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Riforma della PAC

Riforma della PAC. 2014-2020. PAC = P olitica A gricola C omune. La PAC è una “Politica” dell’Unione Europea È la più importante voce di spesa dell’attuale bilancio pluriennale europeo definito Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020. Il QFP , o prospettive finanziarie

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Riforma della PAC

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Presentation Transcript


  1. Riforma della PAC 2014-2020

  2. PAC = Politica Agricola Comune La PAC è una “Politica” dell’Unione Europea È la più importante voce di spesa dell’attuale bilancio pluriennale europeo definito Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020

  3. Il QFP, o prospettive finanziarie pluriennali, è suddiviso in rubriche, organizzate in argomenti tematici simili per aree di intervento

  4. Rubriche del Bilancio UE • Crescita inclusiva e intelligente (47%) Ricerca e innovazione, Istruzione e capitale umano, “Collegare l’Europa”, Politica di coesione • Crescita sostenibile: risorse naturali (38,9%) PAC, Pesca e Programma LIFE • Sicurezza e cittadinanza (1,6%) Migrazioni, Sicurezza interna, Cittadinanza, Giustizia, Difesa ecc. • Europa globale (6,1%) Pre-adesione, Partenariato, Aiuti umanitari ecc. • Amministrazione (6,4%)

  5. Il tetto massimo di spesa per rubrica è deciso ogni 7 anni con procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo QFP

  6. Stanziamenti per impegni

  7. Percorso del negoziato QFP 2014-2020

  8. Le cifre definitive dell’accordoQFP 2014-2020

  9. Le principali riforme della PAC

  10. Il percorso della nuova PAC È la prima volta che viene impiegato il procedimento legislativo a livello UE definito procedura di codecisione: esso comporta una novità rispetto al passato Il Parlamento europeo ha potuto approvare i Regolamenti della PAC insieme al Consiglio, elevandosi dal ruolo meramente consultivo avuto finora

  11. La PAC 2014-2020 La PAC vede ridursi la sua dotazione finanziaria del 4%, anche se resta la politica più importante dell’UE. La riduzione è mitigata da 15,5 miliardi di euro a disposizione dell’agricoltura europea al di fuori della seconda rubrica di bilancio

  12. La PAC nel QFP (UE28) Differenze con il settennio precedente 2007-2013 2014-2020

  13. PAC nel QFP a prezzi costanti 2011 (UE28, miliardi di euro)

  14. Le risorse destinate all’Italia A causa della convergenza esterna i Paesi (tra i quali l’Italia) con un livello medio di pagamenti diretti più elevato sarà ridotto a favore di quelli (Lettonia, Lituania, Romania ecc.) che avevano un livello medio più basso. Viene così attuata una ridistribuzione delle risorse, e l’Italia è il Paese che ne viene più colpito: avrà accesso al 6% in meno dei finanziamenti finora concessi

  15. Risorse per l’Italia(miliardi di euro)

  16. Ridistribuzione tra Stati Membri

  17. Struttura della PAC 2014-2020 (1) La nuova PAC è costituita da 4 Regolamenti che entreranno in vigore nel 2014 e 2015. Un Regolamento transitorio, valido per l’anno 2014, favorisce la transizione negli Stati Membri verso la nuova PAC

  18. Due Pilastri (2) I Regolamenti sono organizzati in due Pilastri, mantenendo quindi invariata la struttura originaria della PAC: • Primo Pilastro: Pagamenti diretti, OCM Unica (Feaga) • Secondo Pilastro: sostegno allo Sviluppo rurale (Feasr)

  19. I 4 Regolamenti (3) • Pagamenti diretti: norme comuni sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori • Organizzazione Comune di Mercato unica (OCM): stabilisce un’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli • Sviluppo rurale: sostegno allo Sviluppo rurale con il Fondo Feasr • Regolamento Orizzontale: per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC

  20. I Fondi della PAC (4) La nuova PAC è finanziata da 2 Fondi europei: • Il Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia): finanzia principalmente il regime dei Pagamenti diretti, gli interventi di mercato, azioni veterinarie, di promozione, conservazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche, creazione e mantenimento di sistemi di informazione e di indagini agricole

  21. I Fondi della PAC (5) • Il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale): finanzia la politica di Sviluppo rurale (secondo Pilastro della PAC) che sostiene i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) in gestione condivisa con gli Stati Membri e le Regioni

  22. Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (Reg. Orizzontale) Primo pilastro Secondo pilastro - Pagamenti diretti - Interventi di mercato (OCM unica) Sostegno allo Sviluppo rurale Feaga Feasr La struttura definitiva della PAC (6)

  23. Obiettivi generali della nuova PAC(Strategia Europa 2020) • Sviluppare una produzione alimentare sostenibile attraverso l’aumento della competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni • Elaborare un piano per la gestione sostenibile delle risorse e contrastare gli effetti del cambiamento climatico • Programmare uno sviluppo territoriale equilibrato, al fine di valorizzare la differenziazione delle agricolture delle aree rurali

  24. Per rispondere alle sfide future Sfideeconomiche Sfideambientali Sfideterritoriali • Emissionidi gas serra • Degradodeiterreni • Qualitàdell’acqua e dell’aria • Habitat e biodiversità • Vitalitàdelle zone rurali • Diversitàdell’agricolturanell’Ue • Sicurezzaalimentare • Variabilitàdeiprezzi • Crisieconomica Obiettivi specifici della nuova PAC

  25. La novità più evidentedella PAC 2014-2020 Il nuovo regime dei Pagamenti diretti prevede che il 30% di essi debba essere destinato al greening (inverdimento): gli agricoltori europei sono quindi “costretti” dall’UE a svolgere un’azione benefica quotidiana a sostegno dell’ambiente e del clima

  26. Due macro-obiettivi • Competitività delle imprese agricole (orientamento al mercato e il sostegno al reddito) • Remunerazione dei beni pubblici (rafforzamento della condizionalità del I° Pilastro - greening– e la componente ambientale della politica di Sviluppo rurale)

  27. I Regolamentidella nuova PAC analizzati nel dettaglio

  28. Reg. Pagamenti Diretti • Entrerà in vigore dal 2015 • Prevede la suddivisione dell’attuale regime in più componenti (7) • Conferma il disaccoppiamento degli aiuti, con il mantenimento di una componente accoppiata del 15%, facoltativa per gli Stati Membri • Ha una duplice finalità: • Assicurare un adeguato sostegno fisso al reddito agricolo • Rafforzare l’efficacia ambientale della PAC

  29. Le 7 componenti dei Pagamenti diretti

  30. Il Pagamento di base (1) • I titoli storici scadranno il 31 dicembre 2014 • Prevede l’assegnazione di nuovi titoli agli agricoltori attivi in base alla Domanda unica al 15/5/2015 • Dopo la prima assegnazione si potranno ottenere: • Per assegnazione della riserva nazionale • Per trasferimento: affitto o compravendita di titoli • Requisiti per avere accesso ai titoli: • Aver ricevuto Pagamenti diretti durante il 2013 (salvo alcune deroghe) • Risultare agricoltore attivo

  31. I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione • Per evitare l’effetto penalizzante della regionalizzazione sugli agricoltori che attualmente sono in possesso di titoli dal valore elevato, la PAC prevede il meccanismo della convergenza, per garantire una transizione graduale dal sistema dei titoli storici a quello dei nuovi titoli Convergenza (graduale) Regionalizzazione

  32. Per ricevere il Pagamento di base, l’agricoltore deve abbinare il possesso di un titolo a un ettaro di superficie ammissibile (superficie agricola, cioè seminativi, colture permanenti, prati permanenti) • Ogni Stato Membro stabilirà una riserva nazionale, alimentata con una riduzione percentuale del Pagamento di base, fino al massimo del 3% del massimale nazionale; potranno poi utilizzarla per assegnare titoli a: • Giovani o nuovi agricoltori • Agricoltori per evitare l’abbandono delle terre • Agricoltori per compensare svantaggi oggettivi

  33. Il Pagamento ecologico (2) • È il Pagamento “greening” (seconda componente per importanza, dopo il Pagamento di base) • Occuperà una percentuale fissa del 30% delle risorse finanziarie per Stato Membro • Porterà cambiamenti importanti alle tecniche agricole delle aziende del settore • Si tratta di una “super-condizionalità” che impegnerà gli agricoltori dal 1° gennaio 2015 • Vi hanno diritto gli agricoltori che hanno accesso al Pagamento di base

  34. Condizioni per l’accesso al pagamento greening • Dovranno essere rispettate contemporaneamente le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: • Diversificazione delle colture, applicata solo ai seminativi ad esclusione delle colture permanenti; • Mantenimento dei prati permanenti, che non potranno essere arati o coltivati; • Presenza di aree di interesse ecologico, obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari a seminativo e possono consistere in terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, ecc.

  35. In alternativa, dovranno essere rispettate le pratiche equivalenti al greening che consistono in pratiche di inverdimento già in vigore che generano benefici per il clima e l’ambiente a livello equivalente o superiore a quello del greening, ad esempio: • Regimi agroalimentari del PSR che adottano misure equivalenti; • Sistemi di certificazione nazionali o regionali; • Le colture permanenti legnose agrarie sono greening per definizione e quindi percepiscono il pagamento di default; • Il mancato rispetto del greening comporta il decadimento dal diritto al pagamento fino al 2016. Nel 2017 verrà aggiunta una sanzione pari al 20% del pagamento, che si innalzerà al 25% nel 2018

  36. Il Pagamento per igiovani agricoltori (3) • Aumento del 25% del Pagamento di base per i primi 5 anni di attività dei giovani agricoltori • Sarà un finanziamento obbligatorio per gli Stati Membri fino al 2% del massimale nazionale • È definito giovane agricoltore: • L’agricoltore che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda • Che abbia meno di 40 di età al momento di presentazione della domanda • Che possieda adeguate conoscenze e competenze professionali • Lo scopo di questo pagamento è il ricambio generazionale

  37. Il Pagamento ridistributivo (4) • Facoltativo, destinato agli agricoltori che hanno diritto al Pagamento di base per i primi ettari • Gli Stati Membri possono destinarvi fino al 30% del massimale nazionale o regionale e riguarda un massimo di 30 ettari • Presenta un fine ridistributivo del reddito

  38. Il Pagamento per le aree svantaggiate (5) • Si tratta di un Pagamento addizionale fino al 5% del massimale nazionale per gli agricoltori la cui azienda è ubicata in aree soggette a svantaggi naturali • Lo scopo di tale pagamento è quello di compensare i costi addizionali dell’agricoltura in tali aree

  39. Il pagamento accoppiato (6) • Consiste in una percentuale compresa tra l’8 il 13% del massimale nazionale dedicabile all’aiuto accoppiato a un prodotto agricolo • Gli unici prodotti esclusi sono tabacco, patate da consumo e industria, vino e prodotti vitivinicoli, carni suine e carni avicole • Lo scopo è sostenere quelle aziende o produzioni agricole che sono in difficoltà o sono fondamentali per l’equilibrio economico nazionale

  40. Il pagamento per ipiccoli agricoltori (7) • Pagamento facoltativo che sostituisce tutti gli altri Pagamenti diretti, volto a realizzare una semplificazione amministrativa nello Stato che intende adottarlo • Sarà eligibile l’agricoltore che ne ha fatto domanda entro il 2014 • L’importo di aiuto è fissato tra i 500 e i 1.250 euro annui • I partecipanti al regime semplificato dovranno mantenere un numero di ettari almeno pari al numero di titoli posseduti, ma saranno soggetti a condizionalità meno rigorose ed esentati dall’obbligo di greening

  41. Altre novità della riforma • Agricoltori attivi: gli aiuti saranno destinati solamente a coloro che si dedicano effettivamente all’attività agricola e possono essere definiti “agricoltori attivi”. Ovvero: • Svolgere una minima attività agricola su terreni che devono essere tenuti in uno stato idoneo all’allevamento o alla coltivazione • Non rientrare nella “lista nera” > possessori di terreni agricoli appartenenti a specifici soggetti (aeroporti, ferrovie, tenute di caccia, camping, ecc.)

  42. È prevista inoltre la sussidiarietà a livello statale nell’applicazione del concetto: lo Stato può infatti escludere dai Pagamenti diretti alcuni soggetti (attività agricole insignificanti rispetto alla principale o con scopo differente) o escludere i soggetti che hanno beneficiato di un aiuto inferiore ai 5.000 euro nell’anno precedente dal requisito di agricoltore attivo. • Capping e degressività:il capping (tetto aziendale) è stato rimosso dall’iniziale proposta della Commissione. La degressività è invece obbligatoria: gli importi superiori ai 150.000 euro saranno ridotti di almeno il 5%, ma lo Stato Membro può decidere di far salire questa percentuale; i fondi accantonati in tal modo restano a disposizione dello Stato o della Regione. Lo scopo è porre un limite ai Pagamenti diretti delle grandi aziende agricole

  43. Le soglie minime: lo Stato non dovrà erogare i Pagamenti diretti nel caso in cui l’importo totale non supera i 100 euro o la superficie ammissibile dell’azienda che ne fa richiesta è inferiore a un ettaro. Le soglie sono comunque flessibili, per rispettare le diverse economie agricole nazionali. • In Italia: fino a 400 euro per l’importo totale del Pagamento diretto e 0,5 ettari per la superficie ammissibile

  44. L’OCM unica • Entra in vigore nel 2014 • Viene proposto un ulteriore smantellamento della vecchia struttura delle PAC precedenti, caratterizzate da massicci interventi sul mercato (*) • Vengono mantenute azioni come l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato, ma vengono ridotte a “reti di sicurezza”

  45. Interventi di mercato (*) Sono limitati ai seguenti: • Intervento pubblico nei settori del frumento tenero e duro, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere (non più il sorgo) • Ammasso privato nei settori dello zucchero, olio d’oliva, carne bovina, suina, ovina e caprina, burro latte scremato in polvere, formaggi a pasta dura

  46. Le quote Saranno definitivamente abolite: questo ad eccezione di gravi crisi del mercato. Si comincerà con l’abolizione delle Quote latte nel 2015 per poi proseguire con vigneti e zucchero rispettivamente nel 2016 e 2017.

  47. I regimi di aiuto • I programmi “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole” saranno prorogati a tutto il periodo successivo • Allo stesso modo saranno mantenuti i sostegni ai produttori operanti nel settore olio d’oliva e olive da tavola • Sono confermati i programmi di sostegno esistenti al settore vitivinicolo

  48. Migliorare il funzionamentodella filiera • Nonostante la volontà di rottura con il passato, gli agricoltori sono a tutt’oggi ancora troppo vulnerabili a determinati fattori, quali, in primis la volatilità dei prezzi e la diminuzione del loro potere negoziale. • La Commissione indica di applicare a tutti i settori agricoli il modello del mercato ortofrutticolo: potenziare il ruolo delle OP (organizzazioni di produttori) delle AOP (associazioni di organizzazioni di produttori) e delle OI (organizzazioni interprofessionali)

  49. In questo modo si rafforzerà il potere contrattuale degli agricoltori • Potranno infatti negoziare contratti collettivi per l’olio d’oliva, le carni bovine ecc. • Si cerca di ovviare così alle metodologie eccessivamente costose delle PAC più risalenti

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