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NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE. LE DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI dalla progettazione al recupero. NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI. Relatore Dott. Francesco Ricciardi. POTENZA, 16 Ottobre 2008

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Presentation Transcript


  1. DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE LE DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI dalla progettazione al recupero NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI Relatore Dott. Francesco Ricciardi POTENZA, 16 Ottobre 2008 Campus Universitario di Macchia Romana

  2. NORMATIVA NAZIONALE D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (aggiornato con L. 101/2008) D. Lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" D. M. 13/03/2003 “Criteri di ammissibilità di rifiuti in discarica" D. Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

  3. NORMATIVA REGIONALE L.R. 6/2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” (aggiornata con L.R. 28/2007) L.R. 47/1998 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientalee norme per la tutela dell'ambiente”

  4. DEFINIZIONE DISCARICA E' un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

  5. DEFINIZIONE DI DISCARICA La normativa italiana col D. Lgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che prevede tre tipologie differenti di discarica: Discarica per rifiuti inerti Discarica per rifiuti non pericolosi Discarica per rifiuti pericolosi

  6. PASSATO, PRESENTE, FUTURO Dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984 al D.Lgs. 36/2003: Delib. C.I. 27/07/1984D.Lgs. 36/2003 Discarica di I categoria Discarica rifiuti non pericolosi Discarica di II categoria tipo A Discarica rifiuti inerti Discarica di II categoria tipo B Discarica rifiuti non pericolosi Discarica di II categoria tipo C Discarica rifiuti pericolosi Discarica di III categoria Discarica rifiuti pericolosi

  7. PASSATO, PRESENTE, FUTURO • Discariche già autorizzate Fino al 16 luglio 2005 le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003, cioè le discariche in esercizio ed anche quelle che a tale data hanno conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto e quindi l'autorizzazione alla realizzazione, possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono state autorizzate. I titolari (o se delegati, i gestori) di discariche già autorizzate al 27 marzo 2003, per proseguire l'attività dovevano presentare entro il 27 settembre 2003 all'autorità competente all'approvazione del progetto, un piano di adeguamento della discarica sulla base delle indicazione del Decreto Legislativo 36 del 2003. Il piano di adeguamento deve essere approvato dall'autorità competente, che autorizza la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissa i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione dello stesso, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. La mancata approvazione del piano determina che l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica. • Realizzazione di nuove discarichePer le nuove discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del Decreto Ministeriale del 13 marzo 2003.

  8. D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (aggiornato con L. 101/2008) Parte quarta: gestione dei rifiuti, bonifica siti inquinati • TITOLO I: Gestione dei rifiuti • Capo I:Disposizioni generali(campo d’applicazione finalità, criteri di priorità e definizioni) • Capo II:Competenze • Capo III:Servizi di gestione integrata dei rifiuti • CapoIV:Autorizzazioni, Iscrizioni • Capo V:Procedure semplificate • TITOLO II: Gestione imballaggi • TITOLO III: Gestione particolari categorie di rifiuti (veicoli fuori uso, prodotti contenenti amianto, rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, pneumatici fuori uso, CDR, rifiuti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico) • TITOLO IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

  9. TITOLO V: Bonifica dei siti contaminati • TITOLO VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali • Capo I:Sanzioni • Capo II:Disposizioni transitorie e finali

  10. D.M. 13 Marzo 2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica • 1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti: • i rifiuti urbani classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione; • b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

  11. 2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di cessione (…), presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5. Tabella n.5 Elemento o composto L/S =101/kg mg/l As ............................. 0,2 Cianuri ........................ 0,5 Ba ............................. 10 Cianuri ........................ 0,5 Cd ............................. 0,02 Solventi organici aromatici* ... 0,4 Cr totale .................... 1 Solventi organici azotati* ....... 0,2 Cu ............................. 5 Solventi organici clorurati* .... 2 Hg ............................. 0,005 Pesticidi totali non fosforati* .. 0,05 Mo ............................. 1 Pesticidi totali fosforati* ......... 0,1 Ni .............................. 1 Solfati ........................ 2000 Pb ............................. 1 DOC ........................... 80 Sb ............................. 0,07 TDS** ......................... 6000 Se ............................. 0,05 * Si veda quanto indicato al comma 6. Zn ............................. 5 ** È possibile servirsi dei valori per il TDS Cloruri ...................... 1500 (totale di solidi disciolti) in alternativa ai Fluoruri .....................15 valori per solfato e per il cloruro.

  12. 3. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che: • sottoposti a test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5; • b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili; • c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%; • d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

  13. 4. In discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che: a) contengono Pcb (…) in concentrazione superiore a 10 mg/kg; b) contengono diossine o furani (…) in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg; c) contengono altre sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione dell'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite (…) con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.

  14. 5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi • i seguenti rifiuti: • i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. • Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. • Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. • Le celle devono: • - essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. • - essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. • Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. • Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;

  15. b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di gesso; c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (…).

  16. “Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero” “Autorizzazione all’esercizio delle opere di smaltimento e recupero” L.R. 6/2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” (aggiornata con L.R. 28/2007) COMPETENZE PIANIFICAZIONE AUTORIZZAZIONI Piani di gestione dei rifiuti Piano Regionale Piani Provinciali di organizzazione Potenza Matera

  17. L.R. 6/2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” (aggiornata con L.R. 28/2007) PIANIFICAZIONE Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti contiene: • i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; • la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti; • i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti; • i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;

  18. la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; • le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi; • i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; • la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. • Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge ivi compresi gli A.T.O. Oggi è in attesa di revisione…

  19. Provincia di Potenza D.G.R. n. 308/2008 “L.R. 6/01, ART. 11 – Coerenza della sezione relativa ai rifiuti speciali del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Potenza” Provincia di Matera non ancora redatto nelle discariche per rifiuti speciali possono arrivare solo gli RSU Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Sez. Rifiuti Speciali

  20. L.R. 6/2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” (aggiornata con L.R. 28/2007) AUTORIZZAZIONI Dal 2001 X Art. 23 bis “Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero” DELEGATE agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente

  21. D. Lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" AUTORIZZAZIONI Dal 2005 unico procedimento Rilascio “Autorizzazione Integrata Ambientale” DI COMPETENZA Ufficio Compatibilità Ambientale Regione Basilicata DGR Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio Giudizio di Compatibilità

  22. L’AIA è rinnovata periodicamente (ogni 5 - 8 anni a seconda dei casi) L’autorità competente può riesaminare l’AIA in qualunque momento, in particolare per modifiche normative, criticità ambientale o sviluppo tecnologico L’AIA prevede controlli periodici L’AIA è prevista anche nella fase di chiusura e messa in sicurezza di una discarica Particolarità dell’AIA • Ogni modifica che possa avere effetti sull’ambiente deve essere comunicata per aggiornare l’autorizzazione. Se la modifica è sostanziale è necessaria una revisione dell’AIA. • Deve essere garantito il rispetto delle norme applicabili in materia di emissioni e qualità dell’ambiente • I contenuti tecnici sono definiti con analisi integrata di tutte le componenti ambientali interessate e con riferimento alle migliori tecniche disponibili (previste dal D. Lgs. 36/2003)

  23. L. R. 47/1998 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientalee norme per la tutela dell'ambiente” Le opere da sottoporre a V.I.A. sono quelle elencate negli allegati A (Procedure di valutazione obbligatorie) B (Procedure di valutazione obbligatorie se le opere sono ricadenti, pur parzialmente, in aree naturali protette) La procedura di Screening è prevista per i progetti dell’allegato B non ricadenti in aree naturali protette

  24. L. R. 47/1998 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientalee norme per la tutela dell'ambiente”

  25. L. R. 47/1998 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientalee norme per la tutela dell'ambiente”

  26. Garanzie Finanziarie • In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire. 6. Gli Enti Pubblici sono esonerati dall’obbligo della costituzione delle garanzie finanziarie. L.R. 6/2001 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” (Art. 32)

  27. Conclusioni • Nelle società industrializzate la produzione di rifiuti non potrà cessare • La riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero di materia e di energia non potranno garantire di raggiungere l’opzione zero discariche • Il ruolo delle discariche può realmente essere residuale • La soluzione dei conflitti ambientali e sociali associati alla costruzione delle discariche si può ottenere con un sistema decisionale trasparente in grado di assicurare le necessarie garanzie sulla scelta dei siti, sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione e gestione delle discariche • La ricerca scientifica dovrà indicare criteri costruttivi e soluzioni gestionali sempre a minor impatto superando le perplessità scaturenti dai criteri di realizzazione e di gestione fissati dal D.Lgs. 36/03.

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