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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro. Corsi A-L / M-Z Proff. Bruno Caruso Anna Alaimo. - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento. LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza A.A. 2007-2008 D iritto del lavoro

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  1. Corso di laurea magistrale inGiurisprudenzaA.A. 2007-2008Diritto del lavoro Corsi A-L / M-Z Proff. Bruno Caruso Anna Alaimo

  2. - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento

  3. LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO • La regolamentazione del rapporto individuale di lavoro • La disciplina delle relazioni collettive di lavoro

  4. 1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro e singoli lavoratori) 2) quello delle relazioni collettiveche si stabiliscono “alla periferia” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazionecollettiva) Il diritto del lavoro agisce, dunque, su duelivelli di relazione

  5. Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro. “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro, le logiche del diritto privato non sono, tuttavia, apparse sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione Il diritto del lavoro come risposta dell’ordinamento ad un’evidente situazione di disparità tra le parti di un contratto privatistico

  6. La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti. Due esempi: La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La corrispettività attenuata es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) “Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato

  7. A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Il diritto del lavoro (in senso stretto) disciplin a i rapporti contrattuali aventi ad oggetto una prestazione lavorativa finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta principalmente dalla legge Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari:la tutela del contraente debole

  8. L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente debole

  9. …quelle tradizionali: 1) la tutela della persona del lavoratore, contraente debole …e quelle più recenti e ulteriori: 2) l’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese nell’economia globale 3) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro Il diritto del lavoro e le sue finalità Entrambe le anime convivono nell’odierno diritto del lavoro

  10. La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori

  11. … tale finalità spiega la tecnica legislativa che ha, per lungo tempo, contraddistinto il diritto del lavoro: la norma di legge inderogabile Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; essa, cioè, limita l’autonomia privata individuale e collettiva)

  12. Una delle prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica: la legge sull’impiego privato del 1924… …le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto contrario,salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga consensuale (art. 17)

  13. Esempi di norme inderogabili: Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 10, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.)

  14. La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c.

  15. Ragioni: La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato la situazione di disparità sostanziale dei contraenti l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva Connotati: La legge diviene fonte eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore) Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale) L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del lavoro

  16. L’inderogabilità: una norma chiave Legge e contratto collettivo come fonti di diritti indisponibili L’art. 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…) non sono valide es.: congedo di maternità (cinque mesi) ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

  17. Le matrici storiche del diritto del lavoro Le prime norme riconducibili a questa branca dell’ordinamento sono rappresentate dalla cd. “legislazione sociale” norme di ordine pubblicosu alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro o su rapporti di lavoro di soggetti socialmente deboli - fine XIX secolo (leggi del 1886 e del 1902 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e delle donne; primi interventi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: l. 80/1898; l. n. 489 del 1907 sul riposo settimanale e festivo) hanno come referente una particolare categoria sociale: quella dell’ operaio degli opifici industriali

  18. Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo liberale Si ignora ancora il fenomeno del lavoro degli operai nell’industria come fenomeno sociale rilevante e si riconduce il lavoro prestato a favore di altri allo schema della locazione (art. 1568: il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere; art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede; art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )

  19. La successiva evoluzione storica del Diritto del lavoro • I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice civile(artt. 2094 e ss.c.c.) • II - La “costituzionalizzazione” dei suoi principi fondamentali • III - Il diritto del lavoro post-costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di vitale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)

  20. La disciplina del lavoro subordinato La disciplina del lavoro autonomo I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile nel titolo III: “Del lavoro autonomo” nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa” stretto nessotra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)

  21. La disciplina del lavoro nel codice civile La concezionecorporativa dei rapporti di produzione e lavoro: la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come “collaboratori” dell’imprenditore Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai esistito, in Italia, un codice del lavoro L’unico tentativo di sistemazione organica è rappresentato dall’inserimento delle norme sul lavoro nel libro V del codice civile

  22. La codificazione civile del 1942 La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria degli impiegati (la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l. 13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926) La tripartizione (ora quadripartizione: l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.

  23. La disciplina del lavoro subordinato nel codice civile (artt. 2094-2134) Ratio dell’inserimento delle norme sul lavoro nel libro V… …e non nel libro IV (su obbligazioni e contratti)

  24. Una norma chiave: L’art. 2094 c.c.: Prestatore di lavoro subordinato “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

  25. II-La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro • Il rapporto di lavoro è uno dei pochi rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione • Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr. gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)

  26. La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro “Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione”(Ghera)

  27. ...segue: il lavoro nella Costituzione(Principi fondamentali e Titolo III della Parte I) • Art. 1 - Fondata sul lavoro • Art. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoro • Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni • Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali • Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età • Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale • Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)

  28. Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro: • I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.: Proprio perché il costituente era cosciente del fatto che i cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di affidare allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO

  29. Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro: • II- Il comma 2 dell’art. 41: L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

  30. III La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro • Le numerose leggi speciali e la cd. “formazione alluvionale” del diritto del lavoro post-costituzionale • La connotazione fortemente protettiva e garantista di queste leggi: Esempi: • La l. 264 del 1958 sul lavoro a domicilio • La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) ora abrogata dal d. lgs. 368/2001 • La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro (ora abrogata dal d. lgs. n. 276/2003) • La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro • La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori): le due anime dello Statuto • La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro Legisla- zione anti-frau dolenta

  31. Il diritto del lavoro e i suoi mutamenti (dagli anni ’80 al nuovo millennio) Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela del contraente debole, inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune nuove tendenze

  32. Il diritto del lavoro tradizionale presupponeva un modello di economia, di organizzazione del lavoro, di professionalità, di società ormai tramontato La connessione tra diritto del lavoro e processi sociali ed economici Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali: economia e sociologia del lavoro

  33. Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale I quattro pilastri del diritto del lavoro e il loro dissolvimento: • Lo Stato-nazione • La grande fabbrica • La piena occupazione • La rappresentanza generale dei lavoratori attraverso il sindacalismo confederale tendenzialmente unitario Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?” (letture integrative)

  34. Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro (S. Simitis)

  35. La transizione in atto:verso un diritto del lavoro adeguato al nuovo contesto Verso quale funzione? Con quali soluzioni?

  36. Diritto del lavoro e flessibilità Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro della flessibilità” Dal “garantismo rigido” al “garantismo flessibile”

  37. La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera • La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro • L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) • La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia collettiva: il ruolo del sindacato

  38. La flessibilità controllatadall’autonomia collettiva: il ruolo del sindacato Esempi: • la facoltà di ampliamento delle ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (art. 23, l. n. 56/1987) riconosciuta ai contratti collettivi • la riduzione dell’orario di lavoro (e della retribuzione) attraverso contratti di solidarietà difensivi (l. 863/1984, art. 1) • la previsione di clausole elastiche per i contratti di lavoro part-time (art. 3, comma 7, lgs. n. 61/2000 vecchio testo) si realizza attraverso la regolazione consensuale e, dunque, il consenso delle parti sociali

  39. La dimensione sovranazionale Il diritto sociale comunitario …e il processo di comunitarizzazione dell’ordinamento nazionale (rinvio)

  40. …e quella locale • Federalismo e diritto del lavoro • La riforma del titolo V Cost. • Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: • Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del lavoro” e “ordinamento civile” • Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni • interferenti con il Diritto del lavoro: • tutela e sicurezza del lavoro • formazione professionale • previdenza complementare e integrativa

  41. Il diritto del lavoro sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro tradizionale

  42. Tendenze assunte dal diritto del lavoro nellaprecedente legislatura • Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali • Il Patto per l’Italia del luglio 2002 • La legge n. 30 del 2003 • Il d. lgs. n. 276 del 2003

  43. Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego” Recente tendenza del diritto del lavoro a creare nuove occupazioni ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto attraverso la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo generale del contratto a tempo pieno e indeterminato Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro

  44. Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione dell’occupazione • Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)

  45. La perdita di centralità del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato E’ una delle conseguenze più vistose delle tendenze descritte ed, in particolare, della legislazione che promuove l’occupazione Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori

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