNA)

  21. Confronto tra indici biometrici • IMPRONTE DIGITALI • (IMMAGINI) • immutabili • molti parametri • FE=0,5% FA= 0,001% IMPRONTE VOCALI ( VOCE) mutevoli pochi parametri FE=3,3% FA= 0,4%

  22. Confronto tra indici biometrici FIRMA (GRAFO) mutevole pochi parametri FE=0,2% FA= 0,6% IMPRONTE VOCALI (VOCE) mutevoli pochi parametri FE=3,3% FA= 0,4%

  23. Confronto tra indici biometrici • Termografia del volto • Iride • Retina • Voce

  24. Variabilità nelle tracce FIRMA VOLTO IMPRONTA

  25. Confronto di impronte digitali Qualità di impronte digitali: Solamente la (a) può essere utilizzata

  26. Attendibilità di diversi indici biometrici falsa attribuzione falsa esclusione (errore di tipo 1) (errore di tipo 2) voce naturale (HI-FI) voce telefonica impronte digitali firma analisi della retina 1% [0.01%]* 3.3% 0.5% 0.2% 2.8% 0.1% [0.01%]* 0.42% 0.001% 0.6% 0% *dati ottenuti presso il laboratorio LOGICA Cambridge Ltd. UK da: J. Peckham "An Overview of Speaker Verification Technology Applications over the Telephone"; Logica Cambridge, Ltd, UK, Official Proceedings of Speech Tech. 90, Media Dimension Inc.

  27. Metodi di indentificazione del parlante SOGGETTIVI (PSICOACUSTICI ) Valutazioni soggettive della somiglianza tra due voci OGGETTIVI (PARAMETRICI) SEMIAUTOMATICI AUTOMATICI Individuazione automatica dell’identità dalla voce UDITIVI SPETTROGRAFICI CONFRONTO PERCETTIVO CONFRONTO DI SONOGRAMMI DECISIONI STATISTICHE COMPUTERIZZATE VERIFICA DEL PARLATORE La voce da riconoscere è confrontata con quelle in memoria in maniera automatica Il computer è programmato in modo da limitare gli interventi decisionali dell'esperto Interazione tra il calcolatore e l'esperto durante l'analisi L'esaminatore confronta i sonogrammi delle voci in analisi MEMORIA A BREVE TERMINE Il campione da riconoscere è confrontato con quello noto che è disponibile MEMORIA A LUNGO TERMINE Il campione da riconoscere è confrontato con quello noto che è in memoria dell'esaminatore

  28. Problemi inerenti il campione di voce stato emotivo contenuto della frase tipo di apparato realizzazioni acustiche estrazione parametri parlante rumore

  29. Riconoscimento soggettivo:prove di ascolto VOCE A VOCE B dati di somiglianza

  30. Prove di ascolto: attendibilità identificazione di voci note E.E.R. 5% (memoria a lungo termine) Confronto di voci estranee E.E.R. 20% (memoria a breve termine) * Koening: Selected Topics in Forensic Voice Identification Crime laboratory Digest, vol. 20, n° 4, October 1993.

  31. Riconoscimento soggettivo(Confronto di sonogrammi)

  32. Confronto di sonogrammi:attendibilità KERSTA 1962 E.E.R. 1.0% (2000 prove) JOUNG & CAMPBELL 1967 E.E.R. 22% 62% BOLT 1970 “Similitudini e differenze tra spettrogrammi possono indurre in errore” TOSI 1972 E.E.R. 0.2% 18%

  33. Confronto tra metodi sonografici e uditivi 50 UDITIVI SONOGRAFICI 40 30 PERCENTUALE D’ERRORE 20 10 0 #3 #2 #5 #6 #4 #1 ESAMINATORI/ASCOLTATORI

  34. Metodo fonetico-acustico “Combina il tradizionale metodo percettivo con misure acustiche oggettive”.

  35. Validazione dell’errore nei risultati di acustica-fonetica Quante consulenze è in grado di svolgere un esperto?

  36. Decisioni oggettive(in ambito forense) • L'identificazione del parlatore con metodi uditivi o con i sonogrammi non consente di valutare l'affidabilità raggiunta. • La principale fonte di controversia è la soggettività delle decisioni prese dall'esperto.

  37. Metodo parametrico Statistica del parlante Statistica della popolazione Parlatoreignoto Confronto dei dati Processo di decisione Risultato Misure acustiche Informazioni a priori; costo decisionale Parlatore noto

  38. Processo di decisione P1 Pi Pj P2 Pi P5 j J P3 P4 Test aperto (o verifica) Test chiuso

  39. Decisione Stato di natura Y N Y N Y/N Y/Y Decisione N/Y N/N

  40. Decisione Stato di natura Y N Y N Pfa Y/Y Decisione Pfe N/N

  41. Tipi di errore • Falsa esclusione (errore del 1° tipo): il parlante non viene identificato con se stesso. • Falsa attribuzione (errore del 2° tipo): il parlante viene identificato con un altro.

  42. Attendibilità dell’identificazionemediante la voce • 15 secondi di segnale utile. • Qualità telefonica standard. • Senza alterazioni particolari. • Analisi "oggettiva”. • Errore < 0.01.

  43. Alcune regole di ammissibilità • Accettazione condivisa della tecnica. • Modalità di impiego della tecnica. • Esistenza di standard professionali. • Possibile analogia con altre tecniche scientifiche i cui risultati sono ammessi.

  44. Esempi di sentenze TRIBUNALE DI TORINO - Sentenza N° 3075/989 del 26 settembre 1990 “L’unica prova a carico degli imputati Carbone e Lombardo è costituita dalle perizie foniche che convergono nel loro esito finale…passando alla valutazione giudiziaria della perizia fonica…ne risulta confermata l’attendibilità in generale tuttavia… il margine di errore giudiziario che oggi è connesso alla prova fonica è tale da non consentire di di formulare, esclusivamente sulla base della stessa un giudizio di colpevolezza. (Cass. 20.12.83, Panaro m162394)…Nel caso in esame tale risultato, lasciando un margine apprezzabile di errore non può fondare un giudizio indiscutibile di colpevolezza. Carbone Lombardo vanno pertanto assolti da tutti i reati ascritti…”

  45. Esempi di sentenze TRIBUNALE DI TORINO - Presidente Maccario - Sentenza N° 439/C del 23 dicembre 1991 “In definitiva, si possono raccogliere nel presente processo plurimi, concordanti e significativi elementi giudiziari a carico del LEONARDIS che... Questi elementi uniti ed i risultati raggiunti dalla perizia fonica, permettono di individuare, al di là di ogni ragionevole dubbio, in Rocco LEONARDIS il responsabile delle telefonate estorsive.”

  46. Esempi di sentenze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. V penale - ud. 9 luglio 1993 - pres. Ramaglia - rel. Genesio - imp. Ietto Perizia - Applicazione di nuovi metodi di indagine - Obbligo di verifica della loro attendibilità nella valutazione dei risultati da parte del giudice. Nel valutare i risultati della perizia, il giudice deve porsi il problema della verifica dell’effettiva validità scientifica dei criteri e metodi d’indagine applicati dal perito allorché tali criteri e metodi si presentino come nuovi e sperimentali, perciò non ancora sottoposti al riscontro di una sufficiente pluralità di casi e al confronto critico fra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Il problema non esiste invece quando, come di norma, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche d’indagine ormai consolidate, trattandosi in tal caso di verificare solo la corretta applicazione delle dette cognizioni e tecniche. (Fattispecie in tema di perizia fonica in cui per la prima volta si è fatta applicazione di un metodo di ricerca c.d. parametrico, che si avvale di un nuovo sistema d’analisi definito IDEM e di nuove metodologie statistiche e che presenterebbe un “potere risolutivo”, cioè una capacità di identificazione della voce, fino a 1:1.000.000).

  47. Esempi di sentenze TRIBUNALE DI BOLOGNA - II Corte di Assise di Appello di Bologna - Sentenza 6 febbraio 1995 p.p. N° 9/94 contro G. Garagin + alii Validità del sistema parametrico e rilievi sul metodo bayesiano di determinazione del potere risolutivo “...non si può disconoscere che il metodo statistico parametrico si presenti attualmente come il più rispondente alle esigenze del procedimento penale... il risultato di una perizia fonica non consente delle attribuzioni assolutamente certe, ragion per cui deve essere approvato come indizio, sia pure di rilevante gravità, da appurarsi insieme con le altre risultanze processuali.”

  48. Esempi di sentenze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sez. II penale - ud. 13 dicembre 1999 - pres. Zingale - rel. De Chiara - imp. Melis La sentenza ha ampiamente esaminato le risultanze della perizia fonica con riguardo alle doglianze svolte dai difensori nei motivi di gravame evidenziando che il perito ha concluso nel senso che con sufficiente probabilità la voce può essere attribuita al Melis per le carattistiche formantiche. Ha inoltre affermato - contrariamente a quanto si sostiene anche nei motivi di ricorso - che le risultanze della predetta perizia non sono state valutate in termini di certezza e che il metodo usato per lo svolgimento della perizia è quello in uso alla Polizia Scientifica, al R.I.S. dei Carabinieri, e da polizie estere.

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