1 / 3

Schema fonti UE

Schema fonti UE. Diritto primario  Trattati. Fonti dell’ordinamento euorpeo. Regolamento UE. Diritto derivato. Direttiva UE. Le fonti UE. Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE)

macon
Télécharger la présentation

Schema fonti UE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Schema fonti UE Diritto primario  Trattati Fonti dell’ordinamento euorpeo Regolamento UE Diritto derivato Direttiva UE

  2. Le fonti UE Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

  3. Atti legislativi e atti delegati Articolo 289 La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294…. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. Articolo 290 1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. 2. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere…. 3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

More Related