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LA PIRATERIA

LA PIRATERIA. Ravenna 8/05/2009. COSA E’ LA PIRATERIA.

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LA PIRATERIA

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Presentation Transcript


  1. LA PIRATERIA Ravenna 8/05/2009

  2. COSA E’ LA PIRATERIA Costituiscono pirateria, secondo nozione consolidata, gli atti di depredazione o di violenza compiuti in alto mare o in zone non soggette alla giurisdizione di alcuno Stato (p.e., coste dell’Antartide) per fini privati dall’equipaggio di una nave o aereo privato ai danni di altra nave o aereo privato (Ginevra II,15; UNCLOS, 1O1 e 102).

  3. LA STORIA

  4. Il fenomeno della pirateria è antichissimo. Vi sono esempi di pirati nel mondo classico tra i Greci e i Romani, quando ad esempio gli Etruschi erano conosciuti con l'epiteto greco Thyrrenoi, (da cui poi deriva Mar Tirreno) e avevano la fama di pirati efferati; altri esempi furono nell'Alto Medioevo i vichinghi e i danesi, nel Basso Medioevo e nel Rinascimento i pirati saraceni. Si ritiene che nell’antichità la parola pirata (peirato) sia stata usata per la prima volta intorno al 140 Avanti Cristo dallo storico romano Polibio. Lo storico greco Plutarco nel 100 Dopo Cristo fu il primo a dare una esplicita definizione di pirata: egli infatti li descrisse come coloro che aggredivano in maniera illegale non solo le navi, ma anche le città della costa. Anche Omero, tra gli altri, parla di pirati. Da allora e per molti secoli non furono registrate altre chiare tracce storiche dei pirati, così definiti. I famosi navigatori provenienti dai paesi Nordici dal 9° all’ 11° secolo furono più noti come Danesi, o meglio ancora VICHINGHI. Nel Medio Evo i pirati erano più genericamente conosciuti come “Ladri del Mare”.

  5. Il significato della parola PIRATI più simile a quello contemporaneo risale al XVIII° secolo. In quel periodo vennero ufficialmente definiti “Pirati” quei fuorilegge che qualunque persona che non fosse soldato avrebbe potuto uccidere. Si trattò quindi del primo principio concreto di legge anti-pirateria effettivamente inserito nel Diritto Internazionale. Ciò dipese dal fatto che la maggior parte degli atti di pirateria venivano commessi in mare aperto, e perciò fuori dai confini di tutti gli Stati. Alcune grandi Nazioni offrirono ai PIRATI la possibilità di “combattere” sotto la loro bandiera nelle guerre contro altri Stati. Questi Governi, in pratica, attribuivano a “Marinai Privati” (definiti privateers, in italiano “CORSARI” ) l’autorizzazione ( la Patente di corsa) ad attaccare le navi della nazione nemica in cambio del diritto di appropriarsi del bottino catturato. Molto spesso però, quando i “Corsari” venivano catturati dal nemico, venivano trattati come dei comuni FUORILEGGE, quindi nessuno di loro beneficiava dei diritti dei prigionieri di guerra.

  6. La pirateria moderna inizia nel XVII secolo nel Mar delle Antille ed in meno di mezzo secolo si estende in tutti i continenti; il Mar delle Antille rimane ad ogni modo il centro della pirateria, sia perché là i pirati riescono a godere di una serie di appoggi e favori sulla terraferma, sia perché le numerose isole presenti sono ricche di cibo e i fondali bassi impediscono inseguimenti da parte delle già lente navi da guerra.

  7. BUCANIERI Il termine bucaniere deriva dal francese Boucan, una graticola sulla quale si faceva essiccare la carne, ed è stato utilizzato nei Caraibi a partire dalla fine del 1600 per indicare una comunità di pirati semi-stanziali. I bucanieri, detti anche Fratelli della costa erano cacciatori e taglialegna che nella prima metà del XVII secolo integravano i proventi della caccia e del commercio del legname con razzie e rapine ai danni dei coloni bianchi e delle navi europee. Quella dei bucanieri rappresenta la prima fase dello sviluppo della pirateria. Sebbene ve ne fossero di molte nazionalità, i bucanieri erano per lo più protestanti e provenienti da Inghilterra, Olanda e Francia settentrionale. La loro sede iniziale era l'isola di Espanola, nei Caraibi (Antille), ma un'operazione militare in grande stile organizzata dalla Spagna, loro bersaglio preferito, li costrinse a rifugiarsi sull'isola di Tortuga, distruggendo il loro sistema economico. Su quest'isola i bucanieri abbandonarono in gran parte la caccia e il commercio del legno per diventare pirati veri e propri. Famosi bucanieri furono personaggi come Francesco Nau detto l'Olonese (Jacques Jean David Nau), Ravenau de Lussan, Bartolomeo il Portoghese, Rock il Brasiliano, Alexander detto Braccio di Ferro, Montbars lo Sterminatore.

  8. CARAIBI

  9. TORTUGA

  10. Tra le cause dello sviluppo della moderna pirateria vi fu l'azione di Francia ed Inghilterra che, per contrastare la Spagna nel Mare dei Caraibi, finanziarono vascelli corsari affinchè saccheggiassero i mercantili spagnoli. Successivamente, sia per il venir meno dell'appoggio anglo-francese, sia per una acquisita abitudine allo stile di vita libero ed indipendente, molti corsari divennero pirati.

  11. Anne Bonny è stata una piratairlandese. Insieme a Calico Jack Rackham fu attiva in bande di bucanieri che operavano nelle acque dei Mar dei Caraibi Mary Read è stata una piratabritannica. Nel 1720 un vascello militare catturò tutto l'equipaggio mentre tre soli pirati difendevano il ponte della nave (pare che gli altri fossero ubriachi). Tra questi Mary Read ed Anne Bonny. Durante l'assalto Mary si distinse nuovamente per l'impeto, arrivando a sparare su alcuni dei suoi da lei accusati di codardia. Sembra anche si sia rivolta a Calico Jack Rackham rimproverandolo sul patibolo perchè”se avesse combattuto come un uomo, adesso non starebbe lì a farsi impiccare come un cane”. Tuttavia la sentenza di condanna a morte nei confronti delle due donne venne sospesa in quanto entrambe dichiararono d'essere incinte, ed i successivi controlli confermarono tali affermazioni. Anne Bonny venne tuttavia giustiziata nel 1721 all’età di 24 anni. Mary Read morì anch’essa nel 1721, in prigione, forse a causa di complicanze del parto o colpita da una malattia all’età di 31 anni.

  12. REGIME DEI MARI ACQUE INTERNE Nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base. Nelle acque interne la sovranità dello Stato è pari a quella che esso esercita sulla terraferma. Non vale quindi il diritto di passaggio inoffensivo (che deve essere concesso nel mare territoriale) e le navi che, con il consenso e nei limiti dettati dallo Stato costiero, sono soggette alla legislazione dello stesso. Un'unica eccezione è costituita dalla giurisdizione penale per i reati commessi sulla nave: essa è attribuita allo Stato di bandiera salvo che il comandante della nave non richieda l'intervento delle autorità locali, che vi sia pericolo per la pace e la sicurezza dello Stato costiero o che siano violate norme doganali (art. 8 Convenzione di Montego Bay, 1982).

  13. ACQUE TERRITORIALI La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là della terraferma e delle acque interne e, nel caso di uno Stato arcipelagico, nelle sue acque arcipelaghe su una zona di mare adiacente denominata acque territoriali (Ginevra, I,1,1, UNCLOS 2,1). Questa sovranità si estende anche allo spazio aereo sovrastante le stesse e al loro fondo e sottofondo marino. L’ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base (UNCLOS 3).

  14. MA COSA E’ LA LINEA DI BASE? Il termine indica genericamente la linea dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. La tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa internazionale in rapporto alla situazione geografica dell’area interessata, è, in particolare, quella sottoindicata. Linea di base normaleÈ detta linea di base normale (normalbaseline) la linea di bassa marea lungo la costa (Ginevra I, 3; UNCLOS 5). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. Casi particolari che consentono di far allontanare dalla costa la linea di base, spostandola verso il largo, sono costituiti dalla presenza, negli atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o dalla esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, o dalla speciale configurazione geografica di foci o delta di fiumi. Sono invece esclusi da questo regime i bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa quale, ad esempio, un faro (Ginevra, I, 11; UNCLOS 13). Le linee di bassa marea o linee di base costituiscono, dunque, il punto di partenza per la misurazione degli spazi marini previsti dal diritto del mare. La Convenzione di Montego Bay del 1982, all’art.10, nel disciplinare, ai fini della determinazione della linea di base riferita alle baie, al punto 6 afferma che: “Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette baie storiche….omissis….”, senza ulteriori specificazioni.

  15. CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Nel corso della Conferenza dell’Aja del 1930 per la codificazione del Diritto Internazionale, pur non essendo stato raggiunto il risultato di far approvare un documento relativo all’estensione delle acque territoriali, si manifestò una comunanza di vedute tra vari Stati, nel cui ambito erano compresi Gran Bretagna e Stati Uniti, circa il fatto che il limite delle 3 miglia era quello da ritenersi conforme alle norme consuetudinarie vigenti. L’Italia si dichiarò invece a favore di un limite di 6 miglia. In precedenza, pur non essendo prefissata una loro ampiezza, era previsto che quella delle 12 miglia fosse la misura massima dell’ampiezza complessiva di acque territoriali e zona contigua (Ginevra, 1, 24).

  16. ALTO MARE Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per alto mare si intendono tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne. Per quanto ancora valida, questa nozione va vista alla luce del principio secondo cui le disposizioni relative al regime dell’alto mare non si applicano alle aree marine incluse nella zona economica esclusiva (UNCLOS 86). Ogni Stato, sia costiero che interno, ha diritto di navigare in alto mare con navi battenti la sua bandiera (UNCLOS 90) le quali sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva (UNCLOS 92, 1), a meno che sia diversamente stabilito da specifici accordi ovvero si verta in un caso in cui le navi da guerra e le navi in servizio governativo degli altri Stati si avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a titolo di diritto di visita e di diritto di inseguimento. Ogni Stato il quale sia direttamente e gravemente minacciato da inquinamento derivante da sinistro marittimo avvenuto in alto mare, ha il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evenienza (UNCLOS 221).

  17. Zona economica esclusiva È un’area esterna e adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità di: • diritti sovrani (UNCLOS 56, 1, (a)) sulla massa d’acqua sovrastante il fondo marino ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti; • giurisdizione (UNCLOS 56, 1, (b)) in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell’ambiente marino. • La zona economica esclusiva (ZEE) può estendersi sino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali (UNCLOS 57). • Nel caso di acque territoriali di 12 miglia, essa avrà perciò un’estensione massima di188 miglia. • A similitudine di quanto previsto per la zona contigua, che, ove esistente, è compresa al suo interno, la ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della comunità internazionale.

  18. LA DIFFUSIONE IERI Le aree considerate ad alto rischio perché infestate dai pirati erano diverse. Tra queste, il Mar dei Caraibi, la zona dello stretto di Gibilterra, il Madagascar, il Mar Rosso, il Golfo Persico, la costa indiana di Malabar e tutta l'area tra le Filippine e l'Indonesia, dove spadroneggiavano i pirati filippini. Il Mar Cinese Meridionale ospitava la più numerosa comunità di pirati, circa 40.000 all'inizio dell'Ottocento, e la più temuta per le atrocità di cui si rendevano responsabili. I mari del sud della Cina sono anche oggi come nel passato, quelli in assoluto più pericolosi.

  19. ATTIVITA’ DEI PIRATI DAL 1978-2000

  20. LA PIRATERIA OGGI

  21. IL DIRITTO INTERNAZIONALE La pirateria è considerata un crimine internazionale che rientra tra le ipotesi dei c.d. crimina juris gentium. Ogni Stato può catturare, anche in alto mare, una nave pirata qualunque sia la sua nazionalità o la cittadinanza dei pirati stessi.

  22. Il fine privato può anche essere diverso dallo scopo di depredazione (animus furandi). L’azione della nave pirata nei confronti di un altro mercantile sostanzia il «criterio delle due navi». Sono assimilati agli atti commessi da una nave privata quelli compiuti da una nave o aeromobile militare il cui equipaggio si sia ammutinato. Il semplice ammutinamento non seguito dall’abbordaggio di un’altra unità non rappresenta tuttavia, di per sé, una forma di pirateria. Allo stesso modo non rientrano nella relativa nozione nè gli atti di violenza o depredazione posti in essere da una nave ai danni di un’altra nave per ragioni politiche, né quelli condotti da persone già presenti a bordo.

  23. A questa stregua non costituisce un atto di pirateria il dirottamento dell’ Achille Lauro, avvenuto in acque internazionali il 7 ottobre1985 a opera di una fazione palestinese introdottasi clandestinamente a bordo durante la sosta nel porto di Alessandria d’Egitto. Per ovviare alla lacuna dell’ordinamento internazionale evidenziata in quell’occasione l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha promosso la redazione della Convenzione sul Terrorismo marittimo approvata a Roma nel 1988.

  24. Pur riconoscendo ampi poteri in capo a qualunque Stato, prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Ginevra del 1958, la dottrina e la giurisprudenza non erano concordi nel definire il concetto di pirateria. Motivo di discussione erano i punti che riguardavano l’autore, il luogo di commissione degli atti ma anche il fine dell’azione stessa.

  25. MONTEGO BAY La pirateria è oggi dettagliatamente codificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 agli articoli 100 ss. che riproducono, salvo alcune varianti, gli art. 14 ss. della Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi dell’art. 15 di Ginevra e 101 di Montego Bay si definisce pirateria: 1) Ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: a) in alto mare, di un’altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d’una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni. 2) La partecipazione volontaria all’impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l’attributo di pirata. 3) L’istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

  26. DIRITTO DI VISITA È la facoltà attribuita alle navi da guerra di sottoporre a visita in alto mare, in tempo di pace, una nave mercantile straniera nei soli casi (Ginevra II, 22; UNCLOS 110, 1) in cui vi sia fondato sospetto che questa sia: • dedita alla pirateria • dedita alla tratta degli schiavi • effettui trasmissioni radio o televisive non autorizzate • sia priva di nazionalità ovvero usi più bandiere come bandiere di convenienza Nazionalità della nave o, • benché batta bandiera straniera o rifiuti di mostrare la propria bandiera abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra. Nella pratica consuetudinaria vigente, l’esercizio di questo diritto presuppone che la nave da guerra incontri una nave mercantile che non alzi bandiera e che, sospettando l’esistenza di una delle suindicate situazioni, decida di effettuare l’inchiesta di bandiera.

  27. La nave da guerra che si avvale del diritto di visita deve improntare la sua azione a cautela, provvedendo a: • intimare al mercantile di fermarsi con mezzi radio o ottici, facendo ricorso, in caso di inadempimento, a un colpo di avvertimento ( warningshot); • inviare sulla nave sospetta, con una motobarca, un proprio ufficiale per il controllo dei documenti di bordo (atto di nazionalità, ruolo equipaggio, giornale nautico, ecc.); • eseguire, ove i sospetti permangano dopo il controllo dei documenti, un’ispezione della nave medesima.

  28. Inchiesta di bandiera È l’attività di accertamento della nazionalità di un mercantile compiuta da una nave da guerra nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla normativa internazionale per l’esercizio del diritto di visita. Una nave mercantile, nel caso in cui, incontrando una nave da guerra, non si attenga alla prassi del cerimoniale marittimo che le impone di effettuare per prima il saluto, può essere invitata a comunicare la nazionalità ove esista un ragionevole motivo di sospetto. La richiesta è fatta dalla nave da guerra alzando la bandiera nazionale o con altro segnale ottico. Se la richiesta non viene soddisfatta, l’unità militare è autorizzata a sparare un colpo di cannone a palla a proravia o, come estrema ratio, a far uso della forza. Nell’esercizio dell’inchiesta la nave da guerra può avvicinarsi al mercantile sospetto (di qui il termine anglosassone «right ofapproach») il quale non ha tuttavia obbligo di sostare per facilitare l’azione. Dopo che la nave mercantile abbia mostrato la bandiera, si può procedere a visita nel caso in cui permangano dubbi sulla nazionalità o vi siano sospetti su attività illecite rientranti nella casistica del diritto di visita (pirateria, tratta degli schiavi, trasmissioni non autorizzate). A tal fine la nave da guerra, ordinato al mercantile di fermarsi, può inviare a bordo della nave fermata un ufficiale, accompagnato dal personale ritenuto necessario, con il compito di esaminare le carte di bordo (atto di nazionalità, ruolo equipaggio, giornale nautico, ecc.) o di procedere ad ulteriori accertamenti sulla nave. L’ordinamento italiano prevede che «le navi mercantili nazionali devono obbedire all’intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità» (CN 201).

  29. Il 2008 è stato un anno da record per la pirateria: 293 navi attaccate, 49 sequestrate, 889 membri di equipaggio presi in ostaggio e 21 uccisi.Dal 1991, anno in cui venne creato l’IMB, l’Ufficio Marittimo Internazionale nell’ambito della Commercial Crime Services (CCS), divisione speciale della Camera di Commercio Internazionale, mai si erano registrati tanti attacchi.

  30. L’aumento esponenziale dei casi di pirateria è dovuto principalmente alla situazione in Somalia e nel Golfo di Aden, dove sono state sequestrate 42 navi e 815 membri degli equipaggi sono ancora tenuti in ostaggio. Nella classifica dei Paesi con le acque più pericolose al mondo, dopo la Somalia c’è la Nigeria, con quaranta abbordaggi registrati, cinque sequestri e 29 marinai presi in ostaggio. Scivola al settimo posto invece lo Stretto di Malacca, fino a tre anni fa considerato il luogo più insidioso del pianeta. Durante la presentazione del rapporto annuale, il direttore dell’agenzia PottengalMukundan ha evidenziato come la pirateria nel 2008 abbia fatto un salto di qualità: • i pirati sembrano molto più preparati, meglio armati e più violenti • alcune frange della pirateria hanno attivato collegamenti con la criminalità organizzata • gli attacchi sono sempre più audaci e ambiziosi. Clamoroso il sequestro della superpetroliera saudita ‘Sirius Star’, una delle maggiori al mondo, presa dai predoni somali il 15 novembre scorso al largo del Kenya e rilasciata solo il 9 gennaio, dietro pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari. Anche altre compagnie di navigazione hanno ceduto al ricatto. Ma questi episodi sembrano aver incoraggiato ulteriormente la pirateria nel proseguire con le sue scorribande.

  31. Nuovi attacchi Somalia,pirati sequestrano un cargo.Attaccata una nave pachistana Un altra nave è stata sequestrata dai pirati somali: si tratta di un battello pakistano che trasportava prodotti per il commercio. Lo hanno reso noto i pirati stessi. La notizia è stata confermata da un commerciante locale. La Al-Misan è stata abbordata 100 chilometri al largo di Mogadiscio, ha detto Ahmed Abdi, uno dei capi dei pirati. "Sono già in corso negoziati per arrivare al rilascio della Al-Misan" da aggiunto Ahmed Abdi.

  32. Buccanear

  33. MAERSK LINE

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