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La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo

La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO. È una società di persone Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’ attività agricola e sia quello di un’ attività commerciale.

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La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo

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Presentation Transcript


  1. La società in nome collettivo (S.n.c.) in generale. L’atto costitutivo LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO • È una società di persone • Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola e sia quello di un’attività commerciale È considerata la forma societaria più elementare per lo svolgimento di un’attività commerciale. La relativa disciplina codicistica si applica: sia quando i soci hanno dichiarato espressamente di voler costituire una società di questo tipo sia quando più persone esercitano in comune un’attività commerciale senza adottare una forma societaria specifica

  2. PRINCIPALI DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE: • tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 cod. civ.) • l’iscrizione nel Registro delle Imprese è condizione di regolarità della società (art. 2297 cod. civ.) • sono previsti specifici requisiti di forma e di contenuto per l’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (art. 2296 cod. civ.) • il beneficio di escussione opera automaticamente: è sempre necessario, prima di aggredire il patrimonio personale del socio, aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva sul patrimonio sociale, senza che il socio debba indicare i beni delle società su cui il terzo possa agevolmente soddisfarsi (art. 2304 cod. civ.)

  3. SI APPLICANO LE NORME DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: • ai conferimenti dei soci • ai criteri di ripartizione degli utili • alla partecipazione dei soci alle perdite • allo scioglimento della società e del rapporto del singolo socio

  4. Il regime della responsabilità nella S.n.c. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO SI CARATTERIZZA PER UNA MAGGIORE AUTONOMIA PATRIMONIALE RISPETTO ALLA SOCIETA’ SEMPLICE SEPARAZIONE PIÙ MARCATA DEL PATRIMONIO DEI SOCI DAL QUELLO DELLA SOCIETÀ ACCENTUAZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI SOCIALI ALL’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITÀ ECONOMICA

  5. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, pur essendo illimitata e solidale, è sussidiaria rispetto a quella della società • è il creditore che, per poter agire nei confronti del socio deve dimostrare di aver agito sul patrimonio sociale e di non essere riuscito a soddisfarsi • La responsabilità dei soci non può essere limitata (tale limitazione non ha effetto nei confronti dei terzi). Un eventuale accordo in tal senso, sempre nel rispetto del divieto del patto leonino, ha effetto solo tra i soci. • Il creditore particolare di un socio, anche se gli altri beni personali del suo debitore sono insufficienti a soddisfare il suo credito, non può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore per tutta la durata della società (art. 2305 cod. civ.) • Tuttavia il creditore personale del socio può: • far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore • compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società

  6. La rappresentanza nella S.n.c. L’ATTO COSTITUTIVO INDICA I SOCI CHE HANNO L’AMINISTRATORE DELLA SOCIETA’ E LA RAPPRESENTANZA. EVENTUALI LIMITAZIONI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA NON SONO OPPONIBILI A TERZI SE NON ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CASO DI SOCIETA’ IRREGOLARE SI PRESUME CHE CIASCUN SOCIO CHE AGISCE PER LA SOCIETA’ NE ABBIA LA RAPPRESENTANZA. EVENTUALI LIMITAZIONI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA NON SONO OPPONIBILI A TERZI A MENO CHE NON SI PROVI CHE NE ERANO A CONOSCENZA

  7. Divieto di concorrenza IL SOCIO NON PUO’, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI, ESERCITARE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ATTIVITA’ CONCORRENTE CON QUELLA DELLA SOCIETA’, NE’ ESSERE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI SOCIETA’ CONCORRENTE

  8. La tutela del capitale sociale nella S.n.c. PER TUTELARE I CREDITORI SOCIALI CHE FANNO AFFIDAMENTO SULL’ESISTENZA DI UN DETERMINATO CAPITALE (QUALE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE), LA DISCIPLINA DELLA S.N.C. PREVEDE ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI: LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ESUBERANTE I LIMITI ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI TRA I SOCI

  9. Dopo la costituzione della società può accadere che i conferimenti eseguiti o promessi dai soci risultino eccessivi rispetto alle esigenze concrete dell’attività sociale. A GARANZIA DEI CREDITORI LA RIDUZIONE DEVE RISPETTARE LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 2306 COD. CIV. La società può deliberare una riduzione del capitale sociale mediante la liberazione dei soci dall’obbligo di effettuare: • i versamenti ancora dovuti • il parziale rimborso dei conferimenti già eseguiti

  10. PER EVITARE CHE IL VALORE DEL PATRIMONIO SIA INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE INDICATO NELL’ATTO COSTITUTIVO, LA LEGGE STABILISCE CHE: • non si possono distribuire utili fittizi, cioè profitti che non sono stati realizzati dalla società • se si è verificata una perdita del capitale sociale, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci fino a quando il capitale non sia stato: RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE si diminuisce il capitale sociale fino a farlo coincidere con il patrimonio REINTEGRATO Si aumenta il patrimonio sociale fino a riportarlo al valore indicato per il capitale nell’atto costitutivo

  11. La S.n.c. irregolare LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO che non è iscritta nel Registro delle Imprese è IRREGOLARE • La disciplina di una S.n.c. irregolare differisce principalmente da quella di una Snc regolare: • per i rapporti con i terzi (disciplinati dalle norme sulla società semplice: non c’è il beneficio della preventiva escussione) • perché ha un’autonomia patrimoniale attenuata • perché, nel caso di società commerciale, non può essere ammessa, in caso di insolvenza, al beneficio delle procedure concorsuali più favorevoli (concordato preventivo).

  12. SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA S.n.c. IRREGOLARE ANCHE: LA SOCIETA’ DI FATTO LA SOCIETA’ APPARENTE Quando la volontà di dar vita ad una società si esprime attraverso comportamenti concludenti, ma non con atti formali Quando la volontà di dar vita ad una società si esprime attraverso comportamenti concludenti, ma non con atti formali Quando pur non essendoci alcuna volontà di dar vita ad una società, vi è un comportamento che genera l’apparenza della esistenza di una società.

  13. LA S.n.c. IRREGOLARE PUO’ ESSERE SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATA MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE : la S.n.c. regolarizzata non è tuttavia una nuova società, essa rappresenta, infatti, la continuazione della precedente società PUÒ ANCHE ACCADERE CHE UNA SOCIETÀ REGOLARE DIVENTI IRREGOLARE: SE AD ES. ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO NELL’ATTO COSTITUTIVO, I SOCI CONTINUANO DI FATTO L’ESERCIZIO IN COMUNE DELL’ATTIVITÀ SOCIALE.

  14. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE • LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRANPARTE CON QUELLADELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO • TALE SOCIETA’ SI CARATTERIZZA PER LA PRESENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI: SOCI ACCOMANDATARI SOCI ACCOMANDATANTI

  15. SOCI ACCOMANDATARI • RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE PER L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI E GODONO DEL DIRITTO DELLA PREVIA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE • SOLO AD ESSI PUO’ ESSERE CONFERITA L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ POTERE DI GESTIONE POTERE RAPPRESENTANZA

  16. SOCI ACCOMANDANTI • SONO PRIVI DI OGNI POTERE DECISIONALE AUTONOMO IN MERITO ALLA CONDOTTA DEGLI AFFARI SOCIALI • POSSONO TRATTARE E CONCLUDERE AFFARI IN NOME DELLA SOCIETA’ SOLO IN FORZA DI UNA PROCURA SPECIALE PER SINGOLI AFFARI • TUTTAVIA: • possono partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori nominati con atto separato • possono, sotto la direzione degli amministratori, prestare la loro opera manuale e intellettuale • possono, se lo consente l’atto costitutivo, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, • hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio • hanno il diritto di controllare l’esattezza del bilancio attraverso al consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società

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