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TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Inquadramento dell’apprendistato a livello nazionale con attenzione all’art. 48 del D.lgs. 276 del 2003 di Paola Fuso. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO. Riforma Biagi (d. lgs. n. 276 del 2003) art. 48 : apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

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TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

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Presentation Transcript


  1. Inquadramento dell’apprendistato a livello nazionale con attenzione all’art. 48 del D.lgs. 276 del 2003di Paola Fuso

  2. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO Riforma Biagi (d. lgs. n. 276 del 2003) • art. 48: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • art. 49: apprendistato professionalizzante • art. 50: apprendistatoper l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Legge Treu (l. n. 196 del 1997) • art. 16: apprendistato (ad esaurimento)

  3. L’attuale disciplina del contratto di apprendistato è il risultato di una profonda riforma dell’istituto, ad opera del d. lgs. n. 276/2003, in attuazione della delega contenuta nella L. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), con lo scopo di riordinare i contratti a contenuto formativo del nostro ordinamento. E' stato abrogato per il settore privato (l’unico cui è applicabile la Legge Biagi), il contratto di formazione e lavoro, sostituito con il contratto di inserimento E' stato riformato l’istituto dell’apprendistato, oggi unico contratto a contenuto formativo, intendendosi per tale quel contratto in forza del quale al normale scambio si contrappone la presenza del momento formativo a integrare la causa del contratto.

  4. A poco meno di 10 anni dall’introduzione del “nuovo” apprendistato, però, questo risulta ampiamente inutilizzato. Dei 591.800 contratti di apprendistato stipulati in Italia nel 2009 ancora circa un terzo (27,8%) risulta avviato secondo la vecchia disciplina, ossia quella prevista della Legge Treu (L. n. 196/1997), operativa in via residuale fino alla piena attuazione della riforma Biagi sull’intero territorio nazionale.

  5. Apprendistato professionalizzante Fonti giuridico-normative-istituzionali: • capo I del titolo VI del d.lgs. n. 276/2003 • legge n. 25 del 1955 (in quanto non abrogata e ove compatibile) • disciplina generale in tema di lavoro subordinato (in via residuale) • leggi regionali di attuazione del d. lgs. n. 276 del 2003 • contratti e accordi collettivi nazionali e territoriali • interpelli e circolari del Ministero del lavoro

  6. L'art. 50 del decreto Legislativo n. 276 del 2003 • Il contratto di apprendistato di " terzo livello" è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di ( Agf) specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 144/ 99, integrando formazione la pratica in azienda con quella superiore. • La disciplina — attualmente operativa a macchia di leopardo — può essere avviata attraverso un accordo tra aziende ed enti formatori, d'intesa con le Regioni, per il conseguimento di un titolo specifico. • Il rapporto di lavoro che viene così costituito è direttamente collegato al titolo di studio o alla specializzazione tecnica superiore da conseguire e a un effettivo raccordo tra le parti interessate (associazioni dei datori di lavoro, organizzazioni sindacali, Università, istituti formativi).

  7. L'apprendistato di primo livello (art. 48), pur essendo a tutti gli effetti un contratto di lavoro, disciplinato dalla legge sul mercato del lavoro del 2003, va letto anche come tappa del percorso di istruzione e formazione di un giovane, e dunque in relazione a quanto previsto in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione, di cui alla L. n. 53/2003 (la c.d. Legge Moratti). In base a questa legge, il diritto-dovere all’istruzione e formazione persiste fino al compimento dei 18 anni di età.

  8. All’apprendistato è riconosciuto il ruolo di valida opzione formativa per l’assolvimento di tale dispositivo, al pari dei percorsi di istruzione e formazione “tradizionali”. Non solo: l’apprendistato, a seguito dell’approvazione del c.d. “Collegato lavoro” (L. n. 183/2010), consente di assolvere anche l’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione. Tale obbligo, previsto originariamente fino ai 15 anni, con la Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) era stato rimodulato e innalzato a 16 anni, che diventava l’età minima per stipulare legalmente un contratto di apprendistato. Tuttavia, la Legge n. 183/2010 ha previsto che «[…] l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione […]», così consentendo ai giovani, già dai 15 anni, di intraprendere un percorso in apprendistato per l’acquisizione di una qualifica del sistema di istruzione e formazione professionale

  9. Obiettivo: sostenere l'apprendimento attraverso un'attività di lavoro formativa, nella convinzione che il lavoro abbia in sé anche una valenza educativa e formativa. Nonostante le buone intenzioni, l'istituto è rimasto inoperativo per la mancanza di regolamentazione regionale Motivo: la realizzazione di questo tipo di apprendistato (per gli altri due tipi l'inerzia delle Regioni è statat superata con la delega alla contrattazione collettiva o alla autonomia delle parti interessate) non può essere delegata a soggetti diversi, in ragione dell'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla Regioni in via esclusiva la competenza in materia di istruzione e formazione professionale. La legge inoltre prevede che la normativa regionale di attuazione venga adottata d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  10. L’inerzia delle Regioni, che non consente l’applicazione di questa tipologia di apprendistato, è ancora più grave, se si considera il gran numero di giovani che potrebbe beneficiare dell’utilizzo del contratto in esame: “i minori”, fuoriusciti dal canale scolastico e, nella migliore delle ipotesi, dispersi o impiegati “in nero”.

  11. La Lombardia è stata la prima Regione, seguita unicamente dal Veneto, a rendere operativo l’apprendistato di primo livello, grazie ad un’apposita intesa siglata il 27 settembre 2010 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima di essa l'unica eccezione è stata la provincia di Bolzano che applica i percorsi integrati scuola-lavoro per giovani dai 15 ai 18 anni per l'acquisizione di una qualifica professionale). Interessato è sopratutto il mondo artigiano

  12. Qualche dato: I dati Istat sulla disoccupazione giovanile – attestata a quasi il 30% – letti in combinato con quelli che ha diffuso nel mese di ottobre 2010 un’indagine di Excelsior - Unioncamere, ha rilevato che, a fronte di circa 550.000 nuove assunzioni previste per l’anno sull’intero territorio nazionale, le aziende avranno difficoltà a coprire oltre 147.000 posti. Un quarto delle offerte di impiego resta e presumibilmente resterà senza risposta, e non perché non vi siano giovani – o adulti – in cerca di un lavoro, ma perché chi è sul mercato non possiede le necessarie competenze o abilità.

  13. Valore dell'Intesa: Utilizzare l'apprendistato di primo livello per abbattere i fenomeni della dispersione scolastica e dellos fruttamento della manodopera minorile nell'ottica della centarlità della persona (art. 35 della Cost.) Risultati: L'utilzzo del contratto di apprendistato consente di riconoscere al giovane, al termine del percorso formativo e sulla base dei risultati conseguiti, una qualifica triennale del sistema educativo di istruzione e formazione. E' possibile l'attribuzione di una qualificazione professionale a fini contrattuali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 48, comma 4, lett. d), del d.lgs. 276/2003. La Regione, conserva il diritto/dovere di verificare gli esiti e la qualità dei percorsi formativi ed educativi realizzati in apprendistato.

  14. Ambito soggettivo e tutor: - Possono essere assunti oggi in Lombardia in apprendistato di primo livello giovani a partire dai 15 anni (la l. 183 dà la possibilità di assolvere lìobbligo di istruzione nell'ultimo anno attraverso l'apprendistato, ripristinando il riferimento ai 15 anni già presente nel decreto n. 276). - Possono assumere con apprendistato le imprese di tutti i settori produttivi che hanno un tutor in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale o che sia un Maestro Artigiano con titolo riconosciuto dalla regione o dalle associazioni di categoria.

  15. Piano Formativo, Durata, Monte ore e modalità di formazione - Il Piano formativo è parte integrante del contratto ed è realizzato con il coinvolgimento sia del giovane sia della famiglia e deve indicare: 1) il bilancio delle competenze iniziali; 2) gli obiettivi da raggiungere; 3) tempi e i modi - Durata: determinata in base alla qualifica da conseguire, titolo di studio, crediti professionali e formativi acquisiti, bilancio delle cmpetenze (il bilancio è realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o da soggetti privati accreditati Monte ore: 400 ore di formazione annue, interne o esterne alla azienda (certificate dalle istituzioni regionali anche tramite gli enti bilaterali) a fronte delle 120 dell'apprendistato professionalizzante e delle 240 previste dalla legge Treu. Formazione:rimando alla contrattazione colletiva nel rispetto degli standar fissati dalle regioni

  16. Valutazione e certificazione. Clausola di parametrazione. L'Intesa prevede che il compito di certificare la qualità e l'effettività dei percorsi formativi spetti alle istituzioni pubbliche. Nella fase transitoria (fino all'intervento della contrattazione collettiva) è stata introdotta una clausola di parametrazione che consente di definire il trattamento retributivo dell'apprendista in riferimento ai trattamenti economici e retributivi previsti dalla contr. collettiva in materia di apprendistato in proporzione al monte ore e al concreto impegno lavorativo del giovane.

  17. Finanziamento e Monitoraggio - Si potranno utilizzare le risorse già definite nell’accordo regionale con le associazioni di rappresentanza del comparto artigiano, integrate in funzione della dotazione di cui alla Finanziaria del 2010, che riserva una quota del 20% delle assegnazioni alle Regioni per gli apprendistati di primo e terzo livello. Possibile ricorso agli strumenti di cui agli accordi nazionali e regionali tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regione e le Parti sociali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità occupazionali della piccola e media impresa artigiana, commerciale e turistica. - E' prevista la costituzione di un tavolo paritetico di coordinamento che con la cabina di regia regionale, monitorerà per i 4 anni sucecssivi alla firma lo stato di attuazione così da valutare l'impatto e studiare i correttivi.

  18. Criticità e prospettive Le criticità da tenere presenti per elaborare un valido modello di attuazione dell’istituto sono primariamente due: - la resistenza culturale - la carenza/inadeguatezza di una valida offerta formativa per gli apprendisti Quindi necessità di: - informazione - elaborazione di programmi di formazione adeguati - avvio di sperimentazione

  19. Vi ringrazio per l’attenzione. Per domande, osservazioni, suggerimenti i miei contatti sono: PAOLA FUSO Avvocato - Ricercatore ADAPT – CSMB Adapt - Fondazione “Marco Biagi” Scuola Internazionale di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Largo Marco Biagi, 10 - 41100 Modena (Italy) paola.fuso@unimore.it +39 393 5207571

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