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“ Drin, Drin. Chi è? “Tranquilli …. siamo il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria”

“ Drin, Drin. Chi è? “Tranquilli …. siamo il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria” Adempimenti Antiriciclaggio nello s tudio p rofessionale di Silvia Soro 27 Novembre 2013. NOZIONE ART 2

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Presentation Transcript


  1. “ Drin, Drin. Chi è? “Tranquilli …. siamo il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria” Adempimenti Antiriciclaggio nello studio professionale di Silvia Soro 27 Novembre 2013

  2. NOZIONE ART 2 • Con il termine "ANTIRICICLAGGIO" si suole fare riferimento all'insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. • La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti

  3. NORMATIVA e FONTI DI RIFERIMENTO • LEGGE 5 luglio 1991, n. 197 in "Attuazione della I Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. • Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 in "Attuazione della II direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. • Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231in"Attuazione della III direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L. • Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151- "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256. • D.L 78/2010 Manovra estiva • Circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012. • Linee guida D.M. 16.04.2010 - Indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti • Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionisti - schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 del 23/4/2012 - Comunicati dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)  istituita presso la Banca d'Italia . • Linee guida per l’adeguata verifica della clientela - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili - ultimo aggiornamento luglio 2011 • Circolare MEF n.297944 dell'11 ottobre 2010 - Denaro contante & SOS

  4. ORGANI PREPOSTI AD ATTIVITA’ D’ISPEZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO L’antica frase latina “Nec Recisa Recedit” che in italiano si può tradurre in “Neanche Spezzata Retrocede”, è stata rispolverata per le “Fiamme Gialle” da Gabriele D'Annunzio, il Poeta Soldato. Dal 1933 è motto araldico del Corpo della Guardia di Finanza. Il 25 giugno 1920, durante un convivio, tenutosi in occasione della concessione della Medaglia Ronchi (medaglia commemorativa dell’occupazione di Fiume)al gagliardetto dei Finanzieri Fiumani, Gabriele D’Annunzio rilascia ad un Ufficiale della Guardia di Finanza una foto con la dedica: "Alle Fiamme Gialle, onore di Fiume, Nec Recisa Recedit, Fiume d’Italia, 1920" . Gabriele d’Annunzio

  5. ORGANI PREPOSTI AD ATTIVITA’ D’ISPEZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

  6. UTILIZZO FISCALE DELLEVIOLAZIONI VALUTARIE (art. 36, co. 6, d.lgs.231/07) I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI Circolare Gdf n. 1/2008 I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale, principalmente ai fini della individuazione di disponibilità patrimoniali o di attività produttive di reddito, in tutto o in parte sommersi. La Gdfsi impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonte d’innesco da cui scaturisce il controllo

  7. NELL’AMBITO DELLA VERIFICA FISCALE • LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO: • 1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs231/07(LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE…) • 2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO

  8. LUOGO DI EFFETTUAZIONE Le operazioni di accesso devono avvenire a norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 , evidenziando che: • nel caso di locali adibiti sia ad abitazione che a professione, esse avverranno previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante del Reparto; • nel caso di locali destinati all’esercizio professionale, esse andranno eseguite in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti.

  9. PROFESSIONISTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ART 12 Dlgs 231/2007 • I Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, con alcune eccezioni • I Revisori, le Società di revisione e i Prestatori di servizi relativi a società e trust sempre con alcune eccezioni • Il collegio sindacale con incarico di controllo contabile, in forza del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2007 • I Consulenti del lavoro, con alcune eccezioni • Coloro che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi (CED anche se nei confronti dei propri associati o iscritti, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati) sempre con alcune eccezioni

  10. ESONERI • I commercialisti per l’attività di redazione e/o trasmissionedelledichiarazioniderivanti da obblighifiscali , compresi F24 generati a seguito di liquidazioned’impostesono esonerati; • Il consulente del lavoro per adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. 11 gennaio 1979, n.123 è esoneratoin forza del disposto dell’art. 12 co.3 del D.Lgs. 231/2007 (chiarimenti MEF 12/6/2008)

  11. I Notai e degli Avvocati, solo tenuti quando compiono : • in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare e • assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di  determinate operazioni: • Tra queste, ad esempio, le operazioni connesse a trasferimenti a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, • l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società nonché la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. L del DLgs. 231/07) precisano che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di adeguata verifica solo nel caso di “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale. • ATTENZIONE.: Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista.

  12. Attenzione !!!!!!!!!!!! Art 12 …. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai soggetti sopra indicati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. A rischio professionisti • di clienti inseriti in liste (es. lista Falciani) • con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto, attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe …. (CfrGdF)

  13. ORGANIGRAMMA di STUDIO

  14. FAC SIMILE DELEGA per l’identificazione dei clienti e di titolari effettivi ai sensi dell’art. 19 c. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/07 • STUDIO XXX • Io sottoscritto (estremi del professionista) nell’ambito dell’organizzazione interna dello studio professionale nell’esecuzione gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 • Delego • Stabilmente/in via occasionale all’acquisizione dei dati identificativi dei clienti, degli eventuali soggetti per conto dei quali questi operino e dei titolari effettivi il sig. (…. dipendente /collaboratore). • data firma

  15. OBBLIGHI DI VIGILANZA

  16. GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Quando scattano?

  17. Quando scattano? • Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite con operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata

  18. Quando scattano? E comunque …. 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile); • 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

  19. LE PRESTAZIONI SOGGETTE AD ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  20. LE PRESTAZIONI ESENTI DA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA • Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.123 • Attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali *, compresi F24 generati a seguito liquidazione d’imposte • Docenze a corsi, convegni e simili • Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) • Funzione di revisore in enti pubblici • Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile), diversamente ciascun sindaco/revisore sarà chiamato alla verifica, alla registrazione dei dati nel proprio archivio antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione di operazioni sospette • Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

  21. Segue …LE PRESTAZIONI ESENTI • Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende • Incarico di recupero crediti • Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) • Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonchéformazionedel progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 8013 • Pareri giuridici pro‐veritate • Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale • Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale Quando vi sia sospetto di riciclaggio sensi dell’art.16, lett.d, gli obblighi di adeguata verifica, e quindi di registrazione, devono essere adempiuti anche per tali attività nonostante l’esonero.

  22. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE • E’ OBBLIGATORIA all’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile. Consiste • Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente • Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere • Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei soggetti rappresentanti l’ente

  23. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO all’art.1, lett.U del DLgs. 231/07 e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico • Il titolare effettivo è rappresentato: • 1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; • 2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza • a) possiedono o controllano tale entità (25% +1% di partecipazione al capitale sociale) • b) ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico. • MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE • «L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o l’operazione» (art. 19, DLgs. 231/07)

  24. IDENTIFICAZIONE con attestazione DA TERZIRequisiti dell’attestazione • L’attestazione rilasciata dai “terzi” deve possedere le caratteristiche elencate dall’art. 30. In particolare, essa deve “confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza”. La norma precisa inoltre che l’attestazione può consistere: • in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione; • nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto.

  25. In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/07 … gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche il titolare effettivo • però • IL MEF con risposta 20/5/2010 e le nuove LINEE GUIDA CNDCEC hanno sottolineato che : • Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7

  26. VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

  27. Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007

  28. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. n.231/07 • IL SOTTOSCRITTO ................................................................................ • PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO.1, D.LGS. N.231/07 HA PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.231/07 DEL SEGUENTE CLIENTE: • COGNOME E NOME .............................................................................................................. • LUOGO E DATA DI NASCITA .............................................................................................................. • INDIRIZZO DI RESIDENZA .............................................................................................................. • NAZIONALITÀ .............................................................................................................. • Al riguardo, seguendo le linee guida indicate nel documento dell’8 settembre 2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scrivente ha: • considerato gli elementi connessi al cliente, associando a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità; • valutato gli elementi relativi all’operazione, assegnando ad essi un punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità; • fissato, all’esito della comparazione e dal raffronto dei due punteggi, un unico indice espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Atteso che è risultato un indice (basso, medio, alto) pari ad un punteggio di _________________ lo scrivente ha proceduto all’adeguata verifica secondo le seguenti modalità (ordinarie/semplificate o rafforzate): • Si precisa che gli obblighi richiesti dalla normativa antiriciclaggio sono stati adempiuti avendo riguardo alle informazioni possedute/acquisite nell’ambito dell’attività professionale ex art.3 del D.Lgs. 231/2007.

  29. RICORDARSI Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della contabilità, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà provvedere unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al clientecon il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella “B” relativa all’operazione L’aggiornamento dell’ indice unico (valutazione del rischio) deve essere continuo ed avvenire in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente.Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischioAi sensi del comma7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07 e’ fatto l’obbligo di astenersi dall’operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list.Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra correttiva (l.122 – 31/7/2010

  30. TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale o dello svolgimento dell’operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile e presentato su richiesta degli organi di controllo e conservato per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale In merito al contenuto del fascicolo della clientela le Linee Guida CNDCEC, prevedono: • fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione • fotocopia codice fiscale • fotocopia partita iva • visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio peri soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ). • Verbale CdA di nomina

  31. Scheda per l’adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio • eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi) • copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale) • dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità • dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione e indicazione dei suoi dati • eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo • dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale

  32. se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari • documenti delle prestazioni professionali svolte, • eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente • documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.) • eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list” • eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza precontenzioso • Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

  33. IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTEART 18Linee Guida CNDCEC • 1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati • 2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio • 3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando: • - la scadenza dei documenti di identificazione, • - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, • - eventuali termini connessi a contratti od atti, • - altri elementi ritenuti utili dal professionista • 4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta) • 5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio • 6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

  34. ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA GIA’ ACQUISITA Fino al 03.11.2009 La previgente formulazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedeva che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicassero a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione delrischio presente, alla clientela già acquisita Dal 04.11.2009 Il decreto correttivo ha modificato la norma e prevede ora che «per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente».

  35. ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONIConsiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l’opposizione delle firme delle suddette persone.L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto.Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni

  36. Archivio unico informatico (AUI) o cartaceo Decorre l’obbligo :

  37. L’ AU potrà essere

  38. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE • (CFR. Circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012). • Vanno registrate e conservate per dieci anni le seguenti informazioni: • CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CONTINUATIVI ED ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; • IN RELAZIONE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO, indipendentemente se si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’ operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

  39. NOVITA’ DECRETO CORRETTIVO ART 38 C.1 BIS • Circa LA TEMPISTICA, le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. • Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia .

  40. SOS SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE In base all’art.41 d.lgs 231/07 • Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

  41. SOS SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

  42. Un’importante novità introdotta dal D.L.78/2010 riguarda l’individuazione di situazioni che comportano a carico dei soggetti alla normativa antiriciclaggio l’obbligo di effettuare le segnalazioni operazioni sospette • La lettera b del comma 1 dell’art.36 del D.L. 78/2010 va ad integrare il citato articolo 41, qualificando quale elemento di sospetto: il ricorso frequente ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

  43. REATI TRIBUTARI Costituiscono specifiche ipotesi di reato fiscale con annesso riciclaggio: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE Cass.pen.: n. 45643 del 26/11/2009 1) L’evasione fiscale attraverso l’emissione di fatture di comodo 2) il mancato versamento di un debito Iva superiore a 50.000 euro 3) e il trasferimento dell’indebito risparmio fiscale sul conto corrente di un soggetto compiacente

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