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Université Montesquieu Bordeaux IV Master Droit du Travail et de la Protection sociale Droits étrangers du Travail Droit du Travail Italien Gian Guido Balandi Université de Ferrara – Italie Professeur invité mars 2005.

luana
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Presentation Transcript


  1. Université Montesquieu Bordeaux IVMaster Droit du Travail et de la Protection socialeDroits étrangers du TravailDroit du Travail ItalienGian Guido BalandiUniversité de Ferrara – Italie Professeur invitémars 2005

  2. Université Montesquieu Bordeaux IVMaster Droit du Travail et de la Protection socialeDroits étrangers du TravailDroit du Travail Italien3. La résiliation du contratmars 2005

  3. Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminatoCiascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l`altra parte a un`indennità equivalente all`importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

  4. Art. 2119 Recesso per giusta causaCiascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l`indennità indicata nel secondo comma dell`articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell`imprenditore o la liquidazione coatta amministrativap dell`azienda.

  5. notion jurisprudentielle de faute grave : « d’ une importance telle qu’ elle rend impossible le maintien du salarié dans l’ entreprise pendant la durée du préavis » (FG p. 188)( Soc. 26 févr. 91, Bull. Civ., n. 97)

  6. Notion dite objective de giusta causa n’ importe quel fait ou acte même non concernant les obligations contractuels. Même in France mais seulement à titre exceptionnel : « lorsque le comportement de l’ intéressé compte tenu des fonctions et de la finalité propre de l’ entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière » (PSJ, 522)

  7. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604Norme sui licenziamenti individuali Art. 1 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

  8. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604Norme sui licenziamenti individuali Art. 3 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

  9. Giustificato motivo soggettivoun notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro

  10. Giustificato motivo oggettivoragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

  11. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604Norme sui licenziamenti individuali Art. 2 Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 é inefficace. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

  12. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604Norme sui licenziamenti individuali Art. 4 Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali (+ razziale, di lingua o di sesso: art. 15St. Lav.) é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

  13. Art. 8 Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

  14. Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro)il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, (…), di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. (…)Il giudice (…) condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno (…) stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (…) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (…che…) non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.(…), al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità (…).

  15. Legge 11 maggio 1990, n. 108Disciplina dei licenziamenti individuali 2. Riassunzione o risarcimento del danno1. I datori di lavoro privati, (…), che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli (…) fino a cinque lavoratori (…), sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, (…)

  16. Legge 11 maggio 1990, n. 108Disciplina dei licenziamenti individualiArt. 3. Licenziamento discriminatorio1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie (…), è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (…) Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

  17. Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro) (…), il giudice (…) ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, (…). Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. (…)

  18. Legge 11 maggio 1990, n. 108Disciplina dei licenziamenti individuali4. Area di non applicazione(…). La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (…), non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

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